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Circolare 47 del 12 febbraio 1994
Oggetto:
Accordo sullo Spazio economico europeo. Prime istruzioni applicative.
Con legge 28 luglio 1993, n. 300, pubblicata sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 191 del 16 agosto 1993, e'
stato ratificato l'Accordo sullo Spazio economico europeo (Ac-
cordo SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, ed il relativo
protocollo di adattamento, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993
(1).
Tale Accordo, che estende agli Stati dell'EFTA (European
Free Trade Association ovverosia Associazione Europea di Libero
Scambio) gran parte della normativa adottata in sede CEE in vari
settori fondamentali (libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali, concorrenza, cooperazione
in materia di ricerca, sviluppo, politica sociale ecc.), rende,
fra l'altro, applicabile ai predetti Stati anche la regolamen-
tazione comunitaria di sicurezza sociale, ivi comprese le deci-
sioni e le raccomandazioni emesse dalla Commissione amministra-
tiva per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
La normativa in questione e' riportata, con gli indispen-
sabili adattamenti, nell'Allegato VI dell'Accordo, alle pagg.
568-639 del sopra citato supplemento.
Secondo l'art. 6 dell'Accordo, le disposizioni di cui
trattasi debbono, inoltre, essere interpretate, anche nei con-
fronti dei nuovi Stati, in conformita' delle sentenze rese in
merito dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.
Cio' premesso, si illustrano brevemente i contenuti
dell'Accordo, fornendo le prime istruzioni cui le SAP dovranno
attenersi ai fini di una sua sollecita applicazione.
1 - CAMPO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E PERSONALE.
La normativa CEE si estende -in virtu' del citato Accordo-
ai seguenti Stati: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svezia. Non figura piu', invece, fra gli Stati con-
traenti la Confederazione Svizzera, la quale, pur avendo firmato
l'Accordo, non l'ha pero' ratificato.
Sono soggetti alle disposizioni della regolamentazione CEE
- oltre ai cittadini degli attuali 12 Stati membri ed agli apo-
lidi e profughi residenti in uno di tali Stati - anche i citta-
dini degli altri 6 Stati sopra indicati nonche' gli apolidi e
profughi residenti sul territorio di uno di essi, a condizione
che abbiano prestato la loro attivita' lavorativa in uno o piu'
dei 18 Stati, cui l'Accordo e' complessivamente applicabile e
che, in ragione di tale attivita', siano stati iscritti ai ri-
spettivi regimi previdenziali.
Rientrano, altresi', nel campo d'applicazione personale:
- i familiari e i superstiti dei cittadini di uno dei 18 Stati
in parola;
- i familiari e i superstiti degli apolidi o profughi, residenti
in uno di tali Stati;
- i superstiti di lavoratori non cittadini, purche' i superstiti
stessi siano cittadini di uno dei 18 Stati ovvero apolidi o
profughi, residenti sul territorio di uno di tali Stati.
2 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO.
L'Accordo e' entrato in vigore dal 1 gennaio 1994 per
tutti gli Stati contraenti, ad eccezione del Liechtenstein.
Nei confronti di quest'ultimo - dati i particolari vincoli
giuridici e istituzionali, che tuttora legano il Principato alla
Confederazione Svizzera - l'Accordo entrera' in vigore ad una
data ulteriore, che sara' stabilita, a norma dell'art. 1, para-
grafo 2 del Protocollo di adattamento, dal Consiglio dello Spa-
zio Economico Europeo (Consiglio SEE), composto dai rappresen-
tanti dei governi di ciascuno dei 18 Stati e da membri della
Commissione (la quale costituisce il massimo organo esecutivo
delle Comunita' Europee).
3 - EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO.
Dalla data di entrata in vigore dell' Accordo la regola
mentazione CEE si sostituisce agli accordi bilaterali stipulati
con gli Stati sopra menzionati e, in particolare, per quanto
concerne l'Italia, alle convenzioni e ai relativi accordi ammi-
nistrativi vigenti nei rapporti con l'Austria (2), la Norvegia
(3) e la Svezia (4).
Restano, invece, temporaneamente in vigore gli accordi bi-
laterali con il Principato del Liechtenstein (5) fintantoche'
l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non diverra' applica-
bile, come precisato al punto 2, anche nei confronti di tale
Stato.
Pertanto, a far tempo dal 1 gennaio 1994, tutte le dispo-
sizioni dei Regolamenti CEE e, correlativamente, tutte le di-
sposizioni amministrative ed operative impartite per la loro
pratica attuazione saranno applicate, oltre che ai predetti tre
Paesi gia' legati all'Italia da accordi internazionali, anche
alla Finlandia e all'Islanda, nei cui confronti non sussisteva
in precedenza alcun accordo in materia di sicurezza sociale.
