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Circolare 23 del 9 febbraio 2022
Oggetto
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sommario
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
3. Requisiti per l’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia
3.3 Articolo 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio
4. Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
4.1Le maggiorazioni previste dall’articolo 4
5. Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale
6.1 Modalità di riscossione
6.2 ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
6.3 Calcolo della rata mensile di assegno spettante
6.4 ISEE recante omissioni/difformità
7. Compatibilità dell’assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
9. Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
10. Istruzioni contabili e monitoraggio della spesa
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021[1], n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
2. Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021 si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:
alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).
Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.
3. Requisiti per l’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021 e come di seguito descritti.
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno
All’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo in commento è stabilito che il richiedente debba “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari”di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.
3.3 Articolo 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio
Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 230/2021, la norma stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.
4. Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE. Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.
In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, il comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4.
Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 230/2021).
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).
4.1 Le maggiorazioni previste dall’articolo 4
Al fine di verificare l’importo spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.
a) Figli successivi al secondo
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 230/2021).
b) Figli con disabilità
Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l’art. 4, comma 4, del D.lgs n. 230/2021).
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l’art. 4, comma 5, del D.lgs n. 230/2021).
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).
c) Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio (cfr. l’art. 4, comma 7, del D.lgs n. 230/2021).
d) Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).
Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.
In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
e) Altre maggiorazioni
Il comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, il comma 11 del medesimo articolo prevede una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Esempio: Nucleo con tre figli minorenni, ISEE fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Si avrà l’importo di 175,00 euro per ciascun figlio, a cui si aggiungono la maggiorazione di 85,00 euro per il terzo figlio e l’importo di 30,00 euro per ciascun figlio previsto per i genitori lavoratori, per un totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) di euro 700,00. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a euro 40.000, l’importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165,00.
Esempio: Nucleo con tre figli di cui 2 minorenni e uno maggiorenne che frequenta un corso di laurea, ISEE pari a 20.000 euro. Si avrà l’importo di 150,00 euro per ciascun figlio minorenne e 73,00 euro per il maggiorenne. Nell’ipotesi di disabilità grave del figlio minorenne si aggiunge l’importo di 95 euro. In considerazione della numerosità del nucleo, si aggiungono ulteriori 71 euro. Il totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) sarà pari a 539 euro.
5. Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).
La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto.
Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall’ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto.
Il comma 5 dell’articolo in commento descrive il calcolo della cosiddetta “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al decreto legislativo n. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall’ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’ISEE.
La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell’anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:
a) per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
b) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro
Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87
La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta
*In assenza di ISEE del secondo genitore, la componente fiscale di tale genitore sarà considerata pari a zero.
Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 200,00 euro mensili
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 25.000 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 164,08 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 15.000 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore (foglio componente ISEE) = 10.000 euro
Componente fiscale (ai sensi dell’art. 5, comma 5 – tabella C) = (803,07+458,8)/12 = 105,15 euro mensile
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (164,08 + 105,15) – 225,00 = 44,23
In questo caso spetta una maggiorazione transitoria mensile, in aggiunta all’assegno base, pari a 44,23 euro. L’importo mensile complessivamente spettante è pari a 244,23 euro.
6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale
La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell’art. 404 e seguenti del Codice Civile).
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
Variazioni del nucleo
La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e fermo restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata per gli eventi sopravvenuti.
Erogazione del beneficio
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella domanda (cfr. il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021).
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
Domanda da parte di figli maggiorenni
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, ad eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.
Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
Decorrenza della prestazione
Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
- liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del D.lgs n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea SEPA il richiedente allegherà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification SEPA)[2], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Sul sito INPS, alla sezione “Utenti” > “Banche e Intermediari finanziari” > “Per orientarsi”, è disponibile l’elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l’INPS, per i quali la verifica della titolarità dell’IBAN sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all’atto della domanda dell’assegno unico.
Il pagamento dell’assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pagamento dell’assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell’INPS.
6.2 ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
6.3 Calcolo della rata mensile di assegno spettante
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.
Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.
Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, l’ISEE vale da quando è presentato.
6.4 ISEE recante omissioni/difformità
La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:
presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
presentare una nuova DSU, priva di difformità;
richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
7. Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2022:
l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016);
potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. il successivo paragrafo 9).
9. Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato modifiche all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali dal 1° marzo 2022:
le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell’articolo 12.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Istituto in qualità di sostituto di imposta:
provvederà a revocare d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l’ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell’archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all’estero;
continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.
In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si ritiene utile precisare che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
Si rammenta, infine, quanto segue:
le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
10. Istruzioni contabili e monitoraggio della spesa
Come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La prestazione comporta per il 2022 una spesa complessiva stimata pari a 15.122,50 milioni di euro (art. 13 del D.lgs n. 230/2021).
Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri conseguenti alle disposizioni emanate dal decreto legislativo n. 230/2021, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), i seguenti conti:
- GAT30215 – per l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari – art. 1 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30216 – per l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 1 e 7 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30219 – per l’erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro – art. 5 del d.lgs. 230/2021;
- GAT30220 – per l’erogazione della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ai percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 5 del d.lgs. 230/2021.
Le prestazioni saranno poste in pagamento con la procedura dei pagamenti accentrati e tramite la specifica procedura di pagamento del Reddito di cittadinanza. La rilevazione contabile del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione:
- GAT10215 – Debiti verso i beneficiari dell’Assegno unico universale per i figli a carico - articoli 1, 4, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati ai seguenti conti:
- GAT24215 - recupero e/o rentroito dell’Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24216 - recupero e/o rentroito dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 1 e 7 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24219 – recupero e/o rentroito della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro – art. 5 del d.lgs. 230/2021;
- GAT24220 – recupero e/o rentroito della maggiorazione transitoria per tre annualità, dell’Assegno unico universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, percettori del Reddito di Cittadinanza – art. 5 del d.lgs. 230/2021.
Tali conti saranno associati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, al codice bilancio di nuova istituzione “1208 – Recupero indebiti relativi all’Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021 - GAT”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice bilancio “3274 - Somme non riscosse dai beneficiari – Assegno unico universale per i figli a carico – art. 1, 5 e 7 del d.lgs. 230/2021- GAT”.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1]Cfr. l'errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2022, n. 1.
[2] Modulo MV70, reperibile sul sito dell’INPS alla sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli” (https://www.inps.it/prestazioniservizi/moduli).