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Circolare 27 del 1° febbraio 1991
OGGETTO: Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo
su pensioni in regime internazionale al raggiungimento
dell'eta'pensionabile prevista nel Paese estero di occupa-
zione.
1. Generalita'
In base a quanto stabilisce l'art.8, 3 comma, della L. 30 aprile 1969, n. 153, per l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale, si deve tener conto della eventuale titolarita'di pensioni a carico di Organismi assicuratori esteri legati all'Italia da normative internazionali di sicurezza sociale.
Sul piano operativo l'applicazione di tale principio pone non poche problematiche tenuto conto delle notevoli differenziazioni esistenti in materia di limiti di eta pensionabile tra sistema previdenziale italiano e sistemi previdenziali dei Paesi convenzionati.
Infatti, proprio a causa di tali differenziazioni, il raggiungimento dell'eta pensionabile prevista dal Paese estero in causa viene spesso a porsi, sotto il profilo temporale, in un periodo di tempo notevolmente differito rispetto a quello in cui l'interessato raggiunge l'eta pensionabile prevista dal nostro sistema previdenziale.
Questa circostanza, unita alla non sempre tempestiva conoscenza da parte degli Uffici INPS dell'avvenuta concessione di una pensione a carico dell' organismo estero in causa - e cio puo avvenire per una serie di motivi tra i quali, non ultimi, la mancata comunicazione da parte dell'istituzione competente o da parte dello stesso interessato - fa si che, in un numero non trascurabile di casi, le operazioni di revisione o soppressione dell'integrazione al trattamento minimo italiano avvengano con ritardo.
Le situazioni di indebito che inevitabilmente conse-
guono ad un tale stato di cose costituiscono sicuramente un
aspetto delicato sia per il disagio arrecato agli interes-
sati sia per l'aggravio di lavoro che ne deriva alle aree di
lavoro coinvolte.
Al fine di contenere entro limiti fisiologici un tale
tipo di problematica questa Direzione Generale e venuta
nella determinazione di adottare, a partire dal rinnovo
1991, il criterio di sospendere l'erogazione dell'integra-
zione al trattamento minimo per tutte quelle pensioni in
regime internazionale i cui titolari abbiano gia raggiunto,
o raggiungano nel corso dell'anno, l'eta pensionabile
prevista dal Paese estero i cui contributi sono stati presi
in considerazione ai fini del raggiungimento del diritto a
pensione.
In pratica, a partire dalla cedola di febbraio '91 (o
da quelle successive per i casi di eta pensionabile estera
raggiunta in corso d'anno) in favore dei pensionati inte-
ressati verra messa in pagamento la sola pensione adeguata
eventualmente maggiorata dei benefici derivanti dall'appli-
cazione delle Leggi 140/85 o 544/88 (maggiorazioni sociali,
maggiorazioni ex combattenti ecc.).
Questo criterio, tuttavia, e stato, per ovvi motivi,
limitato (V. Tabella in Allegato 1) a quei casi in cui lo
Stato estero competente non potesse ricomprendersi tra
quelli a economia debole o comunque interessata a forti
fenomeni inflazionistici.
Contestualmente all'operazione di cui trattasi verra
inviata agli interessati, la lettera di cui all'allegato 2,
con la quale, nell'informare gli interessati dell'iniziativa
in questione, si invitano gli stessi, qualora ritengano di
avere tuttora diritto all'integrazione, a comunicare
all'Istituto l'importo della prestazione estera in godimento
ovvero il non godimento di tale prestazione.
Per i residenti all'estero le lettere di cui sopra
verranno inoltrate a cura di questa Direzione Generale.Le
lettere indirizzate a residenti in Italia verranno stampate
a cura delle SAP di carico. Le relative code di stampa
verranno messe in linea con apposito messaggio.
2. Criteri applicativi
A seguito della eventuale comunicazione dell'in-
teressato verranno adottati, secondo i casi, i seguenti
criteri procedurali:
a) l'interessato dichiara di essere titolare di pen-
sione estera e :
a.1) e titolare di pensione italiana in pagamento
all'estero: da parte di questa Direzione Generale la di-
chiarazione dell'interessato viene inoltrata alla Sede
regionale competente che provvede a caricare la pratica sul
proprio archivio CI 81 secondo le modalita di cui al punto 4
della Circolare n. 11 del 13 gennaio 1989, ovvero
nell'im-possibilita di attuare dette modalita, attribuendo
alla pratica un Numero Domanda della serie 8888 secondo
quanto stabilito al punto 2 della medesima Circolare n.11.
Effettuati detti adempimenti, la Sede regionale provvede a
istruire la pratica in collegamento con la Istituzione
estera competente, e, una volta venuta a conoscenza dell'e-
satto importo della prestazione estera, effettua la rico-
stituzione della pensione secondo le consuete modalita;
a.2) e titolare di pensione italiana in pagamento in
in Italia: ricevuta la dichiarazione dell'interessato la SAP
acquisisce in EAD 75 una domanda di ricostituzione secondo i
criteri di cui al punto 4.1.2 della Circolare n.1086 CI del
20 aprile 1984, in quanto compatibili, inoltrando imme-
diatamente la dichiarazione alla Sede regionale competente
(codice K al campo 29); quest'ultima, sempre in linea con i
criteri di cui alla citata Circolare, attiva il collegamento
con la competente Istituzione estera per le conseguenti
operazioni di ricostituzione.
b) l'interessato dichiara di non essere titolare di
alcuna pensione estera: sugli adempimenti delle SAP e delle
Sedi regionali in ordine alla trattazione delle dichiara-
zioni degli interessati si fa riserva di ulteriori istru-
zioni.
IL DIRETTORE GENERALE
billia
ALLEGATO 1
TABELLA DI CONTROLLO PER OPERAZIONI DI
ELIMINAZIONE INTEGRAZIONE AL TM
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CODICE STATO SESSO DATA NASCITA ANTERIORE
STATO AL
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01 FRANCIA M F 010131
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02 BELGIO M 010126
------------------------------------------------------------
02 BELGIO F 010131
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04 G.BRETAGNA M 010126
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04 G.BRETAGNA F 010131
04 G.BRETAGNA F 010131
------------------------------------------------------------
06 LUSSEMBURGO M F 010126
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07 OLANDA M F 010126
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10 GERMANIA M F 010126
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11 SPAGNA M F 010126
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16 MONACO M F 010126
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17 SVIZZERA M 010126
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17 SVIZZERA F 010129
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18 DANIMARCA M F 010124
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20 SVEZIA M F 010126
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23 USA M F 010126
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24 CANADA M F 010126
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25 QUEBEC M F 010126
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27 LIECHTESTEIN M 010126
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27 LIECHTESTEIN F 010129
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33 AUSTRALIA M 010126
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33 AUSTRALIA F 010131
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ALLEGATO 2
INPS
Sede
Al Signor ............................
......................................
......................................
..............
Raccomandata
Pensione Cat........ n...............
Gentile Signore/a
Lei titolare di una pensione italiana, integrata al tratta-
mento minimo, il cui diritto e'stato conseguito per effetto del
cumulo dei periodi assicurativi italiani ed esteri.
In applicazione dell'art.8 della Legge 30 aprile 1969, n. 153,
la Sua pensione deve essere ricalcolata non appena, da parte del
competente Organismo assicuratore estero, Le venga concessa una
prestazione pensionistica.
Pertanto, poiche'Lei ha raggiunto l'eta'pensionabile prevista
dal regime assicurativo estero interessato, al fine di evitare il
crearsi di situazioni debitorie, si e'provveduto a sospendere la
suddetta integrazione al trattamento minimo a partire dalla data in
cui sorge nei Suoi confronti il diritto ad una prestazione estera
e, comunque, da data non anteriore all'1.1.91.
Nell'eventualita'che Lei non abbia diritto ad alcuna presta-
zione da parte dell'Organismo estero competente dovr darne imme-
diata comunicazione a questo Istituto, Direzione Generale, Dire-
zione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali,
Reparto VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
, Via della Frezza 17, 00186 Roma.
,invece, Lei goda di una prestazione estera, ma l'im- port
ta prestazione sia tale che, sommato al pro rata ital
a in totale un trattamento pensionistico mensile infe
l'ammontare del trattamento minimo vigente in Italia (L.
all'1.1.91), dovra trasmettere all'indirizzo sopr
una Sua dichiarazione dalla quale risulti l'importo dell
ne estera in godimento.
raziamo per la Sua collaborazione e Le inviamo cordiali salu
IL DIRETTORE