Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 178 del 9 giugno 1994
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Circolare 178 del 9 giugno 1994
Oggetto:
D.L. n. 299/1994. Nuove disposizioni in materia di mobilità e degli altri trattamenti di disoccupazione e questioni interpretative varie.
A) D.L. N. 299/1994.
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 - pubblicato sulla G.U. n.
116 del 20 maggio 1994 ed entrato in vigore il giorno
successivo - contiene, al capo I, nuove disposizioni in
materia di indennita' di mobilita' e delle altre prestazioni
di disoccupazione, reiterative di quelle introdotte dai DD.LL.
18 gennaio 1994, n. 40, e 18 marzo 1994, n. 185, decaduti per
mancata conversione.
Si forniscono di seguito le istruzioni per l'attuazione
di tali disposizioni:
1) Art. 1, comma 5: importo massimo dell'indennita' di
mobilita'.
Tale comma introduce, con effetto dal 1 gennaio 1994, un
secondo e piu' elevato importo massimo di integrazione
salariale (pari a L. 1.500.000 mensili al lordo della ritenuta
del 5,84%) in favore dei lavoratori la cui retribuzione di
riferimento per il calcolo della prestazione in questione e'
superiore a L. 2.700.000 mensili lorde, comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive.
Lo stesso comma prevede altresi' che tale nuovo importo
dovra' essere annualmente aggiornato con riferimento alla
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"variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati".
Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma
1, della legge n. 223/1991, il nuovo massimale - fermo
restando, per i lavoratori con retribuzione inferiore a quella
suindicata, il massimale gia' in vigore - trova applicazione
anche ai fini della determinazione dell'importo
dell'indennita' di mobilita'.
Di conseguenza hanno titolo a beneficiare dell'indennita'
nei limiti del nuovo, piu' elevato massimale sia i lavoratori
che alla data del 1 gennaio 1994 gia' fruivano della
prestazione in questione sia coloro che sono stati o verranno
collocati in mobilita' successivamente a tale data.
Le SAP pertanto dovranno rideterminare, alla luce delle
disposizioni in parola, gli importi delle prestazioni in corso
di pagamento, ivi comprese quelle in pagamento da oltre dodici
mesi le quali ultime, si sottolinea, sono ridotte all'80%
della misura iniziale ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della
legge n. 223/91.
Si aggiunge che il nuovo massimale deve considerarsi
applicabile anche ai lavoratori che fruiscono del trattamento
speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 11,
comma 2, della legge n. 223/1991, o delle relative proroghe, e
non invece a coloro che hanno titolo al trattamento speciale
in questione ex art. 22, comma 8 della stessa legge, ne' a
coloro che beneficiano della mobilita' "trasformata" ai sensi
dell'art. 22, comma 7, della stessa legge n. 223.
2) Art. 1, comma 6: mobilita' e pensione di anzianita'.
Tale comma dispone, tra l'altro, che le disposizioni
sulla decorrenza prestabilita delle pensioni di anzianita' non
si applica ai lavoratori collocati in mobilita', i quali
pertanto hanno titolo ad ottenere il trattamento pensionistico
in questione dal primo giorno del mese successivo a quello di
maturazione dei prescritti requisiti (v. in tal senso le
circolari n.56 del 17.2.1994 e n. 112 del 9.4.1994).
3) Art. 1, comma 7: estensione della CIGS alle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia.
Tale disposizione estende ai dipendenti delle imprese in
questione soltanto il trattamento straordinario di
integrazione salariale con esclusione quindi delle
disposizioni in materia di indennita' di mobilita'.
4) Art. 2, commi 3 e 4: cancellazione dalle liste di
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mobilita'.
Il comma 3 in parola introduce, dopo la lettera d)
dell'art. 9, comma 1, della legge n. 223, la lettera d-bis)
che dispone un nuovo caso di cancellazione dalle liste di
mobilita', e, conseguentemente di decadenza dalle prestazioni
nei casi in cui il lavoratore "non risponda, senza motivo
giustificato, alla convocazione da parte degli uffici
circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli
adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonche' di
quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236" (comma
quest'ultimo che prevede che il lavoratore puo' essere
convocato per un colloquio finalizzato ad accertare, tra
l'altro, disponibilita' e aspirazioni alla rioccupazione) .
Il comma 4 a sua volta stabilisce la sostituzione del
comma 3 dell'art. 9 della legge n. 223 con il seguente comma:
"La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma
1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo
entro venti giorni.".
5) Art. 2, comma 5 e art. 12, comma 2: opzione tra indennita' di mobilita' e pensione o assegno di invalidita'.
Il comma 5 dell'art. 2 ha modificato il criterio della
incompatibilita' tra tutte le prestazioni di disoccupazione e
i trattamenti pensionistici diretti, introducendo la facolta',
per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' e che
fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita', di
optare fra tali trattamenti e quello di mobilita'.
Nel caso di opzione a favore dell'indennita' di mobilita'
la stessa norma stabilisce che l'erogazione dell'assegno o
della pensione di invalidita' resta sospesa per il periodo di
fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di sua
corresponsione anticipata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della
legge n. 223/1991, per il periodo corrispondente all'ammontare
dell'anticipazione liquidata in favore dell'interessato.
L'art. 12, comma 2, - reiterando senza modifiche la norma
contenuta nel D.L. n. 40/1994 - stabilisce inoltre che i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 20
gennaio 1994, che siano titolari di assegno o di pensione di
invalidita', hanno 60 giorni di tempo, dal 21 maggio 1994, per
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esercitare l'opzione in parola qualora intendano percepire,
per il periodo residuo, l'indennita' di mobilita' che sarebbe
stata loro corrisposta ove non avessero fruito di detti
trattamenti pensionistici.
Tale opzione pertanto - introdotta, come gia' detto, dal
D.L. n. 40/1994 e riconfermata dal decreto in parola - dovra'
essere esercitata, a pena di decadenza, entro la data del 20
luglio 1994, utilizzando l'apposito modulo, gia' trasmesso
tramite le Sedi regionali.
Le SAP, per i lavoratori che eserciteranno l'opzione nel
termine suddetto, dovranno riprendere in esame le domande di
mobilita' a suo tempo presentate e stabilire, caso per caso,
se l'interessato abbia o meno diritto a fruire di un residuo
periodo di indennita' di mobilita', avuto riguardo al giorno
in cui sarebbe venuta a cessare tale prestazione ove lo stesso
non fosse risultato titolare del trattamento pensionistico di
invalidita'.
Si precisa che, come termine iniziale teorico della
prestazione, dovra' essere preso in considerazione, per tutti
coloro che non abbiano a suo tempo presentato la relativa
domanda o l'abbiano presentata oltre il termine decadenziale,
l'ottavo giorno dalla data di licenziamento.
Si aggiunge altresi' che ove manchino, in tutto o in
parte, i dati necessari per la definizione delle singole
pratiche le SAP dovranno richiederli direttamente agli
interessati, considerando l'atto di opzione come sostitutivo
della domanda di concessione della prestazione e accertando,
in ogni caso, che gli stessi siano stati in possesso, alla
data del licenziamento, dei requisiti utili per il diritto
all'indennita' e che siano ancora iscritti nelle relative
liste.
Si precisa che, una volta accertato il diritto
all'indennita', l'opzione comporta la sospensione del tratta-
mento pensionistico in godimento a far tempo dalla predetta
data del 20 gennaio 1994 e, di conseguenza, le somme percepite
a tale titolo dalla medesima data dovranno essere integral-
mente recuperate.
6) Art. 2, comma 6: reiscrizione nelle liste e diritto
all'indennita' residua a seguito di rioccupazione.
Tale norma dispone che il lavoratore, assunto da un'im-
presa durante il periodo di percezione dell'indennita' di
mobilita' e licenziato prima della maturazione presso tale
impresa dei requisiti minimi (dodici mesi di anzianita'
aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato) previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n.
223/1991, puo' essere reiscritto nelle liste di mobilita' con
diritto a fruire dell'indennita' per un periodo pari a quello
cui avrebbe avuto titolo ove non si fosse rioccupato,
decurtato, peraltro, di un periodo corrispondente a quello
durante il quale e' stata prestata l'attivita' lavorativa.
Poiche' la norma in questione e' stata introdotta dal
D.L. n. 185, la stessa non si applica alle rioccupazioni
cessate anteriormente al 21 marzo 1994, data di entrata in
vigore di tale decreto.
7) Art. 3, commi 3 e 4: trattamento speciale di disoccupazione
per l'edilizia.
Il comma 3 stabilisce che i lavoratori edili, rientranti
nel campo di attuazione di un programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, licenziati a seguito
di attivazione della procedura per la dichiarazione di
mobilita' disciplinata dall'art. 4 della legge n. 223/1991,
hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione
previsto dall'art. 11, comma 2, di tale legge.
Per beneficiare di tale prestazione gli interessati
devono essere in possesso di un'anzianita' aziendale di almeno
36 mesi, 24 dei quali di lavoro effettivamente prestato. Sono
da considerare equiparati a lavoro effettivo i periodi di
sospensione dal lavoro per ferie, festivita' ed infortuni.
Il successivo comma 4 stabilisce che i lavoratori edili
di cui sopra e quelli che beneficiano del trattamento speciale
di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art.11, comma 2,
della legge 223 e che possiedono i requisiti indicati nel
citato comma 3 possono avvalersi delle disposizioni che
disciplinano la concessione della mobilita' anticipata e di
quella lunga, contenute rispettivamente nel comma 5 e nei
commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223.
E' da tener presente che quanto disposto dal comma 4
dell'art. 3 in parola - reiterativo della disposizione
contenuta nel D.L. n. 40/1994 - si applica soltanto ai
lavoratori licenziati, nel periodo 20 gennaio 1994/31 dicembre
1994, da unita' produttive ubicate in una qualsiasi area del
territorio nazionale.
Si precisa peraltro che alla maggiorazione
dell'anticipazione, di cui all'art. 7, comma 5, della legge n.
223, pari a quindici mensilita' di mobilita' iniziale (v.punto
B della circ. n. 124 del 31 maggio 1993) possono aver titolo
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soltanto i lavoratori ultracinquantenni licenziati nelle aree
del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
8) Art. 5, comma 3: indennita' di mobilita' ai dipendenti
delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, e delle
imprese di vigilanza e di spedizione e trasporto.
L'art. 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come e'
noto, ha esteso, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale
alle imprese commerciali, al dettaglio e all'ingrosso, e alle
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e alle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. Tale
disposizione si estende altresi', fino al 31 dicembre 1994,
alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di
cinquanta addetti.
Il comma 3 dell'art. 5 del D.L. in esame, a sua volta,
estende il diritto all'indennita' di mobilita' ai lavoratori
posti in mobilita' da tali imprese, licenziati successivamente
alla data del 20 gennaio 1994, giorno di entrata in vigore del
gia' citato D.L. n. 40/1994, che contiene disposizioni
identiche a quelle in parola.
Tale estensione trova applicazione nei confronti dei
lavoratori collocati in mobilita' dal 21 gennaio 1994 al 31
dicembre 1995 per il personale delle aziende del primo gruppo
di imprese e dal 21 gennaio al 31 dicembre 1994 per quello
delle imprese di spedizione e di trasporto.
Le Sedi, pertanto, dovranno liquidare l'indennita' in
favore dei lavoratori licenziati dalle imprese indicate dal
comma 3 in esame soltanto nel caso in cui gli stessi siano
stati licenziati in data successiva al 20 gennaio 1994.
9) Art. 5, commi 4 e 5: proroga dei termini per anticipazione
e mobilita lunga.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1992 - gia' prorogato al 31 dicembre 1993 dall'art.
6, comma 10, del D.L. n. 148/1994 - contenuto nei commi 5, 6 e
7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991. Potranno pertanto
avvalersi della norma sulla maggiorazione dell'anticipazione e
di quella sulla mobilita' lunga anche i lavoratori che, in
presenza degli specifici requisiti, sono stati o verranno
collocati in mobilita' nel periodo 1 gennaio/31 dicembre
1994.
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Il comma 5 dell'art. 5 del decreto legge in oggetto
prevede inoltre la proroga dei benefici di cui ai citati commi
5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 ai lavoratori
collocati in mobilita', sempre entro il 31 dicembre 1994, da
imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria
della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa,
nonche' da imprese operanti nelle aree di declino industriale
individuate ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1993
obiettivo n. 2 (vedi nota 1), fermo restando che alla
maggiorazione dell'anticipazione hanno titolo soltanto i
lavoratori ultracinquantenni licenziati nelle aree del
Mezzogiorno.
Il comma in esame estende i suddetti benefici anche ai
lavoratori collocati in mobilita', da imprese appartenenti ai
settori dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle
calzature.
Poiche' la disposizione e' stata introdotta dal D.L. n.
40, tali benefici si applicano soltanto nei confronti dei
lavoratori licenziati nel periodo 20 gennaio/31 dicembre 1994.
Per l'individuazione dei settori della chimica, dell'in-
dustria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non
ferrosa si rinvia alla circolare n. 230 del 14 ottobre 1993.
Per cio' che concerne, invece, l'individuazione dei
settori dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle
calzature si fa presente che e' necessario fare riferimento
alla classificazione dell'attivita' economica, edizione 1991,
emanata dall'ISTAT e al corrispondente codice
statistico-contributivo assegnato dall'Istituto.
Di conseguenza, ai fini di cui trattasi, devono conside-
rarsi appartenenti al settore dell'industria:
- tessile le imprese che svolgono le attivita' di cui alla
divisione 17 dell'ISTAT, cui corrispondono i c.s.c. elencati
nel settore 1, classe 03, categoria da 01 a 31;
- abbigliamento le imprese che svolgono le attivita' di cui
alla divisione 18 dell'ISTAT, cui corrispondono i c.s.c.
elencati nel settore 1, classe 03, categoria da 33 a 42;
- calzature le imprese che svolgono le attivita' di cui alla
divisione 19.30 dell'ISTAT, cui corrispondono i c.s.c.
elencati nel settore 1, classe 04, categoria 03 e 04 e nella
classe 09, categoria 07.
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Per una piu' specifica individuazione delle attivita'
rientranti in tali settori si rinvia agli allegati n. 1,2 e 3.
Lo stesso comma 5 stabilisce, infine, che, per i
lavoratori - dipendenti da aziende appartenenti ai settori
della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria
minero-metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile,
dell'abbigliamento e delle calzature - che sono o saranno
collocati in mobilita' con una procedura attivata
successivamente alla data del 20 gennaio 1994, i benefici di
cui all'art. 7 commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991 trovano
applicazione a condizione che l'eccedenza di personale sia
accertata e dichiarata dall'Ufficio Provinciale del lavoro e
della massima occupazione.
Tale condizione, si sottolinea, non e' invece richiesta
per i collocamenti in mobilita' comportanti i benefici in
questione in conseguenza di disposizioni adottate su base
territoriale.
Si sottolinea infine che, avendo il D.L. n. 40 escluso il
settore siderurgico da quelli cui si applicano le disposizioni
sulla mobilita' lunga, i lavoratori licenziati da aziende
appartenenti a tale settore possono usufruire del beneficio in
parola soltanto se sono stati posti in mobilita' entro la data
del 31 dicembre 1993.