Da tale data, quindi, i principi classici della coordina-
zione internazionale (e, in particolare, di quella comunitaria)
in materia di sicurezza sociale, come la parita' di trattamento,
l'esportazione delle prestazioni, la totalizzazione e la garan-
zia del trattamento minimo a carico del Paese di residenza,
troveranno applicazione all'insieme degli Stati sopra menziona-
ti.
Cosi', ad esempio, ai fini del raggiungimento del diritto
alle varie prestazioni previdenziali con decorrenza dal 1 gen-
naio 1994 in poi, potranno essere totalizzati tutti i periodi
assicurativi fatti valere in ciascuno dei 17 Stati che da tale
data costituiscono lo Spazio Economico Europeo.
Ed ancora, dalla citata estensione deriva l'applicazione,
anche nei confronti di coloro che hanno periodi assicurativi in
uno dei citati Paesi dell'EFTA, delle disposizioni concernenti
la garanzia del minimo in favore dei residenti in Italia, anche
in assenza del requisito minimo contributivo richiesto per il
diritto all'integrazione al minimo dall'art.7 della legge
n.407/90 nonche' dall'art.3 della legge n.438/92. Sulla base di
quanto precede potranno essere riesaminate, a richiesta, le do-
mande di pensione con decorrenza ante 1.1.94, secondo i criteri
di cui al successivo punto 4 della presente circolare.
4 - EFFETTI DELL'ACCORDO SEE NEI RIGUARDI DEGLI EVENTI
PREGRESSI.
L'estensione ai Paesi dell'EFTA della normativa CEE in ma-
teria di sicurezza sociale pone la necessita' di fissare dei
criteri transitori, per i quali non si possono che ribadire le
disposizioni di rito generalmente adottate in caso di soprav-
venienza di una normativa innovativa.
4.1 - Criteri generali.
In materia di eventi pregressi vige il principio di carat-
tere generale secondo cui e' possibile acquisire un diritto a
prestazioni in virtu' della regolamentazione comunitaria, anche
se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anterior-
mente al 1 gennaio 1994.
Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi
effetti economici non potra' essere fissata in data anteriore
all'entrata in vigore dell'Accordo SEE.
Per le domande di pensione presentate anteriormente alla
predetta data da coloro che fanno valere periodi assicurativi in
uno dei tre Stati sopra citati (Austria, Norvegia e Svezia), e
non ancora definite, deve essere effettuata una doppia liquida-
zione:
- per il periodo anteriore al 1 gennaio 1994, ai sensi della
normativa convenzionale preesistente (6);
- per il periodo dal 1 gennaio 1994 in poi, ai sensi della
regolamentazione comunitaria.
Tale criterio va applicato anche nei confronti delle do-
mande di pensione di vecchiaia ovvero di pensione ai superstiti,
che, benche' presentate dal 1 gennaio 1994 in poi, abbiano de-
correnza anteriore alla predetta data.
Agli interessati, peraltro, va mantenuto, anche dal 1
gennaio 1994 in poi, l'importo calcolato ai sensi della conven-
zione bilaterale, qualora risulti piu' elevato di quello calco-
lato ai sensi della regolamentazione comunitaria.
4.2 - Revisione delle pratiche gia' definite.
A richiesta degli interessati potranno essere riesaminate
ai sensi dei Regolamenti CEE le domande di pensione gia' defi-
nite in base alle preesistenti convenzioni bilaterali, sia nel
caso in cui siano state respinte, sia nel caso in cui abbiano
dato luogo alla liquidazione di una pensione.
Per l'esame e la definizione delle suddette istanze di re-
visione dovra' trovare applicazione il seguente criterio:
- qualora tali domande siano presentate entro due anni dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo SEE (1 gennaio 1994)
la decorrenza dei relativi diritti e' fissata a partire da
tale data;
- qualora tali domande siano presentate dopo la scadenza del
predetto termine di due anni, i relativi diritti decorreranno
dalla data di presentazione della domanda, sempreche' non ne
sia intervenuta, nel frattempo, la decadenza o la
prescrizione.
Anche in tal caso il riesame in regime CEE delle pensioni
gia' liquidate non potra' avere per effetto la liquidazione di
una prestazione di importo inferiore a quello spettante in forza
delle convenzioni bilaterali: agli interessati, pertanto, andra'
comunque garantita la prestazione piu' favorevole.
5 - TEMPORANEA INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI
COMUNITARIE INTRODOTTE SUCCESSIVAMENTE ALLA FIRMA
DELL'ACCORDO SEE.
Si richiama l'attenzione delle SAP sulla circostanza che
non sono provvisoriamente applicabili - in quanto non ancora
inserite formalmente nel testo dell'Accordo - le disposizioni
dei Regolamenti CEE e le Decisioni della Commissione ammini-
strativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, en-
trate in vigore dopo la firma dell'Accordo SEE (2 maggio 1992).
Ne conseguirebbe che le disposizioni dei Regolamenti n.
1247, n. 1248 e n. 1249, entrate in vigore il 1 giugno 1992
(7), e quelle di cui alla Decisione n. 150, entrata in vigore il
1 settembre 1993 (8), per le quali sono gia' state emanate an-
che le relative istruzioni applicative (9), non possano essere
attuate nei rapporti con i nuovi Stati finche' non sia stato
ufficialmente aggiornato l'Allegato VI dell'Accordo con le forme
previste dall'Accordo medesimo (vale a dire, mediante una deci-
sione del Comitato misto SEE, composto da rappresentanti di
tutte le Parti contraenti e, cioe', dei 12 Paesi CEE e dei Paesi
dell'EFTA, che hanno ratificato l'Accordo).
Poiche', peraltro, con risoluzione della Commissione ammi-
nistrativa CEE del 7 ottobre 1993, e' stata formalmente espressa
l'intenzione di dare alla normativa in parola un'applicazione
retroattiva, facendone risalire gli effetti alla data stessa di
entrata in vigore dell'Accordo e, cioe', dal 1 gennaio 1994, le
SAP, in via cautelativa, procederanno alla definizione delle
pratiche, in cui intervengano le legislazioni dei nuovi Stati,
con le medesime modalita' applicate nei rapporti fra i 12 Stati
membri, come se anche le disposizioni sopra richiamate fossero
gia' state incorporate nell'Accordo.
Nondimeno, fintantoche' il Comitato misto SEE non avra' a-
dottato in materia una decisione definitiva - di cui sara' data
notizia non appena possibile - le pratiche in questione forme-
ranno oggetto di un'apposita evidenza, in modo da consentirne
un'agevole identificazione nell'eventualita' che il Comitato si
pronunci diversamente da quanto preconizzato.
Nell'applicare le suesposte istruzioni, andranno comunque
tenuti presenti i criteri di maggior favore illustrati al pre-
cedente punto 4, nei casi di definizione delle domande di pen-
sione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1994, ovvero di
riesame delle domande gia' definite anteriormente all'entrata in
vigore dell'Accordo.
6 - DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI BILATERALI CHE RESTANO IN
VIGORE ANCHE POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1993.
Come sottolineato al precedente punto 3, dal 1 gennaio
1994 le disposizioni comunitarie si sostituiscono in toto alla
preesistente normativa convenzionale.
Tuttavia, in quanto esplicitamente inserite nell'allegato
III del Regolamento n 1408/71 (che, lo si rammenta, riporta
tutte le disposizioni delle convenzioni internazionali rimaste
applicabili in deroga alla regolamentazione CEE), restano in
vigore, anche successivamente al 31 dicembre 1993, le seguenti
norme degli accordi bilaterali.
6.1 - Articolo 5, paragrafo 3, della convenzione
italo-austriaca.
In virtu' di tale disposizione, le pensioni e le altre
prestazioni economiche, spettanti in base alla legislazione di
uno dei due Stati contraenti, debbono essere erogate ai citta-
dini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio
di uno Stato terzo (quindi, anche extracomunitario), alle stesse
condizioni riservate dalla legislazione del primo Stato ai suoi
propri cittadini.
6.2 - Articolo 4 e paragrafo 2 del Protocollo finale della
convenzione italo-austriaca, per quanto concerne le
persone che risiedono in un Paese terzo.
Tali disposizioni consentono di estendere la parita' di
trattamento ai cittadini dell'altro Stato, che risiedono sul
territorio di un Paese terzo, anche extracomunitario, e, in
particolare (cfr.paragrafo 2,b del Protocollo finale), a coloro
che sono occupati presso le Rappresentanze diplomatiche dei due
Stati o presso membri di dette Rappresentanze, ubicate in un
Paese terzo.
6.3 - Articolo 9, paragrafo 2, della convenzione
italo-austriaca.
I cittadini di uno dei due Stati contraenti, che siano oc-
cupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole
ubicate nell'altro Stato, nonche' i connazionali addetti al loro
servizio domestico restano assoggettati alla legislazione dello
Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, sempreche' non ri-
chiedano - entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione - di es-
sere assicurati in base alla legislazione dello Stato in cui
lavorano.
6.4 - Articolo 5, seconda frase, della convenzione con il
Liechtenstein.
In forza di tale disposizione, le prestazioni spettanti in
base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti, vengono
accordate ed erogate ai cittadini dell'altro Stato e ai loro
superstiti di qualsiasi nazionalita', residenti in uno Stato
terzo, alle stesse condizioni riservate dalla legislazione del
primo Stato ai suoi propri cittadini ed ai superstiti di essi.
Per il momento, tuttavia, dato che l'entrata in vigore
dell'Accordo e', per il Liechtenstein, differita ad una data
ulteriore (v. sopra, al punto 2), la convenzione resta inte-
gralmente applicabile e continua, pertanto, ad esplicare tutti i
suoi effetti sino a che l'Accordo non entrera' in vigore anche
nei riguardi del Principato.
6.5 - Articolo 20 della convenzione italo-svedese
(totalizzazione multipla).
La norma in epigrafe, come noto, consente - qualora i pe-
riodi maturati nei due Paesi contraenti non siano sufficienti
per il perfezionamento del diritto a pensione - di ricorrere
alla totalizzazione degli ulteriori periodi fatti valere dagli
interessati in Paesi terzi, legati sia all'Italia che alla
Svezia da convenzioni di sicurezza sociale, purche' la
totalizzazione sia da esse prevista.
Ai Paesi indicati al punto 7 della circolare n. 1206 C.I.
citata in nota vanno, ovviamente, aggiunti, a far tempo dal 1
gennaio 1994, tutti gli altri Stati membri della CEE, che - a
seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo - non costituiscono piu' dei Paesi terzi ma
sono Parti contraenti del medesimo strumento internazionale.
7 - AUTORITA' E ISTITUZIONI COMPETENTI.
Gli allegati 1,2,3 e 4 del Regolamento n. 574/72 sono stati
opportunamente integrati con l'indicazione delle autorita' e
delle istituzioni competenti nonche' degli organismi di colle-
gamento dei sei Stati EFTA, che hanno ratificato l'Accordo in
oggetto.
Le relative denominazioni figurano naturalmente nel testo
dell'Allegato VI dell'Accordo, menzionato in premessa, testo
che, come gia' precisato, sara' riportato nel fascicolo luglio-
agosto 1993 degli Atti Ufficiali, in corso di stampa.
8 - FORMULARI.
La modulistica CEE e' in corso di revisione per tener con-
to, oltre che dell'evoluzione giuridica e della sperimentazione
pratica fatta nel corso degli ultimi anni, anche della legisla-
zione dei nuovi Stati, cui si estende la normativa comunitaria.
Nel frattempo, potranno essere utilizzati i formulari nella
stesura attualmente esistente anche nei rapporti con i nuovi
Stati.
Le SAP segnaleranno, con la massima tempestivita', a questa
Sede Centrale qualunque difficolta' dovessero riscontrare
nell'applicazione delle presenti istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
NOTE
(1) Le parti dell'Accordo, di piu' stretto interesse per
l'Istituto, sono pubblicate nel fascicolo luglio-agosto
1993 degli Atti Ufficiali, in corso di stampa.
(2) V. circolare n. 4002 C.I.-n. 746 Rg del 29 febbraio 1984, in
Atti Ufficiali 1984, pag. 712.
(3) V. circolare n. 1200/1300 Prs. del 3 novembre 1963, in Atti
Ufficiali 1963, pag. 1551.
(4) V. circolare n. 1206 C.I. del 12 settembre 1983, in Atti
Ufficiali 1983, pag 2751.
(5) V. circolare n. 100 C.I. del 17 dicembre 1980, in Atti
Ufficiali 1980, pag. 3469.
(6) Tale liquidazione non deve essere effettuata per quanto
concerne la Norvegia, considerato che la relativa
convenzione non prevde la totalizzazione dei periodi di
assicurazione.
(7) Le disposizioni di tali regolamenti sono state incorporate
nella versione coordinata dei regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72, pubblicata nel supplemento agli Atti Ufficiali del
gennaio 1993.
(8) V. fascicolo Atti Ufficiali luglio-agosto 1993, in corso di
stampa.
(9) V. circolare n. 15 del 16 gennaio 1993, in Atti Ufficiali
1993, pag. 548, e circolare n. 132 del 10 giugno 1993, in
Atti Ufficiali 1993, pag. (per i regolamenti) e la
circolare n. 288 del 20 dicembre 1993, diffusa con MSG n.
43552 del 21 dicembre 1993 (per la decisione n. 150).