Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 150 del 6 luglio 1993
- Dettagli
- Visite: 5298
Circolare 150 del 6 luglio 1993
All. 3
OGGETTO: Decreto Legge n. 148/1993. Disposizioni in materia
di indennita' di mobilita'.
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato sulla G.U. n.
116 del 20 maggio 1993 ed entrato in vigore in pari data, e
che ha effetto, come stabilisce espressamente l'art. 11 del
decreto stesso, dall'11 maggio 1993, contiene numerose dispo
sizioni in materia di mobilita' e delle altre prestazioni di
disoccupazione, modificative della previgente disciplina, gia'
introdotte da precedenti decreti legge, decaduti per mancata
conversione, e, da ultimo, dal D.L. 10 marzo 1993, n. 57.
Si forniscono di seguito le istruzioni necessarie per la
loro attuazione, riportando anche, per una migliore sistema-
ticita' e chiarezza, le disposizioni gia' emanate in occasione
dell'entrata in vigore dei decreti leggi ormai decaduti e
contenute nella circolare n. 9 del 12.1.1993 e nei messaggi n.
04852 del 22.2.1993 (All. n. 1) e n. 23750 del 7.4.1993 (All.
n. 2).
- ART. 4 - comma 1: iscrizione nelle liste di mobilita'.
Il comma in esame prevede l'iscrizione nelle liste di
mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, dei
"lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o coopera-
tive di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro", precisando peraltro che tale iscrizione non da'
titolo all'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della
stessa legge n. 223.
Tale disposizione - che, per cio' che concerne l'iscri-
zione nelle liste, e' reiterativa di quella introdotta dal
D.L. 8 ottobre 1992, n. 398 - si applica ai lavoratori licen-
ziati con una decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995.
Di conseguenza si ribadisce quanto gia' portato a cono-
scenza delle SAP con il succitato MSG n. 04852 del 22 febbraio
1993 (All. n. 1), con il quale e' stato disposto che, qualora
le Sedi avessero gia' provveduto - sulla base delle disposi-
zioni contenute nei decreti legge 398/92 e 478/92 decadute e
non piu' reiterate - alla liquidazione dell'indennita' di
mobilita' in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che
occupavano fino a quindici unita', dovevano sospendere imme-
diatamente i relativi pagamenti, soprassedendo ad eventuali
recuperi di quanto gia' pagato e che dovevano astenersi dalla
definizione di analoghe domande al momento non ancora defini-
te.
- ART. 6 - commi 1 e 2; trattamento speciale di disoccupazione
per l'edilizia.
Il comma 1 dell'art. 6 dispone che "sino al 31 dicembre
1995, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di
occupazione e' riferito alla sussistenza del rapporto di
lavoro".
Di conseguenza deve intendersi cosi' modificato lo
specifico requisito di "periodo di lavoro effettivo non
inferiore a diciotto mesi" precedentemente richiesto dall'art.
11, comma 2, della legge n. 223 per la concessione del trat-
tamento speciale di disoccupazione per l'edilizia in favore
dei lavoratori licenziati a seguito del previsto completamento
degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi
dimensioni.
A tale proposito il successivo comma 2 dello stesso
articolo precisa che per opere pubbliche di grandi dimensioni
si devono intendere quelle opere per le quali "la durata
dell'esecuzione dei lavori edili previsti e' di diciotto mesi
nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale
o superiore a trenta mesi consecutivi".
Per la concessione della prestazione in parola - che e'
comunque subordinata all'emanazione da parte del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale dei necessari decreti -
continuano a trovare applicazione le istruzioni a tal fine
emanate con circolari n. 108 del 16 aprile 1991 e n. 246 del
17 ottobre 1991, punto 2.2., fatta eccezione per l'accerta-
mento del requisito di diciotto mesi di lavoro effettivo, in
luogo del quale sara' sufficiente far valere, da parte di .
tutti coloro che siano stati o saranno licenziati con una
decorrenza compresa nel periodo dal 13 febbraio 1993 (data di
entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31) al 31
dicembre 1995, un rapporto di lavoro, la cui durata non sia
inferiore a diciotto mesi, prestato - come chiarito dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il telex
allegato alla gia' citata circolare n. 108/91 - alle dipen-
denze di una o piu' aziende edili senza soluzione di conti-
nuita'.
- ART. 6 - commi 3,4 e 5: rapporti tra indennita' di mobilita'
e indennita' di maternita'.
Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che l'art. 17 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, che disciplina tra l'altro la conces-
sione dell'indennita' di maternita' per i periodi di asten-
sione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di
lavoro, deve trovare applicazione anche nei confronti delle
lavoratrici che stanno fruendo dell'indennita' di mobilita'.
Di conseguenza deve intendersi in tal senso modificato
l'art.7, comma 8, della legge n. 223/1991 che aveva invece
stabilito che l'indennita' di mobilita' "sostituisce" l'in-
dennita' di maternita'.
Il nuovo criterio trova applicazione con effetto dall'11
marzo 1993, data di entrata in vigore del D.L. 10 marzo 1993,
n. 57, che ha introdotto la modifica in parola.
L'indennita' di mobilita' gia' concessa dovra' essere
conseguentemente sospesa ed eventualmente ripristinata al
termine della astensione obbligatoria, tenendo peraltro
presente che i limiti temporali di concessione dell'indennita'
di mobilita' rimangono in ogni caso quelli originariamente
spettanti.
Il 4 comma dell'articolo in questione dispone, infatti,
che i periodi di astensione obbligatoria per maternita' non
modificano i limiti di durata della indennita' di mobilita' ma
soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste.
Cio' vuol dire che, ad esempio, nel caso di una lavora-
trice di eta' inferiore a 40 anni, licenziata nel centro-nord,
il diritto all'indennita' di mobilita' cessera' in ogni caso
alla fine del dodicesimo mese successivo a quello di decor-
renza della prestazione anche se l'indennita' di maternita'
dovesse essere in tutto o in parte ricompresa in tale arco
temporale.
Il successivo comma 5 dispone che la lavoratrice che si
trovi in astensione obbligatoria per maternita', qualora
rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento
a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste
di mobilita' contrariamente a quanto previsto dall'art. 9
della legge n. 223.
- ART. 6 - comma 6: trattamento speciale di disoccupazione per
l'edilizia.
La norma ribadisce che possono rientrare nella fattispe-
cie disciplinata dall'art. 22, comma 8, della legge n.
223/1991 - che dispone la concessione del trattamento speciale
di disoccupazione per l'edilizia "per un periodo non superiore
a diciotto mesi, elevato a ventisette" nelle aree del Mezzo-
giorno - i lavoratori che alla data dell'11 agosto 1991
fruivano delle proroghe del trattamento speciale di disoccu-
pazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
Di conseguenza si confermano le istruzioni a tale ri-
guardo impartite con circolare n. 246 del 17 ottobre 1991,
punto 2.3).
- ART. 6 - commi 7 e 8: incompatibilita' delle prestazioni di
disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti e con
i pensionamenti anticipati.
La disposizione contenuta nei commi in esame e' analoga a
quella introdotta, con effetto dal 15 dicembre 1992, dall'art.
5 del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, tranne che per cio' che
concerne la decorrenza della incompatibilita' tra tutte le
prestazioni di disoccupazione e i pensionamenti anticipati,
compresi quelli concessi in applicazione degli articoli 27 e
29 della legge n. 223/1991, che opera con effetto dall'11
agosto 1991.
Per cio' che concerne l'incompatibilita' di tutte le
prestazioni di disoccupazione, ivi compresa l'indennita' di
mobilita', con qualunque pensione diretta, continuano a
trovare applicazione le istruzioni contenute nella circolare
n. 9 del 12.1.1993, parte II.
Al riguardo - e con riferimento ai quesiti avanzati da
alcune Sedi - si precisa che tale incompatibilita' opera con
effetto dalla data di decorrenza dei trattamenti pensionistici
diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi (1).
Stante il disposto del comma 8, che prevede, come gia'
detto, l'incompatibilita' di tutte le prestazioni di disoccu-
pazione con i pensionamenti anticipati, compresi quelli
introdotti dagli articoli 27 e 29 della legge n. 223, con
decorrenza dall'11 agosto 1991, e a scioglimento della riserva
a tale proposito contenuta nella succitata circolare n.
9/1993, si chiarisce che le domande di disoccupazione presen-
tate dai lavoratori che hanno beneficiato dei pensionamenti in
parola devono essere respinte in quanto "incompatibili ai
sensi dell'art. 6, comma 8, D.L. n. 148/1993 con il pensiona-
mento anticipato di cui agli artt. 27 o 29 della legge n.
223/91".
- ART. 6 - comma 9: modifica della durata dell'indennita' di
mobilita'.
Il comma in parola, che ha reiterato le disposizioni
contenute in precedenti decreti legge decaduti per mancata
conversione, ha disposto una riduzione della durata
dell'indennita' di mobilita' per un periodo pari a quello di
proroga del trattamento di integrazione salariale straordina-
ria riconosciuta ai sensi della legge 22 aprile 1985, n. 143
(imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria) ovvero
dell'art. 22, comma 6, della legge n. 223/91 (societa' non
operative costituite dalla GEPI ovvero beneficiare delle leggi
n. 501/77, n. 25/82, n. 48/88).
Pertanto i lavoratori che hanno beneficiato o benefi-
cieranno di tali proroghe del trattamento di integrazione
salariale avranno, all'atto del riconoscimento del diritto
all'indennita' di mobilita', una corrispondente riduzione
nella durata del trattamento di mobilita'.
A tale riguardo si chiarisce, comunque, che l'iscrizione
degli interessati nelle liste di mobilita' non subisce invece
alcuna riduzione.
- ART. 6 - comma 10: mobilita' "lunga" e proroga di alcuni
termini.
Il comma in questione proroga al 31 dicembre 1993 il
termine del 31 dicembre 1992 contenuto nei commi 5,6 e 7
dell'art. 7 della legge n. 223/1991.
La modifica di cui all'art. 7, comma 5, sopraindicato
consente la possibilita' di ottenere una maggiorazione di 15
mensilita' dell'importo dell'indennita' di mobilita' antici-
pata anche ai lavoratori che, potendo far valere i requisiti
gia' previsti dalla legge n. 223/1991, siano stati o verranno
collocati in mobilita' entro il periodo 1 gennaio/31 dicembre
1993. Per la pratica attuazione di tale norma si rinvia alle
istruzioni contenute nella circolare n. 124 del 31 maggio
1993.
Potranno inoltre avvalersi della mobilita' "lunga",
disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 7, anche i lavoratori
che verranno collocati in mobilita' entro il 31 dicembre del
corrente anno.
Il comma in esame prevede inoltre l'estensione della
mobilita' "lunga" ai lavoratori collocati in mobilita', nel
periodo 11 marzo/31 dicembre 1993, da imprese appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della
difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa.
Per l'individuazione di tali settori si fa riserva di
successive istruzioni.
Lo stesso comma stabilisce inoltre l'estensione della
mobilita' "lunga" ai lavoratori collocati in mobilita' sempre
nel periodo 11 marzo/31 dicembre 1993 da imprese operanti
nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai
sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88; per
l'individuazione di tali aree si rinvia alle precisazioni
Il comma 10, infine, dispone che per i lavoratori rien-
tranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960,
n. 5 (lavoratori delle miniere, cave e torbiere) i requisiti
contributivi per il pensionamento di anzianita', richiesti per
l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque
anni rispetto a quello previsto per detta prestazione pensio-
nistica.
Va rilevato al riguardo che l'art. 18, comma 1, della
legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone che per gli iscritti
alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e
torbiere, i quali siano stati addetti complessivamente, anche
se con discontinuita', per almeno quindici anni, ai lavori di
sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione
pari a 35 anni possono essere perfezionati con la maggiora-
zione di una anzianita' convenzionale massima di cinque anni.
Considerato pertanto che per detti lavoratori il requi-
sito contributivo richiesto e' pari a 30 anni e l'eta' pen-
sionabile, a norma dell'art. 1 della citata legge n. 5, e'
fissata a 55 anni, gli stessi sono ammessi a beneficiare della
mobilita' "lunga", ai sensi del citato comma 7 dell'art. 7,
qualora all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
possano far valere 45 anni di eta' e 25 anni di contribuzione.
A tale proposito si richiama comunque l'attenzione sul
fatto che la disposizione in parola trova applicazione sol-
tanto nei confronti di coloro che siano stati addetti per
almeno 15 anni, anche se con discontinuita', ai lavori di
sotterraneo.
- ART. 6 - comma 11: requisiti per la mobilita' "lunga".
La norma cristallizza, per tutti i lavoratori che saranno
collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1993, le disposi-
zioni per la determinazione dei requisiti di eta' in vigore al
31 dicembre 1992 ai fini della concessione della mobilita'
"lunga" prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge
n.223.
Tale particolare prestazione e' peraltro subordinata, per
cio' che concerne il citato comma 6, al possesso di un requi-
sito di anzianita' contributiva minima, cui il comma 11 in
parola non fa alcun riferimento; di conseguenza il requisito
stesso deve essere determinato applicando le disposizioni
contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Pertanto, il requisito contributivo minimo richiesto e'
pari alla differenza tra il requisito contributivo di 832
settimane previsto per il pensionamento di vecchiaia nell'anno
1993 e il numero delle settimane mancanti al perfezionamento
dell'eta' pensionabile di 60 o 55 anni, con un minimo di 572
settimane.
Il successivo comma 7 dell'art. 7 sopra citato dispone
che ai lavoratori i quali al momento della cessazione del
rapporto di lavoro abbiano compiuto un'eta' inferiore di non
piu' di 10 anni rispetto a quella prevista dalla legge per il
pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assi-
curazione generale obbligatoria un'anzianita' contributiva non
inferiore a 28 anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino
alla data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'.
Ne consegue che per i lavoratori in questione l'eta'
minima richiesta per essere ammessi a fruire dell'indennita'
lunga e' 50 anni se uomini e 45 se donne, ed il requisito di
anzianita' contributiva e' pari a 28 anni, cioe' a 1456
settimane.
Per quanto riguarda il periodo di erogazione della
mobilita' "lunga" si ritiene che i lavoratori in questione
potranno fruire della prestazione stessa fino al momento di
maturazione di tutti i requisiti richiesti per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, come fissati dal
citato decreto legislativo n. 503/1992, o della pensione di
anzianita', come fissati dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
- ART. 6 - commi 12 e 13: ulteriori sei mesi di indennita' di
mobilita' e di trattamento speciale di disoccupazione edile.
Tali disposizioni - identiche a quelle gia' previste,
rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n.
31/1993 e dai commi 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 57/93 -
stabiliscono la proroga "per un ulteriore periodo di sei mesi"
delle prestazioni da erogare ai sensi dell'art. 22, commi 7 e
8, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Piu' specificatamente il comma 12 prolunga di un semestre
il trattamento speciale di disoccupazione spettante in appli-
cazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, trasformato, con
effetto dall'11 agosto 1991, in indennita' di mobilita'
secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7, della legge n.
223/1991.
A tale proroga - come gia' precisato con messaggio n.
23750 del 7 aprile u.s. (All. n. 2) - hanno diritto i lavora-
tori che, alla data del 31 dicembre 1992, risultano iscritti
nelle liste di mobilita' e abbiano titolo alla relativa
indennita' e che, sulla base delle disposizioni contenute
nella legge n. 223/1991, avrebbero cessato di fruire della
prestazione in parola entro il 30 giugno 1993.
Si potranno avvalere della predetta proroga di sei mesi
anche i lavoratori gia' beneficiari del trattamento CIGS di
cui alla legge 27 luglio 1979, n. 301, in quanto gli stessi,
come chiarito con messaggio n. 12741 del 12 marzo 1993 (All.
n. 3), hanno diritto all'indennita' di mobilita' ai sensi del
citato art. 22, comma 7.
Il comma 13, a sua volta, dispone un'analoga proroga
semestrale per i lavoratori che avevano diritto alle proroghe
del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia alla
data dell'11.8.1991, che continuavano a beneficiare di tale
prestazione alla data del 31.12.1992 e che erano, di conse-
guenza, iscritti a quest'ultima data nelle liste di mobilita'.
La proroga semestrale deve essere concessa, si sottoli-
nea, a tutti i lavoratori edili in questione qualunque sia la
data di scadenza del trattamento speciale purche' successiva
al 31.12.1992.
Per cio' che concerne gli adempimenti di natura operativa
riguardanti i due commi in esame, si ribadisce che dovra'
procedersi al pagamento degli ulteriori sei mesi di presta-
zione applicando le modalita' con le quali si e' finora
proceduto al pagamento di quelle gia' spettanti ai lavoratori
in questione.
- ART. 6 - commi 16: lavoratori del settore del trasporto
marittimo.
Tale comma dispone l'iscrizione nelle liste di mobilita'
di cui alla legge n. 223/1991 dei lavoratori marittimi ed
amministrativi licenziati dalle imprese appartenenti al
settore del trasporto marittimo di linea e di massa.
Va peraltro sottolineato che i lavoratori interessati non
hanno comunque diritto all'indennita' di mobilita'.
- ART. 8 - comma 2: soci di cooperative.
La disposione in esame chiarisce, tra l'altro, che gli
articoli 1, 4 e 24 della legge n. 223/1991 si applicano anche
ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.
La norma stessa peraltro - non richiamando gli articoli 7
e 16 di quest'ultima legge che disciplinano la concessione
dell'indennita' di mobilita' -viene in sostanza ad escludere
la possibilita' per tali lavoratori di fruire della indennita'
in questione, ferma restando comunque la loro iscrivibilita'
nelle liste.
- ART. 8 - comma 8: mancato versamento dell'anticipazione.
L'art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 dispone che
l'impresa deve versare, a titolo di anticipazione delle somme
dovute in caso di esperimento della procedura di mobilita', un
importo "pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale" per ogni lavoratore considerato eccedente.
In mancanza di tale versamento non si era ritenuto di
poter dar corso alla liquidazione della indennita' di mobili-
ta' in favore dei lavoratori interessati.
Il comma in esame, identico al comma 8 dell'art. 8 del
D.L. n. 57/1993, ha stabilito, invece, che il mancato inoltro
all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione
della copia della ricevuta del versamento in questione - in
sostanza il mancato versamento - non comporta la sospensione
della procedura di mobilita'.
Si ribadisce pertanto quanto gia' disposto con il mes-
saggio n. 23750 del 7.4.1993 (All. n. 2) e cioe' che le SAP
potranno procedere alla liquidazione dell'indennita' di
mobilita', cui in precedenza si era soprasseduto per i motivi
indicati, una volta accertata l'iscrizione nelle liste di
mobilita'. Nel contempo dovranno essere attivate con immedia-
tezza le procedure per il recupero delle somme in questione
dovute dalle imprese, maggiorate dalle relative sanzioni
civili.
Si fa riserva per cio' che concerne le disposizioni
operative.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA
------------------------
(1) Resta comunque fermo che l'indennita' di mobilita' non
potra' essere corrisposta dal primo giorno successivo a
quello di perfezionamento dei requisiti di assicurazione
e di contribuzione nonche' di eta' previsti per la
pensione di vecchiaia (art. 7, comma 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223).
I.N.P.S.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee All. 1
Uff. VIII
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
Roma,22.2.1993 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Messaggio n.04852
OGGETTO: D.L. n. 31/1993. Modifiche all'indennita' di
mobilita' ex lege n. 223/1991.
Il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31, pubblicato sulla G.U. n.
36 del 13 febbraio 1993, ripropone con modifiche alcune
disposizioni gia' contenute nel D.L. 8 ottobre 1992, n. 398,
reiterate con il D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, anch'esso
decaduto per mancata conversione in legge.
Il citato D.L. n. 31/1993 ha riconfermato all'art. 1,
comma 1, che, fino al 31.12.1994, i lavoratori, licenziati da
imprese che occupino fino a 15 dipendenti, possono essere
iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, ma non ha reiterato il comma 2 dello stesso
articolo contenuto nel D.L. n. 478/1992, che prevedeva
l'estensione dell'indennita' di mobilita' ai dipendenti
licenziati da imprese industriali, che occupino da cinque a
quindidi dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE, nonche' nelle aree
di cui al testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzo-
giorno, per la cui applicazione sono state date istruzioni con
circolare n. 9 del 12 gennaio 1993, parte I, lett. A).
Pertanto le SAP, qualora abbiano gia' provveduto alla
liquidazione dell'indennita' di mobilita' in favore di lavo-
ratori che si trovino nelle situazioni sopra descritte,
dovranno sospendere immediatamente il pagamento della presta-
zione in corso, soprassedendo per il momento ad eventuali
recuperi dell'indennita' gia' pagata.
Analogamente dovranno essere tenute in sospeso le domande
non ancora definite.
Si fa riserva di successive istruzioni anche per quanto
concerne l'emanazione delle altre disposizioni contenute nel
decreto citato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
I.N.P.S.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee All. 2
Uff. VIII
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Roma, 7.4.1993
Messaggio n. 23750
OGGETTO: Decreto Legge n. 57/1993. Disposizioni di cui
all'art. 6, commi 12 e 13 (ulteriori sei mesi di
prestazioni di mobilita' e di disoccupazione) e
all'art. 8, comma 8 (anticipazione da parte delle
imprese del contributo relativo all'indennita' di
mobilita).
Il Decreto Legge n. 57 del 10 marzo 1993, pubblicato
sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1993 ed entrato in vigore da
tale ultima data, contiene numerose disposizioni in materia di
prestazioni di mobilita' e di disoccupazione.
Fra questa disposizioni assumono un'immediata e partico-
lare rilevanza quelle di cui all'art. 6, commi 12 e 13 -
identiche a quelle gia' previste, rispettivamente, dai commi 1
e 2 dell'art. 3 del D.L. n. 31 del 12 febbraio 1993 - che
dispongono la proroga "per un ulteriore periodo di sei mesi"
delle prestazioni da erogare ai sensi dell'art. 22, commi 7 e
8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e quelle di cui
all'art. 8, comma 8, relative al mancato versamento da parte
delle imprese dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3,
della citata legge n. 223/1991.
A) ART. 6, COMMI 12 E 13
Il comma 12 dell'art. 6 prolunga di un semestre il
trattamento speciale di disoccupazione spettante in applica-
zione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, trasformato, con
effetto dall'11 agosto 1991, in indennita' di mobilita'
secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7, della legge n.
223/1991.
A tale proroga hanno diritto i lavoratori che alla data
del 31 dicembre 1992 risultino iscritti nelle liste di mobi-
lita' e abbiano titolo alla relativa indennita' e che, sulla
base delle disposizioni contenute nella legge n. 223/1991,
avrebbero cessato di fruire della prestazione in parola entro
il 30 giugno 1993.
Il comma 13, a sua volta, dispone un'analoga proroga
semestrale - alle stesse condizioni di cui sopra, prescindendo
peraltro dalla data di scadenza della prestazione - per i
lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupa-
zione per l'edilizia, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427,
e successive modificazioni.
Per cio' che concerne gli adempimenti di natura operativa
riguardanti le norme in esame, si fa presente che dovra'
procedersi al pagamento degli ulteriori sei mesi di presta-
zione applicando le modalita' con le quali si e' finora
proceduto al pagamento di quelle gia' spettanti ai lavoratori
in questione.
B) ART. 8, COMMA 8
L'art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 dispone che
l'impresa deve versare, a titolo di anticipazione delle somme
dovute in caso di esperimento della procedura di mobilita', un
importo "pari al trattamento massino mensile di integrazione
salariale" per ogni lavoratore ritenuto eccedente.
In mancanza di tale versamento non e' stato sinora dato
corso alla liquidazione della indennita' di mobilita' in
favore dei lavoratori interessati.
Il D.L. n. 57/1993 stabilisce ora che il mancato inoltro
all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione
della copia della ricevuta del versamento in questione - in
sostanza il mancato versamento - "non comporta la sospensione
della procedura di mobilita".
Cio' stante si dispone che, in considerazione di tale
specifica disposizione, le SAP potranno procedere alla liqui-
dazione dell'indennita' di mobilita', cui sinora si era
soprasseduto per i motivi indicati, una volta accertata
l'iscrizione nelle liste di mobilita'.
In tali casi peraltro sara' cura delle SAP attivare con
immediatezza le procedure per il recupero delle somme in
questione dovute dalle imprese, maggiorate dalle relative
sanzioni civili da computarsi a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data della lettera di comunicazione inviata
dall'impresa ex art. 4, comma 2, della legge n. 223/91 alle
competenti organizzazioni sindacali e contestualmente all'Uf-
ficio Provinciale del Lavoro (comma 4) o Regionale del Lavoro
ovvero allo stesso Ministero (comma 15).
Dette sanzioni saranno fissate nella misura prevista
dall'art. 4, lettera a) della legge 29.2.1988, n. 48, qualora
l'importo delle somme dovute risulti esplicitato nella pre-
detta comunicazione.
Ai fini del tempestivo avvio dell'azione di recupero
dovranno essere concordate con i suddetti uffici periferici
del Ministero del Lavoro, e possibilmente con gli organismi
sindacali, le opportune iniziative perche' venga data ai
competenti Uffici dell'Istituto puntuale e rapida comunica-
zione dei casi di specie. .
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.TO MANZARA
I.N.P.S.
Direzione Centrale All. 3
Prestazioni Temporanee
Uff. VIII
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Roma, 12.3.1993
Messaggio n. 12741
OGGETTO: Indennita' di mobilita' a lavoratori gia' in CIGS ex
lege n. 301/1979.
Sono pervenute numerose segnalazioni da parte delle SAP
con le quali e' stato evidenziato che molti lavoratori, gia'
beneficiari del trattamento CIGS di cui alla legge 27 luglio
1979, n. 301, al termine del periodo di godimento di tale
trattamento non hanno presentato domanda di concessione
dell'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero l'hanno presentata dopo la scadenza del termine
decadenziale, cosi' come richiamato nel messaggio n. 42556 del
31.7.1992.
La questione e' stata sottoposta all'esame del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che ha fornito i criteri
che devono essere seguiti dall'Istituto per la definizione
delle situazioni concrete.
Il predetto Ministero, evidenziando la particolare
difficolta' interpretativa della legge n. 223/1991 in merito
al riconoscimento dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori
che avevano beneficiato del trattamento CIGS sopracitato, ha
precisato che gli stessi hanno diritto all'indennita' cosi'
detta trasformata ex art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991
e all'iscrizione nelle relative liste, prescindendo dalla data
di presentazione della domanda.
Pertanto le SAP dovranno riesaminare d'ufficio le domande
definite in senso difforme al suddetto criterio, tenendo
presente quanto gia' chiarito con messaggio n. 37574 del
10.7.1992 circa i requisiti e l'importo della prestazione.
In merito alla decorrenza dell'indennita' di mobilita' in
parola si precisa che lo stato di disoccupazione deve essere
indennizzato dall'ottavo giorno successivo alla data terminale
del trattamento CIGS.
Resta confermata, come ha stabilito anche il Ministero
citato, la necessita' per ogni fattispecie rientrante nella
disciplina permanente, che il lavoratore presenti la domanda
entro i termini di legge in applicazione del rinvio alle norme
dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
disposto dall'art. 7, comma 12, della citata legge n.
223/1991.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO MANZARA