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Circolare 26 del 14 febbraio 2020
OGGETTO:
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2019, n. 304. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustra la disciplina dell’articolo 1, commi 340 e 341, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha esteso l’assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
INDICE:
1. Premessa. Quadro normativo di riferimento
2. Ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019. Requisiti del soggetto richiedente
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2020, successivo al primo
4. Indicatore ISEE
4.1 Domande presentate in assenza di ISEE
4.2 ISEE che presenta omissioni e/o difformità
5. Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
6. Pagamento dell’assegno
7. Decadenza, revoca, interruzione e presentazione di una nuova domanda
8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
9. Istruzioni contabili
1. Premessa. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino (Allegato n. 1). La prestazione, come dettagliato al successivo paragrafo 4, viene rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio “universalistico”, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.
Preliminarmente si rappresenta che, stante gli interventi legislativi succedutesi nel tempo, per la disciplina della misura in commento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà farsi riferimento alle seguenti fonti normative:
- legge n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, in base alla quale l’assegno, in ragione della sua durata triennale, continua ad essere corrisposto per i soggetti già beneficiari che compiono i 36 mesi nel 2020 ovvero per i nati nel 2017;
- articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente ad eventi verificatisi nel 2018, per la durata di un anno, per i quali sono possibili pagamenti residui;
- articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale normativa ha riconosciuto inoltre una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo;
- articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019 in commento, per le nascite o adozioni/affidamenti preadottivi che si verificheranno nel 2020, rispettivamente fino al compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare. Tale normativa ha confermato per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la maggiorazione del 20%.
2. Ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019. Requisiti del soggetto richiedente
Come anticipato in premessa, per effetto dell’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, l’assegno di natalità è esteso ai nati e adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Dal delineato quadro normativo e, in particolare, dal richiamo alla legge n. 190/2014 contenuto nella legge di bilancio 2020, consegue che salvo quanto diversamente disposto, l’assegno di natalità resta disciplinato, nei principi generali, dalle disposizioni contenute nella citata legge n. 190/2014 e negli atti ad essa collegati (D.P.C.M. del 27/02/2015), come già illustrate nelle e circolari e nei messaggi pubblicati dall’INPS in materia. Si precisa, per quanto attiene i requisiti previsti per la concessione della prestazione, che gli stessi devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata del beneficio.
Nello specifico, si riepilogano i seguenti principi generali, che continuano a trovare applicazione:
1) corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015). Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (art. 4 del D.P.C.M. del 27/02/2015);
2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria); in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
3) residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
4) importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE, in particolare dell’ISEE minorenni del bambino per il quale l’assegno è richiesto (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 4.1 per l’erogazione dell’importo minimo pari a 960 euro annui);
5) previsioni di spesa riferite alle mensilità in scadenza nei singoli anni solari e non al solo anno in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla prestazione (ad esempio, nato o adottato a giugno 2020: le spese relative ai ratei mensili da giugno 2020 sino al 31 dicembre 2020 rientreranno nella competenza del 2020, mentre quelle da gennaio 2021 a maggio 2021 rientreranno nella competenza dell’anno 2021). Tale criterio è stato desunto dall’andamento crescente e poi decrescente degli stanziamenti di cui alla legge n. 190/2014 e confermato dalle dinamiche di quelli di cui alla legge n. 205/2017, al decreto-legge n. 119/2018 e all’articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2020;
6) l’assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (legge n. 184/1983) disposto nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento medesimo;
7) nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore che ricade nel 2020 e successivo affidamento temporaneo a persone singole o famiglie (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. del 27/02/2015), la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario dopo quella del genitore o in luogo del genitore (cfr. il messaggio n. 261/2017 e la circolare n. 93/2015);
8) in ipotesi di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore;
9) la domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it;
10) l’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
3. Maggiorazione del 20% in caso di figlio, nato o adottato nel 2020, successivo al primo
Come già accennato al paragrafo 1, l’articolo 1, comma 340, della citata legge n. 160/2019, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 119/2018 per gli eventi avvenuti nel 2019, prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai criteri illustrati nella circolare n. 85/2019, paragrafo 3, a cui si rinvia.
4. Indicatore ISEE
L’articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:
in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
A tal fine, si ricorda che sarà considerato l’ISEE minorenni del nato o adottato per il quale si richiede il beneficio, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 o, se presente l’ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto.
Si rammenta che le Strutture INPS territorialmente competenti effettuano, come di consueto, i controlli successivi con i Comuni per verificare i nuclei familiari, i ruoli ed i rapporti di residenza e convivenza autodichiarati nelle DSU, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo del richiedente di comunicare tempestivamente all’Istituto qualunque variazione del nucleo dovesse verificarsi nel corso dell’anno.
In presenza di dichiarazioni non veritiere la prestazione sarà revocata e si procederà al recupero dell’indebito, fatte salve comunque le conseguenze di ordine giudiziario.
4.1 Domande presentate in assenza di ISEE
Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo e l’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.
Si fa presente che in tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che le Strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità l’abbinamento ad un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Esempio 1: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la domanda è presentata il 2 febbraio (nei 90 giorni), la DSU non presente al momento della domanda è presentata successivamente il 3 marzo. L’integrazione viene corrisposta per i mesi di marzo ed aprile, mentre per gennaio e febbraio 2020 resta fermo l’importo minimo (80 euro o 96 euro)
Esempio 2: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020, la DSU non viene presentata, la domanda viene presentata il 7 maggio 2020. In assenza di ISEE, a decorrere dal mese di maggio (dopo i 90 giorni), l’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro), per i mesi da maggio in poi. Ad ottobre 2020 viene presentata la DSU da cui deriva un ISEE minorenni inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante con decorrenza da ottobre 2020.
Nel caso in cui invece la domanda sia presentata in assenza di ISEE valido e, successivamente alla stessa, venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, l’eventuale sanatoria, con le modalità di cui al successivo paragrafo, comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il ricalcolo del beneficio e, ove spettante, il riconoscimento dell’integrazione dell’assegno, a partire dalla data della prima DSU ancorché difforme.
4.2 ISEE che presenta omissioni e/o difformità
Dalla fattispecie di assenza dell’ISEE va distinta l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.
Ciò premesso, ai fini dell’assegno di natalità per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo), sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.
L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/e-mail), avviserà l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.
All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato a decorrere dalla data dell’evento (se la domanda era stata presentata entro i 90 giorni in presenza di ISEE) ovvero della domanda (se presentata oltre i 90 giorni).
Esempio 3: nascita avvenuta il 30 gennaio 2020. ISEE minorenni presentato a gennaio 2020 con omissioni e/o difformità. La domanda è presentata il 10 aprile 2020 (nei 90 giorni dall’evento nascita). L’INPS corrisponde l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da gennaio in poi, senza considerare l’ISEE che è difforme. A dicembre 2020, la DSU è regolarizzata e ne scaturisce un ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro, l’Istituto, in presenza dei requisiti di legge, procede al ricalcolo dell’assegno e provvede a corrispondere la differenza di importo spettante a decorrere da gennaio 2020 (dalla data dell’evento).
Esempio 4: nascita avvenuta il 10 gennaio 2020. La domanda viene presentata a luglio (dopo i 90 giorni dall’evento nascita). A tale data è presente un ISEE, ma è difforme. L’INPS inizia a corrispondere l’importo minimo dell’assegno (80 euro o 96 euro) per i mesi da luglio in poi. Ad ottobre, viene regolarizzata la DSU con ISEE minorenni il cui valore è inferiore a 7.000 euro. L’INPS procede al ricalcolo dell’assegno e a corrispondere la differenza di importo spettante, a decorrere da luglio 2020 (dalla data della domanda).
Resta fermo che per gli eventi avvenuti nel 2019, in presenza di omissioni e/o difformità continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare n. 85/2019 e per gli eventi del 2018 e del triennio 2015-2017 continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nel messaggio n. 261/2017.
