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Circolare 10 del 16 gennaio 1988
Oggetto:
Legge 12 giugno 1984, n.222 - Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile - Art.14 (surrogazione).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del
20 marzo 1987 pubblicato sul Supplemento della G.U. n.154 del 4 luglio
1987, ha approvato le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori
capitali relativi alle prestazioni erogate dall'INPS ai sensi della Legge
n.222 del 12 giugno 1984 (1), di cui alla delibera n. 179 del 31 ottobre
1986 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. La pubblicazione del
decreto, che ha approvato altresi' i criteri e le istruzioni per
l'applicazione dei coefficienti contenuti nelle tabelle medesime con le
relative esemplificazioni consente di dare attuazione concreta al 1
comma dell'art.14 di detta legge che, come e' noto, ha "codificato"
l'Istituto della surrogazione permettendo all'INPS di intervenire, per il
recupero delle prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984, nei
diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le
loro compagnie di assicurazione.
In particolare, le tabelle dei coefficienti stabiliscono la somma
che deve essere versata all'Istituto quando la prestazione erogata e'
soggetta a surrogazione. La necessita' di aver predisposto un insieme di
tabelle cosi' ampie, trova fondamento nel fatto che l'azione di surroga
e' effettuata oltre che sui valori capitali determinati da rendite
vitalizie, anche sui valori capitali correlati a rendite temporanee. Si
e' infatti convenuto che il criterio che meglio risponde
all'interpretazione letterale dell'enunciato legislativo sia quello di
valutare l'onere che l'erogazione anticipata della prestazione comporta
per l'Istituto, in termini di capitale di copertura della pensione, per
una durata massima pari a quella necessaria per raggiungere i limiti di
eta' fissati nella gestione per la pensione di vecchiaia ordinaria, ove
possibile. Assume cosi' notevole rilievo tecnico, per delimitare la
durata della rendita, la presenza o meno dei requisiti di assicurazione e
contribuzione fissati per la pensione di vecchiaia, nel presupposto che
l'assicurato in possesso dei requisiti, all'eta' stabilita fruirebbe
comunque della prestazione.
In termini attuariali l'onere soggetto a surroga, se correlato alla
contribuzione accreditata, viene concepito come premio unico di una
assicurazione di rendita, temporanea o vitalizia a seconda che sussistano
o meno i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le
prestazioni concesse dalla normativa al di fuori della base contributiva
accreditata, invece, l'onere sara determinato comunque per l'intera
durata di vita del titolare, cioe' in termini di rendita vitalizia.
Tale soluzione appare conforme al principio generale in tema di
surrogazione in base al quale l'assicuratore non puo' recuperare piu' di
quanto ha versato in conseguenza del sinistro e il terzo responsabile non
puo' pagare piu' di quanto deve a titolo di risarcimento al danneggiato.
Sulla base del medesimo principio va affrontato e risolto il
problema concernente il momento cui riferire il calcolo del valore
capitale.
Tale momento si individua nella data di effettiva liquidazione della
prestazione. Ne consegue che il calcolo del valore capitale operera' per
il momento successivo a quello in cui l'Istituto accoglie la domanda
dell'assicurato, a prescindere cioe' dalla decorrenza di effettiva
erogazione; infatti, per le rate maturate per il periodo antecedente
all'accoglimento della domanda non si puo' ricorrere a detto calcolo,
trattandosi di somme gia' stabilite nel loro ammontare. Il loro importo
pertanto verra' sommato a quello determinato con il calcolo del valore
capitale e relativo alle prestazioni future rispetto al momento in cui la
domanda e' stata accolta dall'Istituto. Nelle ipotesi di prestazioni
liquidate in epoca anteriore al 5 luglio 1987, data di entrata in vigore
del D.M. 20 marzo 1987, il calcolo del valore capitale dovra' essere
effettuato con riferimento a tale domanda ed all'importo cosi'
determinato andranno aggiunte le somme erogate dall'Istituto per le
prestazioni maturate dalla data di effettiva decorrenza delle prestazioni
al momento in cui e' riferito il calcolo.
In ordine al problema circa la concreta applicazione dell'art.14
della legge n.222/1984, l'interpretazione letterale del I comma di detta
norma consente di ritenere possibile l'azione di surrogazione da parte
dell'INPS solamente per il recupero delle prestazioni previste e
disciplinate dalla legge medesima. Ne consegue che il momento essenziale
per l'applicazione della nuova normativa non e' determinato dall'epoca
del verificarsi dell'incidente, che provoca l'invalidita' o l'inabilita'
dell'assicurato, bensi' dall'erogazione (rectius: dalla decorrenza) delle
prestazioni. Infatti, l'art. 12 espressamente stabilisce che "le norme
contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate
con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge".
In concreto, l'incidente puo essersi verificato prima dell'entrata
in vigore della legge e le prestazioni conseguenziali possono essere
state erogate con decorrenza antecedente al 1 agosto 1984, in tal caso
non puo' trovare applicazione l'art. 14, anche se l'effettiva
liquidazione della pensione d'invalidita' sia avvenuta in epoca
successiva al 1 luglio 1984; laddove invece le prestazioni siano state
erogate ai sensi della normativa prevista dalla legge n.222/1984, anche
se l'incidente risale ad epoca antecedente, non c'e' dubbio che possa
essere esercitata l'azione di surrogazione.
Uno stesso incidente puo' essere fonte di diversi danni e l'INPS, di
conseguenza, essere chiamato ad erogare prestazioni differenziate nella
natura e nel tempo. Cosi', a causa di un medesimo infortunio,
l'assicurato puo chiedere ed ottenere l'erogazione di prestazioni di
malattia e dopo, considerata la gravita' delle lesioni subite, chiedere
ed ottenere prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984.
In tal caso, puo' verificarsi che si istruisca una sola pratica di
surroga per il recupero di tutte le prestazioni erogate ed allora alcun
problema dovrebbe sorgere in concreto, ovvero che, a causa del tempo
intercorso fra le diverse domande e del fatto che le prestazioni vengono
erogate da diversi Uffici, si istruiscano due o piu pratiche per il
medesimo incidente.
Nella seconda ipotesi prospettata sorge in particolare un problema
abbastanza complesso, la cui soluzione non puo' non influire sull'esito
favorevole dell'azione di surrogazione promossa ai sensi dell'art.14
della citata legge n.222/1984.
Puo' infatti verificarsi che per il recupero delle indennita' di
malattia, l'Istituto sottoscriva un atto di transazione, mente lo stesso
assicurato presenti in prosieguo di tempo la domanda per le ulteriori
prestazioni di cui alla legge n.222/1984.
Sul punto, la S.C. di Cassazione ha elaborato la teoria della
revisione per aggiornamento, nel senso che sussiste la possibilita' per
il danneggiato (e, quindi, per l'assicurazione che si surroga) di
chiedere la revisione della prima liquidazione se, nel momento in cui
essa e' avvenuta, non erano direttamente accertabili elementi attuali
capaci di determinare l'aggravamento futuro, non si potevano prevedere
gli effetti medesimi o non sussisteva ancora un evento manifestatosi
successivamente con efficienza conclausale.
In definitiva, e' ammissibile rimettere in discussione le
conseguenze del sinistro quando queste costituiscono un fatto nuovo del
tutto imprevedibile e non contemplato, anche in via di sola possibilita',
dalla liquidazione del danno, sia questa avvenuta per transazione sia per
effetto di giudicato. Un errore di valutazione, invece, un possibile
aggravamento della lesione con eventuali complicazioni non costituiscono
centro un oggetto nuovo capace di una nuova azione.
Corollario di tale principio e' che il termine di prescrizione del
diritto al relativo ulteriore risarcimento decorre dal manifestarsi delle
diverse conseguenze dannose derivanti dalle lesioni iniziali.
Nella diversa ipotesi di revisione della precedente liquidazione,
quando cioe' non sussistono gli estremi del "fatto nuovo ignoto e non
prevedibile dalle parti", indubbiamente il diritto di surroga
dell'Istituto viene pregiudicato da una eventuale transazione gia'
sottoscritta per il recupero delle prestazioni economiche di malattia.
Allo scopo di evitare inconvenienti del genere, si raccomanda una
stretta collaborazione tra l'Ufficio prestazioni e l'Ufficio liquidazioni
pensioni, per uno scambio di informazioni laddove gli incidenti, in cui
restano coinvolti gli assicurati, siano di particolare gravita'
e, soprattuto, nei casi suddetti, si rende necessario apporre sugli atti
di transazione e quietanza una clausola di salvezza, del tenore appresso
specificato (vedi par.2).
Allo stesso modo, nei casi in cui sia presentata domanda di pensione
di inabilita' e, in subordine, di assegno di invalidita' e sia stato
intanto riconosciuto l'assegno, l'ufficio liquidazione pensioni, ove i
terzi responsabili e/o le loro Compagnie di assicurazione manifestino la
volonta' di definire il danno, dovra' chiedere un parere al sanitario,
qualora la visita medica dell'assicurato/danneggiato non sia stata
espletata in epoca recente, allo scopo di stabilire se si sia verificata
una modificazione in peius delle condizioni in base alle quali e' stato
espresso il precedente giudizio.
Nel contempo, l'ufficio liquidazione dovra' altresi' fare riserva
sugli atti transattivi che sono comunque salvi i diritti dell'INPS per la
richiesta dei successivi maggiori ed ulteriori importi relativi
all'eventuale riconoscimento della pensione di inabilita' sostitutiva
dell'assegno.
Una particolare attenzione meritano i casi in cui le domande di
prestazione di cui alla legge n.222/1984, richiedono una istruttoria lunga
e contrastata per l'accertamento dei requisiti contributivi ed
assicurativi, laddove, dalle dichiarazioni rese dall'assicurato, risulta
con tutta evidenza che lo stato invalidante deve imputarsi a
responsabilita' di terzi.
In tali frequentissime ipotesi, l'Ufficio Liquidazione Pensioni deve
in primo luogo manifestare ai terzi responsabili ed alle loro Compagnie
di assicurazione la volonta' dell'Istituto di voler agire ai sensi
dell'art.14 mediante l'invio della lettera di preavviso (fac-simile
allegaton. 1) a scadenza predeterminata al fine di evitare il decorrere
dei termini prescrizionali, che nella maggior parte dei casi e solo
biennale; inoltre, lo stesso Ufficio deve diffidare il
danneggiato-assicurato ed i suoi eredi a non stipulare accordi con il
presunto responsabile e la sua Compagnia di assicurazione, facendo
espresso richiamo alle sanzioni previste dall'art. 28, ultimo comma,
della legge n. 990/1969,e dall'art.640, c.p., per il caso in cui la
dichiarazione resa o da rendere ai sensi del medesimo art, 28 dovesse
arrecare pregiudizio al diritto di surroga o risultare mendace
(v.fac-simile all.to. 2).
Nei suddetti casi, sara' sempre opportuno accertare se presso
l'ufficio Prestazioni minore sia gia' stata instaurata pratica di
surrogazione per il medesimo incidente e per il recupero delle indennita'
di malattia.
Ove l'assicurato, con il suo comportamento, pregiudichi il diritto
di surrogazione dell'INPS trovano applicazione il 3 comma dell'art. 1916
c.c. nonche' l'ultimo comma dell'art. 28 della legge n. 990/1969.2
In tal caso l'assicurato, riuscendo ad ottenere con il proprio
comportamento un doppio risarcimento del danno sofferto, una volta a
carico dell'assicuratore del terzo responsabile e poi a carico dell'INPS,
e' tenuto a risarcire i danni subiti dall'Istituto allo scopo di porre
fine ad una ingiusta locupletazione e riparare uno squilibrio che si e'
venuto a determinare senza adeguato fondamento.
Per quanto concerne il problema della prescrizione del diritto
dell'Ente di assicurazione sociale di ripetere dal danneggiato le somme
corrispondenti agli oneri sostenuti se il suo comportamento abbia
arrecato pregiudizio all'azione di surrogazione, giova distinguere il
caso in cui sia divenuta operante la surroga mediante la comunicazione
da parte dell'assicuratore della volonta di esercitare il diritto, da
quello in cui cio' non si sia ancora avverato.
In questo secondo caso e cioe' - ripetesi - quando l'Istituto
assicuratore non abbia manifestato la propria volonta' di surrogarsi
all'assicurato-danneggiato, l'eventuale compromissione da parte di
quest'ultimo della possibilita' di realizzare la surrogazione, conferisce
all'assicuratore il diritto di ottenere il risarcimento del danno,
diritto che trova pero' la sua fonte nel contratto di assicurazione con
conseguente applicazione della prescrizione annuale, di cui al II comma
dell'art. 2952 c.c., il termine inizia il giorno in cui il medesimo
assicuratore ha avuto notizia del pagamento eseguito dal terzo.
In ordine all'altra ipotesi in cui l'assicurato si sia obbligato a
non accettare dal responsabile alcuna somma a titolo di risarcimento
prima che l'assicuratore fosse stato rimborsato delle spese relative alle
prestazioni erogategli, la prescrizione del diritto dell'assicuratore a
rivalersi sull'assicurato per il pregiudizio da quest'ultimo causato non
e' piu soggetto al termine annuale di cui al citato art. 2952 c.c., ma
all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Infatti, la S.C. di Cassazione ha stabilito che, nei casi in cui,
vuoi per l'intervento di un giudicato (art. 2953 c.c.) vuoi per un
accordo novativo o transattivo delle parti (art. 1231, 1965, c.c.), il
diritto originariamente legato al contratto ed esercitabile nel breve
termine all'uopo stabilito (art. 2952 c.c.) trova la sua fonte diretta ed
immediata in un nuovo titolo giuridico, alla cui stregua sara' da
individuare il regime della prescrizione, che di regola ha durata
decennale (art.2946 c.c.).
* * *
Par. I - Adempimenti dell'Ufficio Liquidazione Pensioni
L'Ufficio Liquidazione Pensioni delle Sedi avra particolare cura
nell'individuare le pratiche relative a stati invalidanti dovuti a
responsabilita' di terzi mediante:
A) Controllo, al momento della presentazione della domanda, delle
risposte fornite dall'assicurato nell'apposito questinario (quadro 3, del
mod. IO 1/Bis);
B) Accertamento sanitario. La Sez. V della relazione medico-legale
(Mod. S.S. 4/M) evidenzia l'eventuale rapporto causale tra stato
invalidante e responsabilita' di terzi; la Sez. VI dello stesso modello
riporta il giudizio medico-legale conclusivo che prevede anche un quesito
relativo alla dipendenza o meno dello stato di invalidita' da
responsabilita di terzi.
Inoltre, il referto medico-legale previsto per le visite di
controllo ex D.M. 25 febbraio 1984 e D.M. 15 luglio 1986 (vedi allegato 4
alla circolare n.2747 O. - n. 42 P.M.M.C. - n. 28 A.S.M.M. - N.856 Rg. -
n. 410 B/122 del 9 maggio 1987 in "Atti ufficiali" pag. 1159) indica, al
punto A, la risposta del sanitario in ordine alla responsabilita di terzi
sulla causa dell'incapacita' lavorativa;
C) Comunicazione proveniente dalla Compagnia di assicurazione ai
sensi del 3 comma dell'art. 28 della Legge 24 dicembre 1969 n. 990;
D) Comunicazione proveniente da "gruppi operativi" operanti
nell'area della prestazioni con la funzione di provvedere all'esercizio
dell'azione di surrogazione per il recupero delle indennita' economiche
di malattia (vedi circ. n.650 S.L./250 dell'11 dicembre 1982 in "Atti
ufficiali" pag. 3577);
E) Altri accertamenti da fonte diversa.
Appena rilevata l'esistenza del rapporto di casualita' fra
infortunio occorso all'assicurato ed il suo stato invalidante, l'Ufficio
Liquidazione Pensioni provvedera' ai seguenti adempimenti:
1) Accertare l'esistenza di una pratica di surroga per indennita' di
malattia relativa allo stesso assicurato e medesimo incidente. In caso
positivo, acquisizione del fascicolo della stessa; in caso negativo,
invio all'assicurato, fatta eccezione per l'ipotesi sub A), del verbale
notizie mediante modulo (All. n.3).
2) Inserire le pratiche soggette ad azione surrogativa in una corsia
preferenziale al fine di ottenere una maggiore tempestivita'
nell'accertamento del diritto e dell'importo delle prestazioni.
3) Trasmettere al competente Ufficio di Polizia o al Comando dei
Vigili Urbani il modulo di richiesta notizia (All. n.4) in duplice copia.
Tale adempimento, ovviamente, verra' curato sempreche' non esista una
analoga richiesta gia' effettuata dall'Ufficio Prestazioni minori per il
recupero dell'indennita' di malattia.
4) Inviare, con la massima sollecitudine, la c.d. lettera di
preavviso al terzo presunto responsabile, alla Compagnia di assicurazione
e per conoscenza all'infortunato (All. n.1 e 1/Bis). In proposito occorre
precisare che ove questi abbia diritto alle prestazioni, si dovra' usare
l'allegato 1/Bis, ove trattasi di diritto che deve essere accertato, si
dovra' usare l'allegato 1. Tali adempimenti saranno rinnovabili a
scadenza predeterminata che consenta la tempestiva interruzione dei
termini di prescrizione.
I termini prescrizionali in relazione agli infortuni piu ricorrenti
che danno luogo alla instaurazione delle pratiche di surrogazione sono:
- due anni per gli incidenti provocati dalla circolazione di
autoveicoli (art. 2947, II comma);
- un anno per gli incidenti causati da mezzi pubblici di trasporto
alle persone trasportate (art.1681 c.c.); lo stesso termine si applica
nei casi di trasporto a titolo gratuito, nel caso, invece, di infortuni
occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia il
termine prescrizionale per l'azione nei confronti del vettore e' di due
anni;
- cinque anni per gli infortuni conseguenti a fatto illecito di
terzi (rissa, percosse, ecc.) (art. 2947 c.c., I comma).
5) Diffidare contestualmente l'assicurato-infortunato o i suoi
eredi a non stipulare accordi con il presunto responsabile, facendo
espresso richiamo alle sanzioni previste dall'art. 28 della legge
n.990/1969 e dall'art. 640 c.p. (All. n. 2).
6) Acquisire i dati relativi all'ammontare della prestazioni di cui
alla legge n. 222/1984 e determinare l'importo relativo.
Per la qualificazione del valore capitale della prestazione erogata,
coefficiente stabilito dalle tabelle allegate.
7) Inviare al terzo responsabile e/o alla sua Compagnia di
assicurazione e per conoscenza all'assicurato l'estratto-conto (All.n.5),
che dovra indicare l'importo del valore capitale delle prestazioni di cui
al punto precedente, nonche' i ratei maturati comprensivi degli eventuali
interessi e svalutazione monetaria, gia corrisposti dall'Istituto
(All.n.5, punto 3). Sulla somma cosi' determinata, comprensiva cioe' di
valore capitale ed arretrati, dovranno essere calcolati e richiesti
interessi legali e svalutazione monetaria dalla data di liquidazione
delle prestazioni, oltre le spese amministrative (All. n.5, punto 4-5-6).
8) Decorso il termine di venti giorni dall'invio
dell'estratto-conto, senza che controparte abbia corrisposto all'Istituto
l'intero importo indicato in tale atto, inviare la pratica, con la
documentazione in originale, all'Ufficio Legale, non appena in possesso
delle cartoline di R.R., comprese quelle relative all'estratto conto.
Inoltre, trasmettere al medesimo Ufficio Legale ogni altro atto che
pervenga dopo detto adempimento.
A tale proposito si rende necessario inserire in calce all'estratto
conto la precisazione secondo la quale, trascorsi inutilmente dieci
giorni dalla sua ricezione, tutte le comunicazioni inerenti alla pratica
dovranno essere inviate all'Ufficio Legale della Sede.
PAR. II - ADEMPIMENTI DEI GRUPPI OPERATIVI CHE
CURANO LE PRATICHE DI SURROGAZIONE RELATIVE
AL RECUPERO DELLE INDENNITA' DI MALATTIA
I gruppi operativi che operano nell'area delle prestazioni con la
specifica funzione di provvedere alla istruttoria amministrativa delle
pratiche di surrogazione ed agli altri adempimenti connessi, di cui alla
circ.n.650/SL/250 dell'11 dicembre 1982, nel definire le suddette
pratiche con il recupero integrale delle somme richieste, devono aver
cura nei casi di incidenti gravi che abbiano comportato un lungo periodo
di erogazione di prestazioni economiche, di apporre sulle quietanze e
prima della sottoscrizione una clausola del seguente tenore:
"Il presente atto definisce i rapporti relativi all'indennita' economica
di malattia, restando salvi ed impregiudicati i diritti dell'INPS, ex
art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222"
Nelle summenzionate ipotesi, i "gruppi operativi" avranno altresi'
cura di informare l'Ufficio Liquidazione pensioni della Sede per
l'eventuale seguito di competenza, ove il medesimo assicurato-infortunato
faccia domanda di prestazioni di cui alla citata legge n.222/1984.
PAR.III - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI LEGALI
Le pratiche di surrogazione affluiranno all'Ufficio Legale dai
"gruppi operativi" suddetti e dagli Uffici di liquidazione pensioni,
decorso il termine di venti giorni dall'invio dell'estratto-conto, senza
che controparte abbia corrisposto all'Istituto l'intero importo indicato
in tale atto, con la documentazione in originale e con le cartoline R.R.,
comprese quelle relative all'estratto conto. Allo stesso modo, dovra'
essere trasmesso ogni altro atto che pervenga ai suddetti Uffici
amministrativi dopo il passaggio della pratica (es. atti di quietanza,
assegni di pagamento, etc.).
Il legale, nei casi di incidenti gravi che abbiano comportato un
lungo periodo di erogazione di prestazioni economiche, prima di procedere
alla definizione transattiva delle vertenze avente ad oggetto il relativo
recupero, avra' cura di conoscere se presso l'Ufficio liquidazione
pensioni esiste pratica istruita ai sensi dell'art. 14 della legge
n.222/1984, ovvero domanda di richiesta di prestazione ai sensi della
medesima legge, concernente lo stesso assicurato.
In caso positivo, ovviamente si provvedera' ad unificare la
procedura di recupero; in caso negativo, sara' necessario apporre sugli
atti di transazione una clausola di "di salvezza" del tenore sopra
indicato.
In entrambe le ipotesi, sara' cura dell'Ufficio Legale di procedere
ai necessari aggiornamenti per quanto concerne svalutazione monetaria ed
interessi legali sulle somme dovute dall'Istituto, prima dell'invio della
diffida legale (vedi fac-simile all. n.6).
Si ribadiscono, in materia di definizione transattiva delle
pratiche di surrogazione, i suggerimenti impartiti nelle precedenti note,
circolari e messaggi.
* * *
Per la tempestiva e puntuale attuazione dei compiti suddescritti,
che comportano il recupero di ingenti somme per l'Istituto, si confida
nella piena collaborazione delle strutture interessate, tenendo presente
- come ribadito con circolare n. 270 S.L./152 del 7 luglio 1984 (2)
-che "l'attivita' svolta al recupero dei crediti dell'Istituto e' di
estrema importanza e delicatezza e coinvolge in primo luogo la diretta
responsabilita delle Sedi autonome di gestione".
Ove occorrano chiarimenti e precisazioni le SS.LL. potranno
rivolgersi al competente Settore A.S. dell'Avvocatura Centrale, nonche'
al Ramo Statistico Attuariale, tenendo presente che le modalita' ed i
criteri per l'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione con
relativa esemplificazione, sono contenuti nel D.M. 20 marzo 1987.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
____________________
(1) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag.1787
(2) V. "Atti Ufficiali" 1984, pag.2188