Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 188 del 31 luglio 1990
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Circolare 188 del 31 luglio 1990
Oggetto:
Figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi. Proroga del diritto alle prestazioni fino alla sessione di febbraio.
1 - Le disposizioni attualmente vigenti prevedono che nei confronti
dei figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso
legale di studi il diritto alle prestazioni previdenziali (pensioni
ai superstiti, trattamenti di famiglia) possa essere prorogato sino
alla fine della sessione invernale di febbraio, qualora risulti che
in tale sessione gli interessati intendano sostenere esami di
profitto, di laurea o di diploma.
Essendosi peraltro manifestata una difformita' di
orientamenti tra il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Tesoro
in ordine alla possibilita' di considerare, agli effetti di cui
trattasi, l'appello di febbraio come parte integrante del periodo di
corso legale di studi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
richiesto sulla questione il parere del Consiglio di Stato.
Il citato Organo ha espresso l'avviso che la sessione di
febbraio possa essere considerata parte integrante dell'anno di
corso solo nel caso che lo studente riesca a completare nella stessa
sessione il proprio corso di studi.
A parere del Consiglio di Stato, le prestazioni che la
legge riconosce "per tutta la durata del corso legale" di studi
competono al figlio studente universitario iscritto all'ultimo anno
del corso di laurea anche per il periodo compreso tra il 1 novembre
ed il 15 febbraio, a condizione che il figlio stesso completi
il proprio corso di laurea nella relativa sessione di esami.
2 - In considerazione del richiamato parere, e tenuto conto delle
indicazioni fornite in proposito dal Ministero del Lavoro, d'ora
innanzi le prestazioni previste in favore dei figli studenti
universitari dovranno essere erogate di norma fino al 31 ottobre
dell'ultimo anno del corso legale di studi, fermo restando
ovviamente il limite del compimento del 26 anno di eta'.
Solo su esplicita richiesta degli interessati il periodo di
corresponsione delle prestazioni potra' essere prorogato oltre la
normale data di fine dell'anno accademico.
In particolare, per gli assegni familiari da erogare ai
lavoratori esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo
familiare, il diritto alla proroga sara' riconosciuto fino alla
scadenza del periodo di paga in corso al 15 febbraio dell'anno
successivo; per le pensioni ai superstiti e per i trattamenti di
famiglia da erogare su pensioni la proroga sara' riconosciuta sino
alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di
febbraio.
All'atto della richiesta di proroga i richiedenti dovranno
impegnarsi a documentare, entro il 30 giugno, l'avvenuto
completamento del corso di studi nella sessione invernale, con
l'avvertenza che in mancanza di tale documentazione l'Istituto
procedera' all'immediato recupero delle somme erogate per il periodo
di proroga.
3 - Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla
necessita' che sia in sede di liquidazione o ricostituzione di
pensioni ai superstiti di cui siano titolari figli studenti di
scuola media o universitari sia in sede di liquidazione di quote di
maggiorazione su pensioni dei lavoratori autonomi per gli stessi
beneficiari, venga sempre indicata la data di scadenza del relativo
diritto, data che di norma coincidera', rispettivamente, con il 30
settembre o il 31 ottobre dell'ultimo anno del corso legale di
studi, salvo, ovviamente, il limite massimo del compimento del 21 o
del 26 anno di eta' da parte del figlio.
P. IL DIRETTORE GENERALE
F.TO MANZARA