10) Art. 5, comma 6: estensione dei benefici previsti
dall'art. 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223/1991 ai
lavoratori licenziati da imprese che occupano piu' di
cinquecento dipendenti.
Tale comma estende i benefici della mobilita' lunga ai
lavoratori che sono stati o saranno posti in mobilita' nel
periodo 21 gennaio 1994/31 dicembre 1994 e che dipendano da
unita' produttive che, pur non essendo ubicate nelle aree del
Mezzogiorno o in aree con un tasso di disoccupazione superiore
a quello medio nazionale ovvero nelle aree di declino
industriale individuate ai sensi del Regolamento CEE n.
2081/1993 (obiettivo n. 2), possono far valere le seguenti
condizioni:
a) facciano parte di unita' produttive, costituite
anteriormente alla data del 20 gennaio 1994, appartenenti ad
un'impresa che occupa piu' di cinquecento dipendenti, di cui
almeno un terzo appartenenti a unita' produttive situate nelle
suddette aree;
b) l'eccedenza di personale deve risultare da un accertamento
effettuato da parte del Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale e comprendere specificamente anche le
unita' produttive ubicate in tali aree.
Il comma in esame estende ai lavoratori licenziati, nel
periodo 21 gennaio/31 dicembre 1994, da imprese che occupano
piu' di cinquecento dipendenti anche le disposizioni
sull'anticipazione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, comma 5, della legge n. 223; la maggiorazione di
tale anticipazione, peraltro, e' applicabile soltanto in
favore dei lavoratori ultracinquantenni che siano licenziati
nelle aree del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218 (v. punto B della circolare n. 124 del 31 maggio 1993).
11) Art. 5, commi 17 e 18: proroga di ulteriori quattro mesi
dell'indennita' di mobilita' e del trattamento speciale di
disoccupazione per l'edilizia.
Con messaggi n. 36253 del 27 aprile e n. 2290 del 9
maggio 1994 sono state fornite le prime istruzioni in merito
alle disposizioni contenute nei commi 17 e 18 dell'art. 5.
Di seguito si riportano le istruzioni definitive, in
parte modificative di quelle precedenti.
Il comma 17, che dispone una proroga di quattro mesi
dell'indennita' di mobilita' e del trattamento speciale di
disoccupazione per l'edilizia di cui, rispettivamente, ai
commi 7 e 8 dell'art. 22 della legge n. 223/1991, si applica
ai lavoratori che hanno cessato o cesseranno di fruire delle
predette prestazioni entro la data del 30 giugno 1994.
Si chiarisce, al riguardo, che a tale proroga hanno
diritto, per cio' che concerne i lavoratori rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 7, sia coloro che hanno
gia' beneficiato delle due proroghe semestrali di cui ai
DD.LL. n. 148 e n. 286 del 1993, sia coloro che non hanno a
suo tempo fruito di dette proroghe in quanto alla data del 30
giugno 1993 beneficiavano ancora delle prestazioni in essere
alla data dell'11 agosto 1991; per cio' che concerne, invece,
i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del comma
8 si chiarisce che della proroga di 4 mesi possono beneficiare
soltanto coloro che hanno gia' usufruito delle due proroghe
semestrali gia' citate.
La proroga e' concessa subordinatamente ad una specifica
domanda da presentare, su apposito modello allegato al citato
messaggio n. 36253, alle Sezioni circoscrizionali per
l'impiego, territorialmente competenti in relazione alla
residenza dei lavoratori.
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Il comma 18 dell'art. 5 in esame dispone, a sua volta,
una proroga di quattro mesi dell'indennita' di mobilita'
ordinaria in favore dei lavoratori, iscritti nelle relative
liste delle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che hanno cessato
o cesseranno di beneficiare di tale prestazione nel periodo 1
gennaio/30 giugno 1994.
Non essendo prevista, per la concessione di tale ultima
proroga, la presentazione di apposita domanda, le Sedi
dovranno disporne d'ufficio il pagamento.
B) CHIARIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' LUNGA: CASI
PARTICOLARI
1) Lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
In attuazione dell'art. 6, comma 10, del D.L. n.
148/1993, riguardante l'applicazione dell'art. 7, comma 7
della legge n. 223/1991 ai lavoratori posti in mobilita' dalle
imprese appartenenti al settore delle miniere, cave e torbiere
di cui alla legge 3 gennaio 1960, art. 5, sono state fornite
istruzioni con la circolare n. 150 del 6 luglio 1993 ed e'
stato precisato che i requisiti contributivi per il
pensionamento di anzianita', da riconoscere ai lavoratori
aventi titolo alla mobilita' lunga, "sono fissati ad un numero
inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per detta
prestazione pensionistica" e cioe' a 25 anni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
peraltro, riesaminata la questione, ha recentemente precisato
che per i lavoratori destinatari della legge n. 5/1960,
collocati in mobilita' nel periodo 11 marzo 1993/31 dicembre
1994, il requisito contributivo per il riconoscimento della
mobilita' lunga ai fini della pensione di anzianita' deve
considerarsi ridotto a 23 anni.
Le sedi, pertanto, ove avessero definito in maniera
difforme le domande di mobilita' degli interessati, dovranno
riesaminarle applicando tale ultimo criterio.
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2) Lavoratori aventi titolo alla mobilita' trasformata ex art.
22, comma 7, della legge n. 223/1991.
Da parte di alcune SAP sono stati chiesti chiarimenti in
ordine alla possibilita' di ricomprendere tra i beneficiari
delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223, anche i lavoratori percettori della
mobilita' trasformata di cui all'art. 22, comma 7, della
stessa legge, ivi compresi coloro che hanno beneficiato del
trattamento CIGS ex lege n. 301/1979 (vedi, a tale riguardo,
il messaggio n. 12741 del 12.3.1993).
In merito sono stati chiesti chiarimenti al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Il predetto Ministero ha recentemente precisato che -
poiche' il citato art. 22, comma 7, fa riferimento, per quanto
concerne la durata dell'indennita' di mobilita', ai periodi
previsti dall'intero art. 7 - in favore dei lavoratori per-
cettori della mobilita' trasformata devono trovare
applicazione anche i commi 6 e 7 dello stesso art. 7, che
prevedono, in presenza di particolari requisiti di eta' e di
contribuzione, il prolungamento della prestazione in parola
fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia o di anzianita'.
Al riguardo si aggiunge che il Ministero del lavoro ha
inoltre precisato che i requisiti di eta' e di contribuzione,
necessari per usufruire della mobilita' lunga, devono essere
posseduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
1) Si fa riserva di precisare successivamente le variazioni
intervenute in merito alla individuazione di tali aree a
seguito della decisione assunta al riguardo dalla
Commissione delle Comunita' europee in data 20
gennaio 1994.
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All. n. 1
SETTORE TESSILE CSC ISTAT 91
tessili, Preparazione e filatura di fibre 1.07.04 17.11.0
vestiario tipo cotone
e abbiglia-
mento
Preparazione delle fibre di lana 1.07.01 17.12.1
e assimilati, cardatura 1.07.02
1.07.03
Filatura della lana cardata e di 1.07.01 17.12.2
altre fibre tessili a taglio 1.07.02
laniero 1.07.03
Pettunatura e ripettinatura delle 1.07.01 17.13.1
fibre di lana e assimilate 1.07.02
1.07.03
Filatura della lana pettinata e 1.07.01 17.13.2
delle fibre assimilate, prepara- 1.07.02
zioni in gomitoli e matasse 1.07.03
Preparazione e filatura di fibre 1.07.09 17.14.0
tipo lino
Torcitura e preparazione della seta 1.07.07 17.15.0
(inclusa quella di cascami)e torci- 1.07.11
tura e testurizzazione di filati
sintetici o artificiali
Preparazione di filati cucirini 1.07.04 17.16.0
Attivita' di preparazioni e di fi- 1.07.10 17.17.0
tura di altre fibre tessili
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Tessitura di filati tipo cotone 1.07.05 17.21.0
Tessitura di filati tipo lana 1.07.03 17.22.0
cardata
Tessitura di filati tipo lana 1.07.03 17.23.0
pettinata
Tessitura di filati tipo seta 1.07.08 17.24.0
Tessitura di altre materie tessili 1.07.09 17.25.0
1.07.10
Finissaggio dei tessili 1.07.23 17.30.0
Confezionamento di biancheria da 1.08.05 17.40.1
letto, da tavola e per l'arreda-
mento
Fabbricazione di articoli in mate- 1.08.13 17.40.2
terie tessili n.c.a. (escluso il
vestiario)
Fabbricazione di tappeti e 1.07.17 17.51.0
moquettes
Fabbricazione di spago, corde, 1.07.16 17.52.0
funi e reti 1.07.22
Fabbricazione di tessuti non tes- 1.07.24 17.53.0
suti e di articoli in tali materie,
esclusi gli articoli in vestiario
Fabbricazione di feltri battuti 1.07.24 17.54.1
Fabbricazione di nastri, fettucce, 1.07.19 17.54.2
- 14 -
stringhe, trecce, passamanerie di
fibre tessili
Fabbricazione di tessuti elastici 1.07.20 17.54.3
diversi
Fabbricazione di articoli tessili 1.07.15 17.54.4
diversi (escluso il vestiario) 1.07.21
Fabbricazione di tulli, pizzi,mer- 1.07.19 17.54.5
letti
Fabbricazioni di ricami 1.07.19 17.54.6
Fabbricazioni di maglierie 1.07.13 17.60.0
Fabbricazioni di articoli di cal- 1.07.14 17.71.0
zetteria e maglia
Fabbricazione di pullover,cardigan 1.07.13 17.72.0
e altri articoli simili a maglia
Fabbricazione di altra maglieria 1.07.13 17.73.0
esterna
Fabbricazione di maglieria intima 1.07.13 17.74.0
- 15 -
All. n. 2
SETTORE DELL'ABBIGLIAMENTO CSC ISTAT 91
Abbigliamen-
to Confezione di vestiario in pelle 1.08.01 18.10.0
1.08.10
1.08.07
Confezione di indumenti da lavoro 1.08.01 18.21.0
Confezione di vestiario esterno 1.08.01 18.22.1
Confezione su misura di vestiario 1.08.02 18.22.2
Confezione di biancheria personale 1.08.03 18.23.0
1.08.04
Confezione di cappelli 1.08.07 18.24.1
1.08.08
1.08.09
Confezioni varie e accessori per 1.08.12. 18.24.2
abbigliamento 1.08.11
Confezione di abbigliamento o in- 1.08.01 18.24.3
dumenti particolari
Altre attivita' collegate all'in- 1.08.12 18.24.4
dustria dell'abbigliamento
Preparazione e tintura di pellicce;1.08.06 18.30.0
confezioni di articoli in pelliccia
- 16 -
All. n. 3
SETTORE DELLE CALZATURE
CSC ISTAT 91
Cuoio e
prodotti
di cuoio
Fabbricazione di calzature non 1.10.01 19.30.1
in gomma 1.10.02
Fabbricazioni di parti e acces- 1.10.01 19.30.2
sori per calzature non in gomma
Gomma e
plastica
Fabbricazione di calzature, suole 1.09.32 19.30.3
e tacchi in gomma e plastica 1.09.38
1.10.01