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Circolare 20 del 26 gennaio 2001
Oggetto:
Articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
SOMMARIO:
Le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Nuovo regime di cumulo con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità liquidati con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
1 - PREMESSA
L’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, dispone, al primo comma, che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente".
Il comma 2 del predetto articolo 72 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole".
Per effetto delle predette disposizioni dal 1° gennaio 2001 viene stabilita la piena cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni viene ridotta la quota di pensione incumulabile con il reddito da lavoro autonomo: è infatti prevista la cumulabilità del 70 per cento della quota di pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La relativa trattenuta non può, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 rimane applicabile la previgente disciplina, se più favorevole.
Con la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2001 a seguito delle disposizioni dell’articolo 72 della legge n. 388.
2 – PENSIONI DI VECCHIAIA
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.
Dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi in parola anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001.
Si precisa peraltro che nulla è innovato in materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo ( articolo1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.335).
L’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, infatti, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".
Pertanto per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma 21, della legge n. 335). Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).
Continuano altresì a trovare applicazione le normative speciali stabilite in materia di cumulo con i redditi da lavoro dei trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (v. circolare n.91, punto 4, del 31 marzo 1995).
Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
3 - PENSIONI DI ANZIANITA’, PENSIONI DI INVALIDITA’ E ASSEGNI DI INVALIDITA’, LIQUIDATI CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE 40 ANNI
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Restano peraltro confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997) nonché le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.
Anche le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".
Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n.503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993.
4 - PENSIONI AI SUPERSTITI
Per le pensioni ai superstiti con un solo titolare sono incumulabili con la retribuzione per lavoro dipendente gli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n.160 (articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843).
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 72, comma 1, della legge n.388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.
Continuano invece a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
5 - PENSIONI DI ANZIANITA’, PENSIONI DI INVALIDITA’, ASSEGNI DI INVALIDITA’ LIQUIDATI CON UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 40 ANNI
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.
Si ricorda che dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte del titolare, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo. Da tale data, pertanto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
6 - PENSIONATI CHE SVOLGONO LE FUNZIONI DI GIUDICI TRIBUTARI
L’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n.342, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 194/l, alla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 2000, ha aggiunto all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 3 il comma 3 bis secondo cui "I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
Pertanto i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione, sono esclusi dal divieto di cumulo.
7 - PENSIONATI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI LAVORO PARASUBORDINATO
L’articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare i redditi erogati in relazione a tali rapporti, finora considerati redditi di lavoro autonomo, sono stati ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
Al riguardo si ricorda che, come chiarito con circolare n. 91 del 31 marzo 1995, ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo, i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Si conferma, pertanto, che, indipendentemente dalle innovazioni introdotte ai fini fiscali per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli stessi debbono continuare ad essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO