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Circolare 182 del 4 agosto 1997
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni varie.
Sommario:
1) Part time orizzontale: individuazione della retribuzione
media giornaliera nell'ipotesi di variazioni successive
dell'orario di lavoro.
2) Lavoro saltuario in periodi non predeterminati: criteri per
la determinazione della retribuzione media giornaliera.
3) Irrilevanza, ai fini dell'erogazione dell'indennita' di
malattia, dell'omessa o incompleta indicazione
dell'indirizzo sul certificato di malattia quando il dato e'
altrimenti ricavabile.
4) Accertamenti sull'operato delle aziende in materia di
erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita'.
5) Nel caso di riduzione della prognosi disposta dal medico di
controllo, copia del relativo referto va inviata al datore
di lavoro.
6) Personale ferroviario avente diritto alle prestazioni
economiche di malattia e maternita': applicazione della
normale disciplina per gli aspetti connessi all'invio della
documentazione e certificazione ed all'effettuazione delle
visite di controllo.
7) Nel caso di malattia riconducibile alla patologia per la
quale e' stato concesso l'assegno di invalidita',
l'indennita' va corrisposta soltanto quando sia
sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una
incapacita' lavorativa specifica, assoluta e temporanea.
8) Nell'ipotesi di certificati con prognosi di tre giorni per i
quali si pone l'intervento erogativo dell'Istituto, il
ritardo nell'invio della certificazione va applicato non
indennizzando l'ultimo giorno di prognosi.
9) Gli importi delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello, non assoggettabili a
contribuzione ai sensi dell'art.2 della legge 23.5.1997,
n.135, non vanno inclusi nei ratei di retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita'.
10) Riepilogo delle disposizioni in materia di diritto del padre
lavoratore dipendente alla fruizione delle prestazioni
economiche di maternita' a seconda delle varie situazioni.
11) I Comitati provinciali sono competenti anche a decidere i
ricorsi in materia dei benefici previsti per gli
handicappati dall'art. 33 della legge n. 104/1992.
12) L'indennita' di maternita' e l'indennita' per inabilita'
temporanea da infortunio sul lavoro o da malattia
professionale non sono cumulabili.
1) PART TIME ORIZZONTALE CON VARIAZIONI CICLICHE DELL'ORARIO DI
LAVORO.
Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di
chiarimenti circa la retribuzione media giornaliera da prendere a
base per l'erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita'
nel caso di rapporti di lavoro in cui, nel corso dell'anno, si
alternano periodi di lavoro ad orario ridotto (c.d. part time
orizzontale) a periodi di attivita' a tempo pieno, con
conseguenti variazioni della retribuzione, riferita al lavoro
effettivamente svolto.
Al riguardo si precisa che, in casi del genere, per
l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di
maternita' (sia obbligatorie che facoltative) (1), la
retribuzione media giornaliera del mese precedente l'evento,
ricavata con le consuete modalita', deve essere ridimensionata
rapportando le ore di lavoro medio giornaliero svolto nelle
settimane del periodo considerato a quelle ugualmente medie
giornaliere che l'interessato avrebbe dovuto svolgere qualora non
fosse intervenuto l'evento stesso.
Ponendo, ad esempio, il caso di un operaio con un orario di
lavoro part time nel mese precedente l'evento di 4 ore per 5 gg.
alla settimana (e cioe' di 3,3333 ore medie per ciascun giorno
"retribuito", considerando compreso anche il sabato) il cui
full-time orario previsto durante tutto l'evento stesso sia di 8
ore sempre per 5 gg. alla settimana (6,6666 ore giornaliere
medie), la retribuzione media giornaliera del mese dovra' essere
divisa per 3,3333, moltiplicando poi il risultato per 6,6666.
Ipotizzando percio' una retribuzione di œ. 1.000.000 per 25
gg. di lavoro part time (40.000 lire giornaliere), dividendo per
3,3333 si ha una retribuzione oraria di œ 12.000, che viene
ridimensionata, a causa del passaggio al tempo pieno -attraverso
la moltiplicazione per 6,6666- in œ 80.000 giornaliere.
Nell'ipotesi opposta, di svolgimento di lavoro a tempo pieno
prima di un evento che ricada interamente in un periodo di
previsto lavoro a tempo parziale, ovviamente si deve operare
inversamente: la retribuzione a tempo pieno, che si suppone di œ.
2.000.000 sempre per 25 gg. di lavoro (œ.80.000 giornaliere) va
prima divisa per 6,6666 (retribuzione oraria di œ. 12.000) e
quindi moltiplicata per 3,3333 (= œ.40.000 giornaliere).
Qualora si tratti di impiegato, tenuto conto che per i
lavoratori con tale qualifica sono retribuiti tutti i giorni
della settimana, fermo restando l'impegno orario giornaliero di
lavoro dell'esempio sopra riportato, il calcolo va leggermente
modificato: la retribuzione media giornaliera del periodo part
time va divisa per 2,8571 (20 h: 7 gg.) e il risultato
moltiplicato per 5,7142 (40 h: 7 gg.). Inversamente, come ovvio,
si opera nel caso opposto.
La retribuzione come sopra ottenuta costituisce la base per
il calcolo della prestazione richiesta, da liquidare per 6 gg.
alla settimana (per gli operai) o per 7 gg. (per gli impiegati).
I criteri suddetti sono applicabili pure in caso di rapporti
di lavoro che prevedono una riduzione dell'attivita' su base
settimanale, con distribuzione non costante dell'orario di lavoro
e con retribuzioni variate. Cio' anche se nell'arco della
settimana siano previste giornate di totale inattivita': la
fattispecie e', in altri termini, equiparabile, ai fini
anzidetti, al part time orizzontale oggetto delle presenti
istruzioni.
Quanto precede vale pure se la riduzione su base settimanale
in questione si collochi nell'ambito di contratti di solidarieta'
che comportino trattamenti di integrazione salariale (in
proposito si richiamano le istruzioni della circolare n. 212 del
13 luglio 1994, par. 4).
Se le vicende del rapporto di lavoro prevedono che nel corso
dell'evento l'orario contrattuale subisca una pluralita' di
variazioni (ad esempio per passaggi part time/full time e
viceversa), il suddetto ridimensionamento della retribuzione,
avverra' ogni qualvolta si verifica la variazione contrattuale
dell'orario di lavoro (e della relativa retribuzione).
Per il part time verticale (2) valgono le istruzioni di cui
alla circolare n. 82 del 5.4.1993, che prevedono, in sintesi,
l'indennizzabilita' dei soli periodi in cui esisterebbe l'obbligo
di prestare attivita' lavorativa, mentre per i contratti di
solidarieta' con intervento di integrazione salariale (quando
ovviamente, in luogo del suddetto trattamento, sia erogabile la
prestazione di malattia o di maternita'), si applicano le
istruzioni di cui alla citata circ. n. 212/94.
Anche per il part time verticale, comunque, in caso di
passaggi part time/full time e viceversa nel corso dell'evento,
la retribuzione media giornaliera da prendere a riferimento per
le giornate da indennizzare non rimane costante per tutta la
durata dell'evento, ma deve essere variata, in rapporto
all'orario di lavoro, ogni qual volta questo subisce modifiche.
Le indicazioni che precedono non si applicano ai riposi
giornalieri ex art.10 legge 903/1977 (c.d. riposi per
allattamento) ne' ai riposi concessi ai donatori di sangue, per i
quali, invece, la retribuzione di cui viene chiesto il rimborso
corrisponde a quella che viene meno al lavoratore a causa
dell'evento e che viene pertanto corrisposta effettivamente allo
stesso.
2) LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITA' LIMITATAMENTE AD ALCUNI
PERIODI, NON PREDETERMINATI. DETERMINAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA.
Da piu' parti e' stata segnalata l'inadeguatezza delle
regole comunemente seguite per l'individuazione della
retribuzione media giornaliera da prendere a base ai fini della
erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di
maternita' relativamente a talune fattispecie contrattuali, non
qualificabili formalmente come rapporti di lavoro a tempo
parziale, caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente
prestate in maniera del tutto episodica, che non risultano,
percio', predeterminate nella loro effettuazione.
In tali situazioni, infatti, dividendo, secondo i criteri
seguiti per la generalita' dei lavoratori, la retribuzione
percepita nel mese di interesse per il numero delle giornate
effettivamente lavorate (o comunque retribuite) nello stesso
periodo, generalmente viene ad ottenersi una retribuzione media
giornaliera che non rispecchia assolutamente la media degli
emolumenti mensilmente a disposizione del lavoratore, con ovvie
possibili distorsioni della funzione dell'indennita', in
particolare quella di malattia.
Una soluzione idonea ad individuare, nei casi in questione,
una retribuzione piu' aderente a quanto il lavoratore percepisce
durante il mese appare quella gia' realizzata in materia di
erogazione dell'indennita' di maternita' alle lavoratrici dello
spettacolo (v. circolare n. 254 del 20.9.1994), da estendersi
pertanto anche alle altre categorie di lavoratori il cui rapporto
di lavoro, non inquadrabile nel part time (3), si esplichi
attraverso prestazioni del tutto occasionali. Sono esclusi dalle
presenti istruzioni i lavoratori indennizzabili sulla base di
retribuzioni convenzionali nonche' i lavoratori dello spettacolo,
per le prestazioni di malattia, per le quali e' come noto
applicata una diversa disciplina.
Di conseguenza, nelle situazioni del genere, ferma restando
l'osservanza degli ulteriori comuni criteri erogativi, si
procedera' al computo della retribuzione dividendo quanto
percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il
numero delle giornate lavorate o retribuite bensi' per il numero
di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti
nel periodo stesso.
E' ovvio che qualora ci si trovi in presenza di contratti di
lavoro a tempo determinato, sono altresi' applicabili le relative
disposizioni concernenti il massimo indennizzabile per evento e
quelle che prevedono la cessazione del diritto all'indennita' con
il termine del rapporto di lavoro.
3) OMESSA O INCOMPLETA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO SULLA
CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
In relazione a richieste di chiarimenti circa i riflessi
sulla erogazione dell'indennita' di malattia della omessa o
incompleta indicazione da parte dell'assicurato del proprio
indirizzo sulla relativa certificazione, si conferma che la
circostanza puo' non avere conseguenze quando i dati in possesso
dell'Istituto, compresi quelli registrati nella procedura di
gestione dei certificati, consentono la disposizione di visite di
controllo.
Diversamente, nell'eventualita' che l'indirizzo di interesse
non risulti registrato nella procedura suddetta ovvero che quello
memorizzato non risulti piu' attuale, l'irregolarita' comportera'
la non indennizzabilita' fino a quando i dati mancanti non siano
completati ovvero se ne venga altrimenti a conoscenza.
4) PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI MALATTIA E DI MATERNITA' PER IL
TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO.
E' stata piu' volte evidenziata l'esigenza di puntuali
controlli sull'operato delle aziende, tenute per legge ad
anticipare per conto dell'INPS alla quasi generalita' degli
assicurati l'indennita' di malattia e di maternita'.
Trattandosi di pratiche a conguaglio e' evidente infatti che
eventuali irregolarita' sono rilevabili solo attraverso diretti
controlli presso le ditte; di massima, per gli aspetti in
argomento, questi saranno svolti da accertatori di reparto che si
avvarranno, per il riscontro in azienda, dell'ausilio di apposita
campionatura di casi, preventivamente approntata in Sede. Si
raccomanda in particolare di verificare se la certificazione di
malattia sia stata inviata anche all'Istituto, se eventuali
riduzioni di prognosi operate in sede di controllo abbiano avuto
il dovuto seguito, se risultino rispettate le disposizioni
relative alla "ricaduta", al periodo massimo indennizzabile
(annuo e per evento), con specifico riguardo all'ipotesi di
malattie che si protraggono senza interruzione oltre il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza, se i
periodi di astensione per maternita' siano stati correttamente
calcolati, ecc.
Analoghe verifiche saranno comunque operate anche nel corso
degli accertamenti ispettivi dai funzionari di vigilanza.
5) CONTROLLI SANITARI: MODIFICA PROGNOSI
Come e' noto, in base ai criteri vigenti, l'Istituto e'
tenuto a inviare al datore di lavoro copia del referto della
visita di controllo effettuata, solo se il controllo stesso e'
stato svolto su richiesta del medesimo datore di lavoro.
Da parte di alcune aziende e' stata rappresentata peraltro
l'esigenza di conoscere tempestivamente, ai fini della corretta
erogazione dell'indennita' di malattia, eventuali variazioni di
prognosi rispetto a quella del curante, stabilite all'atto del
controllo.
Tenuto conto di quanto precede, in occasione della ristampa
del modello di referto di controllo e' stato, come noto, previsto
(v. avvertenza riportata sulla 4 copia) che il lavoratore,
allorche' si verifichi una modifica della prognosi, ne dia
comunicazione al proprio datore di lavoro, attraverso la
trasmissione di copia del referto.
Si dispone ora che anche nel caso di visita d'ufficio,
qualora venga modificata dal medico di controllo la prognosi
originaria, copia del relativo referto venga comunque
tempestivamente inviata all'azienda, ove individuabile.
6) PERSONALE FERROVIARIO ISCRITTO ALL'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E
MATERNITA'.
Con circolare n. 204 del 5.10.1989 sono state fornite
indicazioni relativamente ai dipendenti dell'"Ente Ferrovie dello
Stato" ora "Ferrovie dello Stato s.p.a." (trattasi in particolare
di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e del
personale dei servizi) ai quali viene corrisposto il trattamento
economico di malattia a carico dell'INPS.
Le predette istruzioni, avuto riguardo alle funzioni
inerenti agli accertamenti ed al rilascio delle certificazioni
nei confronti del personale del suddetto Ente svolte dal Servizio
Sanitario interno, prevedevano, come noto, l'esonero dell'invio
della certificazione di malattia all'INPS e l'effettuazione
diretta dei controlli sulle assenze per malattia a cura dei
medici del suddetto Servizio sanitario.
La Societa' Ferrovie dello Stato ha ora comunicato che
l'avvenuta soppressione, a seguito della riorganizzazione del
settore, dei Reparti medici di linea, ha fatto venir meno la
possibilita' di provvedere con strutture interne al controllo
sistematico delle assenze per malattia dei propri dipendenti.
In relazione a quanto precede si dispone che, nei confronti
dei lavoratori sopra indicati (e, cioe', assunti con contratto
di formazione e lavoro e personale dei servizi), per i periodi di
malattia indennizzabili a carico di questo Istituto (v. la citata
circolare n. 204/1989), sia applicata, per gli aspetti connessi
al rilascio e all'invio della certificazione di malattia ed ai
controlli sanitari, la normale disciplina prevista per gli aventi
diritto alle prestazioni economiche di malattia.
Resta ferma ovviamente la facolta' per la Societa' di cui
trattasi di richiedere a questo Istituto -tenuto per legge
all'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei
lavoratori ammalati dipendenti da privati datori di lavoro, come
ora devono considerarsi le Ferrovie dello Stato S.p.A.- visite di
controllo per la generalita' dei propri dipendenti.
Anche per le prestazioni di maternita' del personale di cui
al primo cpv. del presente paragrafo si applicano le disposizioni
valide per la generalita' degli assicurati: la documentazione e
certificazione dovra' essere pertanto trasmessa sia all'INPS che
al datore di lavoro.
7) INDENNITA' DI MALATTIA E ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in materia di
riconoscibilita' del diritto all'indennita' di malattia nei
confronti di assicurati che si assentano dal lavoro per la
medesima patologia per la quale risultano titolari di assegno di
invalidita'.
Sulla questione si osserva innanzitutto che l'attuale
sistema previdenziale presenta gestioni separate che erogano, al
verificarsi di ciascun evento, le relative prestazioni secondo le
specifiche regole; eventuali situazioni di incompatibilita' o
incumulabilita' tra le diverse prestazioni sono stabilite dalla
legge.
In particolare, per quanto qui interessa, e' noto che
l'indennita' di malattia spetta in presenza di una infermita'
comportante incapacita' lavorativa assoluta ma temporanea;
l'assegno di invalidita' presuppone invece una capacita' al
lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermita' o
difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa compatibile con le
residue risorse psicofisiche e attitudinali.
Trattandosi di prestazioni correlate a due istituti
differenti, le stesse, in mancanza di diversa previsione (4) sono
da ritenersi quindi in via di principio cumulabili, e cio' anche
se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa
patologia che ha causato la concessione dell'assegno di
invalidita'.
Resta inteso che, nel caso, la condizione di malattia
tutelabile ai fini dell'assicurazione per le prestazioni
economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando
sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una
complicanza della patologia stessa, tale da produrre una
incapacita' lavorativa specifica, assoluta e temporanea.
Le indicazioni che precedono valgono ovviamente per gli
eventi che iniziano in costanza di lavoro, essendo escluso in via
generale (v. circ. n. 134406 AGO - n. 386 SL/149 del 23.7.1983,
par. 7), per i lavoratori aventi titolo alle prestazioni
pensionistiche (tra cui e' da ricomprendere anche l'assegno di
invalidita'), il diritto all'indennita' di malattia per gli
eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del
rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data
non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o
copertura assicurativa.
Per quanto riguarda poi la pensione di inabilita', si
ricorda che l'art. 2, comma 5 della legge 222/1984 richiede la
preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi
della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione.
La previsione porta ad una conclusione di incompatibilita'
tra il trattamento pensionistico in esame e l'indennita' di
malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere
corrisposta nell'ipotesi di revoca del predetto trattamento,
prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di
svolgimento di attivita' lavorativa.
8) TARDIVO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
Come e' noto, secondo i criteri impartiti (v. circ. n. 11
PMMC/179 dell'8.8.1985), nel caso di tardivo invio della
certificazione di malattia (oltre, cioe', il secondo giorno
successivo a quello di rilascio) non vengono indennizzate, con
riferimento ai singoli certificati, le giornate cadenti tra
l'ultimo giorno (escluso) utile per l'invio della certificazione
ed il giorno (compreso) di effettivo adempimento.
Il principio non viene applicato, nel senso che, per un
certificato inviato in ritardo, non vengono neppure indennizzate
le giornate previste per l'invio, quando detto (secondo)
certificato segue ad altro trasmesso fuori termine e dopo la
scadenza della relativa prognosi (v.esempio n.3 della nota 6 alla
circolare n.11 citata).
La regola, cosi' come formulata, si e' dimostrata peraltro
inadeguata -rendendo di fatto ininfluente ai fini sanzionatori il
tardivo invio, che non consente neanche l'attivazione di
controlli sanitari- quando i periodi certificati riportano
prognosi di soli 3 giorni e vengono inviati dopo la cessazione
dell'evento o comunque dopo la scadenza della prognosi.
L'inconveniente puo' verificarsi nelle continuazioni o
ricadute, ovvero nell'ipotesi di eventi da intendersi iniziati
dalla data (giorno immediatamente precedente quello di rilascio)
dichiarata dal lavoratore sul certificato (v. circ. n.147 del
15.7.1996, par.3), in cui, con i criteri in atto, l'indennita'
risulterebbe dovuta per tutte le giornate comprese nella
prognosi (esclusi, ovviamente, gli eventuali giorni di carenza).
Il problema non si pone, invece, quando trattasi di
certificati che si riferiscono unicamente a giornate imputabili a
carenza, quando cioe' nessun intervento erogativo dell'Istituto
e' ipotizzabile.
Avuto riguardo a quanto precede, al fine di correggere
l'anomalia, si dispone pertanto, a modifica delle istruzioni
impartite con la citata circolare n. 11/1985, che il ritardo
nell'invio della certificazione, relativa ai suddetti casi con
prognosi di tre giorni, quando comportano intervento
dell'Istituto, vada sanzionato non indennizzando l'ultimo giorno
di prognosi.
La procedura di gestione della certificazione di malattia
sara' aggiornata in tal senso entro la prima quindicina del mese
di settembre c.a.
9) EROGAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI SECONDO
LIVELLO. D.L. 25.3.1997,n.67, CONVERTITO NELLA LEGGE
23.5.1997, N.135.
Come e' noto, l'art.2 della legge n.135/1997 sopra citata ha
reintrodotto il regime di parziale esclusione dalla contribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo
livello, correlate ad incrementi di produttivita', qualita' ed
elementi di competitivita'.
Poiche' l'esclusione opera ovviamente anche agli effetti
delle prestazioni, dette quote non devono essere incluse nella
retribuzione da prendere a riferimento (quali "ratei") per il
calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
Si rammenta (v. circolare n. 95 del 17.4.1997, che fa rinvio
alle precedenti circolari n. 152 del 22.7.1996 e n. 213 del
6.11.1996) che la "decontribuzione", fino al 31.12.1997, e'
limitata all'1% della retribuzione contrattuale annua; dall'1.1.
1998, il limite e' elevato al 2%; a regime -comunque entro un
massimo del 3%- sara' fissata con Decreto interministeriale.
In merito alla "decontribuzione" dell'1% si ricorda altresi'
che per effetto di una serie di decreti legge (5) decaduti, ma i
cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28.11.1996, n.608,
la stessa si applica per i periodi -e quindi, ai fini erogativi,
per le retribuzioni da prendere a riferimento per gli stessi
periodi- dal 30.3.1996 al 24.11.1996, nonche' dal 27.3.1997 (data
di entrata in vigore del citato d.l. n. 67/1997, convertito nella
legge n.135/1997) al 31.12.1997.
10) LAVORATORI PADRI
Si ritiene utile riassumere le disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento al "padre" dei diritti derivanti dalla
nascita, dalla adozione o dall'affidamento di un figlio (6).
Per "padre" si intende, qui, il lavoratore dipendente
assicurato all'INPS per le prestazioni economiche di maternita'.
10.1) Astensione dal lavoro indennizzata (80% della
retribuzione) dopo la nascita o l'adozione o l'affidamento
di un bambino.
a) Padre naturale
Il padre naturale non ha diritto, in via generale, a fruire
dell'astensione dal lavoro dopo la nascita di un figlio.
Ne ha diritto solo nei casi in cui la madre sia gravemente
ammalata (7) o sia deceduta, durante il parto o dopo il parto,
anche per cause non legate al parto stesso ovvero quando il
figlio sia affidato a lui soltanto.
In questi casi il padre acquisisce un diritto autonomo
all'astensione dal lavoro, indipendentemente, cioe', dalla
condizione di lavoratrice o meno della madre (v. sentenza della
Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87 e ordinanza n. 144 del
16.4.87 della stessa Corte con la quale l'espressione
"lavoratrice madre" riportata nella sentenza n. 1/87 e' stata
sostituita da quella di "lavoratrice o meno"). Il diritto del
padre sussiste,pertanto, anche se la madre deceduta o gravemente
ammalata svolgeva (o svolge) attivita' di lavoratrice autonoma.
La madre, lavoratrice dipendente, gravemente ammalata,
appartenente a categoria assicurata per le prestazioni economiche
di malattia, ha diritto all'indennita' di malattia anche nel
periodo (fino ai tre mesi di eta' del bambino) in cui al padre
viene corrisposta l'indennita' per astensione dal lavoro: non ha
invece diritto alla corresponsione di una parallela indennita' di
maternita'.
b) Padre adottivo o affidatario.
Il padre adottivo o affidatario ha diritto all'astensione
dal lavoro per un periodo di tre mesi dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia (entro il compimento di sei
anni di eta' del bambino), a condizione che la madre, anch'essa
lavoratrice dipendente, abbia rinunciato a fruire del suddetto
periodo (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del
11/15.7.91) (8).
Analogamente al padre naturale, il padre adottivo o
affidatario ha comunque diritto all'astensione dal lavoro in caso
di decesso o di grave infermita' della madre o quando il bambino
sia stato affidato soltanto a lui.
10.2) Astensione facoltativa indennizzata (30% della
retribuzione).
a) Padre naturale.
Il padre naturale puo' fruire (art. 7 della legge n. 903/77)
di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro fino a sei
mesi (entro il compimento di un anno di eta' del figlio) a
condizione che la madre, anch'essa lavoratrice dipendente, abbia
rinunciato a fruire dello stesso periodo di astensione
facoltativa chiesto dal padre, periodo durante il quale la madre
non puo' neppure fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 10
della legge n. 1204/71 (v. parere n. 1676/84 del 28.11.84 del
Consiglio di Stato). L'astensione facoltativa puo' comunque
essere fruita in parte dalla madre ed in parte dal padre, sempre
entro il 1 anno di eta' del figlio, in periodi anche frazionati,
purche' quelli richiesti dal padre non coincidano con quelli
richiesti dalla madre e viceversa e sempreche' non siano
complessivamente superati i 6 mesi.
Trattandosi di diritto derivato da quello della madre, il
diritto del padre e' escluso quando la madre non puo'
beneficiarne: ad es. nelle giornate in cui non e' tenuta a
prestare attivita' lavorativa, comprese le pause contrattuali
previste in un rapporto di lavoro part-time verticale.
Analoga esclusione si ha in caso di madre lavoratrice a
domicilio, di lavoratrice addetta ai servizi domestici e
familiari ovvero di lavoratrice autonoma, categorie, tutte, alle
quali non spetta l'astensione facoltativa; pertanto il padre, pur
essendo lavoratore dipendente appartenente a categoria avente
diritto, non puo' beneficiare dell'astensione facoltativa.
L'indennita' per astensione facoltativa fruita dal padre
deve essere sempre (anche, cioe', se goduta in modo frazionato)
calcolata sulla base della retribuzione da lui percepita nel
periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) precedente l'inizio
dell'astensione.
Il padre acquisisce un proprio diritto a chiedere
l'astensione facoltativa in caso di decesso, di grave infermita'
della madre o di affidamento del bambino a lui soltanto: non e',
cioe', necessaria in tal caso la appartenenza della madre a
categoria avente diritto alle prestazioni economiche di
maternita'.
b) Padre adottivo o affidatario.
Il padre adottivo o affidatario ha diritto (v. art. 7 legge
n. 903/77) all'astensione facoltativa fino a 6 mesi, al pari del
padre naturale, compresa percio' la condizione della rinuncia
della madre lavoratrice dipendente. La differenza e' che ne puo'
fruire entro un anno dalla data di effettivo ingresso del bambino
nella famiglia ed entro tre anni di eta' del bambino.
10.3) Riposi giornalieri retribuiti di cui all'art. 10 della
legge n. 1204/71.
a) Padre naturale.
Il padre naturale puo' beneficiare (v. sentenza Corte
Costituzionale n. 179 del 21.3.93) dei riposi giornalieri
previsti dall'art. 10 della legge n. 1204/71 entro un anno di
eta' del figlio a condizione che la madre, anch'essa lavoratrice
dipendente, abbia rinunciato ad avvalersi dei riposi nello stesso
periodo richiesto dal padre. Poiche' si tratta anche nella
presente ipotesi di assenza facoltativa e di diritto derivato da
quello della madre, si applicano i medesimi criteri illustrati al
punto 10.2).
Cosi', ad esempio, il padre non puo' fruire dei riposi ne'
nello stesso periodo in cui la madre si trova in astensione
obbligatoria o in astensione facoltativa ne' durante i periodi in
cui l'obbligo della prestazione lavorativa della madre e'
interamente sospeso.
Altra conseguenza e' che se la madre e' lavoratrice
dipendente con contratto di lavoro part-time ad orario ridotto
inferiore a sei ore giornaliere, il padre potra' fruire di una
sola ora di riposo giornaliero (la stessa che sarebbe stata
concessa alla madre) nonostante il suo orario giornaliero di
lavoro sia pari o superiore a sei ore. Una sola ora di riposo
giornaliero dovra' essere riconosciuta al padre anche quando il
suo orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore, pur
essendo quello della madre rinunciante superiore a 6 ore.
Il padre ha diritto comunque ai riposi in caso di decesso o
grave infermita' della madre o di affidamento esclusivo a lui,
indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno (v.
sent. n. 1/87 della Corte Costituzionale e ordinanza n. 144/87) o
di lavoratrice autonoma della madre.
b) Padre adottivo o affidatario.
Il padre adottivo o affidatario puo' fruire dei riposi
giornalieri alle stesse condizioni previste per il padre
naturale.
11) RICORSI IN MATERIA DI BENEFICI AGLI HANDICAPPATI DI CUI
ALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92. COMPETENZA DEI COMITATI
PROVINCIALI.
La legge 9.3.89, n. 88, art. 46, individua, com'e' noto, le
prestazioni che possono formare oggetto di ricorso al Comitato
provinciale.
Non vi sono comprese, ovviamente, le prestazioni relative
alle agevolazioni per i portatori di handicap, in quanto previste
con la successiva legge n. 104 del 5.2.92.
Considerata, peraltro, la sostanziale equiparazione dei
permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge
n. 104/92 ai riposi di cui all'art. 10 della legge 1204/71
(equiparazione derivante dal rinvio che il comma 4 dello stesso
art. 33 fa alla disciplina vigente per i riposi ex art. 10 della
legge n. 1204), si ritiene che la stessa disciplina sia
applicabile anche al relativo contenzioso.
Di conseguenza, avverso i provvedimenti di reiezione delle
domande di permessi previsti dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 33
della legge n. 104/92, e' possibile proporre ricorso al Comitato
provinciale con le stesse modalita' e negli stessi termini
prescritti in tema di reiezione delle domande di riposi previsti
dall'art. 10 della legge n. 1204/71. Di tanto dovra' essere fatta
menzione nell'eventuale provvedimento di diniego della
prestazione, con le abituali modalita' e forme di comunicazione.
Della facolta' di adire l'Autorita' Giudiziaria entro il
termine annuale di decadenza previsto dall' art. 4 del D.L.
19.9.92, n. 384, convertito nella legge 14.11.92, n. 438 dovra'
essere data notizia anche nella lettera di comunicazione della
reiezione del ricorso da parte del Comitato provinciale.
12) INDENNITA' DI MATERNITA' E INDENNITA' PER INABILITA'
TEMPORANEA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA
PROFESSIONALE.
L'INAIL, con circ. 14.5.87, n. 33, ha disposto, sulla base
delle indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero delle
Finanze, che il trattamento economico per inabilita' temporanea
debba essere prevalente su quello economico di maternita'
previsto dalla legge n. 1204/71.
Pertanto, in caso di astensione dal lavoro per maternita' e
di contemporaneo riconoscimento della inabilita' temporanea da
infortunio o malattia professionale, l'indennita' di maternita'
non dovra' essere corrisposta per tutto il periodo per il quale
l'INAIL provvede al pagamento dell'indennita' giornaliera; sulla
base dei criteri di cui all'art. 6 della legge n. 138/1943,
all'INPS fa carico, peraltro, l'eventuale integrazione
dell'indennita' corrisposta dall'INAIL, fino a concorrenza
dell'importo spettante a titolo di indennita' di maternita'.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
NOTE
(1) Per l'astensione facoltativa si ricorda che la retribuzione
a cui far riferimento e' quella che precede l'astensione
obbligatoria (escludendo, ovviamente, la quota di 13 14 ,
ecc.): sara' questa, pertanto, la retribuzione da
ridimensionare con i criteri del presente paragrafo.
(2) Si sottolinea che nel caso descritto nel presente paragrafo
(ottavo capoverso) di riduzione dell'attivita' su base
settimanale -attivita' che comprende giornate di lavoro e
giornate di pausa-, la fattispecie a cui far riferimento e'
quella del part time orizzontale e non quella del part time
verticale.
(3) In caso di lavoro part time, in cui cioe' le giornate
previste come lavorative siano individuabili, valgono invece
le disposizioni impartite per tali fattispecie,
indennizzando quindi le giornate per le quali era prevista
attivita' di lavoro, con la retribuzione individuata secondo
i criteri validi per la generalita' dei lavoratori.
(4) Dovendosi configurare quale trattamento pensionistico,
l'assegno di invalidita' non sembra infatti rientrare
nell'ambito della previsione di cui all'art. 5 della legge
11.1.1943, n. 138, che esclude l'indennizzabilita' per i
casi di malattia il cui rischio e' coperto per legge da
altre forme di assicurazione.
(5) Trattasi dei DD.LL. 28.3.1996, n.166 - 27.5.1996, n.295 -
26.7.1996, n.396 -24.9.1996, n.499.
(6) Le circolari nel tempo emanate sull'argomento sono, ad ogni
buon conto, le seguenti:
Circ. 26.1.82, n. 134382 AGO; circ. 21.12.82, n. 134397 AGO;
circ. 8.6.85, n. 5 PMMC; circ. 8.1.86, n. 690 RCV; circ.
5.6.87, n. 48 PMMC; circ. 14.11.88, n. 229; circ. 6.3.92, n.
68; circ. 29.3.93, n. 76; circ. 30.7.93, n. 182.
(7) La gravita' della malattia deve essere valutata dal medico
dell'INPS sulla base della documentazione sanitaria
rilasciata dalla Az.U.S.L territorialmente competente o da
una struttura pubblica ospedaliera. Il giudizio del medico
dell'INPS, che potra' richiedere ulteriore documentazione,
e' finalizzato all'accertamento della impossibilita', per la
madre malata, di accudire il neonato nel periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
(8) L'alternativita' padre-madre non e' consentita nel caso di
madre naturale, perche' l'astensione dopo il parto e'
stabilita obbligatoriamente anche per salvaguardare la
salute della puerpera.
L'alternativita' e' invece prevista in caso di adozione o
di affidamento in quanto non sussistono le esigenze di
tutela della salute della madre, bensi' quelle di protezione
del bambino realizzabili anche attraverso la possibilita',
per entrambi i genitori affidatari, di essere presenti fin
dai primi mesi dell'ingresso del bambino nella famiglia.