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Messaggio 2847 del 25 luglio 2019
OGGETTO:
Circolare n. 93 del 17 giugno 2019. Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Ulteriori chiarimenti
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E RECUPERO CREDITI
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione della circolare n. 93 del 17 giugno 2019 recante “Articolo 21 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro”.
1. Personale delle amministrazioni pubbliche che, in assenza di forme pensionistiche di settore, hanno attivato forme di previdenza complementare: esclusione dall’esercizio dell’opzione
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono esercitare l’opzione per l’esclusione dal massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni medesime, comprese le Autorità indipendenti, abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.
2. Effetti dell’attivazione di forme di previdenza compartecipate dal datore di lavoro, successive all’esercizio dell’opzione
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 7975 del 24 luglio 2019, si rappresenta che i lavoratori che hanno esercitato l’opzione, di cui al citato articolo 21, e si avvalgono successivamente di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, in ragione di nuove previsioni legislative o contrattuali, saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’applicazione del massimale decorre dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano acquisito nel frattempo lo status di “vecchio iscritto”.
3. Esercizio del diritto di opzione da parte di coloro che hanno presentato una domanda di riscatto del corso di laurea o di accredito figurativo relativa a periodi anteriori al 1° gennaio 1996
I lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto del corso legale di laurea, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. L’acquisizione da parte dell’interessato dello status di “vecchio iscritto” è, tuttavia, subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata), in mancanza del quale il lavoratore viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto”, con conseguente applicazione con effetto retroattivo del massimale (cfr. circolari n. 42/2009 e n. 58/2016).
Nell’ipotesi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione (cfr. circolare n. 93/2019), fermo restando il ripristino retroattivo del massimale nelle ipotesi in cui l’Istituto accerti la mancanza dei requisiti previsti dal decreto medesimo.
Ciò premesso, l’iscritto, che abbia già prodotto una domanda di riscatto ancora in lavorazione ovvero che non abbia ancora provveduto al pagamento di almeno una rata dell’onere economico, può comunque esercitare l’opzione di cui all’articolo 21 del predetto decreto-legge n. 4/2019. L’esercizio dell’opzione non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto in corso in quanto la prestazione di riscatto presenta una causa autonoma e non riconducibile alle finalità dell’opzione di cui al citato articolo 21, di talché non si ravvisa incompatibilità tra le istanze.
Si precisa che, nel caso di revoca dell’istanza di riscatto o di mancato pagamento della prima rata di onere, il lavoratore, pur configurandosi nuovamente come “nuovo iscritto”, ha comunque diritto alla disapplicazione del massimale dal periodo retributivo successivo all’esercizio legittimo dell’opzione prevista dal predetto articolo 21.
In questa ipotesi, considerato che il ripristino dello status di “nuovo iscritto” determina l’applicazione retroattiva del massimale contributivo, il datore di lavoro è tenuto a sostituire i dati delle denunce contributive, riferite al periodo intercorrente dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto di laurea al mese di esercizio dell’opzione.
L’invio delle denunce contributive a sostituzione consentirà, inoltre, il recupero dell’eventuale contribuzione versata in misura maggiore, fermo restando il termine prescrizionale ordinario di dieci anni previsto dall’articolo 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c.
Si rammenta che è onere del lavoratore informare il datore di lavoro dell'esercizio della facoltà di riscatto, della revoca della domanda o dell'eventuale mancato pagamento della prima rata, nonché del non accoglimento della domanda stessa, affinché quest’ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi contributivi.
Si evidenzia, infine, che l’esercizio dell’opzione effettuato dal lavoratore che abbia acquisito lo status di “vecchio iscritto” è da ritenersi non rilevante, in quanto gli effetti della disapplicazione del massimale si sono consolidati con il pagamento della prima rata del riscatto.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle istanze di accredito figurativo per le quali gli effetti della disapplicazione del massimale decorrono a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, fatta eccezione per le istanze di accredito figurativo del servizio militare, per gli iscritti alla cassa CTPS, che hanno valore dichiarativo.
4. Presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 da parte di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione
L’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 21 non preclude l’eventuale presentazione di istanze per la valorizzazione di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 per le medesime motivazioni esposte al precedente paragrafo. La presentazione delle predette istanze successivamente all’esercizio dell’opzione non produce, tuttavia, effetti in termini di disapplicazione del massimale contributivo, essendosi gli stessi già prodotti a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione medesima.
5. Istanze disapplicazione massimale: ulteriori chiarimenti sulla compilazione del modulo
Si precisa che i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019), che abbiano superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, potranno indicare nel modulo di richiesta, nel campo relativo al periodo retributivo in cui hanno superato il massimale, il solo anno in cui è stato superato per la prima volta.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele