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Circolare 119 del 4 ottobre 2012
OGGETTO:
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale.
SOMMARIO:
dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare, che integra quella di carattere generale n. 35 del 14 marzo 2012, si forniscono disposizioni e chiarimenti con riferimento alle prestazioni in regime internazionale.
Premessa
Parte I - Regolamenti comunitari - Stati dell’Unione europea
1. Rivalutazioni periodiche
2. Cessazione o proseguimento del lavoro all’estero, in uno Stato UE; pensione di vecchiaia e pensione anticipata
3. Autorizzazione ai versamenti volontari
4. Quota di pensione contributiva per periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2011 spettante alle persone che, al 31 dicembre 1995, risultavano assicurate in Italia e in uno Stato dell’Unione europea per un periodo pari o superiore a 18 anni
5. Totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione degli Stati dell’Unione europea
a) Pensione di vecchiaia
b) Pensione anticipata
c) Totalizzazione nazionale e internazionale
6. Importo minimale delle pensioni in regime internazionale
7. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
8. Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS
a) Sistema EESSI; punti di accesso
b) Gestione ex INPDAP - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dai dipendenti pubblici in base ai regolamenti comunitari
c) Gestione ex ENPALS - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dagli iscritti in base ai regolamenti comunitari ed agli accordi bilaterali
Parte II – Accordo con la Confederazione svizzera e Accordo SEE – Svizzera e Stati SEE
a) Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
b) Accordo SEE
Premessa
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
L’art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e l’articolo 21 ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS.
L’Istituto, pertanto, ha emanato la circolare applicativa n. 35 del 14 marzo 2012 con la quale è stato evidenziato in particolare che, dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturino i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Determinate categorie di lavoratori continuano ad essere assoggettati alla previgente disciplina.
Con la presente circolare si forniscono, ad integrazione della circolare suindicata, disposizioni e chiarimenti riguardanti le pensioni in regime internazionale.
Parte I - Regolamenti comunitari – Stati dell’Unione europea
I principi generali e le disposizioni specifiche in materia di pensioni e di prestazioni non contributive contenuti:
- nei regolamenti comunitari nn. 883 del 29 aprile 2004, 987 del 16 settembre 2009, che si applicano dal 1° maggio 2010, e 1231 del 24 novembre 2010 (vedi circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010 e 51 del 15 marzo 2011), nonché
- nella previgente regolamentazione comunitaria, limitatamente ai casi in cui questa continua ad essere in vigore,
continuano ad applicarsi anche tenuto conto della nuova disciplina di cui all’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
In particolare, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri e al calcolo della pensione secondo le regole del pro–rata.
I periodi esteri di assicurazione vanno presi in considerazione, analogamente ai periodi italiani, per la determinazione del sistema di calcolo della pensione, retributivo, misto o contributivo, e, quindi, per la determinazione del “primo accredito contributivo”.
Si ribadisce, altresì, che i periodi esteri di assicurazione esplicano la loro efficacia unicamente ai fini dell’attribuzione di una pensione in regime comunitario.
Nulla è innovato in materia di attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo, per la cui concessione devono essere presi in considerazione le pensioni estere e i redditi conseguiti all’estero secondo le consuete modalità. Si confermano, altresì, le disposizioni già in vigore in merito all’attribuzione del minimale.
1. Rivalutazioni periodiche -regolamento (CE) n. 883/2004: articoli 5 e 53
Secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta, nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni d’importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
In particolare, per l’anno 2012, in base a quanto precisato con circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, la perequazione del 2,60% viene attribuita sui trattamenti pensionistici complessivi il cui importo mensile non superi euro 1.405,05. La perequazione del 2,60%, inoltre, è attribuita fino al raggiungimento del limite massimo di euro 1441,59, limite oltre il quale non spetta alcuna rivalutazione.
In base all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, la pensione italiana ed i redditi conseguiti in Italia devono essere assimilati alle pensioni e redditi conseguiti all’estero, salvo diversamente disposto dallo stesso regolamento.
Al riguardo, occorre tenere presenti, inoltre, le clausole anticumulo del regolamento suindicato e in particolare quanto previsto dall’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), ai sensi del quale uno Stato può tener conto delle prestazioni e dei redditi conseguiti in un altro Stato soltanto se specificamente previsto dalla legislazione che esso applica (vedi circolare n. 82 del 1° luglio 2010).
Peraltro, il paragrafo 2 dell’articolo 59 del medesimo regolamento sancisce che le variazioni percentuali o di importo fisso, dovute per aumento del costo della vita, devono essere attribuite direttamente alle prestazioni calcolate a norma dell’articolo 52 (c.d. pensione a calcolo).
Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’importo del trattamento pensionistico su cui attribuire l’aumento di perequazione, l’eventuale prestazione estera è irrilevante, considerato che il comma 25 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, non prevede che se ne debba tener conto ai predetti fini.
2. Cessazione o proseguimento del lavoro all’estero, in uno Stato UE; pensione di vecchiaia e pensione anticipata -articolo 1, lettere a), b), ed articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004
Il requisito della cessazione dell’attività da lavoro dipendente richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità (articolo 22, comma 1, lettera c), legge 30 aprile 1969, n. 153) era già stato esteso all’attività svolta all’estero dall’articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990 (circolare n. 142 del 5 giugno 1991). Analogamente il requisito della cessazione dell’attività da lavoro dipendente richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 7, decreto legislativo n. 503/1992) è stato esteso anche all’attività svolta all’estero (circolare n. 261 del 19 novembre 1993).
Pertanto, anche per l’accertamento del diritto a pensione dei soggetti che, dal 1° gennaio 2012, maturino i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata è richiesta, alla decorrenza della pensione (circolare n. 89 del 10 luglio 2009), la cessazione dell’attività lavorativa anche se svolta all’estero. Infatti, la cessazione o il proseguimento dell’attività lavorativa all’estero in uno Stato membro dell’Unione europea sono equiparate alla cessazione o al proseguimento dell’attività lavorativa svolta in Italia (articolo 5 del regolamento n. 883/2004).
L’attività lavorativa svolta all’estero in relazione alla quale la persona è assoggettata alla legislazione estera è considerata lavoro dipendente o autonomo secondo quanto stabilito al riguardo dalla legislazione dello Stato membro in cui detta attività è svolta (articolo 1, lettere a, b, del regolamento n. 883/2004).
3. Autorizzazione ai versamenti volontari (articolo 24, comma 14)
Secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 14, tra le categorie di lavoratori cui può continuare ad applicarsi la previgente normativa sono compresi, a determinate condizioni, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011.
Al riguardo si precisa che i provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria emessi dall’istituzione di uno Stato membro dell’Unione europea - anche nei confronti di soggetti già assicurati in Italia alla data dell’autorizzazione - continuano a non avere rilevanza nella legislazione italiana per l’accertamento del diritto a pensione e, in particolare, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 24, comma 14.
4. Quota di pensione contributiva per periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2011 spettante alle persone che, al 31 dicembre 1995, risultavano assicurate in Italia e in uno Stato dell’Unione europea per un periodo pari o superiore a 18 anni (articolo 24, comma 2)
Secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 2, la quota di pensione corrispondente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2011 sarà calcolata secondo le regole del sistema contributivo, anche per i soggetti assicurati al 31 dicembre 1995 per un periodo pari o superiore a 18 anni.
Pertanto, anche nel caso di pensione liquidata in regime comunitario a favore di una persona che possa far valere, al 31 dicembre 1995, 18 anni di anzianità contributiva totalizzando i periodi italiani ed esteri oppure in base ai soli periodi esteri, la quota di pensione relativa ai periodi maturati nell’assicurazione italiana dal 1° gennaio 2012 sarà determinata secondo le regole del sistema contributivo.
5. Totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione degli Stati dell’Unione europea
a) Pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 e 9)
Requisiti contributivi dei soggetti già assicurati in Italia e/o all’estero al 31 dicembre 1995 aventi diritto a pensione in regime comunitario secondo il sistema retributivo o misto
Per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sono previsti determinati requisiti di età e di contribuzione (vedi punti 1.1.1 e 1.1.2 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del requisito di 20 anni di contribuzione sono valutabili i periodi di contribuzione italiana a qualsiasi titolo versata o accreditata; analogamente dovranno essere presi in considerazione i periodi maturati ai sensi della legislazione di uno degli altri 26 Stati membri dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009 e delle analoghe disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 nei casi in cui trovano ancora applicazione detti regolamenti.
Requisiti contributivi dei soggetti assicurati in Italia e/o all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo in Italia e/o all’estero decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
- in presenza degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per coloro che siano in possesso di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia) (vedi punto 1.2 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
- al compimento di 70 anni di età e in presenza di 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), a prescindere dall’importo della pensione.
In entrambi i casi, per l’accertamento dei requisiti contributivi rispettivamente di 20 di contribuzione e di 5 anni di contribuzione “effettiva” potrà essere presa in considerazione la contribuzione estera.
E’ da tenere presente che per l’accertamento del requisito di 5 anni di contribuzione è possibile prendere in considerazione i periodi esteri solo se relativi a contribuzione effettiva.
Al riguardo, devono essere tenute presenti anche le disposizioni della circolare n. 107 del 24 luglio 2007. Con la stessa sono stati chiariti – in relazione ai periodi di assicurazione figurativa estera non utili per il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva previsto per il diritto a pensione di anzianità – i motivi per cui non è possibile prendere in considerazione i periodi esteri figurativi se, secondo la legislazione italiana, è prevista l’utilizzazione dei soli periodi di contribuzione effettiva.
E’ necessario, altresì, tenere presente la decisione n. H6 del 16 dicembre 2011 con cui la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha stabilito che tutti i periodi assicurativi devono essere presi in considerazione senza che la loro natura sia messa in discussione. Gli Stati membri restano tuttavia competenti per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione ai fini della concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, purché tali condizioni siano applicate in modo non discriminatorio. Sono state, pertanto, chiarite le modalità di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo alla totalizzazione dei periodi nel rispetto delle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali.
Si precisa, infine, che al fine di non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime comunitario.
b) Pensione anticipata (articolo 24, commi 10 e 11)
Soggetti con anzianità contributiva italiana o estera al 31 dicembre 1995 aventi diritto a pensione in regime comunitario secondo il sistema retributivo o misto
Per l’accertamento del requisito di 35 anni di contribuzione effettiva si confermano le disposizioni della circolare n. 107 del 24 luglio 2007 relativa all’accertamento del diritto a pensione di anzianità secondo la previgente normativa.
Le riduzioni percentuali dell’importo spettante a titolo di pensione anticipata al soggetto con anzianità contributiva italiana o estera al 31 dicembre 1995, che abbia diritto ad una quota di pensione italiana retributiva ed acceda alla pensione anticipata prima del 62° anno di età, operano anche sulla quota retributiva delle pensioni liquidate in regime comunitario.
Inoltre, occorre tenere presente – in base al comma 2 quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14/2012, e all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011– che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non si applicano ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di cui trattasi, la pensione anticipata in regime comunitario senza la riduzione in parola, devono essere valutati esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6 nonché gli analoghi periodi assicurativi esteri.
Soggetti con anzianità contributiva italiana o estera da data successiva al 31 dicembre 1995
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata che prescinde dal requisito dell’età (anno 2012: 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni ed in mese per le donne) è valutata tutta la contribuzione versata o accreditata, ad eccezione in particolare della contribuzione da prosecuzione volontaria (articolo 1, comma 7, della Legge 335/95). Analogamente, pertanto, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi italiani con quelli esteri derivanti da prosecuzione volontaria.
E’ previsto che coloro che accedono al pensionamento avendo compiuto 63 anni di età nell’anno 2012 e 63 anni e tre mesi di età nell’anno 2013, debbano perfezionare il requisito di 20 anni di contribuzione e l’importo mensile della pensione non deve risultare inferiore all’importo soglia pari, nell’anno 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/95.
Ai fini del perfezionamento del requisito di 20 anni di contribuzione è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria e da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Pertanto, possono essere presi in considerazione soltanto i periodi esteri corrispondenti a contribuzione effettivamente versata.
Anche in questo caso, secondo quanto già indicato alla lettera a) per le pensioni di vecchiaia, devono essere tenute presenti le disposizioni della circolare n. 107 del 24 luglio 2007 con le quali sono stati chiariti - in relazione ai periodi di assicurazione figurativa estera non utili per il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva previsto per il diritto alla pensione di anzianità - i motivi per cui non è possibile prendere in considerazione i periodi esteri figurativi se, secondo la legislazione italiana, è prevista l’utilizzazione dei soli periodi di contribuzione effettiva.
c) Totalizzazione nazionale e internazionale
Secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 19, è abolito il requisito minimo di tre anni per l’accesso al regime di totalizzazione al fine di conseguire un’unica pensione in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
Periodi esteri inferiori ad un anno - articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004
Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 883/2004, considerati alcuni quesiti pervenuti in merito, si ritiene utile chiarire che i periodi assicurativi esteri inferiori all’anno i quali, secondo la sola legislazione estera, non diano diritto a prestazione e siano utili ai fini del diritto, della misura o di entrambi, devono essere totalizzati con i periodi italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione secondo la legislazione italiana.
L’articolo 48 del previgente regolamento CEE n. 1408/71 nulla prevedeva in merito alla composizione, ossia alla natura dei periodi inferiori all’anno, mentre l’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 chiarisce che “Ai fini del presente articolo, per periodi si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente”.
Si conferma, tuttavia, che al compimento dell’età pensionabile estera, ossia alla data a decorrere dalla quale l’interessato avrebbe potuto beneficiare della contribuzione estera secondo il sistema pensionistico estero, i periodi assicurativi inferiori all’anno devono essere presi in considerazione nell’assicurazione italiana anche ai fini della misura. Le disposizioni al riguardo, trasmesse in particolare con messaggio n. 14835 del 16 novembre 1996 concernente il requisito contributivo per il diritto a pensione di anzianità, sono da applicare anche alle pensioni anticipate.
In relazione alla pensione di vecchiaia, di inabilità e all’assegno ordinario per invalidità occorre tenere presente in particolare il messaggio n. 27242 del 16 settembre 1994. Si richiama, altresì, quanto disposto con circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, 88 del 2 luglio 2010 e si ribadisce quanto comunicato con circolari e messaggi pubblicati in applicazione dell’articolo 48 del regolamento CEE n. 1408/71, (circolari nn. 84 del 31 marzo 1987 e 3 del 5 gennaio 1993, messaggi nn. 41474 del 24 luglio 1992, 14835 del 16 novembre 1996 e 9254 del 21 settembre 1999).
Le disposizioni suindicate sono applicabili anche ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
6. Importo minimale delle pensioni in regime internazionale
L’articolo 3, commi 15 e 16 della legge n. 335/95 ha previsto che l’importo mensile in pagamento delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. Successivamente è stato comunicato che il minimale spetta unicamente a coloro che perfezionano il requisito contributivo in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, escludendo dal beneficio coloro che perfezionano i requisiti assicurativi in base ai soli periodi italiani (vedi in particolare la circolare n. 271 del 7 novembre 1995 e il messaggio n. 11223 del 15 maggio 2009).
Le disposizioni suindicate continuano a trovare applicazione anche nei confronti di soggetti assicurati unicamente dopo il 1995, ai quali spetta una pensione calcolata secondo il sistema contributivo.
7. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
I soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità al 31 dicembre 2011 tenendo conto dei soli periodi assicurativi italiani o totalizzando i periodi italiani ed esteri, possono accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
Si confermano, altresì, le disposizioni relative all’attribuzione del trattamento più favorevole tra la pensione in regime nazionale e la pensione in regime comunitario (vedi da ultimo il messaggio n. 19229 del 25 luglio 2007 e la circolare n. 88 del 2 luglio 2010).
8. Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS (articolo 21)
a) Sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information); punti di accesso
L’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo quanto comunicato con circolare n. 82 del 1° luglio 2010, in applicazione dell'art. 78, comma 1, del regolamento n. 883/2004, per la realizzazione dello scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale tra le istituzioni degli Stati membri dell’U.E. nell’ambito del progetto EESSI, il decreto ministeriale del 29 gennaio 2009 ha designato quali punti di accesso per l’Italia n. 4 organismi: Ministero della Salute, INAIL, INPDAP e INPS.
In particolare l’INPS, designato quale punto di accesso per lo scambio di informazioni relative alle prestazioni pensionistiche, alle prestazioni a sostegno del reddito di natura previdenziale o assistenziale per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo, risulta già designato quale punto di accesso per lo scambio di informazioni attinenti le prestazioni della gestione ex ENPALS.
A seguito della soppressione dell’INPDAP, l’INPS diviene l’unico punto di accesso, oltre che per le prestazioni suindicate, anche per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici.
b) Gestione ex INPDAP - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dai dipendenti pubblici in base ai regolamenti comunitari
In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria devono essere presentate, secondo le consuete modalità, alle strutture territoriali dell’INPDAP.
c) Gestione ex ENPALS - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dagli iscritti in base ai regolamenti comunitari ed agli accordi bilaterali
Analogamente a quanto indicato al punto precedente, le domande relative a trattamenti pensionistici da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria ed agli accordi bilaterali devono essere presentate dagli iscritti all’ENPALS, secondo le consuete modalità, presso le strutture territoriali dell’ENPALS.
Parte II – Accordo con la Confederazione svizzera e Accordo SEE – Svizzera e Stati SEE
a) Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera
Le disposizioni della Parte I sono applicabili anche nei confronti della Confederazione svizzera, alla quale i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 sono stati estesi a decorrere dal 1° aprile 2012 (vedi circolari nn. 70 del 22 maggio 2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012).
b) Accordo SEE
Le disposizioni della Parte I sono applicabili anche nei confronti dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), ai quali i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 sono stati estesi a decorrere dal 1° giugno 2012 (vedi circolari n. 77 del 6 giugno 2012, 110 e 111 del 14 settembre 2012).
Il Direttore Generale
Nori