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Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità
Ambito di applicazione
(circ.39/2022)
L’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 365, successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Ai fini che qui interessano, si intende per:
- “nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
- “genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
- “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;
- “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).
L’INPS provvede all’attività di ricezione e gestione delle domande del contributo mensile in argomento, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto interministeriale.