5. Modalità di compilazione e presentazione della domanda. Adozioni plurime e parti gemellari
La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo (cfr. la circolare n. 93/2015).
Il modulo “SR163” di cui al punto 9) del precedente paragrafo 2, può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.
Ove il modulo “SR163” sia mancante o incompleto o incongruente, la domanda verrà posta in stato “sospesa”, così come specificato nel messaggio n. 261/2017.
Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità di almeno uno degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi (cfr. la circolare n. 85/2019).
Come precisato con il messaggio n. 261/2017, in caso di nascite gemellari o adozioni plurime (ossia avvenute contestualmente), occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Pertanto, nell’ipotesi di nascita di gemelli o di adozioni contestuali di più minori (anche gemelli) è necessario presentare un’apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda del numero dei nati o adottati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.
Sempre in caso di nascite gemellari o adozioni plurime, il richiedente indicherà, in ciascuna domanda relativa al figlio per cui chiede l’assegno, anche i dati anagrafici di almeno uno degli altri gemelli o adottati (cfr. la circolare n. 85/2019).
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili pari all’importo spettante a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modulo “SR163”.
Il pagamento mensile dell’assegno, nei modi sopra indicati, è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. In ogni caso il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
7. Decadenza, revoca, interruzione e presentazione di una nuova domanda
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983).
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5 del D.P.C.M. del 27/02/2015):
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’assegno è invece revocato in presenza di motivazioni che ab origine avrebbero comportato la mancata possibilità di usufruire della prestazione. In tal caso, la Struttura territoriale competente provvederà al recupero dell’indebito, con le ordinarie modalità, avvalendosi della funzione “revoca” presente nell’ambito della relativa procedura di gestione.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
compimento di un anno di età; compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento; fine dell’affidamento temporaneo;
raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
In linea di principio, nei casi di decadenza, l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e la decorrenza della prestazione, ove spettante, segue le regole contenute nella circolare n. 85/2019, paragrafo 12.
8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’articolo 1, comma 341, della legge n. 160/2019 prevede che all’onere derivante dall’erogazione degli assegni di natalità per gli eventi avvenuti nel 2020 si provveda con:
348 milioni di euro per l’anno 2020;
410 milioni di euro per l’anno 2021.
Il medesimo comma 341 stabilisce che l’INPS provveda al monitoraggio dell’onere derivante dall’assegno di natalità, inviando relazioni mensili ai Ministeri competenti, al fine di evitare che si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
La contabilizzazione dell’onere per l’erogazione dell’assegno di natalità, in applicazione dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, posto a carico del bilancio dello Stato, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia).
All’interno della suddetta gestione contabile si istituiscono i seguenti conti, necessari per la rilevazione dell’onere della prestazione in argomento e del relativo debito:
GAT30414 - Assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
GAT10414 – Debiti per assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAT30414 a GAT10414
La predisposizione del lotto di pagamento sulla contabilità di Direzione generale consentirà la preacquisizione del corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, che permetterà, successivamente, la chiusura del debito, GAT10414, sulla contabilità di Sede con l’operazione tipizzata “NP”.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati dalla procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti di Banca d’Italia, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
“3216” - Somme non riscosse dai beneficiari - Assegno di natalità art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – GAT.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAT24414 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’assegno di natalità corrisposto ai sensi dell’art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1164” – Recupero dell'assegno di natalità art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – GAT.
Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tal fine opportunamente aggiornata.
Il codice bilancio “1164” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni, divenuti inesigibili.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Per completezza di trattazione, si precisa che per l’assegno di natalità di cui alla legge n. 190/2014, alla legge n. 205/2017 e al decreto-legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, restano confermate le istruzioni contabili a suo tempo fornite con la circolare n. 93/2015, paragrafo 12, con il messaggio n. 5981/2015 in materia di riemissioni in pagamento a seguito di riaccrediti, con la circolare n. 50/2018 e con la circolare n. 85/2019.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi