Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 240 del 3 dicembre 1988
- Dettagli
- Visite: 11143
Circolare 240 del 3 dicembre 1988
ALLEGATI N. 2
OGGETTO: ART. 8 DEL D.L. 21 MARZO 1988 N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE E CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI
FORMAZIONE E LAVORO. ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI.
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
A PARZIALE SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE CONTENUTE NELLA
CIRCOLARE N. 171 DEL 4.8.1988 (1) SI FORNISCONO LE SEGUENTI
ISTRUZIONI.
A) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
SI RIBADISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE, CONTENUTE NEL D.L. N. 86/88 (2), ATTENGONO
ESCLUSIVAMENTE ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE, IVI
COMPRESE QUELLE RELATIVE AI SETTORI DELL'EDILIZIA ED AFFINI. NULLA E'
PERTANTO INNOVATO IN MATERIA DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E RELATIVE ALIQUOTE.
COME GIA' PRECISATO CON LA CITATA CIRCOLARE N. 171, LE
NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
23 MARZO 1988 E PER PERIODI DECORRENTI DALLA SETTIMANA IN CORSO A
TALE DATA. PERTANTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE
ED I BENEFICI DI CUI ALL'ART.21 DELLA LEGGE N.675/77 (3), PER LE
CONCESSIONI RELATIVE A DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELL'ANZIDETTA DATA
OVVERO A PERIODI ANTERIORI ALLA SETTIMANA DI CUI SOPRA, QUANDO LA
CORRISPONDENTE DOMANDA SIA STATA PRESENTATA DOPO IL 22 MARZO 1988.
L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO, COME SOPRA
DEFINITO, SUSSISTE IN OGNI CASO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
CIG, CON ESCLUSIONE PERALTRO DEI TRATTAMENTI RELATIVI A CONTRATTI DI
SOLIDARIETA', DI QUELLI EX LEGE N. 501/77 (4) E DEGLI ALTRI
ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.8, COMMA 8 BIS, DELLA LEGGE N. 160/88
(5) (IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI, SOCIETA' GEPI).
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/M PER IL CONGUAGLIO
DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE E PER IL VERSAMENTO
DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
SI PREMETTE CHE LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE
APPLICATE A FAR TEMPO DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DI
SPEDIZIONE ALLE AZIENDE DELLE ISTRUZIONI STESSE, OVVERO DAL MESE
SUCCESSIVO.
1.1. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL CONTRIBUTO
ADD.LE NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA 1 D.L. 86/88.
PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE I DATORI DI LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE
SEGUONO:
- INDICHERANNO GLI IMPORTI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE, SOGGETTE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DEL 4,5% OVVERO DEL
3% (PER LE IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTI), CONGIUNTAMENTE PER OPERAI
ED IMPIEGATI, NEL QUADRO "D" DEL MODELLO DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEL RIGO 40, CHE ASSUME IL NUOVO SIGNIFICATO DI INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE PER OPERAI ED IMPIEGATI SOGGETTE AL
CONTRIBUTO DEL 4,5% O DEL 3%.
INOLTRE, NEL QUADRO "F", IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64,
65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA IL NUMERO DI
AUTORIZZAZIONE CIG E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE ORE
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI E IMPIEGATI.
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O
PERIODICHE, RELATIVI ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI SOGGETTE ALLE NUOVE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D"
SUCCESSIVI AL RIGO 53, CON IL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "F600"
PRECEDUTO DALLA DICITURA "RATEI CIG STR. SOGG. CTR. ADD.LE".
NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO IL RIGO FISSO 41 E LA
QUARTA COLONNA DEL QUADRO "F" IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64 - 65 -
66 - 67.
1.2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL REGIME
CONTRIBUTIVO PRECEDENTE AL DL 21 MARZO 1988, N. 86.
A) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE ALLE
PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DELLE EVENTUALI INTEGRAZIONI
SALARIALI ANCORA SOGGETTE ALLE PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
DELL'8% E DEL 4%, OVVERO DEL 5% PER LE AZIENDE EDILI E LAPIDEE,
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO
DEL QUADRO "D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"INTEGR. SAL. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G300".
INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEI RIGHI 64, 65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI; INDICHERANNO L'IMPORTO DI
EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O PERIODICHE, RELATIVE ALLE
STESSE INTEGRAZIONI SALARIALI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO
"D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA " RATEI CIG
STRAORD. SOGG. CTR. ADD." E DAL CODICE "F700".
B) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE GIA' ESCLUSE DAL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN QUANTO RIFERITE AD EVENTI NON
OGGETTIVAMENTE EVITABILI.
I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
CODICE G500 INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. OPERAI NON
SOGGETTA CONTR. ADD.LE
CODICE H200 INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. IMPIEGATI
NON SOGGETTA AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
CODICE F800 RATEI INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGGETTA AL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PREVISTI PER L'INDICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI
CHE RIENTRANO NELLA PRECEDENTE NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"G500" SARANNO CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO
IL CODICE "H200".
PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
C) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE IL CUI CONTRIBUTO
ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA:
I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
CODICE N500: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
OPERAI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
CODICE N600: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
IMPIEGATI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
CODICE N700: RATEI STRAORD. CIG L. 675/77
PREVISTI PER L'INDICAZIONE DELLE INTEGRAZIONI STRAORDINARIE IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI LIMITATAMENTE ALLE CONCESSIONI
CHE RIENTRANO NELLA PRECEDENTE NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"N500" SARANNO CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO
IL CODICE "N600".
PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
1.3. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE NON SOGGETTE AL CTR.
ADDIZIONALE (ART. 8, COMMI 8, SECONDO PERIODO E 8 BIS, DELLA LEGGE N.
160/88).
LE AZIENDE, INDICHERANNO L'IMPORTO DELLA INDENNITA' IN
QUESTIONE, CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI
IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD. DM10/M, SUCCESSIVI AL RIGO 53,
PRECEDUTO DALLA DICITURA "INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGG" E DAL
CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G600".
INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN CORRISPONDENZA
DEI RIGHI 64, 65, 66, 67, INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA, IL NUMERO DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI.
L'IMPORTO DI EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI O
PERIODICHE SARA' INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D"
DEL MOD. DM10/M, SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"RATEI CIG STRAORD. NON SOGG" A DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE
"F500".
1.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI DI
LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOVUTO
NELLA MISURA DEL 4,5% OVVERO DEL 3% (PER LE IMPRESE FINO A 50
DIPENDENTI) IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E400".
CON LE STESSE MODALITA' SARA' INDICATO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI IN
FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E LAPIDEE PRECEDENTEMENTE SOGGETTE
AL CONTRIBUTO DEL 5%.
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ANCORA
DOVUTO NELLE PRECEDENTI MISURE DELL'8% E DEL 4%, IN UNO DEI RIGHI DEL
QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE "E500" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD.".
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, ANCORA
DOVUTO NELLA PRECEDENTE MISURA DEL 5%, SULLE INTEGRAZIONI PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E
LAPIDEE, IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE
"E900" PRECEDUTO DALLA DICITURA "CONTR. ADD. CIG. STRAORD. EDILIZIA".
1.5. CODIFICAZIONE DELLE AZIENDE
AL FINE DI INDIVIDUARE, NELL'AMBITO DELLE AZIENDE
DELL'EDILIZIA E LAPIDEE, QUELLE FINO A CINQUANTA DIPENDENTI, E' STATO
ISTITUITO IL NUOVO CODICE DI AUTORIZZAZIONE "1J" CHE DOVRA' ESSERE
ATTRIBUITO ALLE AZIENDE IN QUESTIONE A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 1988.
1.6. REGOLARIZZAZIONE PERIODI PREGRESSI
I DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO GIA' POSTO A CONGUAGLIO SUL
MOD. DM10/M INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AI SENSI
DELLA NUOVA NORMATIVA AL CONTRIBUTO EX LEGE 164/75, POTRANNO VERSARE
LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON OLTRE IL 20
FEBBRAIO 1989 (CON CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI PAGARE IL PREDETTO
CONTRIBUTO CON IL MOD. DM10/M DEL MESE DI DICEMBRE OVVERO DEL MESE DI
GENNAIO DA PRESENTARE, RISPETTIVAMENTE, ENTRO IL 20 GENNAIO ED ENTRO
IL 20 FEBBRAIO).
TALE IMPORTO DOVRA' ESSERE MAGGIORATO DEGLI INTERESSI
LEGALI MATURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI SCADENZA DEL MOD.
DM10/M CON IL QUALE E' STATO POSTO A CONGUAGLIO L'IMPORTO DELLA
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA E LA DATA IN CUI VIENE
EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
A TAL FINE LE AZIENDE OPERERANNO NEL MODO SEGUENTE:
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN UNO
DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA "VERS.
CONTR. ADD.LE CIG" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E401".
- INDICHERANNO L'IMPORTO DEGLI INTERESSI LEGALI, COME SOPRA
DETERMINATI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C", PRECEDUTO
DALLA DICITURA "VERS. ONERI ACCESSORI" E DAL CODICE "Q900".
QUALORA I MOD. DM 10/M DI CUI SOPRA E' CENNO VENGANO
PRESENTATI OLTRE LA DATA DEL 20 FEBBRAIO 1989 DOVRANNO ESSERE
PRETESE, IN LUOGO DEGLI INTERESSI LEGALI, LE SOMME AGGIUNTIVE SECONDO
I CRITERI FISSATI DALL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 48/88 (6).
LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE AZIENDE, LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
EVENTUALI SUCCESSIVE REGOLARIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE
EFFETTUATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 51059 RCV - N.
1089 EAD - N. 7763 O. DEL 14 NOVEMBRE 1986 (7), MEDIANTE VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE MAGGIORATO DELLE SANZIONI CIVILI NELLA
MISURA CORRENTE.
2. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI
EROGAZIONE DIRETTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI DA PARTE
DELL'INPS.
LE SEDI DOVRANNO INVIARE AI DATORI DI LAVORO INTERESSATI,
PER RACCOMANDATA, L'APPOSITA LETTERA MOD. CA1 (ALL.1) EMESSA DALLA
PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIG STRAORDINARIA E DATATA
AUTOMATICAMENTE CON LA STESSA DATA DELLA VALUTA DEGLI ASSEGNI EMESSI
A FAVORE DEI LAVORATORI.
A TALE LETTERA DOVRA' ESSERE ALLEGATO UN BOLLETTINO DI C.C.
POSTALE IN CUI, A CURA DELLE SEDI MEDESIME, OLTRE AD ESSERE INDICATO
IL NUMERO DI C.C.POSTALE PREVISTO PER GLI INCASSI VARI, L'IMPORTO E
LA ESATTA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA CHE VERSA, DEVONO ESSERE
RIPORTATI, SUL RETRO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IL NUMERO DI
MATRICOLA AZIENDALE, LA DATA DEL D.M. DI AUTORIZZAZIONE, IL CONTO DI
IMPUTAZIONE CIS 00/23 DI NUOVA ISTITUZIONE (V. ALL. 2), LA DATA DI
SCADENZA DEL PAGAMENTO, (30 GIORNI) DA DETERMINARSI IN BASE ALLA DATA
DELLA LETTERA MOD. CA1.
IL PREDETTO PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI
EFFETTI UN OBBLIGO CONTRIBUTIVO POSTO A CARICO DELLE AZIENDE E,
PERTANTO, IL MANCATO ADEMPIMENTO NEL PREDETTO TERMINE COMPORTA
L'APPLICAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI
(VEDI ART. 4 L. 48/88).
IN TAL CASO LE SANZIONI CIVILI DOVRANNO ESSERE CALCOLATE
CON RIFERIMENTO AL PERIODO CHE HA INIZIO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA
DATA DI SCADENZA DEL CITATO TERMINE DI TRENTA GIORNI FINO ALLA DATA
DI EFFETTIVO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
PER I PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI E RELATIVI A PERIODI DI CIG
SUCCESSIVI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA (SEMPRE
CHE LE AZIENDE INTERESSATE NON BENEFICIANO DELL'ESENZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 8/BIS LEGGE N.160 ), LE SEDI PROVVEDERANNO A CALCOLARE
L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ED A CHIEDERNE IL PAGAMENTO,
ASSEGNANDO IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IL RELATIVO VERSAMENTO.
A TAL FINE LE SEDI DOVRANNO INVIARE ALLE AZIENDE IL MOD.
CA1, COMPILATO MANUALMENTE CON GLI OPPORTUNI ADATTAMENTI ED IL
BOLLETTINO DI C/C POSTALE COMPLETO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
ANZIDETTE E RECANTE ALTRESI', SUL RETRO, L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
IN OGNI CASO, QUALORA L'AZIENDA NON EFFETTUI IL VERSAMENTO
DELLA SOMMA RICHIESTA NEL TERMINE ASSEGNATO, DOVRANNO APPLICARSI LE
SANZIONI CIVILI PER IL PERIODO DECORRENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO AL
TERMINE ANZIDETTO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.
B) CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE
PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 7
DEL DL 86/88, I DATORI DI LAVORO INDICHERANNO IL CONTRIBUTO IN
QUESTIONE IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ART. 8, COMMA 7 DL 86/88" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE
"E100".
LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE AZIENDE, LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
1. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA-RENDICONTO DI MOD. DM 10/M
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE IN OGGETTO, ESAMINATE
NEL PUNTO A.1. DELLA PRESENTE CIRCOLARE, NON HANNO COMPORTATO
L'APERTURA DI NUOVI CONTI.
SI E' RESO NECESSARIO, INVECE, ISTITUIRE I NUOVI CONTI CIS
21/12 E CIS 21/72 (V. ALL. 2), PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
I CONTRATTI DI FORMAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B).
IL PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA DM,
APPOSITAMENTE AGGIORNATO, MOVIMENTERA' I DIVERSI CONTI A SECONDA DEI
RIGHI O CODICI UTILIZZATI DAI DATORI DI LAVORO INTERESSATI.
2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE PAGATE DIRETTAMENTE
DALL'INPS.
A CAUSA DEL CRESCENTE AUMENTO DEL RICORSO AL PAGAMENTO
DIRETTO, DA PARTE DELL'ISTITUTO, DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE ED AL CONSEGUENTE SORGERE DEL CREDITO NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE INTERESSATE PER IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DA QUESTE
DOVUTE, E' SORTA LA NECESSITA' DI RILEVARE TALE CREDITO FIN DAL
MOMENTO DELLA RICHIESTA DI VERSAMENTO FATTA DALL'ISTITUTO AI DATORI
DI LAVORO.
A TAL FINE LA PROCEDURA DEI PAGAMENTI CIG, APPOSITAMENTE
AGGIORNATA, PROVVEDE AD EMETTERE, PER OGNI MODELLO CA1, UN BIGLIETTO
CONTABILE PER LA RILEVAZIONE DEL CREDITO, CON MOVIMENTO IN DARE DEL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 00/23 (V. ALL. 2), CHE DOVRA' ESSERE
ASSISTITO DA PARTITARIO, ED IN AVERE DEI CONTI CIS 21/73 E/O CIS
21/03.
IL BIGLIETTO CONTABILE CONTERRA' TRA L'ALTRO, TUTTI I DATI
NECESSARI PER LA GESTIONE DEL CREDITO STESSO, E CIOE':
- DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA;
- ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE;
- IMPORTO.
IL REPARTO COMPETENTE PER LA CONTABILITA', AL RICEVIMENTO
DELLA CONTABILE DI ACCREDITO ALLEGATA AI BOLLETTINI DI VERSAMENTO,
EFFETTUATE LE RILEVAZIONI PREVISTE DALLA PROCEDURA DEI MOVIMENTI
FINANZIARI ED AGGIORNATO IL PARTITARIO RELATIVO AL CONTO CIS 00/23,
DOVRA' TRASMETTERE I SUDDETTI BOLLETTINI AL REPARTO COMPETENTE PER LE
PRESTAZIONI CIG PER GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA
VERIFICA DELL'ESATTO E TEMPESTIVO PAGAMENTO, E PER LA LORO DEFINITIVA
ARCHIVIAZIONE.
NEL CASO IN CUI L'AZIENDA NON PROVVEDA AD EFFETTUARE IL
PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, LA SEDE DOVRA' INVIARE, OLTRE ALLA
DIFFIDA, UN BOLLETTINO DI C/C POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
CIVILI IN CUI DOVRA' ESSERE INDICATO, TRA L'ALTRO, SUL RETRO, IL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 24/20 (V. ALL. 2), PRECEDUTO DALLA
DIZIONE "SANZ. CIV.". AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO IL
REPARTO CONTABILITA', EFFETTUATE LE OPERAZIONI PREVISTE DALLA
PROCEDURA DEI FLUSSI DI CASSA, MOVIMENTANDO IN AVERE IL SUDDETTO
CONTO, INVIERA' I BOLLETTINI AL REPARTO PER LE PRESTAZIONI CIG PER I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA LA SISTEMAZIONE CONTABILE DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI, RELATIVI A
PERIODI DI CIG SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 20 MARZO 1988, LE SEDI
DOVRANNO EFFETTUARE LE SEGUENTI RILEVAZIONI CONTABILI:
A) AI FINI DELLO STORNO DEL CREDITO PER CONTRIBUTO
ADDIZIONALE GIA' RILEVATO NEI CONFRONTI DEL FONDO PER LA MOBILITA'
DELLA MANO D'OPERA:
CIS 22/08 A CIS 00/08
B) PER LA RILEVAZIONE DEL CREDITO PER CONTRIBUTO
ADDIZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA:
CIS 00/23 A CIS 21/73 (O CIS 21/03)
AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO, CON ALLEGATI I
BOLLETTINI DI VERSAMENTO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE LE RILEVAZIONI
PREVISTE DALLA PROCEDURA DEI MOVIMENTI FINANZIARI MOVIMENTANDO IN
AVERE IL CONTO:
- CIS 00/23 PER L'IMPORTO DEL CREDITO DEL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE.
I BOLLETTINI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE, QUINDI, INVIATI AL
REPARTO COMPETENTE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
BILLIA
-----------------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 2036.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 681.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 1117.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 507.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 2275.
=====================================================================
ALLEGATO 1
MOD. CA1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DATA / /
SEDE DI .....................
REPARTO ..................... ----------------------------
MATR. AZ. .............
C.S.C. ......... SPETT. AZIENDA
..........................
RACCOMANDATA A.R. .........................
... .....................
ALLEGATI N.1
OGGETTO: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE IN ESECUZIONE
DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE DEL / / :
- RICHIESTA CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGE 164/75.
AI SENSI DEL D.L. 21.03.88 N. 86 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 20.05.88 N. 160, CODESTA AZIENDA E' TENUTA
AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CALCOLATO SULL'AMMONTARE
LORDO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE AL
PERSONALE DIPENDENTE PER PERIODI SUCCESSIVI AL 20.03.88.
CONSEGUENTEMENTE, IN RIFERIMENTO AL PAGAMENTO ESEGUITO
DIRETTAMENTE DA QUESTO ISTITUTO IN DATA / / , CODESTA AZIENDA
DEVE VERSARE LA SOMMA DI L. ......... CORRISPONDENTE AL , % DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE.
IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L. ............. DEVE ESSERE
EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE MEDIANTE
L'ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C POSTALE CON AVVERTENZA CHE IN CASO DI
RITARDO O MANCATO ADEMPIMENTO SARANNO APPLICATE LE MISURE PREVISTE
IN MATERIA DI INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.
IL DIRIGENTE IL REPARTO
====================================================================
ALLEGATO 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.A.D. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...