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Circolare 236 del 21 novembre 1997
OGGETTO: 97-236. Pensionamento di anzianita' del personale delle
amministrazioni pubbliche che trasforma il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Articolo
1, comma 187, della legge n. 662/1996 e decreto 29
luglio 1997, n.331.
1 - PREMESSA
La legge 23 dicembre 1996, n. 662, contiene, tra l'altro, una
nuova disciplina del pensionamento di anzianita' per i lavo-
ratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
In particolare, per i lavoratori dipendenti da imprese
l'articolo 1, comma 185, della legge n.662 stabilisce che con
effetto dal 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'as-
sunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei
requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensio-
namento di anzianita' di cui alla tabella B allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, puo' essere riconosciuto il
trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime
di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a
18 ore settimanali.
Con circolare n.30 del 13 febbraio 1997 sono state fornite le
relative istruzioni.
Nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, l'articolo 1, comma 187, della legge
n.662 stabi-lisce che con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione
dei criteri e della modalita' applicative di quanto disposto
al comma 185. In ogni caso nell'ambito delle predette ammi-
nistrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove
assunzioni di cui al predetto comma 185.
2 - PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' PER I DIPENDENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE TRASFORMANO IL RAPPORTO DI
LAVORO IN RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Il regolamento in parola e' stato emanato con decreto 29
luglio 1997, n.331, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229
del 1 ottobre 1997.
L'articolo 1, comma 1, del predetto regolamento dispone che
"Al personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, in possesso dei requisiti di eta' e di anzianita' con-
tributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n.335, puo' essere riconosciuto, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui all'articolo 1, comma 189,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, il trattamento di
pensione di anzianita' e quello conseguente alla trasforma-
zione del rapporto di lavoro a tempo parziale".
A norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto n. 29 per
amministrazioni pubbliche "si intendono tutte le amministra-
zioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servi-
zio sanitario nazionale".
Avuto riguardo alle anzidette disposizioni, il decreto n.331,
si applica anche al personale dipendente della pubblica
amministrazione iscritto al regime generale dei lavoratori
dipendenti, in quanto personale dell'amministrazione pubbli-
ca.
La pensione di anzianita' a norma delle disposizioni innanzi
richiamate puo' essere riconosciuta esclusivamente nei con-
fronti del personale delle amministrazioni pubbliche che per
effetto della trasformazione del rapporto di lavoro e' tenuto
ad una prestazione a tempo parziale in misura non inferiore
al 50 per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto
calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione
deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra
indicati.
Atteso il richiamo ai requisiti contributivi e di eta'
indicati nella tabella B, che disciplina il pensionamento di
anzianita' nelle gestioni dei lavoratori dipendenti, le
disposizioni del comma 187 trovano applicazione esclusiva-
mente per le pensioni da liquidare nell'assicurazione gene-
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianita' nei
confronti degli interessati, e' necessario che venga acqui-
sita copia della documentazione dalla quale risulti la
trasformazione del rapporto di lavoro a norma dell'articolo
1, comma 187, della legge n. 662, la relativa data di decor-
renza, l'orario di lavoro convenuto per il rapporto a tempo
parziale, l'orario praticato per i rapporti a tempo pieno,
l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a
parita' di altre condizioni (livello, anzianita', ecc.),
presti la sua opera a tempo pieno e il periodo di paga.
La decorrenza della pensione di anzianita' da liquidare nei
confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma della legge
n.662 deve essere stabilita, in relazione alla data di
maturazione dei relativi requisiti, secondo le disposizioni
dettate in materia dalla legge n.335 per la generalita' delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti.
La decorrenza della pensione non puo' essere anteriore alla
data da cui ha effetto la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale a norma dell'articolo
1, comma 187, della legge n.662.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicu-razione
generale obbligatoria nei confronti dei lavoratori che hanno
trasformato il rapporto di lavoro a norma dell'articolo 1,
comma 187, della legge n.662, la trattenuta della quota di
pensione non cumulabile con la retribuzione deve essere
operata dal datore di lavoro a norma dell'articolo 21 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n.488, e successive modificazioni.
La contribuzione accreditata per l'attivita' lavorativa a
tempo parziale svolta successivamente al pensionamento da'
luogo alla liquidazione di supplementi a norma dell'articolo
7 della legge 23 aprile 1981, n.155.
3 - DISCIPLINA DEL CUMULO CON LA RETRIBUZIONE DELLA PENSIONE
DI ANZIANITA' LIQUIDATA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE
TRASFORMANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE
La pensione di anzianita' liquidata nei confronti dei lavo-
ratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e' cumulabile con la retribuzione. Secondo
quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto n.331, il cumulo
tra pensione e retribuzione non puo' comunque oltrepassare
l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a
parita' di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. In
concreto a una maggiore riduzione dell'orario di lavoro
corrisponde una minore riduzione della pensione ed e' quindi
cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensio-
ne.
Ad esempio, se l'orario di lavoro e' ridotto in misura pari
al 40 per cento rispetto all'orario normale, e quindi l'ora-
rio di lavoro convenuto e' pari al 60 per cento dell'orario
normale, la pensione sara' ridotta del 60 per cento. L'im-
porto corrispondente al 60 per cento dell'importo mensile
lordo della pensione costituira' l'ammontare mensile della
prestazione incumulabile con la retribuzione. Se l'orario di
lavoro e' ridotto nella misura massima del 50 per cento
rispetto all'orario normale, la quota mensile di pensione
incumulabile con la retribuzione sara' pari al 50 per cento
dell'importo lordo della pensione.
A norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto n.331 il regime
di cumulo ha validita' per tutta la durata del rapporto di
lavoro a tempo parziale e non e' consentita la trasformazione
da tempo parziale a tempo pieno.
Al riguardo si fa presente che per le pensioni in argomento
le procedure automatizzate determinano l'importo della
trattenuta per attivita' lavorativa dipendente con i criteri
stabiliti in via generale per le pensioni di anzianita'.
Pertanto, la determinazione della trattenuta da operare per
il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione
e la data finale di calcolo degli arretrati deve essere
effettuata dalle Sedi; la determinazione della trattenuta da
operare per i periodi successivi alla predetta data deve
essere effettuata dal datore di lavoro, tenendo conto delle
indicazioni riportate nella comunicazione di accoglimento
della pensione di cui all'allegato 1, da trasmettere per
conoscenza anche al datore di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori che, successivamente al pensio-
namento di anzianita' conseguito in applicazione delle
disposizioni in esame, si rioccupino presso altro datore di
lavoro, opera la totale incumulabilita' della pensione di
anzianita' con la retribuzione.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per i lavoratori che
hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a
norma delle disposizioni previgenti.
4 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE
DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE TRASFOR-
MANO IL RAPPORTO DI LAVORO DA TAMPO PIENO A TEMPO PAR-
ZIALE.
Ai fini della individuazione negli archivi magnetici delle
pensioni di anzianita' liquidate a norma della disposizione
in esame, deve essere segnalata la lettera 'I' nel terzo
sottocampo del campo 'natura pensione', oltre al codice '1' o
'2' nel primo sottocampo. Le relative procedure sono in corso
di aggiornamento.
Per consentire l'accantonamento delle somme relative al
periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data
di riferimento del calcolo degli arretrati, al fine della
determinazione da parte delle Sedi delle somme da trattenere
in applicazione della particolare disciplina di cumulo con la
retribuzione prevista per le pensioni in argomento, nel campo
"codice arretrati" deve essere segnalato il codice "3".
*
* *
Per effetto delle disposizioni del decreto legge 3 novembre
1997, n.375, recante disposizioni urgenti in tema di tratta-
menti pensionistici anticipati, non deve farsi luogo al
riconoscimento del diritto alle pensioni di anzianita' in
parola aventi decorrenza dal 1 dicembre 1997 e fino alla
data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998
e della legge ad essa collegata.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Mod. T.PENS. 08/331
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Data, ../../....
Sede di
Via
RACCOMANDATA A.R.
Sig.
Pratica Patronato
numero
Patronato
e, per conoscenza,
All'Ente
OGGETTO: Comunicazione di liquidazione della pensione di an-
zianita' a norma dell'articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, e del decreto 29 luglio
1997, n.331.
Le comunico che la Sua domanda presentata il
e' stata accolta e che Le e' stata liquidata la pensione di
anzianita' categoria VO numero nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza
dal per un importo mensile iniziale lordo di
lire .
La pensione viene posta in pagamento presso l'Ufficio posta-
le/l'Istituto di credito da Lei indicato nel modulo di domanda.
Poiche' Lei ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, limitando la Sua attivita' lavorativa a n.
ore, pari al per cento dell'orario di lavoro di n. ore
praticato nell'Ente di appartenenza per i lavoratori a tempo
pieno, l'ammontare mensile della pensione e' cumulabile con la
retribuzione nella percentuale del .
L'articolo 3, comma 1, del Decreto 29 luglio 1997, n.331,
stabilisce che il cumulo tra pensione e retribuzione non puo'
comunque oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante
al dipendente che, a parita' di condizioni, presta la sua opera
a tempo pieno.
Pertanto, l'ammontare della quota di pensione non cumulabile con
la retribuzione e' pari:
- a lire mensili dal
- a lire mensili dal
- a lire sulla tredicesima mensilita'.
La trattenuta della quota di pensione non cumulabile con la
retribuzione per il periodo compreso tra la decorrenza della
pensione e il viene effettuata da questa Sede
direttamente sugli arretrati di pensione maturati fino all'an-
zidetta data.
A tal fine e' necessario che Lei fornisca le notizie richieste
con l'allegato modello TE09/TE10, che La invito a restituire con
urgenza, debitamente compilato e sottoscritto.
A far tempo dal , la trattenuta dovra' essere effet-
tuata dal datore di lavoro nell'importo indicato nella presente
comunicazione. L'importo della trattenuta dovra' essere ridete-
rminato dal datore di lavoro, secondo i criteri indicati nella
presente comunicazione, in occasione delle variazioni dell'im-
porto della pensione, che Lei e' tenuto a portare a conoscenza
dello stesso datore di lavoro.
Le modalita' di cumulo sopra indicate hanno validita' per tutta
la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale. Non e'
consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno.
Le somme trattenute dal datore di lavoro devono essere versate
all'INPS con il modulo di denuncia per il versamento dei con-
tributi.
La trattenuta indicata sul Mod. TE10, e sul Mod. O bis M che Le
verra' rilasciato all'inizio di ogni anno in occasione delle
operazioni di perequazione automatica della pensione, deve
essere operata nel caso di rioccupazione presso altro datore di
lavoro.
Le invio il certificato di pensione, che e' l'unico documento
valido per riscuotere la pensione, ed il Mod. TE 08 con il quale
Le vengono forniti i dati di calcolo della pensione, gli importi
alle varie decorrenze e le trattenute operate per legge.
Le ricordo che Lei e' tenuto a comunicare all'INPS qualsiasi
variazione della Sua situazione personale e familiare influente
sul diritto o sulla misura della pensione.
Gli uffici della Sede sono a Sua disposizione per qualsiasi
informazione o chiarimento.
Qualora Lei ritenga inesatta la valutazione della Sua posizione
contributiva e retributiva, puo' presentare ricorso contro il
presente provvedimento al Comitato Provinciale dell'INPS.
Il ricorso, in carta semplice, puo' essere consegnato diretta-
mente a questa Sede dell'INPS, oppure essere spedito per racco-
mandata con ricevuta di ritorno.
Il termine per ricorrere e' di 90 giorni dalla data in cui Lei
avra' ricevuto questa lettera (articolo 46 della legge 9 marzo
1989, n. 88).
Insieme col ricorso, e' necessario che Lei presenti i documenti
e fornisca le notizie che ritiene utili.
Se il Comitato Provinciale dell'INPS non avra' deciso il ricorso
entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di
decisione negativa, Lei potra' proporre azione giudiziaria entro
i successivi tre anni (articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970,
n.639, e successive modificazioni).
L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento
dovra' essere notificata presso questa Sede dell'INPS, avendo il
rappresentante legale dell'Istituto eletto a tal fine domicilio
speciale presso la Sede stessa, ai sensi dell'articolo 47 del
codice civile e per gli effetti di cui all'articolo 30 del
codice di procedura civile.
Per la presentazione del ricorso Lei puo' rivolgersi, se prefe-
risce, ad uno degli Enti di patronato, che L'assistera' gratui-
tamente.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PENSIONI