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Circolare 19 del 25 gennaio 1991
OGGETTO: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9.
Contributo di solidarieta' e contributo per il
finanziamento degli interventi straordinari della
Cassa integrazione guadagni.
1 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 5)
La Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1990 ha pubbli-
cato la legge n. 407 del 29 dicembre 1990 che, all'art. 5,
comma 13, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1991,
la misura del contributo di solidarieta' di cui all'art. 31,
comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e' elevata dal
4,% al 4,20%.
Tale aumento comporta che, a partire dal periodo di
paga in corso alla medesima data, l'aliquota posta a carico
del lavoratore passa dallo 0,20% allo 0,40%, rimanendo
invariata la quota a carico del datore di lavoro, pari al
3,80%.
Resta ovviamente fermo che il contributo di
solidarieta' nella nuova misura (4,20%) fissata dalla legge
n. 407/1990 si applica sulla retribuzione imponibile ecce-
dente i 40 milioni annui e fino al limite di 100 milioni
annui.
Nessun particolare adempimento deve essere osservato
dai datori di lavoro per quanto concerne la compilazione
della denuncia mensile di mod. DM 10/2, atteso che si tratta
di una pura e semplice variazione di aliquota contributiva.
2 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115
(ART. 9)
La legge in esame, all'art. 9, stabilisce per le
imprese appartenenti ai settori indicati nell'art. 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115 e per le imprese alle quali
gli interventi previsti nell'articolo suddetto sono stati
estesi, in via permanente, con successivo provvedimento
legislativo, escluse le aziende indicate all'art. 2 della
legge 27.7.1979, n. 301, un contributo per il finanziamento
degli interventi straordinari della Cassa per l'integrazione
guadagni, previsti dall'art. 2 della surrichiamata legge n.
1115/1968.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Per quanto concerne il campo di applicazione della
norma, considerato che il predetto art. 2 richiama il
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788,
occorre far riferimento alle disposizioni vigenti in materia
di Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, destinatarie della norma in questione sono le
imprese del settore industriale, ivi comprese quelle edili
ed affini, con esclusione:
a) delle aziende elencate nell'art. 3 del D.L.C.P.S 12
agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. 1 della legge
8.8.1972, n. 464, (le imprese armatoriali di navigazione o
ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tranvia-
rie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli
esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca indu-
striale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti
degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le
compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai,
e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche
se municipalizzate, e dello Stato);
b) delle imprese individuate dalla legge 12 luglio
1988, n. 270 (aziende esercenti pubblici servizi di tra-
sporto in concessione).
Ai fini della determinazione delle imprese appartenenti
al settore industriale si richiamano i criteri impartiti con
circolare n. 143 del 20.6.1989 per l'applicazione dell'art.
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 nonche' le successive
disposizioni dettate con messaggio n. 50476 del 30.11.1989.
A quest'ultimo riguardo si conferma che, sino a quando
non sara' sciolta la riserva contenuta nel messaggio in
parola, devono ritenersi appartenenti al settore industria
anche le imprese che, pur svolgendo attivita' inquadrabile
nel settore terziario ai sensi delle disposizioni di cui al
surrichiamato art. 49 della legge n. 88/1989, risultavano
tuttavia comunque classificate nel settore industria
all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 9 marzo
1989, n. 88.
Oltre che nei casi indicati in precedenza l'articolo 9
in esame trova applicazione nei confronti delle imprese non
industriali alle quali sono stati estesi, in via permanente,
con l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i tratta-
menti straordinari di integrazione salariale.
Si tratta, come noto delle aziende appaltatrici di
servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali
(c.s.c. 7.07.05) nonche' delle aziende esercenti attivita'
commerciali che occupino piu' di 1000 dipendenti. In rela-
zione a queste ultime, si chiarisce che all'osservanza della
norma in argomento sono tenute le imprese commerciali intese
in senso stretto, vale a dire le imprese contraddistinte dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX.
Si precisa, altresi', che ai fini della determinazione
del suddetto limite dimensionale (1000 dipendenti) non
devono essere calcolati i lavoratori assunti con i contratti
di formazione e lavoro nonche' i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato, in quanto trattasi di lavoratori
che, in base ad espresse disposizioni di legge (art. 3 legge
19.12.1984, n. 863 e successive modifiche ed integrazioni e
art. 21, settimo comma, legge 28.2.1987, n. 56) "sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o
contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di parti-
colari normative ed istituti".
Il contributo di cui al piu' volte citato art. 9 e'
altresi' dovuto dalle cooperative agricole che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecni-
ci, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in
quanto nei confronti di detti organismi, ai sensi dell'art.
3 della legge 15.6.1984, n. 240, si applicano relativamente
alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
le disposizioni del settore industriale.
DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo e' dovuto con decorrenza dal periodo di
paga in corso al 1 gennaio 1991 ed e' posto a carico dei
datori di lavoro e lavoratori interessati nella misura
rispettivamente dello 0,60% e dello 0,30% della retribuzione
determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
Si chiarisce, altresi', che la nuova contribuzione e'
dovuta, oltreche' per gli operai ed intermedi, anche per il
personale con qualifica impiegatizia, (v. legge 8 agosto
1972, n. 464 e successive modificazioni ed integrazioni) con
esclusione dei dirigenti; per i dipendenti delle imprese
industriali addetti ad unita' organiche esercenti la com-
mercializzazione del prodotto dell'impresa ai quali e'
garantita, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 26.5.1978,
n. 215 l'erogazione dei trattamenti straordinari di inte-
grazione salariale; per i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro, per gli apprendisti passati in
qualifica e per i giovani qualificati di cui agli artt. 21,
6 comma, e 22 della legge n. 56/1987.
Per queste ultime due categorie, nei limiti temporali
previsti dalle suddette norme, non e' dovuta la quota a
carico dei datori di lavoro.
Sono comunque esclusi dalla contribuzione in parola gli
apprendisti ed i lavoranti a domicilio.
CODIFICA DELLE AZIENDE
Alle aziende tenute al versamento del contributo in
questione e inquadrate in rami diversi da quello dell'indu-
stria deve essere attribuito, con effetto dal 1 .1.1991, il
codice di autorizzazione di nuova istituzione "3X" avente il
significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo
CIGS ex art. 9 L. 407/1990".
Lo stesso codice di autorizzazione deve, peraltro,
essere attribuito alle compagnie e gruppi portuali, classi-
ficati con i c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, cui il trattamento
straordinario di integrazione salariale e' stato esteso con
legge 13.8.1984, n. 469.
MODALITA' DI VERSAMENTO
Il contributo di cui trattasi deve essere versato a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991
unitamente agli altri contributi previdenziali, secondo le
previste modalita'.
Quanto precede dovra' essere portato a conoscenza delle
aziende interessate a cura delle Sedi attraverso i consueti
canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA