Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 162 del 13 luglio 1993
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Circolare 162 del 13 luglio 1993
OGGETTO: Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992.
Agevolazioni per genitori di minori handicappati.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
1 - PREMESSA
L'applicazione della norma citata in oggetto comporta difficolta' notevoli, per cui si e' reso necessario, anche al fine di assicurare uniformita' di comportamento tra le Amministrazioni interessate, interpellare i Ministeri vigilanti che non hanno ancora fatto conoscere il loro orientamento in -alla indennita' di maternita' per astensione facoltativa (1) a carico dell'INPS.
In sostanza, destinataria dei benefici stabiliti dal 1 e dal 2 comma dell'art. 33 e' anzitutto la lavoratrice dipendente che sia madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap in situazione di gravita' purche' non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Nel caso in cui anche il padre dello stesso minore sia lavoratore dipendente - anche se adottivo o affidatario - il diritto puo' essere esercitato alternativamente o dalla madre o dal padre (oppure solo da quest'ultimo nel caso egli sia l'unico affidatario del bambino e comprovi tale condizione conidonea documentazione - v. circ. 134382 del 26.1.1982, punto 21).Si precisa altresi' che i benefici previsti non competonoalla madre ancorche' lavoratrice dipendente - pur appartenentea categoria che avrebbe il diritto alla indennita' di maternita' per astensione facoltativa - quando il coniuge non svolge alcuna attivita' lavorativa e non si trova in situazione di materiale impossibilita' di assistere il figlio minore handicappato in quanto - ad esempio - ricoverato in una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia adeguatamente comprovata e documentata. Da quanto sopra precisato discende comunque che gli stessi benefici mai competono al padre lavoratore autonomo. L'astensione facoltativa dal lavoro, prevista dal I c. dell'art. 7 della L. 1204 e' prolungata fino al compimento del 3 anno di eta' del bambino.
Anche per questo prolungamento la madre lavoratrice o il padre lavoratore ha diritto ad una indennita' giornaliera pari al 30% della retribuzione anticipata dal datore di lavoro oppure erogata direttamente dall'INPS, nei casi previsti, sulla base delle vigenti disposizioni (v. circ. n. 134382 del 26.1.1982, punto 23). In alternativa al suddetto prolungamento, ai sensi del 2 c. dell'art. 33, i soggetti beneficiari hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sempre fino al compi-
mento del 3 anno di vita del bambino.
A questi permessi - che sono riconducibili ai permessi per allattamento - si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1026/1976 (Reg. esecuzione Legge 1204/1971) nonche' quelle dell'art. 8 della Legge n. 903/1977. Tuttavia, nel caso di rapporto di lavoro con orario inferiore alle 6 ore giornaliere, si fa riserva di successive disposizioni.
In conformita' a quanto stabilito dal citato art. 8 della Legge n. 903, al lavoratore che usufruisce dei permessi giornalieri, e' dovuta - a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS nei casi previsti - una indennita' pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. Il datore di lavoro porta poi a conguaglio, con i contributi dovuti all'INPS, quanto anticipato al lavoratore (v. punto 23 citata circolare n. 134382 del 26.1.82).
Agli stessi permessi, secondo quanto stabilito dal 4 comma dell'art. 33, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge n. 1204, in base al quale i
permessi sono computati nella anzianita' di servizio (esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita'
o alla gratifica natalizia).
Per quanto riguarda, invece, i permessi di cui al 3
comma dell'art. 33 (e alla etensione - ivi prevista - dei
soggetti beneficiari fino a comprendere i parenti o affini
entro il 3 grado), nonche' la cumulabilita' tra i permessi
previsti dal predetto art. 33 e quelli indicati dall'art. 7
della legge n. 1204 del 1971, si fa riserva di impartire, non
appena possibile le necessarie disposizioni.
3 - Presupposti e modalita' per usufruire delle agevolazioni
Per usufruire delle agevolazioni previste dal 1 e 2
comma dell'art. 33 si richiede che la situazione di gravita'
del minore handicappato sia accertata ai sensi dell'art. 4
comma 1 della legge n. 104 oppure, in via provvisoria, del
D.L. 28.4.1993, n. 128 e che lo stesso minore non sia ricove-
rato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il genitore richiedente deve dare comunicazione al datore
di lavoro e all'INPS della volonta' di avvalersi del diritto a
fruire dei predetti benefici inoltrando apposita domanda, come
da modello allegato (n. 1) da riprodurre a cura di ciascuna
Sede.
Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti
dalla circolare n. 134382 del 26.1.1982 - punto 21 - (ove non
fossero stati gia' presentati per usufruire dei primi sei mesi
di astensione facoltativa) e la documentazione rilasciata
dalla USL competente e dalla quale risulti che l'accertamento
dell'handicap e' stato effettuato in conformita' a quanto .
disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 104 oppure, in via
provvisoria, da un medico specialista nella patologia denun-
ciata, in servizio presso la USL che assiste il minore, ai
sensi del citato D.L. 28.4.1993, n. 128.
Occorre, inoltre, allegare idonea documentazione (ad
esempio atto di notorieta', autocertificazione, dichiarazioni
di organi della USL che assistono il minore, ecc.) dalla quale
si possa rilevare che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
4. Istruzioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro, ai fini della compilazione del mod.
DM10/2, si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo dell'indennita' prevista nel caso di
prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33,
co. 1 della legge 104/92 in uno dei righi in bianco del quadro
"D", precedeuto dalla dicitura "IND. MAT. FAC. L. 104/92" e
dal codice di nuova istituzione "LO53",
- indicheranno l'importo dell'indennita' corrisposta per i
permessi giornalieri di cui al comma 2 dello stesso art. 33 in
uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla
dicitura "IND. ART. 33, C. 2 L. 104/92" e dal codice di nuova
istituzione "LO54".
Per l'eventuale restituzione delle somme indebitamente
erogate al titolo di cui sopra e poste a conguaglio, i datori
di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizza-
zioni contributive.
5 - Accredito di contribuzione figurativa
A favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni
previste per i periodi di prolungamento dell'astensione
facoltativa di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n.
1204/1971, richiamata dal primo comma dell'art. 33 della legge
in argomento, devono essere accreditati i contributi figura-
tivi secondo le disposizioni gia' impartite a suo tempo per
l'applicazione dello stesso articolo 7 (v. circ. n. 324
C.V./225 dell'11.11.1972 e successive).
Invece, per i permessi di due ore giornaliere di cui al
secondo comma dell'art. 33 in esame, non e' prevista la
possibilita' dell'accredito figurativo ai fini previdenziali,
cosi' come per i permessi per allattamento di cui all'art. 10
della legge 1204/71.
In relazione a quanto sopra precisato si fa presente che
i datori di lavoro, ai fini della compilazione dei modelli
01/M e 03/M, per i periodi di prolungamento dell'astensione
facoltativa, devono attenersi alle istruzioni previste nel
caso di assenza per maternita'.
6 - Istruzioni contabili
Le indennita' di che trattasi, posto che per la copertura
dei relativi oneri la legge n. 104/1992 ha previsto appositi
finanziamenti da parte dello Stato, devono essere evidenziate
nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali".
Pertanto, dette indennita', indipendentemente dalla circo-
stanza che le stesse afferiscano al prolungamento dell'astensione
facoltativa ovvero ai permessi giornalieri, devono essere impu-
tate ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAU 30/79 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza
dell'anno in corso;
GAU 30/19 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza
degli anni precedenti;
GAU 30/80 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza
dell'anno in corso;
GAU 30/20 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza
degli anni precedenti;
GAU 10/30 - per la rilevazione del debito e dei conseguenti
pagamenti nei casi di erogazione diretta da parte
dell'Istituto.
Le somme a tale titolo che dovessero essere riaccreditate
in quanto non riscosse dai beneficiari devono essere
evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, al
codice bilancio di nuova istituzione "80 - Somme non riscosse
dai beneficiari per prestazioni - Indennita' art. 33 L.
104/1992" ed imputate, a fine esercizio, al conto di nuova
istituzione GAU 10/31.
Eventuali recuperi delle prestazioni in argomento devono
essere rilevati al conto di nuova istituzione GAU 24/35.
Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti sopracitati.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni e chiarimenti in
relazione alle direttive che perverranno dai Ministeri
vigilanti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
Nota: (1) Com'e' noto, non hanno diritto all'indennita' per
astensione facoltativa prevista dal 2 comma dell'art. 15 della
legge 1204/1971 le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai
servizi domestici.
Si comunica che l'allegato 1 verra' riportato solo sul testo a
stampa.
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 24/35
Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi delle
indennita' di cui all'art. 33, commi
primo e secondo, della legge n.
104/1992
Denominazione abbreviata: E.V.-RECUP.INDENN.ART.33 C.1-2
L.104/1992
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30/19
Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
primo e secondo, della legge n.
104/1992 corrisposte ai dipendenti
il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM
5.2.69-A.P.
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30/79
Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
primo e secondo, della legge n.
104/1992 corrisposte ai dipendenti
delle aziende ammesse a conguaglio con
il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell'anno
in corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART. 33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX DM
5.2.69-A.C.
All.n.2-pag.2
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30/20
Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
primo e secondo, della legge n.
104/1992 corrisposte direttamente ai
lavoratori o rimborsate ad aziende
sospese o cessate, di competenza degli
anni precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT.
AI LAV.-A.P.
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 30/80
Denominazione completa : Indennita' ai sensi dell'art. 33, commi
primo e secondo, della legge n.
104/1992 corrisposte direttamente ai
lavoratori o rimborsate ad aziende
sospese o cessate, di competenza
dell'anno in corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 CORRISP.DIRETT.
AI LAV.-A.C.
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 10/30
Denominazione completa : Debiti per indennita' di cui all'art.
33, commi primo e secondo, della legge
n. 104/1992, rimaste da pagare
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 RIMASTE
DA PAGARE
Tipo variazione : I
Codice conto : GAU 10/31
Denominazione completa : Debiti per somme non riscosse dai
beneficiari per indennita' di cui
all'art. 33, commi primo e secondo,
della legge n. 104/1992
All.n.2-pag.3
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 NON
RISC.DAI BENEF.
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