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INPGI
Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti presso l'INPGI
Pensione di invalidità
(circ.92/2022)
L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui:
- a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;
- siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
- il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.
I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio.
Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.