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Circolare 45 del 21 febbraio 2000
OGGETTO:
Indennità di maternità e parto prematuro. Chiarimenti.
SOMMARIO:
Fattispecie pregresse e relative condizioni per il riconoscimento del diritto all'intero periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto.
Parto prematuro e provvedimento di interdizione anticipata e/o prorogata dall'Ispettorato del Lavoro.
Lavoratrici autonome.
A seguito di richieste di chiarimenti relativi all'applicazione della circolare n.231 del 28.12.99 avente ad oggetto la sentenza 24-30 giugno 1999, n.270, della Corte Costituzionale, in materia di parto prematuro, si precisa quanto segue.
A) Fattispecie pregresse
Si premette che il favorevole riesame degli eventi di maternità per i quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca prima della data del 28.12.1999, di emanazione della circolare n. 231/1999 (1), è subordinato alla domanda della lavoratrice all'INPS e al datore di lavoro. In tali ipotesi è peraltro necessario accertare:
la totale astensione dal lavoro a qualsiasi titolo (ad es. per astensione facoltativa, per ferie, malattia debitamente documentata, ecc.) effettuata successivamente ai "normali" tre mesi di astensione obbligatoria. Del titolo della assenza effettuata dopo i tre mesi dovrà essere esplicitamente chiesta all'INPS e al datore di lavoro la modifica (es : da astensione facoltativa ad astensione obbligatoria). Se il periodo di assenza effettuato ad altro titolo è inferiore a quello teoricamente riconoscibile a causa del parto prematuro, potranno essere aggiunte ai suddetti tre mesi solo le giornate di effettiva assenza dal lavoro;
la non intervenuta estinzione del diritto alla indennità di maternità per prescrizione (o decadenza). Pertanto non potranno essere prese in considerazione, ai fini del riconoscimento in questione, sia le fattispecie per le quali il diritto risulta già prescritto alla data del 7.7.99 (di pubblicazione della sentenza n.270/99) sia tutte quelle la cui prescrizione si sia comunque compiuta successivamente. Si ricorda che il termine di prescrizione va calcolato in un anno a partire dal primo giorno non indennizzato, cioè, dal giorno successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto (previsti dall'art.4 1° comma lett. C) della legge n.1204/71) o dalla data dell'eventuale atto interruttivo della prescrizione (compreso, quindi, il riconoscimento del debito da parte dell'INPS o del datore di lavoro, coincidente con la data del pagamento, rispettivamente, diretto o a conguaglio).
B) Parto prematuro avvenuto prima dei previsti due mesi di astensione ante partum
. Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi di astensione obbligatoria (di cui all'art.4, 1° comma, lett. A) della legge n.1204/71), dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n.231.
Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.
C) Parto prematuro e interdizione anticipata dall'Ispettorato del lavoro
Quanto previsto al par. B) vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro.
Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non potuti fruire a titolo di interdizione anticipata.
La sentenza n.270/99, infatti, fa sempre e soltanto riferimento, anche nelle motivazioni, all'art.4, 1° comma, della legge n.1204/71.
D) Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall'Ispettorato del Lavoro
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto (disposta, anche preventivamente, dall'Ispettorato ai sensi dell'art.3 della citata legge), in quanto il periodo ante partum non fruito viene assorbito dal periodo di proroga.
E) Lavoratrici autonome
Le nuove disposizioni in tema di parto prematuro sono applicabili solo nei confronti delle lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro e non anche nei confronti delle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM, iscritte alla gestione separata) in quanto la più volte richiamata sentenza n.270/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della legge n.1204/71, che non si applica alle lavoratrici autonome, le quali non hanno un obbligo di astensione dal lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) Le disposizioni della predetta circolare 231/1999 si applicano automaticamente, senza necessità di domanda, alle fattispecie per le quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca successivamente al 27.12.1999.