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Messaggio 11631 del 10 luglio 2012
Oggetto: Domanda di ripristino di pensione di reversibilità a seguito di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile.
Da parte di alcune Sedi territoriali è stato chiesto se, in caso di annullamento del secondo matrimonio celebrato con rito civile, trovano applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 punto 1.6 in merito al ripristino della pensione ai superstiti nel caso di annullamento del secondo matrimonio concordatario.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come è noto, le sentenze di nullità del matrimonio concordatario pronunciate dalla giustizia ecclesiastica, producono effetti nell’ordinamento civile italiano a seguito di giudizio di delibazione da parte della Corte d’Appello competente.
Le sentenze di annullamento del matrimonio civile emanate dalla magistratura ordinaria competente, invece, producono, come è ovvio, effetti diretti nell’ordinamento civile.
Ferma la diversità dei presupposti richiesti per ottenere una pronuncia di invalidità, sia la sentenza di nullità del matrimonio concordatario emanata dal Tribunale Ecclesiastico e resa esecutiva con delibazione della competente Corte d’Appello, sia quella di annullamento del matrimonio civile emanata dalla magistratura ordinaria (tra l’altro, nelle ipotesi di cui all’art. 122 c.c.), fanno venir meno retroattivamente gli effetti civili del matrimonio fin dal giorno della celebrazione, come se lo stesso non fosse mai esistito. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 128 e ss. del codice civile.
In merito alla questione in esame è stato interessato il Coordinamento Generale Legale il quale ha espresso l’avviso che, in ipotesi di annullamento del secondo matrimonio celebrato con il rito civile sono applicabili, per analogia, le istruzioni fornite dalla circolare n. 36 del 9 febbraio 1990 in tema di annullamento del matrimonio concordatario.
Tenuto conto del suddetto parere, anche in caso di sentenza di annullamento del matrimonio civile - ove intervenuta la prescritta annotazione di annullamento sull’atto di matrimonio - la pensione ai superstiti deve essere ripristinata dalla data della revoca, fermi restando gli effetti della prescrizione.
Pertanto, ove venga accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la Sede territoriale competente dovrà ripristinare il trattamento ai superstiti dalla data di revoca del trattamento pensionistico e recuperare le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno pari a due annualità della quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (vedi circ. 53521 del 30 gennaio 1975).
IL DIRETTORE CENTRALE
(Gabriele Uselli)