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Circolare 290 del 27 dicembre 1991
Allegati n.4
Oggetto: Decentramento alle SAP della riscossione dei contributi
dovuti al Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea. Istruzioni
contabili e variazione al piano dei conti.
Secondo le linee programmatiche di attuazione del decentramento
funzionale delle attivita' gestionali finora svolte a livello centra-
le, si dispone di affidare alla competenza delle Sedi autonome di
produzione - a decorrere dal 1 gennaio 1992 - gli adempimenti di
accertamento, di riscossione e di recupero dei contributi e dei
relativi accessori di legge di pertinenza della gestione del "Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da ziende di naviga-
zione aerea".
Le competenze sopra attribuite compredono anche i contributi e
qualsiasi onere accessorio dovuti per periodi pregressi, anteriori
cioe' all'anno 1992, che vengano denunciati o accertati d'ufficio
ovvero che risultino comunque ancora da recuperare.
Per quanto concerne i crediti gia' in carico agli Uffici centrali
di questa Direzione Generale, si fa riserva di ulteriori istruzioni
per le conseguenti azioni di recupero.
Saranno, invece, attribuite tra breve alla SAP di Roma E.U.R.
le rimanenti attivita' gestionali del predetto Fondo in materia di
archivio delle posizioni assicurative individuali e loro aggiornamento
ed eliminazione per trasferimento ad altre gestioni o enti previden-
ziali ovvero per pensionamento a carico dello stesso Fondo Volo, di
accreditamento dei periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e
riscattata o ricongiunta, di istruttoria e definizione delle pratiche
di riscatto o di ricongiunzione e di prosecuzione facoltativa e
volontaria della contribuzione, nonche' di liquidazione delle pensioni
e delle quote in capitale di tali rendite.
QUADRO NORMATIVO
Il Fondo in oggetto, istituito con la legge 13 luglio 1965, n.
859 entrata in vigore il 1 agosto 1965, costituisce una forma di
previdenza obbligatoria avente natura "sostitutiva" del "Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti". Con leggi 30 luglio 1973, n. 484 e 31
ottobre 1988, n. 480 sono state introdotte sostanziali e significative
modifiche alla disciplina originaria, sia in materia di contribuzione
che di prestazioni pensionistiche.
Si richiamano in proposito la circolare n. 78 del 28.3.1990 e
quella recente n. 217 del 29.8.1991, con le quali sono state illu-
strate alcune disposizioni normative del Fondo di particolare inte-
resse.
Inoltre, hanno trovato e trovano applicazione numerose altre
norme riguardanti l'assicurazione generale I.V.S. in virtu' del
richiamo contenuto nell'art. 52 della citata legge n. 859/1965,
nonche' tutte quelle disposizioni di portata generale succedutesi nel
tempo e dirette anche alle gestioni previdenziali sostitutive della
predetta A.G.O..
Si segnalano, tra i piu' recenti provvedimenti, la legge
11.11.1983, n. 638, il decreto legge 9.10.1989, n. 338 convertito
nella legge 7.12.1989, n. 389, la legge 29.2.1988 n. 48 riguardanti
l'imposizione contributiva e le procedure di recupero dei crediti
dell'Istituto.
La citazione di altre specifiche disposizioni normative verra'
fatta in occasione della trattazione dei singoli argomenti.
DATORI DI LAVORO
Prima l'art. 4 della legge 859/1965 e poi l'art. 1 della legge
480/1988, quest'ultima entrata in vigore il 27 novembre 1988, hanno
individuato quali siano i datori di lavoro cui fa carico l'onere del
versamento dei contributi I.V.S. dovuti al Fondo speciale in esame,
per assicurare quei determinati lavoratori dipendenti che verranno
specificamente trattati nel successivo paragrafo.
Entrambe le norme appena citate, a proposito di aziende cui
incombe l'obbligo contributivo, usano espressioni generiche ma ele-
menti di migliore comprensione sono dati dall'art. 1/480 che delimita
la sfera dei soggetti assicurati.
Debbono considerarsi destinatarie delle norme che disciplinano il
Fondo Volo le aziende:
a) di costruzioni aeronautiche;
b) che esercitino il trasporto di persone e/o cose, mediante servizi
di linea o non di linea;
c) che esplichino il cosiddetto lavoro aereo, a scopi commerciali,
industriali, agricoli etc.;
d) che gestiscano scuole di pilotaggio;
e) che impieghino personale dipendente in attivita' di navigazione
aerea per finalita' anche strettamente privatistiche dell'impresa
di appartenza.
Per individuare o verificare la natura delle Aziende, l'indagine
va condotta esaminando la seguente documentazione da acquisire in sede
di primo inquadramento:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
- "licenza" o "disciplinare" o altra autorizzazione amministrativa,
che legittimi l'attivita' di navigazione aerea e l'impiego del perso-
nale di volo.
Quando l'attivita' economica di un'impresa e' a rilevanza mista,
non e' influente se l'attivita' di navigazione aerea esercitata sia
secondaria o complementare rispetto alle altre attivita' in quanto,
ai fini della iscrivibilita' al Fondo del personale dipendente, soc-
corre l'indagine circa la condizione della "prevalenza" del servizio
reso a bordo di aeromobile da parte del personale stesso, come si
dira' meglio in seguito.
ASSICURATI
La qualita' di assicurato presuppone necessariamente la sussi-
stenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della
subordinazione, da individuarsi in base ai noti criteri di carattere
generale.
Quanto appena detto trova anche una specifica conferma nella
circostnza che le aziende di navigazione aerea, in occasione del
rilascio della licenza, si impegnano ad assolvere l'obbligo contribu-
tivo per il personale dipendente verso le assicurazioni generali
obbligatorie ovvero nei confronti del Fondo Volo (art. 16 del DM
18.6.1981) e nel fatto che le stesse prestazioni del personale di volo
si inseriscono in una struttura aziendale con rapporto organico tipico
del lavoro subordinato (artt. 9, 10 e 11 dello stesso DM 18.6.1981).
Qualora dovessero emergere fattispecie proprie del lavoro auto-
nomo, ipotesi peraltro poco probabile, sara' cura delle SAP effettuare
approfonditi accertamenti ricorrendo, se del caso, ad indagini ispet-
tive.
Con l'occasione, si richiama la particolare attenzione sulla
ipotesi di rioccupazione in attivita' di volo di soggetti gia' pen-
sionati a carico del Fondo, i quali dovranno essere tempestivamente
segnalati, ai fini della sospensione della pensione stessa, ai compe-
tenti Uffici centrali, previa l'acquisizione della comunicazione della
data di inizio effettivo della prestazione lavorativa e della corri-
spondente retribuzione da parte del datore di lavoro e del dipendente
pensionato. Opportuni riscontri potranno essere fatti prendendo
visione del libretto di volo del lavoratore.
In base all'art. 1 della legge 480/1988, sono obbligatoriamente
iscritti al Fondo gli appartenenti alle categorie del personale di
volo previste dall'art. 732 del Codice della navigazione (modificato
dall'art. 4 della legge 13.5.1983, n. 213) ed esattamente il personale
addetto al comando, alla guida o al pilotaggio di aeromobili, quello
addetto al controllo di apparati motori e di altri impianti di bordo
nonche' il personale addetto ai servizi complementari di bordo, alle
condizioni espressamente previste dal predetto art. 1/480 e che di
seguito si riportano:
a) che svolgono servizio a bordo dell'aeromobile, se non in via
esclusiva, almeno in via prevalente;
b) che non abbiano compiuto il 60 anno di eta';
c) che siano iscritti negli albi o registri tenuti dall'Ente nazio-
nale della gente dell'aria;
d) che risultino titolari di brevetto aeronautico civile (non e'
sufficiente quello militare), di licenza o di attestato e si
sottopongano ai controlli periodici presso gli Istituti medico -
legali dell'aeronautica militare;
e) infine, che il rapporto di lavoro sia regolato con contratto
stipulato ai sensi degli artt. 900 e seguenti del Codice della
navigazione.
Le condizioni tutte soprariportate sono tassative e inderogabili
ai fini della iscrivibilita' al Fondo speciale e trovano applicazione,
peraltro, solo nei confronti dei soggetti che per la prima volta
vengano assicurati al Fondo stesso dopo l'entrata in vigore della
legge e cioe' dal 27.11.1988. Pertanto, ove manchi anche una soltanto
di tali condizioni, alla presenza delle quali si riconosce rilevanza
giuridica agli effetti previdenziali per l'appartenenza dei soggetti
interessati alla categoria del personale di volo e per l'esercizio
della professione aeronautica, la speciale tutela assicurativa con-
nessa con l'iscrizione al Fondo non puo' che ritenersi esclusa.
Stante la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.
1/480, la sussistenza delle condizioni introdotte ex novo ed indicate
alle precedenti lettere a) e b) (il carattere prevalente del servizio
reso a bordo di aeromobile e l'eta' inferiore a 60 anni) non e'
richiesta per coloro che avevano gia' titolo ad essere iscritti al
Fondo anteriormente alla predetta data del 27.11.1988 in base all'art.
4/859 allora vigente.
Non sono da considerarsi nuovi iscritti, a tal fine, coloro i
quali, gia' titolari di posizione assicurativa per periodi ricadenti
sotto il regime della vecchia legge, abbiano ottenuto la liquidazione
della corrispondente pensione a carico del Fondo Volo.
Quanto al requisito del 60 anno di eta', si precisa che, per i
soggetti gia' iscritti o iscrivibili al Fondo da data anteriore al
27.11.1988, la deroga e' possibile soltanto se cio' sia consentito
dalla specifica normativa in materia di attivita' professionali di cui
alle licenze o attestati di volo. L'attivita' professionale di pilota,
ad esempio, e' consentita fino al 60 anno di eta' nei casi previsti
dall'art. 9, comma 2 del Regolamento approvato con DPR 18.11.1988, n.
566.
Riguardo al criterio della prevalenza e' opportuno chiarire
anzitutto che il problema non si pone quando il lavoratore venga
assunto per essere destinato esclusivamente all'attivita' di naviga-
zione aerea svolta dall'azienda di appartenenza e non occorre neanche
indagare, in tal caso, quale sia la effettiva consistenza del servizio
reso a bordo dell'aeromobile.
Invece, quando il rapporto di lavoro e' a contenuto misto, tale
cioe' che contempli non solo attivita' di volo ma anche prestazioni
lavorative a terra, la verifica dell'iscrivibilita' al Fondo va
effettuata mettendo a raffronto la durata delle due attivita' lavora-
tive. Si consideri in ogni caso, ai fini della prevalenza, che per
servizio a bordo di aeromobile deve intendersi non solo quell'attivi-
ta' prestata durante le ore effettive di volo, ma anche quella preli-
minare, intermedia o successiva ad essa, che possa ritenersi stretta-
mente e direttamente funzionale allo stesso servizio di bordo.
DENUNCE DI ASSUNZIONE E DI LICENZIAMENTO
L'art. 20 della citata legge n. 859/1965 fa carico alle aziende
di navigazione aerea di denunciare entro tre mesi all'Istituto l'as-
sunzione in servizio o il licenziamento del personale dipendente
iscrivibile al Fondo di previdenza in oggetto, pena l'applicazione
della sanzione pecuniaria prevista dal succesivo art. 51.
Tutti i datori di lavoro interessati, pertanto, indipendentemente
dalle denunce trimestrali o annuali riguardanti la contribuzione
obbligatoria, devono inviare per ogni singolo lavoratore la denuncia
anzidetta, redatta conformemente al mod. Vol/1 (allegato n. 1 alla
presente circolare), entro il termine di tre mesi dal verificarsi
degli eventi, appunto, dell'assunzione in servizio e della cessazione
dal servizio stesso, reso con obbligo di iscrizione al Fondo.
Il mod. Vol/1 in parola e' stato predisposto per entrambe le
ipotesi che ricorrano e le notizie ivi richieste rappresentano uno
strumento di immediata verifica delle condizioni di iscrivibilita' al
Fondo dei lavoratori interessati.
Le denunce in esame, una volta pervenute alle SAP ed effettuati
gli opportuni controlli o accertamenti, dovranno essere conservate
agli atti delle SAP medesime.
Ai fini della verifica della titolarita' di posizioni assicura-
tive costituite presso il Fondo per periodi anteriori al 27.11.1988 e
cio' per la loro rilevanza ai fini dell'iscrivibilita' di cui si e'
detto sopra al precedente capitolo, le SAP si rivolgeranno agli Uffici
centrali del Servizio P.M.T. - Fondo Volo di questa Direzione Genera-
le.
I moduli Vol. 1 dovranno essere riprodotti nel tracciato
dell'allegato fac - simile direttamente a cura delle SAP e nelle
quantita' occorrenti per le esigenze delle Aziende interessate.
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
Le aziende di navigazione aerea, per il personale di volo
iscritto al Fondo, sono tenute ad assolvere il duplice obbligo della
presentazione di apposite denunce e di versamento della contribuzione
dovuta.
A seguito della emanazione del decreto interministeriale
24.2.1984, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, 1 e
2 comma del D.L. 12.9.1983, n. 463 convertito nella legge 11.11.1983,
all'art. 15 della citata legge n. 859/1965, le aziende in parola
devono denunciare e versare i contributi di pertinenza del Fondo Volo
con periodicita' trimestrale ed esattamente entro il giorno venti del
mese successivo ad ogni trimestre solare cui sono riferite le retri-
buzioni imponibili.
Per ogni anno solare, inoltre, le stesse aziende sono tenute, ai
sensi del successivo art. 19/859, a presentare le denunce nominative
dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di loro i
relativi dati retributivi.
Si richiama la particolare disposizione di cui all'art. 18 della
legge n. 859/1965, secondo cui esiste una responsabilita' solidale, in
caso di cessione o di fusione di aziende ovvero di subingresso con-
venzionale nella gestione di esse, a carico del nuovo esercente per il
pagamento dei contributi e dei relativi accessori lasciati insoluti
dall'azienda originaria.
Si richiama, inoltre, il principio secondo il quale esiste una
stretta connessione tra l'obbligo contributivo e l'obbligo a carico
del datore di lavoro di corrispondere la prestazione economica a
compenso di quella lavorativa. Le due obbligazioni, peraltro, una
volta insorte hanno rilevanze giuridiche del tutto autonome l'una
dall'altra, per cui la retribuzione sulla quale e' calcolato ed e'
dovuto il contributo assicurativo o previdenziale e' quella che il
datore di lavoro deve per legge o per contratto, ai propri dipendenti,
anche se a questi in concreto non corrisposta nei periodi paga di
competenza.
Le retribuzioni imponibili, in altri termini, vanno denunciate
per il mese in cui sorge l'obbligo giuridico della loro corresponsio-
ne, anche se riferite a periodi pregressi ovvero se materialmente
pagate ai lavortori in epoca successiva.
Nei casi in cui determinate competenze arretrate, riferite cioe'
periodi pregressi, siano dovute per effetto di nuove norme di legge o
contrattuali che ne dispongano il pagamento ai lavoratori in un
determinato mese, l'aliquota da applicare e' quella vigente nello
stesso mese di pagamento e, ovviamente, non sono dovute sanzioni se
non per periodi di ritardo nel pagamento dei contributi oltre il
termine del giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In quest'ultima ipotesi, le competenze retributive arretrate
devono essere attribuite ai periodi in cui e' stato assolto l'obbligo
contributivo e non a quelli cui dette competenze siano riferite, in
applicazione dell'art. 26 della Legge 3 giugno 1975 n. 160.
Quando si tratti di emolumenti retributivi che il datore di
lavoro eroghi in ritardo al personale dipendente rispetto agli obbli-
ghi legali o contrattuali, circostanza questa che si puo' verificare
per vari motivi o a seguito di vertenze giudiziali o extragiudiziali
ed altro, il contributo dovuto deve essere calcolato in base all'ali-
quota in vigore nei periodi in cui tale obbligo andava soddisfatto,
maggiorato delle conseguenti sanzioni di legge e deve essere regola-
rizzato secondo le disposizioni di carattere generale a mezzo dei
modd. DM10/V e O1/M-Vig. 2 di cui alla circolare 267 del 13.12.1990.
Le retribuzioni imponibili sono costituite dagli emolumenti
previsti dall'art. 3 della legge n. 480/1988 dalla lettera a) alla e),
con espressa esclusione delle voci tassativamente riportate ai numeri
da 1) a 6) dello stesso articolo di legge.
Le voci soggette a contributo, stante anche il rinvio contenuto
alla lettera e) della citata norma, sostanzialmente vanno a coincidere
con quelle imponibili ex art. 12 della legge n. 153/1969 e successive
modificazioni.
Le voci escluse dall'assoggettamento a contribuzione presso il
Fondo ed espressamente indicate dal citato art. 3/480 sono le seguen-
ti:
1) indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
2) indennita' per ferie e riposi non goduti;
3) diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, maggiorata del
servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta,
indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestra-
tiva, tutte limitatamente al 50% del loro ammontare;
4) indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza.
Particolare attenzione merita la disposizione contenuta nell'art.
4 della piu' volte citata legge n. 480/1988, riguardo al minimale di
retribuzione ai fini contributivi, norma questa che trova una piu'
completa definizione nella successiva legge a carattere generale
7.12.1989, n. 389 (art. 1).
Sulla base del combinato disposto di cui alle norme teste'
citate, si puo' in sintesi affermare che:
a) l'ammontare delle retribuzioni mensili sulle quali e' calcolato
il contributo percentuale in vigore e' dato dalle spettanze
stabilite da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi e
contratti individuali, qualora ne derivi un trattamento di
importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, ai
sensi dell'art. 1/389 citato;
b) l'importo retributivo riferito ad ogni periodo di paga mensile e
per ogni lavoratore dipendente, quale risulti determinato in
conformita' della disposizione richiamata alla precedente lettera
a), deve essere assoggettato a contributo per un ammontare non
inferiore a quello riportato nelle tabelle approvate con apposito
decreto ministeriale, aumentato nella stessa misura percentuale
delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni del
settore industria;
c) quando la retribuzione imponibile, determinata secondo i criteri
generali di cui e' cenno alla precedente lettera a), risulti, per
vicende particolari del rapporto di lavoro (prestazioni lavora-
tive ridotte, scioperi che non investano l'intero orario giorna-
liero di lavoro, malattia, permessi etc.), inferiore in un
determinato mese al minimale stabilito in via convenzionale con
decreto ministeriale, la minore contribuzione dovuta determina la
contrazione proporzionale del corrispondente periodo assicurati-
vo, fatta soltanto eccezione per i periodi a paga ridotta deri-
vante da astensione dal lavoro in applicazione della legge
30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni.
Attualmente, i minimali mensili di retribuzione imponibile sono
quelli fissati con il decreto del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale del 28.2.1989 (G.U. 7.4.1989, n. 81) e riportato di-
stintamente per qualifiche nella tabella allegato n. 2 alla presente
circolare. Per le variazioni che interverranno in futuro, sia per
l'eventuale revisione della tabella da parte del competente Ministero
che per gli aumenti ISTAT, si fa riserva di tempestive comunicazioni.
La disposizione di legge appena esaminata e' da porsi in rela-
zione anche a quanto prevede l'art. 8 - secondo comma della stessa
legge 480/1988 in tema di retribuzione pensionabile, il quale dispone
testualmente che i periodi di servizio senza retribuzione e con
retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati
neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di servizio ivi
richiamato, si considerano i periodi immediatamente precedenti di
durata pari a quelli neutralizzati.
Verificandosi quindi la circostanza di dover contrarre il periodo
assicurativo, cosi' come accennato alla precedente lettera c), la
ricerca del quinquennio pieno di servizio, all'interno del quale
devesi poi rilevare la retribuzione pensionabile ai fini del calcolo
della misura della pensione, si sposta andando a ritroso nel tempo,
esattamente quanto occorra per compensare la contrazione avutasi.
E' opportuno qui richiamare l'attenzione sulla particolare
circostanza che, nella normativa che disciplna il Fondo Volo, non e'
dato rilevare alcuna specifica disposizione che affermi il principio
dell'automaticita' delle prestazioni, principio questo che deve
ritenersi quindi non operante.
Cio' anche nella considerazione che, secondo gli indirizzi
giurisprudenziali in materia e riguardanti vari Fondi speciali di
previdenza amministrati dall'Istituto, non sono state ritenute suffi-
cienti le norme (quale l'art. 52/859 citato) che contengono rinvii
generici al sistema previdenziale generale, per quanto ovviamente non
previsto in quelli a carattere speciale, per potere estendere ad essi
Fondi il principio dell'automatismo delle prestazioni di cui all'art.
23 ter del D.L. 30.6.1972, n. 267 (convertito in legge 11.8.1972, n.
485), che ha modificato l'art. 40 della legge 30.4.1969, n. 153.
Pertanto, qualora si verifichi la mancanza, in tutto o in parte,
dell'effettivo versamento dei contributi dovuti al Fondo ed indipen-
dentemente dalle ipotesi di contrazione dei periodi assicurativi di
cui si e' detto sopra alla lettera c), i corrispondenti periodi non
potranno essere considerati utili, per intero o in proporzione alla
minore scopertura contributiva, fino a quando perduri tale inadem-
pienza.
Cio' rendera' necessario richiedere alle SAP, da parte degli
Uffici centrali che attualmente provvedono alla trattazione delle
pratiche riguardanti le attivita' non decentrate, per periodi decor-
renti dal 1 gennaio 1992 in poi, conferma o meno che il datore di
lavoro di volta in volta interessato sia in regola con il pagamento
dei contributi dovuti nel loro ammontare complessivo e, in caso di
inadempienza, di conoscere l'entita' dei contributi omessi rispetto a
quella dei contributi dovuti (denunciati o accertati) e corrispondenti
periodi.
Inoltre, le SAP competenti per territorio provvederanno a rila-
sciare dichiarazioni di regolarita' contributiva o di inadempienza nel
versamento dei contributi dovuti all'Istituto per periodi ovviamente
successivi al 1 gennaio 1992 in quanto per periodi precedenti a cio'
provvederanno i competenti Uffici centrali, allorquando il Ministero
dei trasporti ne faccia eventualmente richiesta ai fini di quanto
dispone il citato art. 16 del decreto ministeriale 18.6.1981.
In materia di prescrizione dei contributi, l'art. 21 della legge
n. 859/1965 disponeva che, nell'ambito del Fondo, non doveva trovare
applicazione il termine di 5 anni previsto dall'allora vigente art. 55
del R.D. 4.10.1935, n. 1827 e cio' ha comportato in passato l'appli-
cazione del termine decennale della prescrizione ordinaria ex art.
2946 codice civile. Stante la modifica apportata successivamente al
citato art. 55/1827 dall'art. 41 della legge 30.4.1969, n. 153, che ha
elevato a dieci anni il termine in parola, la disposizione ex art.
21/859 e' venuta a trovarsi priva di contenuto ed ha ripreso, quindi,
pieno vigore la norma di rinvio di cui all'art. 52 della stessa legge
n. 859/1965, per effetto del quale la contribuzione dovuta al Fondo
Volo soggiace agli stessi termini prescrizionali attualmente previsti
per l'assicurazione generale obbligatoria. Per periodi assicurativi
prescritti si applicheranno, analogamente, le disposizioni di cui
all'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338.
Nel richiamare da ultimo il principio secondo il quale il datore
di lavoro risponde direttamente del pagamento dei contributi anche per
la quota a carico del dipendente (art. 14/859), per le aliquote
contributive in vigore si rinvia all'apposito prospetto allegato n. 3
alla presente circolare.
CONTRIBUZIONE DI MALATTIA
Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del D.L. 30 dicembre 1979, n.
663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33,
gli adempimenti relativi all'accertamento e alla riscossione dei
contributi sociali di malattia nei confronti degli addetti alla
navigazione aerea civile, iscritti al Fondo Volo, sono affidati alla
gestione previdenziale della Cassa Marittima Tirrena, che vi provvede,
per conto dell'I.N.P.S., in attuazione dell'apposita convenzione a suo
tempo stipulata.
In proposito si rinvia a quanto illustrato con circolare n.
134412 AGO - n. 325B - n. 1132 RCV/249 del 31 dicembre 1983.
DENUNCE TRIMESTRALI
Finora, le aziende di navigazione aerea, per ogni trimestre
solare ed entro il giorno 20 del mese successivo hanno provveduto a
presentare apposite denunce compilate sui modd. LT - 7 bis, con
l'indicazione dei dipendenti, delle retribuzioni imponibili e del
contributo dovuto al Fondo.
A decorrere dai periodi di paga successivi al 31.12.1991 non
dovranno piu' presentare i predetti moduli LT - / bis, in luogo dei
quali dovranno essere effettuati le denunce relative ed i versamenti
contributivi unicamente a mezzo dei modd. DM 10/1, DM 10/2 e DM 10/3
direttamente alle SAP competenti per territorio dove vengono gia'
versati gli altri contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti:
1) per i primi due mesi di ciascun trimestre solare, dovranno
continuare ad essere presentati i modd. DM 10 per la denuncia ed
il versamento della contribuzione dovuta alle gestioni diverse da
quella del Fondo Volo, secondo le norme gia' in atto;
2) i modd. DM 10 relativi ai mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre dovranno contenere anche la denuncia dei contributi
dovuti alla gestione IVS del Fondo Volo per l'intero trimestre;
3) le regolarizzazioni contributive tardive rispetto alle scadenze
trimestrali dovranno essere effettuate a mezzo dei DM 10/V e 01/M
- VIG 2, con l'osservanza delle istruzioni di cui alla circolare
n. 267 del 13.12.1990.
Sui modd. DM 10/2 da compilarsi per i mesi di cui al precedente
punto 2), la contribuzione dovuta per il trimestre al Fondo Volo
dovra' essere esposta in uno dei righi in bianco dei quadri B - C
utilizzando il codice "X 310" preceduto dalla dizione "FP - VL" e
riportando, nella corrispondente casella l'ammontare complessivo delle
retribuzioni imponibili relative al trimestre stesso. Nessun dato deve
essere riportato nelle caselle "N. dipendenti" e "N. giornate".
L'importo del contributo dovuto, calcolato in base alla percen-
tuale in vigore, deve essere ovviamente compreso, ai fini del relativo
versamento, tra quelli da indicare nelle caselle "totale A" e "Saldo a
debito o a credito azienda" del mod. DM 10/1.
Per quanto concerne le modalita' di compilazione e di presenta-
zione dei modd. DM 10 riguardanti tutte le altre contribuzioni dovute,
sia per il personale iscritto al Fondo Volo (ivi compreso il contri-
buto di solidarieta' ex art. 9 bis della legge 1.6.1991, n. 166, di
cui alla circolare n. 186 dell'11.7.1991) sia per quello non iscritto,
si richiamano e si confermano le istruzioni gia' impartite in merito.
Si comunica inoltre che, nel particolare settore della naviga-
zione aerea possono sussistere contratti stipulati per lavori o per
tempi predeterminati o ciclici ma tale circostanza non comporta
particolari effetti sul piano della contribuzione in quanto il corri-
spondente rapporto assicurativo coincide esattamente con il periodo
lavorativo retribuito come da contratto.
Da ultimo, per quanto concerne il personale assunto con contratto
di formazione e lavoro, si precisa che tale circostanza di per se'
non esclude la possibilita' dell'iscrizione al Fondo, fermo restando
il verificarsi delle condizioni generali richieste dalla normativa
speciale per l'iscrizione stessa.
DENUNCE ANNUALI
Finora, ai sensi dell'art. 19 - secondo comma della legge n.
859/1965, le aziende del settore hanno trasmesso agli Uffici centrali
di questa Direzione Generale, per ciascun anno solare ed entro il 30
giugno dell'anno immediatamente successivo, gli elenchi nominativi
degli iscritti al Fondo Volo a mezzo dei modd. VOL/9, con l'indica-
zione - per ciascuno di essi - delle retribuzioni imponibili ed altre
notizie.
A decorrere dall'anno 1992, le cui denunce dovranno essere
presentate nel 1993, i predetti elenchi di mod. VOL/9 sono aboliti e
sostituiti dai modd. 01/M e 03/M da presentare direttamente alle SAP
come per la generalita' degli assicurati.
Riguardo alla norma sopra citata, si rende noto che e' stato
avviato l'iter di delegificazione previsto dall'art. 10 della legge
29.2.1988, n. 48 mediante l'applicazione al settore delle stesse
disposizioni, in materia di modalita' e termini, attualmente in vigore
per gli altri datori di lavoro e di cui alla delibera del Consiglio di
amministrazione n. 159 del 20 novembre 1987 e cio' proprio in funzione
del decentramento.
Pertanto, mentre si fa riserva di notizie appena il predetto iter
procedurale si sara' concluso, si comunica che i modd. 03/M e 01/M
dovranno essere compilati e presentati per il 1992 entro il termine
ricadente nell'anno 1993, per la costituzione e l'aggiornamento delle
posizioni assicurative individuali. Per i periodi precedenti l'anno
1992, le posizioni acquisite sono disponibili, per eventuali notizie o
riscontri, presso gli Uffici del Servizio P.M.T. - Fondo Volo di
questa Direzione Generale.
I modd. 03/M e 01/M sono gli stessi attualmente in uso, nella
loro nuova edizione di cui alla circolare 19.2.1991, n. 46, per la
compilazione dei quali si forniscono le istruzioni che integrano o
modificano quelle di carattere generale gia' note.
MODELLO 03/M:
il modulo va compilato come per la generalita' dei lavoratori.
Nella casella "Retribuzioni particolari" deve essere indicata la somma
degli importi risultanti nella casella "Retribuzione del quadro "C"
dei singoli modd. 01/M.
MODELLO 01/M:
- l'intestazione, il quadro "A" e quello relativo alla dichiara-
zione di responsabilita' vanno compilati a cura delle aziende in
base alle istruzioni di carattere generale;
- nel quadro "B", le aziende indicheranno nella casella "QUAL:A"
uno dei codici in colonna 2 della tabella allegato n. 2 alla
presente circolare ed esporranno i dati considerati ai fini della
contribuzione obbligatoria DS, TBC, ALTRE, attenendosi ai criteri
gia' noti, salvo a non barrare la casella "IVS" delle "Assicura-
zioni coperte" e a non compilare le due caselle sottostanti
aventi la dicitura "RD 148/1931" che non riguardano il personale
iscritto al Fondo Volo;
- nel quadro "C" verranno esposti i dati concernenti la contribu-
- nella casella "TIPO" va indicato il codice "VL";
- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" va indicato il periodo (espresso
nella forma GGMMAA) cui la predetta contribuzione si riferisce.
Non devono dar luogo a spezzettamenti del periodo da indicare gli
eventi che, durante il rapporto di lavoro, diano luogo ad assenze
non retribuite o che comunque non comportino l'obbligo della
contribuzione al Fondo. Quando nel corso dello stesso anno cui si
riferisce la denuncia il rapporto di lavoro venga interrotto per
licenziamento o dimissioni e poi eventualmente ripreso con lo
stesso datore di lavoro, i rispettivi periodi vanno evidenziati
distintamente nel primo e nel secondo rigo;
- nella casella "RETRIBUZIONE" deve essere indicato l'importo annuo
complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce
la denuncia di mod. 01/M, soggette a contribuzione ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 480/1988;
- la casella "N.SETT.RETR. dovra' essere lasciata in bianco;
- nella casella "N.GG.RETR." va riportato il numero delle giornate
per le quali vi sia stato l'obbligo della corresponsione della
retribuzione, anche se in misura ridotta rispetto a quella
contrattuale, comprese nel periodo sopra riportato. Non vanno,
ovviamente computate le giornate per le quali manchi del tutto la
retribuzione (scioperi per intere giornate, giorni di malattia
non retribuiti etc.). Le giornate retribuite vanno determinate in
ragione di 7 giorni settimanali, 30 giorni mensili e 360 giorni
annuali;
- nella casella "N.GG.UTILI" deve essere indicato il numero delle
giornate che sono utili ai fini del diritto alla pensione e per
il calcolo della misura della pensione stessa, tenendo presente
che tale numero:
- coincidera' con quello riportato nella casella "N.GG.RETR."
quando il coacervo delle retribuzioni imponibili sia stato
mensilmente pari o superiore ai minimali di cui all'art. 4
della legge n. 480/1988 <(vedi tabella allegato 2) e sempre
che non sia stata applicata la legge n. 1204/1971 sulla
maternita';
- sara' inferiore a quello riportato nella casella
"N.GG.RETR." quando nel corso dell'anno considerato siano
state corrisposte, per motivi diversi dalla richiamata legge
n. 1204/1971, retribuzioni inferiori ai predetti minimali di
legge, corrispondentemente allo stesso rapporto tra retri-
buzioni e minimale. Al esempio, ove nell'arco dell'anno
solare in un determinato mese siano state corrisposte
retribuzioni ad un pilota in misura ridotta pari a L.
1.302.080, che rispetto al minimale previsto di L. 2.604.160
rappresenta il 50%, il numero delle giornate utili per tale
mese sara' di 15 gg. e conseguentemente il numero comples-
sivo annuale delle giornate utili sara' pari a 345: In ogni
caso, in presenza di retribuzioni annue complessive infe-
riori al prodotto del minimale mensile per 12 mesi, il
numero delle giornate utili dovra' risultare inferiore a 360
gg.;
- la casella "RETR. PENSIONABILE" dovra' essere lasciata in
bianco;
- la casella "N.GG.NON RETR." dovra' essere utilizzata
solamente quando sia stata applicata la legge n. 1204/1971 e
riportandovi il codice "444".
- il quadro "D" non deve essere compilato.
- I conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o
contratto aventi effetto reatroattivo i quali, in base al prin-
cipio generale contenuto nell'art. 26 della Legge 3 giugno 1975,
n. 160 vanno cumulati ai fini del calcolo dei contributi alla
retribuzione del mese di corresponsione, dovranno anch'essi
essere indicati sul mod. O1/M dello stesso anno di corresponsio-
ne, riportandoli, come gia' precisato, nella casella "Altre
Competenze" del quadro B. Detti conguagli di retribuzione, ai
fini della contribuzione al Fondo Volo, devono, altresi', essere
indicati nel quadro C, sommandoli alle competenze relative
all'anno cui si riferisce la denuncia, da riportare nella casella
"Retribuzioni".
Modello 01/M - sost.:
la compilazione di tale modulo, nel quale sono riportate voci
identiche a quelle del tracciato del mod. 01/M, deve essere fatta
dalle aziende di navigazione aerea - a decorrere dal 1 gennaio 1992 -
anche per il personale iscritto al Fondo Volo conformemente ai criteri
illustrati per la compilazione degli stessi modd. 01/M. Si richiamano
in proposito, per quanto non specificamente trattato con la presente
circolare, le disposizioni impartite con circolare n. 57 del 5.3.1991.
Circa la utilizzazione dei modd. 01/M e 01/M - sost. ai fini
della costituzione e della gestione delle posizioni assicurative e
della liquidazione delle pensioni, si fa riserva di successive istru-
zioni, tenuto conto che le attivita' diverse dalla riscossione con-
tributiva riguardanti il Fondo, come precisato in premessa, restano
accentrate.
SANZIONI EX ART. 51/859 PER OMESSE DENUNCE
L'inosservanza degli obblighi di presentare, nei termini previ-
sti, all'Istituto le denunce di notizie e dati occorrenti per l'ap-
plicazione delle leggi che disciplinano il Fondo di previdenza per il
personale di volo e' sanzionata dall'art. 51 della legge 13.7.1965, n.
859 e cio' indipenentemente dagli obblighi riguardanti il pagamento
della contribuzione dovuta, la cui evasione od omissione e' sanzionata
dalle norme di carattere generale di cui si e' detto innanzi.
In particolare, l'art. 51/859 prevede a carico delle aziende:
a) in caso di ritardo nell'invio delle denunce di mod. 01/M (prima
del 1992 elenchi di mod. VOL/9) oltre il termine attualmente
fissato al 30 giugno il pagamento di una sanzione pecuniaria pari
a L. 1.000 per ciascun dipendente iscritto al Fondo speciale e
per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
b) in caso di ritardo, oltre il termine di tre mesi, nella presen-
tazione della denuncia di mod. VOL/1, riguardante i dati e le
notizie di assunzione o di licenziamento del personale dipendente
iscritto al Fondo, il pagamento di una sanzione pecuniaria,
anch'essa di L. 1.000 per ciascun lavoratore e per ogni mese o
frazione di mese di ritardo.
Entrambe le sanzioni anzidette non potranno essere ciascuna di
importo inferiore a L. 50.000, qualunque sia il numero dei dipendenti
e l'entita' del ritardo verificatosi.
La sanzione di cui e' cenno alla precedente lettera a), riguar-
dante i mod. 01/M, e' dovuta in aggiunta a quella prevista per la
denuncia dei dati relativi alle assicurazioni generali obbligatorie
dall'art. 4 del D.L. 6.7.78 n. 352 convertito nella legge 4.8.78, n.
467, sanzione questa che deve, pertanto, continuare ad essere versata
e rilevata con le consuete modalita'.
Cio' premesso, si dispone che, a carico delle aziende che si
renderanno inadempienti nella presentazione delle denunce in parola,
si dovra' notificare loro apposita lettera - diffida di presentazione
della denuncia omessa e insieme di pagamento entro un termine non
superiore a trenta giorni della relativa somma dovuta a titolo di
sanzione.
Con la stessa lettera - diffida le SAP invieranno alle aziende
interessate un apposito bollettino di c/c postale con il numero delle
"riscosioni varie" e con la causale precompilata "art. 51/859 - Fondo
VL", avvertendo che il calcolo dell'importo da pagare dovra' essere
effettuato direttamente a cura delle aziende medesime in ragione di L.
1.000 per ogni dipendente e per ogni mese o frazione d mese di ritar-
do, con un minimo di L. 50.000 per ogni tipo di denuncia omessa.
Nei casi in cui sia stato provveduto, benche' in ritardo, alla
presentazione del mod. 01/M ovvero del mod. Vol/1, le lettere -
diffida conterranno ovviamente solo l'invito a versare la sanzione, il
cui importo in tal caso potra' essere calcolato e riportato sul
bollettino di conto corrente da allegare direttamente dalle SAP.
Il Reparto competente per l'accertamento ed il recupero delle
sanzioni in parola curera' che le lettere - diffida siano tenute in
evidenza in attesa di ricevere dal Reparto Contabilita' il certificato
di accreditamento dell'importo versato.
Nei casi in cui i versamenti non vengano effettuati, le pratiche
dovranno essere inviate agli Uffici legali per il relativo recupero
previo caricamento sull'archivio "Recupero Crediti".
Ai fini della emissione delle lettere - diffida in argomento, la
procedura di gestione del mod. 03/M provvedera' ad evidenziare, con
apposita lista, separatamente le aziende che non hanno provveduto a
presentare le denunce di mod. 01/M e quelle che hanno presentato le
denunce stesse in ritardo rispetto al termine previsto.
Per quanto concerne invece le denunce di mod. Vol/1, l'accer-
tamento della inadempienza ai fini della emissione delle lettere -
diffida dovra' essere effettuato appena se ne presenti l'opportunita'
o in occasione di indagini ispettive.
RICORSI AMMINISTRATIVI
All'amministrazione del Fondo Volo sovraintende il Comitato
speciale istituito dalla nota legge n. 859/1965 - art. n. 6 e succes-
sive modificazioni, il quale esercita i poteri previsti dall'art. n. 7
di tale legge mediante la formulazione di proposte e di pareri su
questioni di carattere generale e in materia finanziaria e attraverso
la decisione dei ricorsi amministrativi aventi ad oggetto la liquida-
zione delle pensioni ovvero la contribuzione dovuta al Fondo stesso.
Nella materia contributiva che qui specificamente interessa, i
ricorsi potranno riguardare i provvedimenti adottati circa:
- l'individuzione delle aziende tenute ad iscrivere personale
dipendente al Fondo;
- il rapporto di lavoro subordinato e le condizioni soggettive di
iscrivibilita' al Fondo speciale dei lavoratori interessati;
- il versamento della contribuzione obbligatoria, la presentazione
delle denunce cumulative e individuali e relative sanzioni.
Pertanto, tutti i ricorsi che verranno presentati avverso le
decisioni delle SAP e che riguardino la gestione del Fondo Volo nelle
materie anzi indicate e oggetto di decentramento dovranno essere
trasmessi, opportunamente istruiti, al competente Servizio P.M.T. -
Ufficio 11 di questa Direzione Generale, al fine di sottoporli all'e-
same del predetto Comitato per le decisioni di competenza.
ISTRUZIONI CONTABILI
Gli importi dei contributi di cui trattasi ed evidenziati sul
mod. DM 10/2 con il cod. X 310, saranno rilevati ai nuovi conti
VLR21/10 o VLR21/70 (v. all. 4), a seconda che la denuncia contribu-
tiva sia di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti o
dell'anno in corso.
Si fa presente inoltre che, ai fini della rilevazione delle
sanzioni di cui all'art.51/859, e' stato reso movimentabile da parte
delle SAP il conto VLR24/20, al quale e' stata variata opportunamente
la denominazione (v. all. 4). A tale conto dovranno essere imputate
anche le sanzioni che sono state caricate sull'archivio "recupero
crediti".
IL DIRETTORE GENERALE
ALLEGATO 2
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MINIME SU CUI SI CALCOLA IL CONTRIBUTO IVS
DOVUTO AL FONDO VOLO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 31.10.88 N. 480
ED IN BASE AL DM 28.2.89 (G.U. 7.4.89, N. 81) IN VIGORE DAL 1 GENNAIO
1991 IN POI.
__________________________________________________________________
! qualifica - codice ! importo retribuzioni !
! lavoratore ! qualifica ! mensile !
!___________________________!______________!_______________________!
! pilota ! E ! 2.604.160 !
!___________________________!______________!_______________________!
! pilota in addestramento ! ! !
! primi 12 mesi ! F ! 1.640.429 !
!___________________________!______________!_______________________!
! pilota collaudatore ! G ! 3.540.471 !
!___________________________!______________!_______________________!
! tecnico di volo ! H ! 2.136.107 !
!___________________________!______________!_______________________!
! tecnico di volo in adde- ! ! !
! stramento primi 12 mesi ! L ! 1.565.281 !
!___________________________!______________!_______________________!
! tecnico di volo per i ! ! !
! collaudi ! M ! 1.786.489 !
!______________________________________________________________________________
!______________!_______________________! ! assistente di volo
! N ! 1.730.149 ! !___________________________
!______________!_______________________!
NB - Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono comprensive
delle maggiorazioni previste dal 4 comma dell'art. 4/480 sopra
citato, pari al 7,18% e del 7,80% intervenute, rispettivamente,
dal 1 gennaio 1990 e dal 1 gennaio 1991.
ALLEGATO 4
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione: I
Codice conto: VLR21/10
Denominazione completa: contributi dovuti dalle aziende tenute
alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,
di competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata: CTR. Dovuti da aziende con Sist. DM
5.2.69 - A.P.
Tipo variazione: I
Codice conto: VLR 21/70
Denominazione completa: contributi dovuti dalle aziende tenute
alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,
di competenza dell'anno in corso.
Denominazione abbreviata: CTR. Dovuti da aziende con Sist. DM
5.2.69 - A.C.
Tipo variazione: M
Codice conto: VLR 24/20
Denominzione completa: Entrate varie - ammende, sanzioni civili
e amministrative.
Denominazione abbreviata: E.V. ammende, sanzioni civili e
amministrative.