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Circolare 80 del 24 marzo 1995
Oggetto: Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992. (Agevolazioni a favore degli handicappati). Attuazione commi 3 e 6. Variazione del piano dei conti.
SOMMARIO
Permessi a favore di genitori, parenti e affidatari di handicappati gravi di oltre 3 anni di eta' (tre giorni al mese), nonche' a favore degli handicappati gravi che lavorano (3 giorni al mese o 2 ore giornaliere).
Con Legge 27 ottobre 1993, n. 423, (G.U. n. 253 del 27.10.1993), in sede di conversione del D.L. 27 agosto 1993 n.324, e' stato precisato, al comma 3 ter dell'art. 2, che i permessi mensili di tre giorni previsti dal comma 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, devono essere retribuiti. Il relativo onere, come riconosciuto dal Consiglio di Stato al quale era stato richiesto apposito parere, puo' essere quindi posto a carico
dell'INPS ai sensi del comma 4 dell'art. 33 della Legge in
oggetto, che fa rinvio all'art. 8 della Legge n. 903/1977.
Trattandosi di disposizione interpretativa possono essere
riconosciuti i diritti conseguenti ai riposi eventualmente fruiti
a decorrere dal 18.2.1992, giorno di entrata in vigore della
citata legge n. 104/1992.
Tenuto conto di quanto precede e dei chiarimenti intervenuti
da parte dei Ministeri competenti, a scioglimento della riserva
contenuta nella circolare n. 162 del 13 luglio 1993, si
forniscono le seguenti istruzioni in ordine all'art. 33, commi 3
e 6, della citata Legge n. 104.
1) Permesso mensile di tre giorni.
Il comma 3 dispone: "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita' parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".
Il comma in esame prevede quindi che successivamente al compimento del terzo anno di vita dell'handicappato la lavo-
ratrice madre o in alternativa (1) il lavoratore padre hanno diritto a fruire del beneficio ivi previsto.
La circostanza che la possibilita' di fruire dei medesimi permessi mensili sia riconosciuta anche ai parenti o affini entro
il 3 grado indipendentemente dall'eta' del portatore di handicap, porta a concludere che tale facolta' non sia preclusa
neppure ai genitori dell'handicappato che abbia superato la minore eta'.
La differente terminologia usata comporta pero' che al genitore sia richiesta la convivenza con l'handicappato quando questi sia di maggiore eta', convivenza invece non necessaria sino al 18 anno dell'handicappato stesso.
I parenti ed affini di cui sopra (entro il terzo grado) (2),
per poter usufruire del permesso mensile devono essere invece
sempre conviventi con l'interessato, indipendentemente, cioe',
dall'eta' di quest'ultimo.
Si rammenta che la possibilita' di godimento dei permessi
stabiliti dai commi 1 e 2 all'art. 33 e' subordinata alla
materiale impossibilita' per l'altro coniuge di assistere il
bambino (v. circolare n. 162/1993 par. 2).
Il criterio vale pure per i permessi mensili di tre giorni di
cui si tratta (per i bambini superiori a 3 anni); il medesimo e'
estensibile anche al caso in cui il permesso e' richiesto, non
dai genitori, ma da un parente o affine, nel senso che se
l'assistenza all'handicappato puo' essere assicurata da altro
soggetto non lavoratore convivente - parente o affine o coniuge -
non e' riconoscibile il diritto ai permessi in argomento.
Anche se la legge prevede testualmente il beneficio solo per
"parenti o affini", il diritto ai tre giorni di permesso deve
essere riconosciuto anche al coniuge dell'handicappato purche'
convivente.
Una interpretazione piu' restrittiva apparrebbe incongruente
rispetto alla scelta manifestata dal legislatore di riconoscere
meritevole di tutela gli affini (cognati, suoceri, ecc.) quando
prestano assistenza e non anche il coniuge, legato da un vincolo
piu' stretto al disabile.
Inoltre, in base al nostro ordinamento giuridico, il marito
e la moglie, con il matrimonio, acquistano gli stessi diritti ed
assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo
reciproco dell'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.), che
e' sospeso soltanto nei confronti del coniuge che, allontanandosi
senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi
(art. 146 c.c.).
Si sottolinea che i tre permessi sono giornalieri, fruibili
anche in continuita', ma non frazionabili a ore: e' ovvio,
inoltre, che il permesso puo' essere concesso solo per le
giornate effettivamente previste come lavorative.
Poiche' le prestazioni in questione verranno presumibilmente
richieste in larga parte in maniera ricorrente, sara' sufficiente
che l'interessato presenti, per il godimento dei permessi
giornalieri in argomento, una domanda valida per i 12 mesi
successivi, con particolari modalita' per i lavoratori agricoli,
per i quali si rinvia al par. 5.
Se il lavoratore non e' ancora in possesso della definitiva
attestazione USL circa la gravita' dell'handicap (v. in appresso)
la domanda potra' essere avanzata solo per un periodo massimo di
6 mesi.
La scelta del lavoratore puo' essere modificata dallo stesso
in caso di sopravvenute esigenze di fruizione dei permessi in
periodi diversi da quelli a suo tempo indicati.
Per dar titolo al beneficio di cui al comma in esame, oltre ai
requisiti sopra indicati - parentela o affinita' entro il 3
grado e convivenza (quest'ultima tranne che per i genitori di
minore fino a 18 anni) - valgono quelli ulteriori illustrati con
circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e cioe': che l'handicap
comporti una situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge n. 104 (oppure, in via provvisoria, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
la USL che assiste il minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
citato D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge
27.10.1993, n. 423) e che l'handicappato non sia ricoverato a
tempo pieno.
Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del
relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata
espressamente una validita' decorrente dalla data della domanda
(3).
La sopra indicata documentazione non definitiva dello
specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo
della Commissione, che comunque ai sensi della citata legge n.
423/1993 (art. 2, commi 3 e 3 bis) deve pronunciarsi entro 180
gg. dalla domanda.
Circa la periodicita' della attestazione della gravita'
dell'handicap si precisa che e' sufficiente presentare
annualmente dichiarazione di responsabilita' che da parte della
USL non si e' proceduto a rettifiche o non e' stato revocato o
modificato il giudizio sulla gravita' dell'handicap.
Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, peraltro
inserita nei moduli di domanda Hand 1/genitori e Hand 2/parenti -
allegati 1 e 2 - di responsabilita' che l'handicappato non e'
ricoverato, con impegno a dare tempestiva comunicazione in caso
di successive modifiche della situazione (ricovero).
Le domande vanno presentate all'Istituto e, in copia, al
datore di lavoro, quest'ultime tranne i casi di pagamento diretto
(lavoratori agricoli).
Si precisa che il modulo allegato 1, da riprodurre in loco
come i rimanenti, e' stato predisposto anche per l'utilizzo dei
permessi richiesti dai genitori ai sensi dei primi due commi
dell'art. 33; lo stesso sostituisce pertanto quello accluso alla
circolare n. 162/1993.
2) Cumulabilita' dei permessi con quelli previsti dalla Legge
1204/71, art. 7.
Il comma 4 dell'art. 33 della legge n. 404 dispone testualmen-
te: "Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con
quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
art. 7 della legge 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
Si premette che la cumulabilita' dei benefici previsti dal
comma in esame puo' esplicarsi soltanto per i genitori (e quindi
sono esclusi il coniuge, i parenti ed affini) dell'handicappato,
in quanto le prestazioni previste dall'art. 7 legge 1204/71
(cumulabili con i benefici della legge 104) sono erogati alla
sola madre o, in alternativa, nei casi previsti, al solo padre.
Inapplicabile appare anche la previsione di cumulabilita' con
l'astensione facoltativa di 6 mesi (comma 1, art. 7, legge n.
1204/1971) considerato che non e' ovviamente ipotizzabile che
l'interessato possa fruire del permesso delle due ore (ai sensi
del comma 2 art. 33) per una giornata gia' di totale astensione
facoltativa (in applicazione dell'art. 7 della legge n. 1204) dal
lavoro.
La cumulabilita' predetta non puo' neppure significare che, in
presenza di una astensione facoltativa goduta da uno dei due
genitori, l'altro possa richiedere i benefici previsti dai commi
2 e 3 dell'art. 33 in oggetto, essendo le prestazioni, derivanti
sia dalla legge 1204/71 che dalla legge 104/1992, dirette al
medesimo scopo.
Nonostante il richiamo della legge non e', infine,
ipotizzabile alcun cumulo dei tre giorni di permesso mensile
previsti dal comma 3 dell'art. 33 con l'astensione facoltativa di
sei mesi durante il primo anno di eta' del bambino, in quanto i
tre giorni di permesso suddetti non possono essere richiesti che
per l'assistenza di handicappati maggiori di tre anni di eta'.
Si precisa sul tema che, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in
esame, il genitore puo' comunque chiedere di fruire del permesso
di due ore giornaliere in luogo di una astensione facoltativa dal
lavoro sia per i primi 6 mesi previsti dalla legge n. 1204/1971
che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni)
previsto dalla legge n. 104/1992.
Cio' premesso, in sostanza, la previsione di cumulabilita'
prevista dal comma 4 puo' esplicare effetti solo per la malattia
del bambino di eta' fino a tre anni (comma 2, art. 7 legge
1204/71).
In luogo dell'astensione dal lavoro (in via generale non
indennizzata ai sensi della legge n. 1204/1971) o durante la
stessa per la malattia del bambino inferiore a tre anni, i
genitori possono fruire con i medesimi criteri di cui al
precedente 4 cpv. del presente paragrafo (inconciliabilita' tra
godimento dell'astensione facoltativa, da parte di uno dei
genitori, e godimento di permessi per l'assistenza agli
handicappati, da parte dell'altro), di due ore di permesso
giornaliero (comma 2).
Per tale aspetto la previsione di cumulabilita' sembra avere
il solo effetto pratico (4) di consentire al lavoratore che stia
fruendo delle due ore di permesso per l'assistenza
all'handicappato, l'astensione (non retribuita) per le ulteriori
ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato minore
di 3 anni sia ammalato; ovviamente dovra' trattarsi di una
malattia in fase acuta.
Altre cumulabilita' non possono verificarsi; anche per la
fattispecie di malattia del bambino, infatti, vale
l'argomentazione sopra esplicitata a proposito dell'astensione
facoltativa durante il primo anno di eta' del bambino:
l'astensione fino a tre giorni mensili (comma 3, art. 33) compete
solo per l'assistenza di handicappati di eta' oltre i 3 anni,
mentre l'astensione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge
n. 1204 riguarda i bambini inferiori a tale eta'.
3) Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile.
Il comma 6 della legge n. 104 prevede: "La persona handi-
cappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire dei
permessi di cui ai commi 2 e 3".
Il lavoratore handicappato maggiorenne, puo' quindi usufruire,
a scelta, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di
quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un
massimo di tre giorni al mese (5).
Si sottolinea che deve trattarsi di lavoratore handicappato
maggiorenne e in situazione di gravita'.
Per l'accertamento di quest'ultima si rinvia alle istruzioni
impartite al par. 1.
Si precisa che anche per tali soggetti la legge prevede che la
concessione dei permessi sia subordinata alla condizione di non
essere ricoverati a tempo pieno, condizione che peraltro e'
esclusa di per se' dalla concreta effettuazione dell'attivita'
lavorativa.
Considerata la funzione della indennita' e nelle linee di
quanto emerge dal parere espresso dal Consiglio di Stato
sull'argomento, si precisa anche che la diretta fruizione dei
permessi in questione da parte dei lavoratori handicappati ne
impedisce il contemporaneo godimento da parte dei genitori, del
coniuge o dei parenti o affini indicati dal comma 3 dell'art. 33
della legge n. 104.
Per la domanda deve essere utilizzato il mod. HAND 3/titolari
(all. 3), per le cui modalita' e periodicita' di presentazione si
rinvia al par. 1.
4) Misura dell'indennita', categorie professionali beneficiarie e modalita' operative di erogazione.
Come indicato al par. 1, la legge n. 423/1993 prevede che anche i permessi di cui al comma 3 in argomento siano "retribuiti" (in misura intera), con cio' significando, a seguito del richiamo dell'art. 8 della legge n. 903/1977, che sono posti a carico dell'INPS e che per gli stessi devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa, come applicato per i permessi di cui all'art. 8 della legge n. 903 (c.d. per allattamento), a cui la legge stessa, art. 33, comma 4, rinvia.
Sono di conseguenza da osservare le istruzioni della circolare n. 134371 AGO del 2.4.1981, tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare n. 134378 AGO del 31.8.1981.
Le indennita' erogate ai sensi della citata legge n. 104 sono riconoscibili a carico dell'INPS soltanto per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternita' presso l'Istituto; pertanto, in caso contrario, non sara' ammissibile alcun conguaglio, da parte dei datori di lavoro, con i contributi dovuti all'Istituto stesso. I lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici non hanno, come noto, diritto all'astensione facoltativa dopo il
parto in quanto questa e' incompatibile con la natura del relativo rapporto di lavoro. Considerato che le prestazioni oggetto della presentemcircolare sono assimilabili all'astensione facoltativa suddetta, costituendone un prolungamento o essendo comunque a questa funzionalmente e logicamente collegate si ritiene che, le prestazioni della legge n. 104, art. 33, non siano riconoscibili a tali categorie di lavoratori, compresi quelli handicappati.
Come gia' precisato col messaggio n. 27054 del 24.3.94 il diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei permessi
previsti dai commi 1 e 2 della legge n. 104 non e' da intendersi escluso quando l'altro genitore svolge attivita' lavorativa autonoma.
A chiarimento del contenuto dell'ultimo cpv. del messaggio stesso, si precisa che, essendo l'astensione facoltativa un diritto derivato da quello della lavoratrice (6), e' ovvio che il padre lavoratore dipendente non puo' fruire delle agevolazioni se
la madre non e' lavoratrice, ugualmente dipendente, avente
diritto alla prestazione, salvo le eccezioni previste (v. circ.
n. 48 PMMC del 5.6.1987).
Per le modalita' operative del conguaglio si dispone quanto
segue:
- l'importo delle indennita' di cui al comma 3 dell'art. 33
della Legge 104/92 dovra' essere esposto in uno dei righi in
bianco del quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla
dicitura "IND. Art. 33, c. 3, L. 104/92" e dal codice di nuova
istituzione L056";
- l'importo dell'indennita' relativa alle due ore di permesso
giornaliero spettante agli handicappati che lavorano (art. 33,
comma 6) dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND.
art. 33, c. 6, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione
"L057";
- l'importo dell'indennita' relativa ai permessi mensili di 3
gg. spettanti agli handicappati che lavorano (art. 33, comma
6) dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND. art. 33,
c. 6, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "L058".
Per la definizione delle indennita' relative ai riposi gia'
fruiti anteriormente all'emanazione della presente circolare,
deve essere adottata la procedura delle regolarizzazioni.
5) Lavoratori agricoli
Per l'erogazione in forma diretta delle indennita' previste
sia dai commi 1 e 2, che dai commi 3 e 6, a favore dei lavoratori
agricoli, si rinvia in linea generale alle istruzioni fornite con
circ. n. 25 PMMC del 7.8.1986.
Tanto comporta che ciascun assicurato deve presentare all'INPS
la richiesta di prestazioni, con cadenza non inferiore al mese,
dopo il reale godimento dei riposi.
Alla domanda annuale, effettuata sui consueti moduli Hand 1 o
Hand 2 o Hand 3, dovra' infatti essere allegato, per il primo
mese, il Mod. HAND/Agr. (allegato 4), contenente la dichiarazione
del o dei datori di lavoro, per ogni mese considerato, ai fini
dell'individuazione delle giornate di lavoro sulle quali e' stato
fruito il beneficio di legge.
Per i permessi successivi sara' sufficiente produrre ulteriori
Mod. HAND/Agr. per ciascuno dei mesi interessati.
Si precisa comunque che le prestazioni di cui al comma 3 (tre
gg. di riposo al mese) non risultano materialmente fruibili,
considerate le caratteristiche dell'occupazione ("a giornata"),
dai lavoratori agricoli a tempo determinato, siano essi genitori,
coniuge, parenti o affini dell'handicappato, ovvero essi stessi
handicappati in situazione di gravita'.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono invece,
ovviamente, fruire anche dei riposi di tre gg. suddetti.
Le istruzioni operative per la liquidazione diretta
dell'indennita' ai lavoratori agricoli saranno fornite a parte.
6) Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere.
In analogia a quanto previsto dall'art. 10 della legge n.
1204/1971 in materia di durata dei permessi orari giornalieri
c.d. per allattamento, si precisa che le due ore di permesso
giornaliero stabilite al comma 2 dell'art. 33 della legge n. 104
possono essere riconosciute soltanto ai lavoratori tenuti a
prestare attivita' lavorativa per oltre 6 ore al giorno. In caso
di prestazione di lavoro fino alle 6 ore giornaliere e'
riconoscibile una sola ora di permesso.
Si applicano in proposito le disposizioni della gia' citata
circolare 134371 AGO del 2.4.1981, tenendo presenti i chiarimenti
di cui alla circolare n. 48 PMMC del 7.3.1989.
7) Disposizioni varie.
a) Affidatari
Le istruzioni fornite sia con la presente circolare che con
la citata circolare n. 162 si applicano, oltreche' ai genitori,
pure adottivi, anche agli affidatari delle persone handicappate
in situazione di gravita' (comma 7, art. 33 legge n. 104).
L'affidamento deve risultare da:
- copia del provvedimento di affidamento rilasciato dal
Tribunale
competente, con l'indicazione della sua durata presunta;
- copia del documento rilasciato dall'Autorita' competente
attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino
handicappato nella famiglia affidataria.
Qualora il richiedente sia un lavoratore affidatario in luogo
della moglie lavoratrice ugualmente affidataria, la domanda di
usufruire delle agevolazioni in argomento e' subordinata alla
rinuncia della moglie, da comprovare con le modalita' prescritte
nel modulo Hand 1.
Si sottolinea in proposito che per il beneficio di cui al comma
1 (prolungamento dell'assenza facoltativa post partum), il
compimento del terzo anno di eta' preclude l'ulteriore godimento
dei benefici stessi, ancorche' il periodo di astensione
facoltativa di 6 mesi prevista, entro il terzo anno di eta' del
bambino, dall'art. 6 della legge n. 903/1977 dal 1 comma
dell'art. 7 della legge n. 1204/1971, non sia stato fruito per
intero, in quanto il bambino e' entrato nella famiglia in
prossimita' del compimento del predetto terzo anno.
Analogo limite temporale, ovviamente, vale anche per i benefici
di cui al comma 2 (due ore giornaliere).
b) Contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione dei permessi di cui al comma 2
(v. circ. n. 162/1993 citata, par. 5, 2 capoverso) nonche' per
quelli di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 33 in oggetto (cosi'
come per i riposi ex art. 10 della legge 30.12.1971 n. 1204), si
conferma che non e' prevista la possibilita' dell'accreditamento
figurativo, pur tenuto conto che la contribuzione obbligatoria a
carico del datore di lavoro manchi in quanto il trattamento
economico spettante durante tali periodi non ha natura di
retribuzione imponibile (sempreche', ovviamente, ne venga chiesto
il rimborso a carico dell'INPS).
Si precisa altresi' che i periodi relativi ai permessi
anzidetti non possono neanche formare oggetto di riscatto ai
sensi dell'art. 14 del Decreto Leg.vo 30.12.1992 n. 503 in quanto
non rientranti nella previsione di tale norma, la quale
disciplina esclusivamente le ipotesi dell'astensione facoltativa
dal lavoro per maternita' dopo il parto (e di altre ipotesi di
assenza dal lavoro, che qui non interessano).
Quanto sopra vale sia per l'assicurazione generale
obbligatoria che per i Fondi alternativi gestiti dall'Istituto
con la sola eccezione di cui all'art. 2, primo comma - sub
lettera a) della legge 1 giugno 1991 n. 166, secondo la quale i
periodi di riposo ex art. 10 della citata legge n. 1204/1971 sono
accreditabili figurativamente nel Fondo di previdenza per i
"Telefonici" ai fini del diritto a pensione e della misura di
essa.
8) Istruzioni contabili
Per l'imputazione contabile degli oneri conseguenti alle
prestazioni previste nei precedenti punti della presente
circolare nonche' dei relativi riaccrediti e degli eventuali
recuperi, si fa rinvio alle modalita' stabilite al paragrafo 6
della circolare n. 162 del 13 luglio 1993, con la precisazione
che ai conti ivi indicati e' stata opportunamente adeguata la
denominazione come risulta dall'allegato n. 5.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
----------------
NOTE
(1) Su tale aspetto si rinvia alle indicazioni fornite con
circolare n. 162 del 13.7.1993.
(2) E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.)
conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni,
dal capostipite (escluso) al parente considerato; cosi' ad es.:
la parentela nonno/nipote e' di 2 grado, quella madre/figlio di
1 grado, e cosi' via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona,
generazione per generazione, al capostipite comune e poi cosi'
ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal
conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra
fratelli e' di 2 grado, quello zio/nipote e' di 3 grado, quello
tra cugini e' di 4 grado (questi ultimi sono percio' esclusi dai
benefici della legge).
L'affinita' e' il rapporto che unisce un coniuge con i parenti
dell'altro coniuge (art. 78 c.c.).
Il grado di affinita' e' il medesimo che ha il coniuge con il
proprio parente: cosi' ad esempio il grado di affinita'
suocero/nuora (o suocera/genero) e' di 1 grado; quello tra
cognati di e' 2 grado, e cosi' via.
Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra
loro: cosi' ad esempio la moglie del cognato di una persona non
e' affine con quest'ultima.
(3) Eventuali dimostrazioni della esistenza dell'handicap in data
precedente non possono essere prese in considerazione, in quanto
solo con la domanda di riconoscimento della gravita' prevista
dalla legge l'interessato ha manifestato la volonta' di godere
dei diritti dalla stessa previsti.
(4) E' peraltro verosimile che in tal caso il lavoratore,
anziche' fruire delle 2 ore giornaliere di riposo opti, sia pure
temporaneamente, per i benefici riconosciuti dal comma 1, e cioe'
del prolungamento dell'astensione facoltativa per tutta la
giornata.
(5) Qualora siano richiesti permessi giornalieri, nell'ambito di
un mese in cui siano poi chiesti permessi orari, o viceversa, i
permessi giornalieri vanno ridimensionati ad ore, in modo da non
superare nel mese, il prodotto del numero dei giorni lavorativi x
2.
(6) Come confermato anche dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 150/1994.
N.B. Gli allegati 1,2,3, e 4 saranno riportati nel solo testo a
stampa.
2
All. 5
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 24/35
Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e
reintroiti delle indennita'
derivanti dalle agevolazioni di cui
all'art. 33, commi primo, secondo e
terzo, della legge n. 104/1992
Denominazione abbreviata: E.V.-RECUP.INDENN.ART.33 C.1-2-3
L.104/1992
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 30/19
Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle
agevolazioni di cui all'art. 33,
commi primo, secondo e terzo, della
legge n. 104/1992 corrisposte ai
dipendenti delle aziende ammesse a
conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX
DM 5.2.69-A.P.
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 30/79
Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle
agevolazioni di cui all'art. 33,
commi primo, secondo e terzo, della
legge n. 104/1992 corrisposte ai
dipendenti delle aziende ammesse a
conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell'anno in
corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART. 33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX
DM 5.2.69-A.C.
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 30/20
Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle
agevolazioni di cui all'art. 33,
commi primo, secondo e terzo, della
legge n. 104/1992 corrisposte
direttamente ai lavoratori o
rimborsate ad aziende sospese o
cessate, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92
CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.P.
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 30/80
Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle
agevolazioni di cui all'art. 33,
commi primo, secondo e terzo, della
legge n. 104/1992 corrisposte
direttamente ai lavoratori o
rimborsate ad aziende sospese o
cessate, di competenza dell'anno in
corso
Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92
CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.C.
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 10/30
Denominazione completa : Debiti per indennita' derivanti
dalle agevolazioni di cui all'art.
33, commi primo, secondo e terzo,
della legge n. 104/1992, rimaste da
pagare
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92
RIMASTE DA PAGARE
Tipo variazione : V
Codice conto : GAU 10/31
Denominazione completa : Debiti per somme non riscosse dai
beneficiari per indennita' derivanti
dalle agevolazioni di cui all'art.
33, commi primo, secondo e terzo,
della legge n. 104/1992
Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 NON
RISC.DAI BENEF.