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Circolare 109 del 17 maggio 1999
OGGETTO:
Malattia insorta durante i periodi di ferie. Sentenza SS.UU. Cassazione n. 1947 del 23 febbraio 1998.
SOMMARIO:
La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie. L’effetto sospensivo in questione si produce, agli effetti previdenziali, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto da parte del lavoratore la comunicazione dello stato di malattia, ferma restando l’indennizzabilità delle sole giornate documentate nei modi e nei termini di legge.
A) PREMESSA
Con circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, in aderenza al principio secondo cui la malattia intervenuta durante le ferie può essere considerata causa di sospensione delle stesse, enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, sono state fornite istruzioni in proposito, stabilendo, che, in assenza di diversa previsione contrattuale e fino alla emanazione di una specifica regolamentazione legislativa della materia, auspicata dalla predetta Corte, agli effetti dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, sono idonee ad interrompere le ferie le infermità di durata superiore a tre giorni, sempre che abbiano comportato la necessità di ricovero, ovvero siano state tempestivamente ed adeguatamente notificate all'Istituto ed al datore di lavoro, nei modi e nei termini previsti.
Sulla questione, a seguito del contrasto di giurisprudenza sorto in seno alla stessa Sezione Lavoro della Corte di Cassazione circa l'ambito di applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 1947 del 23.2.1998, ha definito le linee da seguire al riguardo.
Si impartiscono pertanto le seguenti istruzioni che modificano le indicazioni già fornite con la circolare n. 11/91 citata in premessa.
B) NUOVA REGOLAMENTAZIONE
1- Principi enunciati dalla Corte.
Come ora precisato dalla Corte, il principio dell'effetto sospensivo del decorso del periodo feriale in caso di malattia insorta durante lo stesso, non è assoluto, ma tollera talune eccezioni "per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate, al fine di accertare l'incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle ferie".
Occorre, dunque, fare riferimento ad una "specifica" nozione di malattia, non essendo possibile riportarsi al concetto di malattia "quale determinante una incapacità lavorativa" o utilizzare, in via analogica, le norme dettate per il pubblico impiego; né tantomeno, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, far ricorso alla regolamentazione negoziale delle parti.
Si tratta, in sostanza, conclude la sentenza, di accertare, di volta in volta, in relazione alla specifica situazione di cui è portatore il singolo lavoratore se lo stato di malattia possa essere ritenuto incompatibile con la funzione propria del periodo feriale.
Secondo la Corte stessa, poi, il lavoratore che, nel presupposto della incompatibilità della sopravvenuta malattia con le finalità delle ferie, intenda modificare il titolo della sua assenza da "ferie" a "malattia", ha soltanto l'onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro; tale comunicazione è idonea di per sé a determinare -dalla data di conoscenza della stessa da parte del datore di lavoro- la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi, attraverso i previsti controlli sanitari, l'infondatezza del suddetto presupposto e quindi l'inidoneità della malattia ad impedire la prosecuzione del periodo feriale.
2- Disposizioni applicative
2.1 Decorrenza della malattia che interrompe le ferie.
In base all'anzidetto principio, qualora il datore di lavoro riconosca, autonomamente ovvero (vds. in appresso) a seguito di specifico accertamento sanitario -da richiedere all'INPS o alla ASL, come di consueto-, l'effetto sospensivo della malattia sulle ferie, la data di inizio dell'evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della comunicazione (effettuata a mezzo telefono, telegramma, certificato, ecc.) dell'intervenuto stato di malattia.
Allo scopo i datori di lavoro dovranno in linea generale (pure, cioè, in assenza di richieste di controlli) comunicare tempestivamente all'INPS -ovviamente per i soli lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia- la data in questione.
Detta data sarà di conseguenza presa a riferimento ai fini del computo della carenza e del 21° giorno da cui è elevata la misura dell'indennità, tenendo presente che gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di malattia (data che può non coincidere con quella di ricezione della certificazione), seppure compresi nel periodo certificato non sono imputabili a "malattia" bensì a "ferie" e quindi non dovranno essere neppure conteggiati nel periodo massimo indennizzabile.
Per identificare in procedura la suddetta particolare data, sarà utilizzato anche se nell'ipotesi non trattasi di vera e propria sanzione, il sistema delle "sanzioni particolari" evidenziando opportunamente il periodo da considerare come "ferie" e contrassegnandolo con il codice I ("malattia durante le ferie").
Ciò permetterà di qualificare esattamente la fattispecie e di consentire quindi che l'evento sia considerato iniziato a tutti gli effetti, compresa la carenza e il massimo indennizzabile, a partire dalla data successiva ai giorni "trattenuti", e di emettere la comunicazione a stampa (all. 12 alla circolare n. 48/93) "di non idoneità della malattia ad interrompere le ferie".
Fermo restando quanto sopra precisato in ordine al momento iniziale dell'evento, agli effetti erogativi il pagamento della indennità resta comunque subordinato all'osservanza, da parte del lavoratore, di tutte le disposizioni vigenti nella materia in tema di documentazione dello stato di malattia e di invio della relativa certificazione, di reperibilità durante le fasce orarie e di comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale.
Come del resto arguibile dalle argomentazioni della Corte, trattasi, infatti, di aspetti diversi che possono coesistere nella fattispecie.
3- Controlli sanitari
3.1 Generalità
Il datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia con le ferie dovrà precisare espressamente, all'atto della richiesta del controllo, che si tratta di lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale è chiesto di accertare le condizioni per l'interruzione delle ferie stesse, a partire da una data da indicare, che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.
Avuto riguardo alla nuova indicazione della Cassazione, secondo la quale, come detto, il datore di lavoro ha il potere di attivare controlli per provare l'inesistenza o l'irrilevanza della malattia a determinare l'interruzione del periodo feriale, la mancata verifica per fatto imputabile al lavoratore che faccia seguito a controlli richiesti dal datore di lavoro preclude la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva delle ferie.
Nel caso di controlli di ufficio, qualora il datore di lavoro riconosca (autonomamente oppure a seguito di specifica, diversa visita di controllo) l'effetto sospensivo in questione, le assenze rilevate saranno sanzionabili solo per il periodo qualificabile ai fini previdenziali come malattia, e cioè, come detto, per il periodo che si colloca dal momento in cui esplica efficacia l'effetto sospensivo delle ferie (giorno di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione dello stato di malattia).
3.2 Aspetti sanitari.
La particolare finalità del controllo dovrà essere opportunamente evidenziata dalle Sedi al medico incaricato in vista dell'accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale.
Dovrà essere precisato ai medici di controllo che i due aspetti dell'incapacità temporanea assoluta al godimento delle ferie e dell'incapacità al solo svolgimento dell'attività lavorativa specifica non sono coincidenti tra loro; infatti, secondo la sentenza, è il grado di compromissione che la malattia ha sulle funzioni che permettono all'individuo di estrinsecarsi nella vita sociale e individuale, che concretizza di fatto l'impossibilità al godimento delle ferie e di conseguenza rende indennizzabile il periodo di malattia.
Pertanto l'idoneità della malattia ad interrompere le ferie va valutata rapportandola al cosiddetto danno biologico, del quale la capacità lavorativa specifica è solo una estrinsecazione e che, da sola, non è sufficiente a definire la reale incidenza sulla facoltà di svolgere attività ricreativa. Non emerge chiaramente dalla sentenza in che percentuale deve essere presente il danno biologico per limitare il godimento delle ferie; viene, quindi, lasciata aperta la possibilità che il godimento delle ferie possa essere compromesso sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale come avviene quando ci si trovi a valutare la incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico.
Lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre quindi è idoneo all'interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell'individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile, pregiudizio alle finalità dell'istituto delle ferie, cioè al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche.
In altri termini la sentenza in oggetto vuole tutelare il lavoratore nella capacità di raggiungere un recupero psicofisico, mediante la possibilità di svolgere quelle attività ricreative e di riposo che sono alla base dell'istituto delle ferie, ma che non necessariamente devono discendere dalla valutazione della incapacità lavorativa specifica. Da qui nasce la necessità di separare le due valutazioni tenendo presente che l'istituto delle ferie in quanto tale, essendo finalizzato al recupero psicofisico, alla funzione di riposo, alla attività ricreativa, di fatto prescinde dal solo riconoscimento della incapacità a svolgere il proprio lavoro specifico.
Pertanto, a puro titolo semplificativo, si può affermare che laddove è presente una inabilità temporanea assoluta generica, come si può verificare in seguito ad elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie, mentre nel caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico si possono riscontrare due possibilità:
-la prima quando la menomazione funzionale, ancorché importante per lo svolgimento del lavoro specifico, ha riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie e pertanto non risulterà idonea a interromperle (come nei casi di cefalea, stress psicofisico. sindromi ansioso depressive reattive all'ambiente di lavoro e in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia);
-la seconda quando la stessa menomazione funzionale, producendo un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al ristoro e al reintegro delle energie psicofisiche, influenza negativamente il godimento delle ferie e risulta pertanto idonea ad interromperle.
Il giudizio sulla idoneità o meno della malattia ad interrompere le ferie sarà esposto dal medico sul referto, il cui tracciato sarà adeguato secondo il facsimile allegato, in cui è stata inserita, sotto il "logo", una casella, da barrare a cura della Sede che compila il referto, qualora sia richiesto al medico anche il giudizio sulla compatibilità o meno della malattia agli effetti interruttivi delle ferie; tale valutazione medico-legale, inserita sul modulo dopo il punto 2 del quadro A), sarà espressa dal medico contrassegnando la specifica casella. In attesa della ristampa del modulo, qualora sia da richiedere la valutazione suddetta, tale ultimo dato (e cioè il solo quesito medico-legale e le relative caselle di risposta) sarà riportato su una parte in bianco del modulo attualmente in uso, anche a mezzo timbro, assicurando comunque in tale ultimo caso un posizionamento consimile su tutti i fogli del modulo, in modo tale che non risulti equivoca su quelli a ricalco la barratura della casella da parte del medico.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO