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Circolare 186 del 10 novembre 2000
OGGETTO:
Concessione dell’indennità di mobilità in assenza di attivazione della relativa procedura. Istruzioni normative ed operative.
SOMMARIO:
Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991.
Si fa seguito al messaggio n. 0005/000476 del 10 maggio 2000, pari oggetto, per fornire in merito ulteriori disposizioni e chiarimenti.
A - ISTRUZIONI NORMATIVE
In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, l’Istituto aveva finora concesso l’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati e collocati in mobilità soltanto nel caso in cui il datore di lavoro aveva attivato la relativa specifica procedura prevista dall’articolo 4 della legge in parola.
Come più volte ribadito dalla Magistratura, l’attivazione della suddetta procedura è di esclusiva competenza del datore di lavoro che, nell’esercizio di tale potere, non può essere sostituito né dai lavoratori né dalle associazioni.
Allo scopo di limitare le conseguenze negative derivanti dalla mancata attivazione di tale procedura, il Legislatore ha stabilito all’articolo 4, comma 1, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, che fino al 31 dicembre 1994 (data da ultimo prorogata al 31 dicembre 2000), nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese comprese quelle artigiane o da cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, nei casi in cui il datore di lavoro non ha attivato la procedura di cui trattasi.
L’iscrizione "deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all’ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
Recentemente peraltro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - nel fornire precisazioni in merito a quanto affermato su tale materia dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999 - ha precisato che "i lavoratori, pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell’attività aziendale", invitando l’Istituto a riconoscere il diritto all’indennità di mobilità anche in tali casi.
A modifica di quanto disposto al punto 1 della circolare n. 19 del 31 gennaio 2000 - con la quale era stato stabilito che "l’iscrizione nelle liste non dà titolo al relativo trattamento" - e in conformità all’orientamento ministeriale le Agenzie di produzione, pertanto, potranno accogliere le domande degli interessati, procedendo al pagamento dell’indennità di mobilità, sempre che ricorrano tutte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla legge n. 223/1991, accertando preventivamente che l’azienda sia in possesso del requisito numerico di cui all’articolo 24 della stessa legge e che il licenziamento dei lavoratori dipenda dalla totale cessazione dell’attività lavorativa aziendale.
Il suddetto criterio deve essere applicato a tutte le domande presentate successivamente alla data di emanazione del citato messaggio n. 476/2000; le domande presentate in precedenza e definite in maniera difforme dal suddetto criterio dovranno essere riesaminate dalle Agenzie di produzione, su istanza degli interessati, sempre che gli stessi siano stati iscritti a domanda nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, tenendo presente che, ove sia stata già pagata l’indennità ordinaria di disoccupazione, le somme corrisposte a tale titolo dovranno essere conguagliate con quelle dovute per l’indennità di mobilità.
Per quanto riguarda le ulteriori conseguenze derivanti dalla mancata attivazione della procedura di mobilità lo stesso Ministero del lavoro ha espressamente stabilito che il contributo previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, è dovuto dalle imprese nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore; ciò in quanto la mancata attivazione della procedura è da considerare a tutti gli effetti equiparabile ad una procedura conclusasi senza accordo sindacale.
Il versamento del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, sopracitato, dovrà essere effettuato, ai sensi di quanto stabilito con D.M. n. 142/1983, in unica soluzione, trattandosi di cessazione di attività dell’impresa e a tal fine dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (v. circolare n. 238 del 1° agosto 1994).
Gli oneri, diretti e indiretti (indennità di mobilità, contribuzione figurativa, ANF ed eventuali sgravi contributivi per le aziende che dovessero utilizzare i lavoratori che rientrano nelle fattispecie in parola), che deriveranno dall’applicazione del criterio contenuto nella presente circolare sono a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
B - ISTRUZIONI OPERATIVE
Le Agenzie di produzione sono già in possesso dei programmi aggiornati per elaborare le pratiche in oggetto.
La sola differenza rispetto alle normali pratiche di mobilità è l’indicazione, in fase di acquisizione delle domande, del codice motivo cessazione "84".
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO