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Messaggio 1183 del 21 gennaio 2013
Oggetto: Errata corrige msg. 000219 del 4 Gennaio 2013.
A parziale rettifica di quanto comunicato alle Sedi con il messaggio in oggetto, si rende noto che al punto 14, relativo alle proroghe degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale, la proroga stessa può essere concessa, per il momento, per un massimo di 18 mesi dalle età pensionabili della vecchia normativa, e cioè fino a 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.
IL DIRETTORE CENTRALE
Gabriele Uselli