Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 60 del 4 marzo 1993
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Circolare 60 del 4 marzo 1993
OGGETTO: Legge 18.2.1992, n. 162. Volontari del soccorso
alpino e speleologico.
A seguito delle richieste pervenute in merito all'ap-
plicazione della legge 18.2.1992, n. 162 (G.U. n. 047 del
25.2.1992), si comunica quanto segue per gli aspetti che
interessano l'Istituto.
Gli articoli 1 e 2 della legge stessa stabiliscono:
ART. 1
"1. I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche' nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano potratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a Lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.
ART. 2
"1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennita';
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria."
In relazione alla previsione normativa, in forza della quale il datore di lavoro ha facolta' di chiedere all'Isti-
tuto di previdenza cui il lavoratore e' iscritto il rimborso
della retribuzione corrisposta al lavoratore impegnato nelle
operazioni di soccorso, si informa che non e' ancora possi-
bile fornire istruzioni in merito alle modalita' da osser-
vare per detto rimborso in attesa dell'emanazione del
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 2 della legge.
Peraltro, si precisa che la predetta retribuzione deve
essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale
ed assistenziale secondo le vigenti norme atteso, tra
l'altro, che l'art. 1 della legge espressamente garantisce
al lavoratore assentatosi per il servizio di soccorso
l'intero trattamento economico e previdenziale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA