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Circolare 91 del 27 luglio 2022
Oggetto
Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Istruzioni contabili. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
4.Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
5.Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
6.Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
10. Prestazioni accessorie
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
12. Ricorsi
13. Istruzioni procedurali
14. Regime fiscale
15. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 103, ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Il successivo comma 108 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. Si precisa che la richiamata disciplina regolamentare trova applicazione per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023.
La disposizione sopra richiamata prevede, altresì, che i predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
Infine, il medesimo comma 108 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Al riguardo si precisa, pertanto, che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a far data dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli 1-14 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e di cui alle relative circolari pubblicate dall’INPS attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015, n. 194/2015 e n. 2/2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015).
In ragione del trasferimento dall’INPGI all’Istituto della funzione previdenziale della gestione sostitutiva, l’INPS gestirà - con decorrenza 1° luglio 2022 – l’indennità di disoccupazione dei giornalisti secondo la disciplina di cui agli articoli 22-25 del vigente Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (di seguito Regolamento).
L’Istituto garantirà altresì, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento dell’indennità di mobilità.
Con la presente circolare, si riepiloga la sopra menzionata disciplina e si forniscono le istruzioni operative in materia.
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
L’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento INPGI è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dalla tutela in argomento i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale.
Si chiarisce che l’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa le cui ipotesi sono di seguito riportate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda, la documentazione di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
Il Regolamento dell’INPGI agli articoli 22 e 23 pone la disciplina dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario di disoccupazione.
Ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che, in presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario.
Sono utili ai fini del diritto alla prestazione anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento, per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima.
Il successivo articolo 23 del Regolamento – avente a oggetto la disciplina del sussidio straordinario - prevede che per il periodo di fruizione dello stesso non compete la contribuzione figurativa.
4. Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità di disoccupazione, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
La prestazione di disoccupazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come indicato nella tabella di seguito riportata.
Periodo |
Percentuale di riduzione dell’indennità giornaliera |
|
Dal |
Al |
|
1° giorno |
180° giorno |
--- |
181° giorno |
210° giorno |
5% |
211° giorno |
240° giorno |
10% |
241° giorno |
270° giorno |
15% |
271° giorno |
300° giorno |
20% |
301° giorno |
330° giorno |
25% |
331° giorno |
360° giorno |
30% |
361° giorno |
390° giorno |
35% |
391° giorno |
420° giorno |
40% |
421° giorno |
450° giorno |
45% |
451° giorno |
720° giorno |
50%
|
5. Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’invio telematico del modello “DIS3” dovrà avvenire accedendo al sistema con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda e attivando l’apposita funzione.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che in caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
Si precisa, infine, che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE sia che si tratti di Stati extracomunitari.
Nel caso in cui l’assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda, qualora ne ricorrano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi previsti dal Regolamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
Le disposizioni in materia di sospensione della prestazione trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
6. Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica come di seguito riportato:
il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro;
il rimanente 50 per cento del/i reddito/i è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima. Nel caso in cui detto 50 per cento del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il predetto limite.
Il soggetto beneficiario della prestazione di disoccupazione che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione è tenuto a comunicare ogni mese all'INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito – riferito al/i mese/i precedente/i rispetto a quello in cui si invia la comunicazione – derivante dallo svolgimento dall’attività lavorativa autonoma o subordinata.
La comunicazione del reddito tramite l’invio telematico del modello “DIS3” deve essere effettuata inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile; qualora il predetto modello “DIS3” venga inviato oltre il termine di cui sopra, l’assicurato perde il diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla modalità di calcolo della prestazione di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione.
Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione |
|
- luglio: mese di 31 giorni |
|
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
|
reddito da lavoro autonomo = euro 619,74 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00 |
Le disposizioni in materia di cumulo della prestazione con i redditi da lavoro trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il suddetto termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso.
In ogni caso, nella ipotesi di fruizione dell’indennità sostituiva del preavviso, il giornalista – in sede di presentazione della domanda di indennità - può scegliere, attraverso apposita dichiarazione, se percepire l’indennità di disoccupazione al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante; in detta ipotesi, pertanto, il giornalista perde il diritto alla fruizione dell’indennità per il periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data di fine dell’indennità di mancato preavviso e la data di presentazione della domanda.
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato è tenuto a produrre la seguente documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione della domanda:
documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
ultime buste paga;
copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta per risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 è necessario, ai fini dell’istruttoria della domanda, produrre il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, l’assicurato è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si procederà al recupero di quanto erogato a titolo di indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario.
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
1. titolarità di trattamento pensionistico diretto;
2. titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria;
3. rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria si realizza:
a. dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
b. dalla data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l’indennità di disoccupazione;
c. dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023, i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento vedranno riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento della prestazione e accreditata secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La media retributiva da prendere a base per la valorizzazione dell’accredito non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
La contribuzione figurativa non compete per il periodo di fruizione del sussidio straordinario di disoccupazione.
Sull’indennità di disoccupazione ordinaria competono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare la cui domanda deve essere tuttavia presentata contestualmente alla domanda di disoccupazione, allegando lo specifico modulo per richiesta ANF, o successivamente trasmettendo il modulo compilato attraverso il servizio dedicato.
Si precisa che, con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, tale prestazione (ANF) non è più riconosciuta ai nuclei familiari con figli e orfanili (circolare n. 34/2022).
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono altresì incompatibili con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ordinaria è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi amministrativi”, cui si accede tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
13. Istruzioni procedurali
L’istruttoria per le domande pervenute avverrà in modo parzialmente automatico e sarà finalizzata alla verifica del requisito come indicato nei paragrafi precedenti.
Ai richiedenti verrà notificato a mezzo posta l’esito dell’istruttoria con l’accoglimento o il respingimento della domanda. L’esito sarà altresì disponibile effettuando l’accesso allo stesso sistema impiegato per la presentazione della domanda con le medesime modalità di cui al paragrafo 7.
L’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’articolo 11 del TUIR;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 108, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
I predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti, come già sopra riportato, si applicherà la disciplina in materia di indennità di disoccupazione NASpI prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’applicazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento INPGI, il trattamento di disoccupazione ordinario è riconosciuto al giornalista cessato involontariamente dal rapporto di lavoro che abbia i requisiti e con i criteri illustrati nei paragrafi precedenti. Viene, inoltre, riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa e gli assegni familiari ove spettanti.
Al giornalista compete il sussidio straordinario per ulteriori 360 gg. qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità ordinaria. Su questa prestazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Per quanto sopra esposto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni, si comunica l’istituzione dei nuovi conti:
PTN30120 Indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN30121 Sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN10120 Debito verso i beneficiari dell’indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione riconosciute a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI – artt. 22 e 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
La liquidazione delle prestazioni sopra indicate verrà acquisita e rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN” con la struttura di seguito specificata:
SEZIONE DARE
PTN30120 disoccupazione ordinaria
PTN30121 sussidio straordinario di disoccupazione
GAT30215 assegno unico
GAT30219 maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
PTN32120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
SEZIONE AVERE
PTN10120 debito vs beneficiari -evidenza flussi di cassa “20807”
GPA27009 ritenute erariali
PTN24120 recupero disoccupazione ordinaria
PTN24121 recupero sussidio straordinario di disoccupazione
PTN24150 recupero per incumulabilità
GAT24215 recupero assegno unico
GAT24219 recupero maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
FPG22120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPR22051 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPG52130 trattenute diverse operate su PSR
FPG52155 trattenute per rate di prestiti agli iscritti INPGI
GPA10291 trattenute diverse su PSR da riversare a terzi
In particolare, l’onere relativo alla contribuzione figurativa, commisurata al trattamento ordinario di disoccupazione, sarà sostenuto con rilevazione sul conto di nuova istituzione PTN32120, in sezione DARE, in contropartita dei conti FPG22120 dei fondi pensionistici dei giornalisti:
- FPG22120 per i giornalisti iscritti all’INPGI ante 30 giugno 2022
- FPR22051 per i giornalisti iscritti al FPLD.
Inoltre, le trattenute operate sulle prestazioni in argomento e relative alle rate di prestiti concessi agli iscritti INPGI, verranno rilevate, provvisoriamente, al nuovo conto FPG52155, a partitario contabile, in attesa della definitiva attribuzione.
L’acquisizione del mandato accentrato presso la Direzione generale consentirà, successivamente, la chiusura automatizzata del debito sulla sede che ha liquidato la prestazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno attribuite al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:
“03280 – Somme non riscosse dai beneficiari – disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI – PTN”
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, verrà attribuita ai conti:
PTN24120 Entrate varie – Recupero e reintroito dell’indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24121 Entrate varie – Recupero e reintroito del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24150 Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo mediante trattenute su prestazioni temporanee.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“01213 – Recupero disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI - PTN”
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA00069.
La rilevazione contabile delle ritenute fiscali avverrà ai conti già in uso per le imposizioni delle prestazioni a sostegno del reddito.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Indennità massima erogabile nel mese di luglio.
[2] 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile.
[3] Parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell’indennità.