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Circolare 86 del 19 giugno 2012
Allegati n.2
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Assegno emergenziale ai lavoratori licenziati. Art. 11-bis (Sezione emergenziale) del D.M. 158/2000 come modificato dal D.M. 51635 del 26 aprile 2010.
SOMMARIO:
Premessa. 1. Aspetti normativi. 2. Condizioni di accesso. 3. Adempimenti delle aziende. 4. Adempimenti a cura della Sede. 5. Interruzione e ripresa dell’assegno emergenziale; adempimenti del lavoratore e della Sede. 6. Procedure di prima liquidazione e successive riliquidazioni. 7. Monitoraggio spesa da parte della Sede. 8. Regime fiscale. 9. Istruzioni contabili.
Premessa
Si fa seguito al messaggio n. 020321 del 3 agosto 2010 con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune Strutture di Sede, trovandosi nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito. Con la presente circolare si intende richiamare il contenuto del messaggio citato integrato da nuove indicazioni operative.
1. Aspetti normativi.
Il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635, introducendo delle modifiche al Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante norme circa l’istituzione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, ha aggiunto l’art. 11-bis (Sezione emergenziale).
L’articolo in questione prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria”.
Il comma 3 di tale articolo prevede espressamente che l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.
Pertanto l’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Si applicano anche all’intervento emergenziale le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.
Il comma 5 del citato articolo stabilisce che l’ammontare di tale prestazione (assegno emergenziale) e della contribuzione ad essa correlata siano per metà a carico del Fondo e per l’altra metà a carico del datore di lavoro.
Con delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato amministratore del Fondo ha previsto che il 20% delle risorse disponibili del Fondo, derivanti dal versamento del contributo ordinario (0,50%), sia da destinare alla copertura delle prestazioni previste dall’art. 11-bis. Di tale 20%, ciascuna azienda può utilizzare risorse nel limite massimo del 7%.
Per quanto riguarda la misura dell’assegno emergenziale, esso va riconosciuto fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da €38.001 a€ 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Pertanto, al raggiungimento di tali misure concorreranno fino a 8 o 12 mesi, a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria erogata secondo le regole generali dell’INPS e l’assegno emergenziale a carico del Fondo e dell’azienda come previsto al comma 5 già citato; dal 9° o dal 13° e fino al 24° mese al lavoratore verrà erogato il solo assegno emergenziale, fermo restando lo stato di disoccupazione.
Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria (8 o 12 mesi a secondo dell’età del lavoratore) e dell’assegno emergenziale a favore del lavoratore verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali. Per tale periodo, non è dovuta contribuzione correlata.
Per il periodo successivo (dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese) viene corrisposto agli interessati il solo assegno emergenziale, sul quale è dovuta la contribuzione correlata in misura pari al 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Tale periodo è utile al conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella di anzianità, per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 nonché per il diritto alla pensione anticipata che ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, come statuito dall’articolo 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011.(circolare n. 35 de 2012)
Per coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, si precisa che ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
La contribuzione correlata, tenuto conto che è corrisposta a soggetto “in condizione di disoccupazione involontaria”, non è utile ai fini della non riduzione della pensione anticipata per coloro che maturano i requisiti per il diritto a tale trattamento entro il 31 dicembre 2017 con un’età inferiore a 62 anni (circolare n. 35 del 2012, punto 2.1).
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.
2. Condizioni di accesso.
Le condizioni di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11-bis (Sezione emergenziale) sono quelle previste al comma 2, e cioè:
- che le aziende abbiano espletato le procedure contrattuali previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
- che le procedure medesime si siano concluse con un accordo aziendale.
3. Adempimenti delle aziende.
Le domande di finanziamento della prestazione devono essere indirizzate, con modalità telematica, secondo il modello allegato (all. 1), al Comitato del Fondo di solidarietà tramite la Sede territorialmente competente, che è quella presso cui l’azienda assolve gli obblighi contributivi.
Le domande dovranno essere accompagnate da copia degli accordi aziendali.
Nel Sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) è disponibile, nell’ambito dei Servizi per Aziende e Consulenti, il link INVIO DOMANDE FONDO SPECIALE CREDITO che consente la presentazione on line di dette domande da parte delle aziende del credito.
Tali domande sono prese in esame dal Comitato su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, in liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria (art. 11-bis, comma 6).
Ogni domanda, redatta secondo il modello allegato, deve riportare, oltre i dati identificativi dell’azienda, la dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesti, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000:
- l’avvenuto versamento, dalla data di iscrizione al Fondo, del contributo ordinario dello 0,50%;
- l’ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda;
- l’avvenuto versamento della unica o prima (semestrale) rata della quota parte dell’assegno emergenziale e della relativa contribuzione correlata a carico dell’azienda;
Alla domanda, l’azienda deve inoltre allegare i dati identificativi e analitici dei lavoratori disoccupati secondo il modello allegato (all. 2).
4. Adempimenti a cura della Sede
Istruttoria domande
All’atto della ricezione delle domande di intervento dell’assegno emergenziale (all. 1 e all. 2), la Sede provvede a verificare:
- la regolarità dell’iscrizione dell’azienda;
- l’avvenuto versamento del contributo ordinario dello 0,50% dalla data di iscrizione al Fondo;
- la congruità delle cifre esposte nelle tabelle 1, 2 e 3 della domanda, verificando in particolare che l’ azienda abbia versato o si sia impegnata a versare in unica soluzione ovvero in rate semestrali, le somme a proprio carico ovvero:
50% dell’intervento – assegno emergenziale e contribuzione correlata ;
100% delle quote di intervento eccedenti il limite del 7% indicato nella delibera n. 42 già citata.
Per supportare i suddetti adempimenti è stato predisposto in Intranet il percorso – Processi - Prestazioni a sostegno del reddito – DSWEB ARCHIVI CENTRALI – UTILITA’ – FUNZIONI ESTERNE – FONDO SPECIALE CREDITO, nell’ambito del quale è possibile selezionare le domande pervenute e acquisire l’esito dell’istruttoria delle stesse.
Al termine dell’istruttoria con esito positivo deve essere acquisito nell’applicazione lo stato: ACCETTATA DALLA SEDE, solo da questo momento le domande pervenute saranno disponibili per essere approvate dal Comitato.
Si pone l’attenzione, sul fatto che la validazione in procedura delle domande istruite dalla Sede vale come visto del Direttore della Sede stessa.
5. Interruzione e ripresa dell’assegno emergenziale
Adempimenti del lavoratore e della Sede
Al fine di disciplinare l’erogazione dell’assegno emergenziale in caso di riassunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ( anche in comparto diverso dal credito) di un lavoratore beneficiario della prestazione in argomento, in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Amministratore del Fondo con delibera n. 116 del 26/09/2011, si forniscono le istruzioni nei casi di interruzione e ripresa del trattamento emergenziale.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, nel periodo di percezione dell’assegno emergenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato si interrompe il beneficio dell’assegno stesso per la durata del contratto, oltre ovviamente a perdere per lo stesso periodo, il beneficio della DS qualora ne fosse ancora percettore in quanto nei limiti di legge.
Il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede che eroga l’assegno emergenziale la data di assunzione e la data di termine del contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel momento in cui il lavoratore torni nella condizione di disoccupazione involontaria (alla fine del contratto a termine), tale assegno verrà ripristinato, ma soltanto dietro presentazione di una nuova domanda di disoccupazione, entro i termini di legge previsti, presso la stessa Sede che aveva in carico l’erogazione dell’assegno emergenziale, precedentemente interrotto.
La stessa Sede provvederà, nuovamente, sia alla liquidazione della nuova indennità di disoccupazione ordinaria, che alla riliquidazione del trattamento integrativo (assegno emergenziale).
L’indennità di DS verrà pertanto ricalcolata secondo le norme vigenti e la misura dell’assegno emergenziale garantirà il raggiungimento della stessa misura complessiva (DS + assegno emergenziale) erogata prima della ripresa lavorativa temporanea e comunque fino al raggiungimento dei limiti previsti dall’art. 11bis del citato decreto e riportati nel paragrafo 1).
Nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di legge per il beneficio dell’indennità di DS (perché sono superati i limiti temporali della prestazione), allora tutta la misura sarà coperta esclusivamente dalla prestazione emergenziale.
L’assegno emergenziale, così interrotto e ripristinato spetta comunque al lavoratore per una durata massima di 24 mesi a partire dall’ingresso originario nella sezione emergenziale. Si precisa che nei 24 mesi sono compresi anche i periodi di interruzione della prestazione.
Resta inteso che, per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale continuerà ad essere dovuta la contribuzione correlata nella misura del 33% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile percepita dal lavoratore all’atto dell’accesso originario alle prestazioni di cui all’art.11 – bis del D.M. 158/2000.
6. Procedure di prima liquidazione e successive riliquidazioni
L’approvazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del Comitato sarà comunicato tempestivamente dalla D.C. Prestazioni a sostegno del reddito alla Sede Inps competente ad attivare la procedura di liquidazione dell’assegno emergenziale.
Si evidenzia che, sia per la prima liquidazione sia per eventuali riliquidazioni, la Sede competente è sempre quella presso cui è stata presentata la domanda di finanziamento e presso la quale è avvenuto il versamento della quota a carico dell’azienda.
La stessa Sede sarà tenuta alla totale presa in carico degli stessi lavoratori per tutto il periodo di erogazione dell’assegno emergenziale, anche per quanto riguarda l’erogazione della indennità di disoccupazione.
Pertanto tali lavoratori dovranno assolvere ogni loro onere nei confronti sempre della stessa Sede.
Si sottolinea che la liquidazione dell’assegno emergenziale dovrà avvenire soltanto a seguito di verifica dell’avvenuto versamento delle somme a carico dell’azienda come dalla stessa indicato in domanda.
Si evidenzia inoltre che, per la prestazioni di cui all’art. 11-bis “Sezione Emergenziale”, non vige il principio dell’automaticità. È quindi necessario che, prima della liquidazione delle prestazioni da parte della Sede, l’azienda abbia versato quanto dovuto.
La riscossione dell’assegno avviene secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda di disoccupazione.
Per procedere alla liquidazione dell’assegno emergenziale occorre innanzi tutto, per ciascun lavoratore, che si sia liquidata l’indennità di disoccupazione ordinaria, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come “assegno emergenziale”.
È necessario, altresì, verificare che il lavoratore non si sia rioccupato:
• finché il lavoratore è percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria, la rioccupazione è evidenziata dalla stessa procedura DsWeb tramite l’incrocio con i dati UNILAV;
• dal 9° o dal 13° mese, fino al raggiungimento del limite massimo previsto per la percezione dell’assegno emergenziale, tale eventualità andrà verificata periodicamente a cura dell’operatore di Sede.
6.1 Acquisizione domande di assegno emergenziale pervenute da web.
Al fine di consentire la liquidazione dell’assegno emergenziale, la procedura DsWeb è stata integrata con il link Domande Internet - Domande Fondo Trasporto Aereo e Fondo Credito che consente all’ operatore di Sede di acquisire nel database di pagamento le domande pervenute e deliberate dal Comitato. Sarà possibile acquisire solo le domande per le quali viene individuata la corrispondente domanda di disoccupazione ordinaria.
Una volta acquisite le domande pevenute di assegno emergenziale, occorrerà procedere alla liquidazione di tale assegno selezionando i link Pagamenti – Pagamento Diretto Interventi per l’occupazione.
Il calcolo dell’assegno emergenziale terrà conto dell’importo e delle giornate erogate a titolo di disoccupazione ordinaria per lo stesso lavoratore.
In caso di interruzione del pagamento dell’assegno emergenziale a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e successiva ripresa dello stato di disoccupazione del lavoratore, nella lista delle domande pervenute figurerà una nuova domanda ‘residua’ per detto lavoratore.
La domanda ‘residua’ dovrà essere acquisita nel database di pagamento e liquidata con le stesse modalità illustrate in precedenza.
7. Monitoraggio spesa da parte della Sede.
Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla rilevanza della copertura finanziaria e a tal fine si ricorda che la Sede verifica il puntuale versamento delle rate a carico dell’azienda del credito che ha avuto accesso alla prestazione di cui all’art. 11-bis e procede mensilmente alla liquidazione dell’assegno emergenziale ai lavoratori licenziati, attingendo risorse dall’importo disponibile. Tale importo, inizialmente, sarà pari alla somma tra l’importo a carico dell’azienda (individuato nella domanda di finanziamento dal punto G) tabella 3) e l’importo approvato con la delibera del Comitato. Nel caso di importo totale residuo insufficiente al pagamento dell’ assegno emergenziale ed alla relativa contribuzione correlata, la Sede stessa procede comunque alla liquidazione di quanto dovuto al lavoratore, mediante anticipazione delle risorse del Fondo e, segnala alla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per ogni specifica azienda, il totale dell’importo anticipato affinché, il Comitato stesso proceda all’emanazione di una nuova delibera per l’approvazione del finanziamento.
Si precisa, quindi, che le maggiori risorse eventualmente necessarie saranno totalmente a carico del Fondo e non dell’azienda originaria.
Si sottolinea inoltre che ai fini del monitoraggio della spesa e dell’eventuale anticipazione di risorse aggiuntive da parte del Fondo, bisogna tenere conto anche delle somme eventualmente autorizzate come incentivo ad aziende che hanno assunto, con contratto a tempo INDETERMINATO, i lavoratori percettori di assegno emergenziale.
Per quanto riguarda l’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati si rimanda alla circolare n. 88 del 20 giugno 2011.
L’eventuale insufficienza di fondi destinati al pagamento della prestazione di cui all’art. 11 bis ai lavoratori della specifica azienda non deve essere collegata ad una errata previsione dell’importo iniziale (tra quanto versato dall’azienda e quanto dal Fondo) bensì alla variazione intervenuta nel periodo di liquidazione dell’importo da erogare per alcuni lavoratori ricollocati con contratto di lavoro a tempo determinato.
Difatti, nei casi di ricollocamento a tempo determinato a conclusione di tale rapporto, l’indennità di disoccupazione sarà ricalcolata, pertanto, l’assegno emergenziale dovendo sempre garantire il raggiungimento della misura iniziale percepita dal lavoratore potrebbe subire un incremento e comportare l’insufficienza dell’importo originariamente previsto.
8. Regime fiscale
L’assegno in oggetto, come precisato nel messaggio n. 20321 del 03/08/2010, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del DPR 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
9. Istruzioni contabili.
In relazione alle nuove modalità di liquidazione e di pagamento delle prestazioni di cui trattasi la procedura accentrata (cfr. circolare n. 121/2009 e per i riaccrediti il messaggio n. 8539/2010) effettuerà le contabilizzazioni in via automatizzata e con imputazione ai conti già istituiti con il messaggio n. 20321 del 3/8/2010.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2