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Circolare 5 del 21 gennaio 2020
OGGETTO:
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020
SOMMARIO:
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 278 del 27 novembre 2019) per l’anno 2020
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2018 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 16 novembre 2018) - le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1°gennaio 2019 |
1°gennaio 2020 |
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€ 13,43 |
€ 13,48 |
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€ 6,71 |
€ 6,74 |
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€ 22,38 |
€ 22,47 |
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€ 11,19 |
€ 11,23 |
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€ 90,32 |
€ 90,68 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020, con i nuovi importi.
Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi