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Circolare 3 del 2 gennaio 1992
OGGETTO: Legge n. 223 del 23 luglio 1991. Disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'.
La legge n. 223 del 23 luglio 1991, entrata in
vigore l'11 agosto 1991, ha introdotto nel sistema
previdenziale, come e' noto, un nuovo tipo di prestazione
denominata indennita' di mobilita'. Di seguito si forniscono
le istruzioni di carattere generale riguardanti tale
prestazione al fine di consentire alle SAP di dare
attuazione alle nuove disposizioni.
A - DISPOSIZIONI NORMATIVE
1) Beneficiari
1.1) La legge istituisce, all'art. 7, comma 1', una
nuova prestazione di disoccupazione denominata indennita' di
mobilita' alla quale hanno titolo i lavoratori, operai,
impiegati e quadri - con esclusione, quindi, di dirigenti e
apprendisti - assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, i quali si trovino in una delle seguenti
situazioni:
a) lavoratori collocati in mobilita', ai sensi dell'art. 4,
gia' dipendenti da imprese, escluse quelle edili, ammesse
al trattamento straordinario di integrazione salariale;
b) lavoratori gia' dipendenti da imprese sottoposte a
procedura concorsuale e collocati in mobilita' dal
responsabile della procedura stessa, ai sensi dell'art.
3, comma 3';
c) lavoratori licenziati "per riduzione di personale"
derivante da riduzione o trasformazione di attivita' o di
lavoro da impresa non edile con piu' di quindici
dipendenti, ovvero per cessazione dell'attivita'
dell'impresa stessa (art. 16, comma 1'), in applicazione
della nuova normativa introdotta dall'art. 24.
Si precisa che non hanno comunque titolo alla
prestazione i seguenti lavoratori (art. 4, comma 14' e art.
24, comma 4'):
- occupati in attivita' stagionali, anche di fatto, o
saltuarie;
- assunti con contratto a tempo determinato.
1.2) Hanno inoltre diritto alla predetta
indennita':
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art.
22, comma 6', in quanto beneficiari della particolare
proroga del trattamento di integrazione salariale
disposto da tale norma;
b) i lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge n. 1115/68 che risultino
beneficiari, alla data di entrata in vigore della legge,
di provvedimenti di proroga di tale trattamento disposti
per crisi economica settoriale o locale ovvero per crisi
aziendale;
c) i lavoratori aventi titolo, alla predetta data, al
trattamento speciale ex lege n. 1115/68 che siano stati
licenziati da imprese operanti nelle aree del
Mezzogiorno, di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese per le quali sia
stata dichiarata una crisi settoriale, locale o
aziendale.
Per cio' che concerne i beneficiari di cui al punto
a), si precisa che si tratta dei lavoratori gia' occupati in
aziende facenti capo alla GEPI e in godimento, alla data del
31 dicembre 1988, del trattamento straordinario di
integrazione salariale, collocati in mobilita'e iscritti
nelle liste relative.
In tale fattispecie rientrano inoltre i lavoratori
beneficiari, alla data dell'11 agosto 1991, del suddetto
trattamento straordinario in applicazione dell'art. 1 della
legge n. 501/1977, dell'art. 5 della legge n. 25/1982 e
dell'art. 6 della legge n. 48/1988.
Per cio' che concerne invece i lavoratori di cui ai
punti b) e c) si rinvia alle istruzioni impartite con
circolare n. 246 del 17 ottobre 1991.
In proposito si precisa che l'importo dei
contributi figurativi accreditabili d'ufficio in favore di
tali lavoratori va determinato con i criteri di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 155/1981, diversamente da
quanto previsto, per la generalita' dei beneficiari
dell'indennita' di mobilita', al successivo punto 7 della
presente circolare.
2) Requisiti e condizioni
Per il collocamento dei lavoratori in mobilita' la legge
stabilisce l'obbligo di esperire un'apposita procedura,
minutamente regolata dall'art. 4, esaurita la quale il
recesso deve essere comunicato per iscritto a ciascun
lavoratore, nel rispetto del termine di preavviso.
Va comunque tenuto presente che la nuova
prestazione potra' essere liquidata soltanto al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) inserimento dell'interessato nelle liste dei lavoratori
collocati in mobilita';
b) possesso di un'anzianita' aziendale complessiva di almeno
dodici mesi, derivante da un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, di cui
almeno sei di lavoro effettivamente prestato anche se in
modo non continuativo; la legge stabilisce in via
tassativa, all'art. 16, comma 1', che i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e
infortuni devono essere considerati, a tal fine, come
lavoro effettivamente prestato.
Il requisito occupazionale in parola non deve,
peraltro, essere fatto valere dai lavoratori di cui al
precedente par. 1.2), atteso che i medesimi hanno diritto
all'indennita' sulla base delle particolari condizioni
soggettive ivi indicate.
3) Durata
3.1) Principi generali
Ai sensi dell'art. 7, comma 1', l'indennita' di
mobilita' spetta, nella generalita' dei casi, per un periodo
massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro mesi per
coloro che hanno compiuto i 40 anni e a trentasei mesi per
coloro che hanno compiuto i 50 anni.
Al fine di determinare, caso per caso, la diversa
durata della prestazione si precisa che il possesso del
requisito dell'eta' richiesto dalla legge deve essere
accertato con riferimento alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Per i lavoratori licenziati da imprese operanti
nelle aree del Mezzogiorno la durata della prestazione e'
rispettivamente prolungata nelle tre ipotesi sopraindicate
per ulteriori dodici mesi.
In tutti i casi illustrati nel presente paragrafo
l'indennita' non puo' comunque avere una durata superiore
all'anzianita' maturata dall'interessato alle dipendenze
dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilita' (art.
7, comma 4'). Tale limite, si sottolinea, e' espressamente
escluso per i lavoratori rientranti nella fattispecie
disciplinata dall'art. 22, comma 6', per i quali pertanto la
durata della prestazione deve essere determinata
prescindendo dall'anzianita' maturata alle dipendenze
dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilita'.
Altro principio di portata generale e' quello
secondo cui l'indennita' non puo' essere corrisposta
successivamente alla data di maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia.
3.2) Disposizioni particolari
3.2.1) La legge dispone, al 6' comma dell'art. 7,
che, nelle aree del Mezzogiorno nonche' in quelle in cui
viene accertata la sussistenza di un tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale, l'indennita' di mobilita'
puo' essere prolungata fino al compimento, da parte degli
interessati, dell'eta' pensionabile che, data l'espressione
usata dalla legge, deve ritenersi rispettivamente di 60 anni
per gli uomini e di 55 per le donne.
Tale prolungamento puo' essere concesso alle
seguenti condizioni:
a) collocamento in mobilita', a seguito di licenziamento
disposto da parte di impresa operante in una delle aree
sopraindicate, con effetto entro la data del 31 dicembre
1992;
b) eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, alla predetta data di cessazione del rapporto
di lavoro;
c) possesso, a quest'ultima data, di una anzianita'
contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non inferiore
a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia,
diminuita del numero di settimane intercorrenti tra la
predetta data e quella di compimento dell'eta'
pensionabile.
3.2.2) La legge inoltre dispone, al successivo 7'
comma, che nelle aree indicate al precedente punto 3.2.1),
l'indennita' di mobilita' puo' essere prolungata fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'.
Tale prolungamento puo' essere concesso alle
seguenti condizioni:
a) collocamento in mobilita', a seguito di licenziamento
disposto, da parte di impresa operante in tali aree, con
effetto entro il 31 dicembre 1992;
b) eta' inferiore di non piu' di 10 anni rispetto a quella
prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia
alla predetta data di cessazione del rapporto;
c) possesso, a quest'ultima data, di una contribuzione utile
ai fini del diritto alla pensione di anzianita' non
inferiore a 28 anni nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Si prescinde dal requisito dell'anzianita'
contributiva di cui al precedente punto c) nei confronti dei
lavoratori che, anteriormente al 1' gennaio 1991,
dipendevano dalle societa' non operative della GEPI e
dell'INSAR. In tali casi peraltro la prestazione puo' essere
concessa per un periodo massimo di dieci anni.
4) Incompatibilita'
L'art. 7, comma 12', prevede il rinvio alle norme
che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria; di conseguenza l'indennita' di
mobilita' e' incompatibile - ai sensi di quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1', del decreto-legge n. 110 del 28 marzo
1989, convertito dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989 -
con la pensione di vecchiaia e con gli altri trattamenti
pensionistici diretti, al compimento dell'eta' pensionabile,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e degli ordinamenti sostitutivi,
esonerativi ed esclusivi di tale assicurazione, nonche'
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
A tale riguardo si richiamano integralmente le
istruzioni contenute nella circolare n. 76 del 24 aprile
1989.
Si precisa inoltre che la nuova prestazione e'
altresi' incompatibile con il trattamento pensionistico
anticipato di cui alla legge 5.8.81 n. 416 e con la pensione
di inabilita', analogamente a quanto stabilito per la
generalita' delle prestazioni di disoccupazione.
trattamenti pensionistici diretti spettanti agli interessati
prima del compimento dell'eta' pensionabile (assegno di
invalidita' e pensione di anzianita') e l'indennita' in
parola, si precisa che tali fattispecie devono ritenersi
disciplinate dall'art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n.
887, per la cui applicazione si rinvia alle istruzioni
impartite con circolare n. 490 AGO del 26 giugno 1985. Al
riguardo si rammenta che i contributi figurativi restano
accreditabili anche in presenza del divieto di cumulo di cui
si discorre.
Sulla base di tale ultima disposizione l'indennita'
di mobilita' e' integralmente cumulabile con le pensioni
indirette, le pensioni di guerra o facoltative, le rendite
vitalizie da infortunio e con le pensioni a carico di Stati
esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali
in materia di sicurezza sociale.
La legge stabilisce infine, all'art. 7, comma 8',
che l'indennita' sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di
maternita'.
Per completezza si ribadisce - come gia'
evidenziato al precedente punto 3.2.1 - che dell'indennita'
di mobilita' non si puo' comunque beneficiare
successivamente alla maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
5) Importo
La misura della prestazione deve essere determinata
con riferimento al trattamento straordinario di integrazione
salariale percepito dal lavoratore interessato, ovvero che
sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga
settimanale immediatamente precedente la risoluzione del
rapporto di lavoro ed e' pari al cento per cento di tale
trattamento per i primi dodici mesi e all'ottanta per cento
per i mesi successivi.
Si precisa che sull'importo spettante per i primi
12 mesi deve essere operata la trattenuta introdotta
dall'art. 26 della legge 28.2.1986, n. 41, il cui ammontare
e' pari, attualmente, al 4,94 per cento della prestazione
erogabile.
6) Anticipazione dell'indennita'
La legge prevede, all'art. 7, comma 5', la
possibilita' di ottenere il pagamento anticipato della
prestazione in unica soluzione qualora il lavoratore in
mobilita' ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita'
autonoma o per associarsi in cooperativa.
Le modalita' e condizioni di attuazione di tale
disposizione saranno determinate con apposito decreto
interministeriale. Si fa pertanto riserva di successive
istruzioni.
Si aggiunge che l'art. 22, comma 6', stabilisce che
per i lavoratori rientranti nella fattispecie disciplinata
dalla norma stessa la somma spettante a titolo di
anticipazione deve essere incrementata in misura pari
all'importo del trattamento di integrazione salariale che
sarebbe stato erogato agli interessati qualora i medesimi
non fossero stati collocati in mobilita'.
7) Prestazioni accessorie
La misura dei contributi figurativi accreditabili
in relazione ai periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' va calcolata, a norma dell'art. 7, c. 9, sulla
base della retribuzione cui e' riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale al quale si fa
riferimento per determinare l'importo dell'indennita' di
mobilita'.
La contribuzione figurativa cosi' determinata va
attribuita per l'intero periodo di percezione
dell'indennita' di mobilita', senza alcun adeguamento o
rivalutazione.
Si ricorda che il criterio sopraindicato non si
applica nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 1.2,
punti b) e c).
Per i periodi di percezione dell'indennita' spetta
inoltre l'assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti
disposizioni.
8) Prestazioni pensionistiche. Utilizzo della contribuzione
figurativa
La contribuzione accreditata a fronte di periodi di
godimento dell'indennita' di mobilita' e' utile ai fini del
diritto e della misura delle pensioni, ivi compresa la
pensione di anzianita'.
9) Sospensione e cumulo
L'art. 8, comma 6', stabilisce che il lavoratore in
mobilita' puo' svolgere lavoro subordinato a tempo parziale
o a tempo determinato "mantenendo l'iscrizione nella lista".
Il successivo comma precisa, infatti, che durante i
giorni di svolgimento delle attivita' lavorative suddette
l'indennita' di mobilita' viene sospesa; identica
sospensione e' stabilita per il periodo di prova relativo a
rapporti di lavoro a tempo indeterminato in tutti i casi in
cui i lavoratori, assunti a tempo pieno, non abbiano
superato la prova stessa.
In quest'ultimo caso, peraltro, la prestazione
verra' ripristinata dal momento della reiscrizione
dell'interessato nella lista di mobilita'; tale reiscrizione
non puo' avvenire, salvo casi eccezionali, per piu' di due
volte.
In materia di sospensione della prestazione l'art.
8, comma 7', stabilisce, inoltre, che tutte le giornate di
lavoro di cui sopra devono essere considerate parentesi
neutra ai fini della determinazione della durata complessiva
dell'indennita', nei limiti della durata massima della
stessa, mentre quelle eccedenti tale durata devono essere
detratte dal periodo massimo indennizzabile.
Di conseguenza un lavoratore che abbia titolo
all'indennita' di mobilita' per dodici mesi e che svolga
attivita' lavorativa per un periodo non superiore a dodici
mesi potra' percepire la prestazione per l'intera durata;
ove invece l'attivita' lavorativa dovesse protrarsi oltre
tale limite, la prestazione stessa dovra' essere ridotta di
un corrispondente numero di giornate.
Per completezza si aggiunge che il comma 5'
dell'art. 9 prevede che il lavoratore che svolga un lavoro
comportante una retribuzione inferiore, fino ad un massimo
del 10% rispetto a quella percepita durante il precedente
rapporto di lavoro, non ha titolo alla sospensione della
prestazione ma alla corresponsione, per un massimo di dodici
mesi complessivi, di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i due livelli retributivi.
Per i periodi di percezione del suddetto assegno
integrativo dovranno essere accreditati contributi
figurativi in quota integrativa, pari alla differenza tra il
contributo figurativo intero, determinato con i criteri di
cui al precedente paragrafo 7), e il contributo obbligatorio
spettante in relazione all'attivita' svolta.
Allo scopo, infine, di garantire ai lavoratori di
cui al precedente par. 3.2.1) il mantenimento del reddito da
lavoro spettante al momento del loro collocamento in
mobilita', la norma in parola consente, al 9' comma, di
continuare a percepire l'indennita' di mobilita' cumulandone
peraltro l'importo con il reddito da lavoro, subordinato od
autonomo, per l'ammontare necessario ad assicurare la
percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione
loro spettante all'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro, rivalutata in misura pari alla variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.
Nel far riserva di successive istruzioni in merito,
si precisa che la presentazione di eventuali domande di
concessione di tale beneficio dovra' essere tempestivamente
segnalata alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee,
Ufficio 8'.
Nell'ipotesi in esame non e' previsto alcun
accreditamento figurativo in quota integrativa; la norma
tuttavia prevede, a tutela dei lavoratori in discorso, la
possibilita', per i medesimi, di far valere, ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, in luogo
della contribuzione obbligatoria spettante, la contribuzione
figurativa che sarebbe stata accreditabile.
Si aggiunge che il medesimo art. 9, al comma 8',
dispone la reiscrizione nella lista di mobilita' anche nei
confronti del lavoratore avviato al lavoro e ritenuto non
idoneo a svolgere la specifica attivita' cui e' stato
avviato, a seguito di eventuale visita medica effettuata
presso strutture sanitarie pubbliche.
A tale proposito si chiarisce che, dovendo trovare
applicazione le norme che regolano l'assicurazione contro la
disoccupazione, l'interessato potra' essere riammesso alla
prestazione soltanto se risultera' in possesso di una
residua capacita' lavorativa anche se generica.
10) Decadenza
La legge dispone, all'art. 9, 1' e 6' comma, che il
lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e, quindi,
decade "ope legis" dalla relativa indennita' dalla data da
cui ha effetto la cancellazione quando:
- rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti
regolarmente;
- non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di
questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
- non accetti, in mancanza di un lavoro avente le
caratteristiche di cui al punto precedente, di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi
dell'art. 6, comma 4', della legge in parola;
- non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede dell'INPS di svolgere lavoro subordinato a
tempo parziale o determinato;
- sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
La cancellazione dalle liste avviene, inoltre, nei
seguenti due casi:
- quando il lavoratore abbia percepito in un'unica soluzione
la prestazione;
- quando il lavoratore abbia beneficiato della prestazione
per la durata massima prevista dalla legge.
Si aggiunge infine che competente a dichiarare la
cancellazione dalle liste di mobilita' e' la Commissione
regionale per l'impiego e che delle relative decisioni deve
essere data immediata comunicazione all'Istituto.
11) Domanda
Come gia' precisato, la corresponsione
dell'indennita' e' regolata, ai sensi dell'art. 7, comma
12', dalla normativa che disciplina l'assicurazione per la
disoccupazione involontaria, in quanto applicabile.
Per cio' che concerne, pertanto, il riconoscimento
del diritto all'indennita' da parte degli interessati, si
precisa che lo stesso e' subordinato alla presentazione di
apposita domanda, da redigere sul mod. Ds 21, opportunamente
adattato; la domanda dovra' essere presentata, secondo le
istruzioni vigenti, tramite le Sezioni circoscrizionali per
l'impiego, a pena di decadenza, a norma del combinato
disposto degli artt. 73, 2' comma, e 129, u.c., del R.D.L.
14 ottobre 1935, n. 1827, entro il termine di 68 giorni
dalla data del recesso di cui all'art. 4 ovvero dalla data
del licenziamento di cui all'art. 16.
12) Decorrenza
Tenuto conto del rinvio alle norme
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, la
decorrenza della prestazione deve essere fissata, in base
agli artt. 73, 2' e 3' comma, e 77, 2' comma, del R.D.L. n.
1827/1935, con l'osservanza delle istruzioni vigenti in
materia di indennita' ordinaria di disoccupazione.
13) Contenzioso
Per effetto del rinvio alle norme
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria,
avverso la reiezione delle domande di indennita' di
mobilita' gli interessati hanno facolta' di proporre ricorso
al Comitato Provinciale entro novanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato e il contenzioso
relativo e' disciplinato dall'art. 46 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
Tenuto conto, inoltre, che l'indennita' di
mobilita' rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37
della predetta legge n. 88/89, ai sensi dell'art. 7, comma
12', della nuova legge, l'eventuale provvedimento di
sospensione delle decisioni dei Comitati Provinciali,
adottato dal Direttore della Sede competente, e' deciso dal
Comitato amministratore della gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
14) Principi di carattere generale
Per quanto non diversamento disposto dalla presente
circolare nonche' dalla circolare n. 246 del 17 ottobre
1991, devono ritenersi, infine, applicabili all'indennita'
di mobilita', ai sensi dell'art. 7, comma 12', della legge,
le vigenti norme generali dell'assicurazione per la
disoccupazione involontaria con particolare riguardo alla
disciplina del controllo dello stato di disoccupazione e
della sospensione ovvero della decadenza dal diritto alle
prestazioni.
B - ADEMPIMENTI OPERATIVI
In attesa della emanazione del modello di domanda
unificato previsto per le prestazioni sia di mobilita' che
di disoccupazione - in fase di avanzata elaborazione -
dovra' essere utilizzato, come detto in precedenza, il
modello DS 21, attualmente in uso, opportunamente adattato.
dalle Sedi, sostituendo la dicitura "Trattamento speciale di
disoccupazione" con quella prevista dalla nuova normativa,
"Indennita' di mobilita' ai sensi della legge 223/91".
Analoga operazione, ovviamente, dovra' essere effettuata sui
tagliandi di ricevuta a strappo da restituire al lavoratore.
Alle domande di prestazioni di mobilita' dovra'
essere allegato il modello DS 22 - di nuova istituzione -
contenente tutte le dichiarazioni del datore di lavoro
necessarie per la conseguente istruttoria e per la
liquidazione.
Il suddetto modello, che verra' inviato a parte
subito dopo la diramazione della presente circolare, dovra'
essere provvisoriamente riprodotto in loco dalle SAP, in
attesa della edizione definitiva a stampa.
Per quanto riguarda gli altri aspetti operativi, le
rilevazioni statistiche e le norme contabili, si fa riserva
di ulteriori istruzioni.
Le domande inerenti alle prestazioni in argomento
dovranno, nel frattempo, essere tenute in opportuna
evidenza.
C - REGIME INTERNAZIONALE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA'
1) Totalizzazione dei periodi di assicurazione
Contrariamente a quella che e' la regola generale,
al fine del perfezionamento del diritto all'indennita' di
mobilita' non opera il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi compiuti negli Stati convenzionati.
Cio' per un duplice ordine di motivi: in primo
luogo in quanto per la concessione dell'indennita' di
mobilita' e' prescritto il requisito minimo di una
anzianita' di 12 mesi, maturata alle dipendenze della stessa
azienda (v. art. 16, comma 1', richiamato dall'art. 7).
A negare la possibilita' del cumulo sta inoltre il
dettato dell'art. 5, che accolla rilevanti oneri finanziari
ai datori di lavoro per ogni lavoratore posto in mobilita'.
Permane viceversa la cumulabilita' dei periodi
assicurativi italiani ed esteri ai fini del riconoscimento
del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.
In materia, l'art. 11 della legge n. 223/91 - in
sostituzione di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 9
della legge 6 agosto 1975, n. 427 (1) - richiede per
l'ottenimento della prestazione il requisito del versamento
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria di almeno 10 contributi mensili o 43 contributi
settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.
Ne deriva che l'applicabilita' del principio della
totalizzazione resta subordinata alla circostanza che anche
la contribuzione fatta valere all'estero si riferisca ad
attivita' espletata esclusivamente nel settore edilizio.
Dovra' essere, pertanto, prestata particolare attenzione
alle apposite voci dei formulari internazionali, concernenti
il settore di attivita'.
Per ogni altro aspetto le SAP vorranno attenersi
alle istruzioni dettate nella circolare n. 1034 Prs del 22
maggio 1974 (2).
2) Conservazione del diritto all'indennita' di mobilita' in
caso di trasferimento in altro Stato convenzionato
Il tenore delle disposizioni contenute nell'art. 7
della legge n. 223 ai commi 8 ("l'indennita' di mobilita'
sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione...") e
12 ("l'indennita' e' regolata dalla normativa che disciplina
la disoccupazione involontaria...") consente di estendere
all'indennita' di mobilita' il principio del mantenimento
del diritto e, quindi, del pagamento della prestazione
nell'ipotesi che gli interessati si rechino in Paesi
convenzionati alla ricerca di un'occupazione.
La conservazione del diritto (3) e' naturalmente
soggetta alle condizioni ed ai limiti previsti dalla
regolamentazione internazionale (4).
In particolare, dovranno essere osservate - con gli
adattamenti del caso - le disposizioni impartite con
circolare n. 2039 Prs del 22 dicembre 1972, parte I
(5) per l'applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71.
Ne consegue che, al pari degli altri disoccu
pati, il lavoratore in mobilita' puo' beneficiare dell'inde
nnita' in argomento per un periodo massimo di tre mesi, qual
ora si trasferisca in altro Stato membro.
Unica eccezione, nell'ambito CEE, riguarda i
rapporti con la Spagna, con la quale e rimasta in vig
ore una specifica disposizione convenzionale.
Infatti, sebbene dal 1' gennaio 1986 la
regolamentazione comunitaria si sia sostituita alla
precedente normativa bilaterale, continua ad operare - in
quanto espressamente richiamato nell'"Atto di adesione" -
l'art. 5 della Convenzione del 30 ottobre 1979, il quale
sancisce l'esportabilita' di tutte le prestazioni (e quindi
ora anche dell'indennita' di mobilita'), senza alcuna
limitazione o restrizione (6).
Per quanto concerne la Repubblica di San Marino e
la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, che
costituiscono i soli Paesi con i quali vigono disposizioni
convenzionali relative all'esportabilita' delle prestazioni
di disoccupazione, si precisa quanto segue:
- la Convenzione italo-sanmarinese del 10 luglio 1974
prevede all'art. 37 il mantenimento del diritto alle
prestazioni senza alcun limite massimo di durata (7),
analogamente a quanto avviene per la Spagna;
- la Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957
consente all'art. 26 il mantenimento del diritto per la
durata massima di sei mesi.
Qualsiasi difficolta' dovesse insorgere in sede di
applicazione delle istruzioni contenute nel presente
paragrafo C, dovra' essere tempestivamente segnalata alla
Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni
Internazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
-----------------------------
(1) V. Atti Ufficiali 1975, pag. 1910.
(2) V. Atti Ufficiali 1974, pag. 1171.
(3) O "esportazione", secondo l'espressione comunemente
utilizzata in campo internazionale.
(4) Ovviamente il trattamento speciale per l'edilizia
continua, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 11
della legge n. 223/91, ad essere erogato all'estero
secondo la normativa internazionale vigente.
(5) V. Atti Ufficiali 1972, pag. 2755.
(6) V. circolare n. 2091/C.I. del 18 marzo 1986, punto 4),
in Atti Ufficiali 1986, pag. 651.
(7) V. circolare n. 601 C.I., 559 Rg., 199 B, punto 2), del
7 maggio 1980, in Atti Ufficiali 1980, pag. 1379.