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Circolare 63 del 20 marzo 2000
OGGETTO:
Lavoratori in aspettativa politica o sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970. Prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
SOMMARIO:
I lavoratori che all'inizio della malattia o della maternita' si trovano in aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano il diritto alle relative prestazioni economiche previdenziali per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa a condizione che tra l'inizio dell'aspettativa e l'ultimo giorno lavorato o comunque retribuito non sia trascorso l'ordinario periodo di protezione assicurativa (2 mesi o 60 giorni, se il conteggio e' piu' favorevole, per la malattia; 60 giorni,per la maternita').
Con circolare n. 134385 AGO/57 del 12.3.1982 è stato precisato che ai lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/70 non compete il diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' per gli eventi insorti oltre il normale periodo di conservazione del diritto (60 giorni o 2 mesi dalla sospensione del rapporto di lavoro).
L'impostazione, peraltro condivisa nel tempo da parte della giurisprudenza, risulta ora in contrasto con l'orientamento da ultimo emerso in seno alla Suprema Corte di Cassazione che in piu' di una occasione (v. sentenze n. 3092/93, n.4353/94, n. 5040/95, n.7927/99 e n. 8137/99) ha affermato il diritto delle lavoratrici sospese dal lavoro per distacco sindacale alle prestazioni economiche di maternita' previste dalla legge n. 1204/1971.
Il ragionamento svolto dalla Corte si puo' racchiudere in queste enunciazioni: nella vigente normativa previdenziale gli eventi di malattia e di maternita' sono assoggettati ad una medesima o, quanto meno, parallela disciplina; l'art. 31, comma 4 della legge 20.5.1970, n. 300, nell'attribuire ai lavoratori in aspettativa politica o sindacale il diritto alle prestazioni di malattia, non distingue tra una prestazione e l'altra, riferendosi non solo a quelle sanitarie ma anche a quelle economiche; ne deriva che la lavoratrice in aspettativa politica o sindacale ha diritto - oltreche' all'indennita' in caso di malattia - anche a tutte le prestazioni economiche di maternita' dovendosi coordinare con l'art. 17 della legge 30.12.1971, n. 1204, l'art. 31, comma 4, citato.
Poiche' tale indirizzo e' da ritenersi ormai consolidato, si forniscono, a modifica delle istruzioni di cui alla circolare citata in premessa, le seguenti disposizioni.
Gli assicurati sospesi dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano, a norma dell'art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970, il diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' (obbligatoria e facoltativa) per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
In altri termini, in presenza della particolare causa di sospensione dal lavoro in esame (collocamento in aspettativa politica o sindacale), si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto, normalmente limitato, come noto, a 2 mesi (o 60 giorni se il conteggio e' piu' favorevole) in caso di malattia, ovvero, in caso di maternita', a 60 giorni dall'inizio della sospensione stessa; nell'ipotesi, quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale.
Poiche' peraltro e' esclusa sul piano giuridico una "conservazione" di un diritto non piu' in essere, il diritto all'indennita' potra' essere riconosciuto soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto normale periodo di copertura assicurativa.
Le prestazioni in questione sono erogabili dall'Istituto solo se a favore dei lavoratori interessati non siano previsti, a titolo di malattia o di maternita', altri trattamenti previdenziali in relazione all'attivita' prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5, legge n. 300/1970). L'intervento dell'Istituto e' da escludere anche quando, per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennita': in caso di erogazioni di importo inferiore, fara' carico all'Istituto la sola differenza tra i trattamenti, fino alla concorrenza dell'importo dovuto a titolo di indennita' (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
L'indennita' sarà erogata secondo le norme, i criteri e le modalità previste per le specifiche materie, compresa, in caso di malattia, l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 638/1983 per le assenze a visita di controllo. Nell'ipotesi di malattia, quindi, la misura dell'indennita' e' quella "ridotta", in quanto l'evento inizia in un periodo di sospensione dell'attivita' di lavoro. Tanto comporta, ovviamente, anche il pagamento diretto della prestazione a carico dell'INPS.
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sara' quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennita' cessa, salvo ripresa dell'attivita' lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.
Le presenti disposizioni sono applicabili agli eventi di malattia e di maternita' non ancora definiti alla data della presente circolare, nonche', su richiesta degli interessati, agli eventi definiti per i quali non sono decorsi i termini di decadenza e prescrizione annuale vigenti nella materia ovvero non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE