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Circolare 58 del 10 marzo 1998
Oggetto:
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1998
Con messaggio n. 7851 del 14 febbraio 1998 (allegato 1) è stata comunicata la disponibilità della procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 in competenza dell’esercizio 1998.
Si indicano di seguito le modifiche apportate alla procedura.
1 - Calcolo delle quote di pensione e dei supplementi con il sistema contributivo
Per le quote di pensione e i supplementi da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, l’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che il montante individuale dei contributi si determina applicando alla base imponibile l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi) e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall’ISTAT.
Tale tasso, come previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, è determinato con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
In applicazione delle anzidette disposizioni, per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997 il valore da acquisire nel campo "Base o Montante Contributivo" del pannello VCA deve essere calcolato moltiplicando il "Montante Individuale dei Contributi " maturato al 31 dicembre 1996 per il valore 1,062054 ed aggiungendo a tale valore il "Montante Individuale dei Contributi" relativo all’anno 1997. L’ "Importo dei Contributi" deve essere acquisito nel campo "IVS o Importo Contributi".
Per i supplementi tali valori vanno acquisiti rispettivamente nel campo "RMS Sent.72 IVS/Montante" e nel campo "RMS art.2 DPCM o Importo contributi" del pannello VS1.
Si precisa che i dati relativi ai supplementi costituiti da una quota retributiva e da una contributiva devono essere acquisiti su uno stesso rigo del pannello VS1.
2 - Quote delle pensioni incumulabili con il reddito da lavoro autonomo
Con messaggio n. 6071 del 30 gennaio 1998 (allegato 2) sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle quote delle pensioni di anzianità incumulabili con il reddito da lavoro autonomo sulla base di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo n. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Con messaggio n.6114 del 2 febbraio 1998 (allegato 3) è stato reso noto che le procedure sono in corso di modifica per la determinazione delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo al momento del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia da parte del titolare di pensione di anzianità In proposito si fa riserva di comunicazioni per quanto riguarda i dati da acquisire.
2.1 - Cumulo con la pensione delle indennità di carica connesse all’esercizio di un mandato pubblico elettivo
Con circolare n. 134 del 12 giugno 1997 sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stato precisato che le indennità percepite dagli amministratori locali, in applicazione della legge n. 816 del 1985, non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
Con nota del 4 marzo 1998 il predetto Dicastero, considerato che la natura di tutte le indennità connesse all’esercizio di un mandato pubblico elettivo è identica, in accordo con il Ministero del Tesoro, ha espresso l’avviso che anche per gli emolumenti percepiti per le cariche pubbliche elettive non richiamate dalla citata legge n. 816 possa valere la non computabilità ai fini della applicazione della disciplina del cumulo reddito-pensione ed ha pertanto invitato gli Enti previdenziali a voler impartire le necessarie istruzioni in merito.
In applicazione delle anzidette indicazioni ministeriali, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei, oltre che, ovviamente, quelle disciplinate dalla legge n. 816 del 1995) non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
In tal senso devono pertanto intendersi modificate le disposizioni della circolare n. 134. Per le situazioni per le quali nel frattempo siano state operate da parte delle Sedi trattenute di quote di pensioni in presenza delle anzidette indennità, dovrà procedersi alla ricostituzione delle pensioni interessate e al rimborso agli interessati delle trattenute operate.
3 - Tassazione dei titolari di più pensioni in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
Con circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 diramata in pari data con messaggio n. 2271 sono stati portati a conoscenza delle Sedi i criteri per l’applicazione delle disposizioni relative all’assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici introdotte dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Con circolare n.20 del 30 gennaio 1998 diramata in pari data con messaggio n. 6064 sono state fornite le istruzioni operative per la gestione delle variazioni delle pensioni interessate all’applicazione del citato articolo 8.
Considerato che la procedura di ricostituzione è aggiornata per gestire il calcolo delle trattenute erariali tenendo conto di tutte le pensioni abbinate presenti nel Casellario con riferimento ad uno stesso soggetto, si richiama l’attenzione delle Sedi sull’esigenza di sistemare al pi- presto le pensioni per le quali sia stata rilevata o segnalata un’anomalia nei dati dei trattamenti considerati per l’abbinamento.
In proposito si ricorda che con messaggio n. 6268 del 3 febbraio 1998 (allegato 4) sono state fornite le informazioni relative all’aggiornamento delle pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva.
4 - Tassazione arretrati
Il comma 2 dell’articolo 66 del citato decreto legislativo n. 314 prevede che "La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall’articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
La tassazione degli arretrati viene pertanto effettuata determinando l’aliquota media, tenendo conto di tutte le pensioni abbinate, sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Sugli arretrati non vengono attribuite detrazioni d’imposta, tranne che nel caso di arretrati spettanti a contitolari di pensione ai superstiti, diversi dall’intestatario, le cui quote relative all’anno in corso non sono tassate.
5 - Localizzazione ad ufficio pagatore ELB
Le procedure provvedono a localizzare il pagamento all’ufficio pagatore ELB nel caso in cui venga ricostituita una pensione che risulti abbinata ad una pensione eliminata per morte, sia nel caso in cui si tratti di pensione INPS che di pensione erogate ad altro Ente.
Le procedure provvedono inoltre a localizzare all’ufficio pagatore ELB le pensioni ai superstiti, il cui l’intestatario risulti con sigla "C" abbinata ad altra pensione ai superstiti eliminata per causa 4 (nuove nozze).Viene aggiornato il campo GP1AE06 con il codice movimentazione "D" e la data di elaborazione.
6 - Ricostituzioni d’ufficio
Con messaggio n.7251 del 10 febbraio 1998 (allegato 5) è stato comunicato che, tra le ricostituzioni d’ufficio erano comprese talune pensioni di anzianità con decorrenza 1 gennaio 1995 per le quali non erano stati attribuiti gli aumenti di perequazione dal 1° gennaio 1998.
Con messaggio n. 8467 del 20 febbraio 1998 (allegato 6) sono stati rilasciati i programmi per l’inserimento automatico nell’archivio EAD75 e nell’archivio 25 delle pensioni che, al momento del rinnovo, sono risultate da ricostituire d’ufficio.
Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità che le pensioni in argomento vengano sistemate con la massima tempestività.
7 - Applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6
Nel raccomandare alle Sedi di procedere con il massimo impegno al completamento della riliquidazione delle pensioni interessate all’applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si comunica che il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", all’articolo 13, comma 1, dispone il pagamento in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui all’articolo 3 bis della legge n. 140 del 1997, delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze in argomento, e degli interessi, nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Si fa riserva di comunicazioni in merito all’aggiornamento delle procedure per consentire il pagamento delle somme in argomento con le modalità previste dal decreto legge n. 6.
8 - Percentuale definitiva di variazione accertata dall’ISTAT per l’anno 1998
La percentuale di variazione accertata dall’ISTAT ai fini
della perequazione automatica delle pensioni per l’anno
1998, determinata in via provvisoria nella misura dell’1,7
per cento con decreto ministeriale del 1 dicembre 1997, è
stata confermata nella stessa misura.
I limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per l’integrazione degli assegni di invalidità, gli importi della retribuzione e del reddito pensionabile, i minimali di retribuzione, le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito contenuti nell’allegato 1 della circolare n. 266 del 24 dicembre 1997 diramata in pari data con messaggio n. 2542 sono pertanto confermati. Ad ogni buon fine si trasmette nuovamente tale allegato nel quale sono riportati anche i trattamenti minimi delle pensioni a carico dei Fondi speciali di previdenza (allegato 7).
9 - Codici errore
Nell’allegato 8 sono riportati i nuovi codici errore rilevati dai programmi di controllo residenti nel sistema centrale.
Con il messaggio n. 9947 del 3 marzo 1998 (allegato 9) è stata comunicata la possibilità di riproporre al calcolo le ricostituzioni relative alle pensioni ai superstiti intestate a più contitolari e le ricostituzioni scartate con codice errore 888 e 489.
10 - Stampe
Le stampe, senza modifiche, sono state rese disponibili alle Sedi con messaggio n. 8476 del 20 febbraio 1998 (allegato 10).
Il Mod.TE08 è stato ora modificato per riportare nuovi literal relativi all’addizionale regionale IRPEF e al calcolo delle imposte in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997.
Per poter riportare l’importo dell’addizionale regionale è stato sostituito il literal "TRATTENUTA IRPEF SULLA 13.MA MENSILITÀ PER CONGUAGLIO IMPOSTA ANNUA" riportato sul foglio H, con i seguenti literal
"TRATTENUTA IRPEF SULLA 13.MA MENSILITÀ: Lire .......".
"TRATTENUTA ADDIZIONALE REGIONALE: Lire .......".
Per fornire le informazioni relative al calcolo delle imposte in applicazione dell’articolo 8, vengono riportati sul foglio Z i seguenti literal:
nel caso in cui il pensionato sia titolare soltanto di pensioni INPS "L’imposta è stata determinata, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel Casellario dei pensionati: pensioni INPS categoria....numero....sede......pensioni INPS categoria....numero....sede......pensioni INPS categoria....numero....sede...... pensioni INPS categoria....numero....sede......"
nel caso in cui il pensionato sia titolare di sole pensioni di altri Enti "L’imposta è stata determinata, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel Casellario dei pensionati."
nel caso in cui il pensionato sia titolare di pensioni INPS e di pensioni di altri Enti "L’imposta è stata determinata, come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel Casellario dei pensionati: pensioni INPS categoria....numero....sede...... pensioni INPS categoria....numero....sede...... pensioni INPS categoria....numero....sede...... trattamento/i erogato/i da altro/i Ente/i".
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Messaggio n. 7851 del 14 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell’esercizio 1998.
Si comunica che è disponibile la procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480, in competenza dell’esercizio 1998.
Con circolare in corso di emanazione sono illustrati gli aggiornamenti della procedura.
Si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda la disponibilità dei programmi di stampa degli elaborati.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 2
Messaggio n. 6071 del 30 gennaio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Procedura di liquidazione delle pensioni in competenza 1998. Quote delle pensioni di anzianità incumulabili con il reddito da lavoro autonomo.
Con circolare n. 267 del 24 dicembre 1997 diramata in pari data con messaggio n. 2544 sono state illustrate le nuove disposizioni dell’articolo 59, comma 14 della legge 27 dicembre 1997, n.449 in materia di cumulo delle pensioni di anzianità con il reddito da lavoro autonomo.
In particolare, l’anzidetta disposizione stabilisce che "Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole."
Per effetto della nuova disciplina per le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 50 per cento della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi.
Per tutte le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1997, pertanto, opera la medesima disciplina di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalla data di maturazione dei relativi requisiti.
La previgente disciplina, se più favorevole, rimane applicabile esclusivamente alle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1998. Anche per tali pensioni, compresi i trattamenti di prepensionamento, dal 1° gennaio 1998, si applica la nuova disciplina di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, se più favorevole della disciplina previgente.
Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i sottoelencati programmi:
Programmi
Data
PNLAN31
22 gennaio 1998
PNLACQ1
22 gennaio 1998
PNLCOR1
22 gennaio 1998
I programmi non consentono, per le pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 1997, l’acquisizione di dati nei campi "REQ. ANZ.31.12.94 / 30.09.96" del pannello MNLAN30. Per tali pensioni è obbligatoria l’acquisizione del reddito da lavoro autonomo sul pannello MNLRLA0.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 3
Messaggio n. 6114 del 2 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Oggetto:
Titolari di pensione di anzianità che compiono l’età pensionabile. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro.
Da parte di alcune strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime di cumulo da adottare nei confronti dei pensionati di anzianità che compiono l’età pensionabile di vecchiaia.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni dell’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il quale stabilisce che agli effetti del cumulo le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all’articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n.49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n.120, sono equiparati alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Si ricorda che al predetto fine dal 1 gennaio 1994 occorre fare riferimento ai limiti di età previsti dalla tabella A allegata al decreto n.503, come sostituita dall’articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Pertanto per i titolari di pensione di anzianità e per i titolari di trattamenti di prepensionamento a carico dei Fondi gestiti dall’Istituto deve trovare applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile il regime di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia.
In particolare, a norma del comma 8 dello stesso articolo 10 del decreto n.503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la liquidazione della pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo, mentre in caso di rioccupazione come lavoratore dipendente la quota di pensione eccedente l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è cumulabile nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.
Le procedure di gestione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per consentire la determinazione della trattenuta per attività lavorativa in conformità ai criteri suindicati.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato 4
Messaggio n. 6268 del 3 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento a IRPRF dei titolari di più pensioni. Pensioni privilegiate tabellari.
Si fa seguito alla circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 diramata in pari data con messaggio n.2271 e alla circolare n. 20 del 30 gennaio 1998, diramata in pari data con messaggio n. 6064 e si comunica che si è provveduto al caricamento nel Casellario delle pensioni dei dati aggiornati forniti dal Ministero del Tesoro relativamente a tutte le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva.
Nel Casellario delle pensioni tali posizioni sono contraddistinte dal codice Ente 9922. Per le pensioni in argomento sono stati memorizzati i seguenti datiGP1AF02 = T GP1AF03 = 9.
Sulla base dei dati aggiornati le Sedi possono provvedere alla ricostituzione delle pensioni INPS che all’atto del rinnovo sono state tassate congiuntamente con pensioni tabellari a causa della mancanza dell’informazione specifica. In proposito si precisa che si tratta di un esiguo numero di pensioni in pagamento nei mesi dispari.
Come reso noto con la citata circolare n. 20, le procedure provvedono al ricalcolo della tassazione sulla base della nuova situazione d’archivio ed al rimborso di quanto eventualmente trattenuto in più nei primi mesi dell’anno. Eventuali acconti corrisposti dalle Sedi devono essere recuperati.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 5
Messaggio n. 7251 del 10 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Pensioni di anzianità con decorrenza 1 gennaio 1995.
In sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 1998 si è verificato che per talune pensioni di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1995 non è stato attribuito l’aumento di perequazione per l’anno 1998.
Le anzidette pensioni sono evidenziate sull’archivio locale DS78 come ricostituzioni d’ufficio.
Sono in fase di rilascio le procedure per consentirne l’inserimento automatico in EAD75 e per memorizzare automaticamente nell’archivio 25 i dati necessari per la ricostituzione con il PGM 480.
Per la sistemazione di tali pensioni è pertanto sufficiente che le Sedi provvedano all’attivazione del PGM 480 senza l’inserimento di alcun nuovo dato.
Le liste contenenti i dati indicativi delle pensioni interessate sono in corso di trasmissione a mezzo fax alle Sedi.
Con apposito messaggio verranno resi disponibili entro la corrente settimana i programmi per l’inserimento automatico dei dati in EAD75 e nell’archivio 25 delle ricostituzioni e il PGM 480 aggiornato in competenza 1998.
Non appena in possesso delle liste, le Sedi dovranno contattare gli interessati fornendo ogni utile chiarimento assicurando la tempestiva sistemazione della loro situazione pensionistica.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 6
Messaggio n. 8467 del 20 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Pensioni da ricostituire d’ufficio
1 - Caricamento automatico nell’archivio EAD75 e nell’archivio 25
Si comunica che è disponibile la procedura che consente l’inserimento automatico nell’archivio delle domande EAD75 e nell’archivio 25 delle posizioni relative alle pensioni individuate al momento del rinnovo dell’anno 1998 per la ricostituizione d’ufficio.
A tal fine le Sedi, devono attivare da identificativo 37 il programma 4950, selezionando PF1.
Le domande vengono create nell’archivio EAD75 memorizzando:
nel campo 18: il codice "8";
nel campo 36: il codice "R97";
nei campi 23, 25 e 28: la data di attivazione della procedura da parte della Sede;
nel campo 29 "I".
Viene inoltre effettuato il caricamento automatico delle pensioni nell’archivio 25 delle ricostituzioni, inserendo, per le sole pensioni individuate con il flag di "ricostituzione a debito", il codice "RU" nel campo 99 "CODICE SELEZIONE" del pannello PB1.
Viene inoltre preparata la lista contenente tutte le pensioni interessate.
Selezionando F2 il programma provvede al rifacimento della lista relativa alle pensioni in parola.
2 - Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i sottoelencati programmi:
TNAP 4950
versione A
del 19 febbraio 1998
TNAP 6215
versione A
del 19 febbraio 1998
Si sottolinea l’esigenza di procedere all’elaborazione delle anzidette ricostituzioni nel pi- breve tempo possibile, dando priorità alle pensioni di anzianità con decorrenza 1° gennaio 1995 di cui al messaggio n. 7251 del 10 febbraio 1998.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 8
Codici errore
801 Assegno di invalidità integrabile al trattamento minimo per il quale è assente il reddito per uno degli anni compreso tra l’anno 1996 e l’anno immediatamente anteriore a quello di competenza di calcolo;
802 Pensione o assegno di invalidità con maggiorazione sociale per il quale è assente il reddito per uno degli anni compreso tra l’anno 1996 e l’anno immediatamente anteriore a quello di competenza di calcolo;
803 Pensione ai superstiti liquidata con un numero di settimane inferiore a 781 derivante da una pensione diretta liquidata con un numero di settimane maggiore di 780;
804 Pensione ai superstiti o assegno di invalidità interessata all’applicazione dell’articolo 1, comma 43 della legge n. 335 del 1995 per la quale non risulta presente l’informazione relativa al "codice evento invalidante" (GP2BIN3 = 3)
Allegato 9
Messaggio n. 9947 del 3 marzo 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
DI PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480. Riproposizione pensioni scartate.
Si comunica che possono essere riproposte al calcolo le ricostituzioni relative a pensioni ai superstiti intestate a più contitolari, scartate dal calcolo centrale nei giorni scorsi con codice errore 408.
Possono inoltre essere riproposte le ricostituzioni dalle quali deriva un conguaglio inferiore a lire 20 mila, scartate dal calcolo centrale con codice errore 888, nonché le ricostituzioni scartate nel pomeriggio del giorno 27 febbraio 1998 con il codice errore 489.
A tal fine le Sedi possono utilizzare, da operatore 2, l’opzione 3 "RECUPERO DELLE ERRATE CON COD. PARTICOLARE" del programma 3266.
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
Allegato 10
Messaggio n. 8476 del 20 febbraio 1998
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell’esercizio 1998. Stampe.
Con messaggio n. 7851 del 14 febbraio 1998 è stata resa disponibile la procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480, in competenza dell’esercizio 1998.
Si comunica che sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i sottoelencati programmi che consentono la stampa degli elaborati delle ricostituzioni.
Programmi DCX
Versione
Data
PNJP0494
J
20 febbraio 1998
PNJP0497
J
20 febbraio 1998
PNJP3136
J
20 febbraio 1998
PNJP3137
J
20 febbraio 1998
PNJP3138
J
20 febbraio 1998
PNJP3139
J
20 febbraio 1998
PNJP3829
J
20 febbraio 1998
Programmi COBOL
PN0495 del 20 febbraio 1998
p. IL DIRETTORE CENTRALE
p. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI
PER LA TECNOLOGIA INFORMATICA
De Stefanis
Panicucci
N.B. Si omette la trasmissione dell’allegato n. 7 per motivi tecnici.