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Circolare 303 del 14 dicembre 1995
OGGETTO: Assegno sociale ex articolo 3, commi 6 e 7, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e pensione sociale ex articolo 26
della legge 30 agosto 1969, n. 153.
L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina
con criteri del tutto innovativi i trattamenti pensionistici in favore
dei cittadini che abbiano compiuto i 65 anni e che versino in disa-
giate condizioni economiche, sostituendo, con effetto dal 1* gennaio
1996, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 apri-
le 1969, n. 153, e l'aumento di cui all'articolo 2 della legge 15
aprile 1985, n. 140, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544,con una
prestazione unica il cui ammontare e' fissato per l'anno 1996 in lire
6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili per 13 mensilita'.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che risiedano
effettivamente e abitualmente in Italia, che abbiano compiuto il
65* anno di eta' e siano nelle condizioni reddituali appresso specifi-
cate.
Le domande di pensione presentate da richiedenti che compiono
l'eta' nel mese di dicembre dovranno essere definite in base alla pre-
vigente normativa.
Per l'individuazione dei soggetti equiparati ai cittadini italiani
dovra' essere fatto riferimento alla legge n. 153/1969 ed ai relativi
criteri applicativi. Cio', in relazione al rinvio alle disposizioni
di cui alla citata legge n. 153, contenuto nel comma 7 dell'articolo
3, per tutto quanto non diversamente disposto dalla nuova normativa.
Si richiamano al riguardo le circolari n. 53431 Prs del 30 novembre
1970, n.754 A.G.O. del 14 luglio 1986 e n.1206 C.I.del 12 settem-
bre 1983.
REQUISITI REDDITUALI
Il diritto all'assegno sociale e' subordinato alla condizione che
l'interessato, se non coniugato, non possegga redditi propri, ovvero
possegga redditi di importo inferiore a quello dell'assegno sociale.
In quest'ultima ipotesi la prestazione e' attribuita in misura ridotta
fino a concorrenza dell'importo dell'assegno.
Qualora il richiedente risulti coniugato, e non legalmente ed effetti-
vamente separato, il diritto all'assegno e' subordinato alla condizio-
ne che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge,
non sia superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale. La
prestazione viene attribuita in misura intera qualora il reddito cumu-
lato rimanga contenuto entro il limite dell'assegno sociale ovvero in
misura ridotta ove il reddito cumulato risulti superiore all'importo
dell'assegno sociale ma pur sempre contenuto entro il limite costi-
tuito dal doppio dell'assegno stesso.
REDDITI VALUTABILI
Per espressa previsione normativa alla formazione del reddito concor-
rono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di
qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta so-
stitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del co-
dice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno
ed il reddito della casa di abitazione.
Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo
il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della leg-
ge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente
ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del-
l'assegno sociale.
MISURA DELL'ASSEGNO - SOSPENSIONE - RIPRISTINO
Come accennato in premessa, l'importo dell'assegno sociale e' fissato,
per l'anno 1996, in misura pari a lire 480.000 mensili da corrispon-
dere per 13 mensilita'. L'assegno non e' reversibile.
Il comma 6 prevede che l'erogazione avvenga con carattere di provviso-
rieta' sulla base di una dichiarazione rilasciata dal richiedente
circa i redditi di cui beneficia nell'anno di decorrenza della presta-
zione.
Ovviamente, qualora il richiedente risulti coniugato la dichiarazione
dovra' riguardare i redditi di entrambi i coniugi.
L'importo in pagamento verra' conguagliato entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di decorrenza sulla base della dichiara-
zione dei redditi effettivamente percepiti.
Gli eventuali incrementi del reddito oltre il limite massimo danno
luogo alla sospensione dell'assegno ed al recupero delle somme
che in relazione a cio' dovessero risultare riscosse indebitamente.
Per il ripristino dell'assegno sociale a seguito del nuovo perfezio-
narsi dei requisiti reddituali dovra' essere presentata apposita
istanza in funzione della quale sara' fissata la decorrenza.
Il comma 7, infine, stabilisce che la misura dell'assegno puo' essere
ridotta fino ad un massimo del 50% nel caso in cui l'interessato sia
ricoverato in Istituto o comunita' con retta a carico di enti pubbli-
ci.
Riguardo alla variabilita' della percentuale ed all'elemento in re-
lazione al quale tale variabilita' deve realizzarsi saranno forni-
te piu' precise indicazioni non appena il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, avra'
emanato l'apposito decreto previsto dal comma 7.
A cura del medesimo Dicastero sara' altresi precisato secondo quali
modalita' ed in che termini gli interessati devono espletare le forma-
lita' necessarie per il conseguimento dell'assegno.
Si fa,pertanto, riserva di successive istruzioni.
PENSIONI SOCIALI IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
La formulazione della norma ha fatto sorgere perplessita' sia in meri-
to alla eventualita' che con effetto dal 1* gennaio 1996 le pensioni
sociali in essere al 31 dicembre 1995, erogate a beneficiari nelle
condizioni reddituali previste dalla legge di riforma, dovessero esse-
re trasformate in assegni sociali sia riguardo al trattamento da ri-
servare a quelle corrisposte a beneficiari che non si trovino, invece,
nelle condizioni reddituali per avere diritto alla nuova presta-
zione.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, apposita-
mente interessato, si precisa che le pensioni sociali in essere al 31
dicembre 1995 continueranno ad essere erogate sulla base della previ-
gente normativa, sia ai fini della misura della prestazione che dei
requisiti per il relativo diritto.
Nessuna trasformazione in assegno sociale interessera', pertanto, le
pensioni sociali percepite da beneficiari nelle condizioni reddituali
richieste per la nuova prestazione, come pure nessuna revoca dovra'
essere operata nei confronti di titolari di pensione sociale che non
si trovino nelle anzidette condizioni reddituali.
AUMENTO EX ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 140/1985 E N. 544/1988
Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 140 del 1985 e della legge
n. 544 del 1988 l'aumento della pensione sociale spetta anche ai
soggetti esclusi dalla pensione sociale in relazione alle condizioni
di reddito, sempreche' ovviamente facciano valere i requisiti richie-
sti.
Anche per tali prestazioni si e' posto il problema se dovessero conti-
nuare ad essere erogate successivamente al 31 dicembre 1995, e, in
caso affermativo, in quale misura.
In analogia alla soluzione prospettata per le pensioni sociali, su
conforme indicazione del Ministero del lavoro, si precisa che i sog-
getti che attualmente percepiscono l'aumento della pensione sociale,
pur non fruendo della pensione sociale, dovranno continuare a percepi-
re tali trattamenti, secondo la previgente normativa, nell'importo in
essere al 31 dicembre 1995.
ASSEGNI VITALIZI PREVISTI DALLA LEGGE 20 MARZO 1980, N. 75
Anche in merito ai riflessi della nuova normativa sugli assegni vita-
lizi e' stato interpellato il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
In conformita' alle indicazioni fornite dal predetto Dicastero, per
tali prestazioni dovra' essere osservato il criterio secondo cui i
trattamenti in essere alla data del 31 dicembre 1995 restano discipli-
nati dalla preesistente normativa, mentre i trattamenti il cui di-
ritto e' perfezionato a decorrere dal 1* gennaio 1996 saranno erogati
nella misura dell'assegno sociale.
Si ricorda che gli assegni vitalizi in argomento sono i trattamenti
trasferiti a norma della legge n. 75 del 1980 a carico dell'INPS, li-
quidati o da liquidarsi per cessazioni dal servizio fino al 31 dicem-
bre 1975 e quelli da liquidare per decessi successivi a tale data,
dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto naziona-
le assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto Postelegrafoni-
ci, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo
6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177.
I criteri di definizione delle pratiche riguardanti i trattamenti
in questione sono contenuti nelle circolari n. 737 A.G.O. del 23
aprile 1980 e n.738 A.G.O. del 2 marzo 1981.
MINORATI CIVILI - PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN SOSTITUZIONE DEL
TRATTAMENTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO
Anche nei confronti dei minorati civili gia' beneficiari della pensio-
ne sociale, come pure di quelli che compiono i 65 anni successivamente
al 31 dicembre 1995, si e' posto il problema in ordine agli effetti
prodotti dalla nuova normativa.
La questione e' stata sottoposta all'attenzione del Ministero del la-
voro e da questi ad altro Dicastero e potranno quindi essere fornite
istruzioni non appena perverranno i necessari chiarimenti.
Nel frattempo, le pensioni sociali sostitutive in essere alla data del
31 dicembre 1995 continueranno ad essere erogate sulla base della pre-
vigente normativa.
Si fa pertanto riserva di successivi chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO