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Messaggio 9043 del 25 maggio 2012
Oggetto: indennità mensile di frequenza ex art. 2 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289, come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.
L’art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, prevede che la concessione dell’indennità mensile in oggetto:
ñ sia limitata alla reale durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale frequentato dal minore;
ñ decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso;
ñ abbia termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L’indennità può essere revocata in ogni momento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
Peraltro, occorre tener presente che il n. 3) della lett. d-bis) del comma 2 dell’art. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato l’art. 2, comma 3, della legge n. 289/1990, prevedendo che: “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”.
Pertanto, qualora l'indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.
Al riguardo, si precisa che per “durata dell’obbligo formativo scolastico” deve intendersi, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, l’istruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In tutti gli altri casi di erogazione dell’indennità, continua invece a sussistere l’obbligo di dichiarazione della frequenza.
Pertanto, l’innovazione di cui sopra non trova applicazione:
1. per l'indennità di frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
2. per l'indennità di frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, pubblica o privata;
3. per l'indennità di frequenza dei centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;
4. per l’indennità di frequenza del corso scolastico frequentato una volta adempiuto l’obbligo “formativo scolastico” come sopra precisato.
Tutto ciò premesso, si fa presente che la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, con le disposizioni contenute nell'art. 15 ha modificato alcune norme In particolare, sono stati aggiunti i commi 1 e 2 all'art. 40, è stato abrogato il comma 2 dell'art. 41, è stato sostituito il comma 1 dell'art. 43, è stato introdotto l'art. 44-bis, è stato sostituito l'art. 72, all'articolo 74, comma 2 la lettera a) è sostituita ed è stata aggiunta la lettera c-bis.
del D.P.R. n. 445/2000, semplificando e riducendo gli oneri a carico dei cittadini in materia di documentazione amministrativa da presentare alla Pubblica Amministrazione. In particolare, le menzionate innovazioni prevedono il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non solo di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. E, ai sensi del novellato art. 43 D.P.R. n. 445/2000 : “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”
Per effetto delle suindicate modifiche normative alla domanda per ottenere la menzionata indennità occorrerà allegare :
· nei casi di frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione al corso scolastico del minore ;
· nei casi segnalati ai punti 1), 2), 3) e 4), annualmente, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione e la frequenza del minore.
In virtù delle innovazioni sopra evidenziate, si forniscono le seguenti istruzioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1. Nuove domande
Per l'erogazione dell’indennità per la frequenza di scuole, il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi indispensabili concernenti l’iscrizione alle scuole pubbliche e private che impartiscono l’istruzione ovvero deve produrre autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante i fatti predetti.
La dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, in seguito alla semplificazione disposta con la ricordata legge n.106/2011, avrà valore per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, senza che si renda più necessario alcun rinnovo annuale successivo; resta fermo che con la predetta dichiarazione il rappresentante legale del minore si obbliga a comunicare alla sede competente ogni variazione (ad es. cambio scuola) degli elementi attestanti la frequenza, nonché a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cessazione della partecipazione ai corsi scolastici.
Particolare attenzione deve essere prestata dalla Sede nel controllo - sulla sussistenza dei predetti elementi - che dovrà essere effettuato annualmente presso tutte le strutture scolastiche autocertificate.
L’attività di controllo sarà sottoposta a costante monitoraggio a cura della DC Pensioni.
2. Procedure di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni INVCIV
Ai fini dell’applicazione della normativa di cui alla legge n. 106/2011, le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione sono state aggiornate e prevedono, per le INVCIV di fascia “47 “ , “49” ovvero “50”, l’acquisizione del periodo di scolarità per i soggetti di età pari o superiore a 6 anni.
Le date inserite (nella forma MM/AAA) verranno memorizzate nel data base pensioni nei campi:
GP2BACCZ: che per le pensioni di categoria 044 assume il valore inizio scolarità
GP2BACFZ: che per le pensioni di categoria 044 assume il valore fine scolarità
3. Controlli previsti in Input per i nuovi campi
ñ L’acquisizione del periodo di scolarità è possibile solo per le prestazioni di fascia 47 , 49 o 50;
ñ L’inizio della scolarità non può essere inferiore alla data di compimento del sesto anno di età e comunque non precedente alla decorrenza della pensione;
ñ La fine scolarità non può essere superiore alla data di compimento del 16° anno di età.
Eventuali variazioni relative all’anticipo della data di inizio o al posticipo della data di conclusione del ciclo scolastico obbligatorio, dovranno essere tempestivamente segnalate alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inserendo nell’oggetto della mail “richiesta variazione periodo scolarità”.
4. Scadenziario Indennità di Frequenza
La procedura Scadenziario Indennità di Frequenza, utilizzata per la predisposizione delle richieste di certificazione da spedirsi a cura della sede, è stata modificata e “ non “ prevede più l’emissione della lettera durante il periodo di obbligo scolastico.
L'informazione viene rilevata dal data base pensioni se presenti valori significativi nei campi GP2BACCZ e GP2BACFZ.
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