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Decreto 18 luglio 2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (23A05661)
(GU n.243 del 17-10-2023)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con
cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello
decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il
criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i
tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:
a) la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e
relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con
decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la
media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei
valori registrati negli anni 2019 e 2020 e' pari a -0,10 decimi di
anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile
relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione,
trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di
-0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una
variazione negativa pari a un mese;
b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la
popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono
risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in
anni e centesimi di anno);
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente
incrementati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023
Il Ragioniere
generale dello Stato
Mazzotta
Il direttore generale delle
politiche previdenziali
e assicurative
Marano