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Circolare 15 del 23 gennaio 2001
OGGETTO:
Legge 8 marzo 2000, n. 53 Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari.
SOMMARIO:
Astensione facoltativa: modifica della durata complessiva Art.3, c.2
Assenze per malattia del bambino: astensione dal lavoro dei genitori alternativamente durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni
Riposi orari per allattamento: copertura figurativa Art.3, c.3
Genitori adottivi: astensione facoltativa ed assenze dal lavoro Art.3, c.5
Parti prematuri:Art.11
Flessibilità dell’astensione obbligatoria: astensione dal lavoro dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi all’evento Art.12
Permessi mensili art.33 L.104/92: copertura figurativa Art.19
Modalità degli accrediti figurativi: Art.3,c.4
Copertura integrativa mediante riscatto:Art.15,c.2
Copertura integrativa mediante versamenti volontari:Art.3,c.4
Congedi per eventi e cause particolari: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.4, c.2
Congedi per la formazione: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.5, c.5
La legge 8 marzo 2000, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 13.3.2000, nel dettare disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, è intervenuta ad integrare e modificare le norme vigenti a tutela dei diritti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
La normativa in esame,(vedi circ.n109 del 6 giugno 2000 ) ha introdotto anche nuovi criteri in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari per i periodi di astensione facoltativa, di riposi orari per allattamento, di assenza per malattia del bambino e di riposi mensili per l’assistenza a portatori di handicap.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni applicative in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari,
Tali istruzioni riguardano anche i lavoratori elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e gli iscritti ai fondi Volo e Dazio; con successiva circolare saranno fornite istruzioni riguardanti gli iscritti al fondo "Ferrovieri" .
1.Astensione facoltativa
L'art.3 comma 2 della legge 53/2000, che ha riformulato il testo dell'art. 7 della legge 1204/71, modifica la durata complessiva dell'astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.
Precedentemente all'entrata in vigore della legge 53/2000 il diritto all'astensione facoltativa poteva essere esercitato, alternativamente dai due genitori, entro il compimento del primo anno di vita del bambino e per la durata massima complessiva di sei mesi.
Per effetto della nuova normativa il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro spetta ad entrambi i genitori e può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi.
Nell'ambito di tale limite, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.
Per il padre lavoratore che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensioni dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, l'assenza dal lavoro a tale titolo non potrà in ogni modo superare i dieci mesi.
2. Assenze per malattia del bambino
L'art.7, comma 4, della legge 1204/71 - nel testo modificato della legge 53/2000 - prevede che entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni (la norma modificata riconosceva il diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni).
Quando l'età del bambino è inferiore a tre anni, la nuova norma non prevede limiti di durata dell'assenza. Quando, invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, l'assenza non potrà superare i cinque giorni l'anno per ciascuno dei genitori e dovrà essere documentata con apposito certificato rilasciato da medico specialista.Si precisa che fino all’entrata in vigore della legge 53/2000 la possibilità di assentarsi dal lavoro era riconoscibile – per bambini fino a tre anni – anche sulla base di certificazione rilasciata da medico generico.
3. Riposi orari
L'art. 3, comma 3, della legge 53/2000, integrando l'art. 10 della legge 1204/1971, dispone il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero per allattamento nei casi di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive rispetto a quelle fissate dal 1° comma del citato art. 10 (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite) possono essere fruite anche dal padre.
Inoltre l’articolo 3, comma 3, innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante riscatto o versamenti volontari.
Per le modalità dell’accredito figurativo, del riscatto e dei versamenti volontari, si rinvia ai successivi punti 8, 9 e 10.
4.Genitori adottivi
L'art. 3, comma 5, della legge in esame, stabilendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso articolo anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, riconosce loro il diritto all'astensione facoltativa ed alle assenze dal lavoro per malattia del bambino.
Lo stesso comma precisa che tali diritti possono essere esercitati nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualora al momento dell’adozione o dell’affidamento l'età del bambino sia compresa fra i sei e i dodici anni.
5. Parti prematuri
L'art. 11 della legge 53/2000, integrando l'art. 4 della legge 1204/71, disciplina i casi in cui il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, stabilendo che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria ad esso successivo.
La norma nulla innova in materia di accredito figurativo di tale evento; ai periodi di astensione obbligatoria anteriori e successivi al parto, dovrà essere pertanto attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81.
6.Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 1204/71, la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto).
Mantenendo invariata la durata complessiva dell'astensione obbligatoria, l'art. 12, comma 1 della legge 53/2000 introduce la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che sia debitamente attestato dai medici specialisti individuati dalla norma medesima, che l'esercizio di tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.
In attesa di uno specifico decreto interministeriale, previsto dall’art.12,c.2, che dovrà individuare un elenco di attività, il cui esercizio non consentirà alle lavoratrici interessate di esercitare la facoltà di cui sopra, il Ministero del Lavoro, con circolare n.43 del 7.7.2000, ha anticipato i presupposti necessari per poter esercitare tale facoltà. Con circolare n.152 del 4 settembre 2000 sono stati forniti i criteri esplicativi delle indicazioni ministeriali.
Anche nei casi di astensione obbligatoria flessibile la norma non detta nuovi criteri in materia di accredito figurativo; a tali periodi dovrà pertanto essere attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 155/81.
7.Permessi mensili a norma dell’art. 33 della legge n.104/92
L'art. 19 della legge 53/2000 è intervenuto altresì a modificare l'art 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo la copertura figurativa dei permessi mensili disciplinati dal comma 3 dell’art.33 citato. Fino all'emanazione della nuova normativa, infatti, per detti permessi era dovuta (a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS) esclusivamente un’indennità pari all'intero ammontare della retribuzione che sarebbe stata corrisposta in costanza di attività, ma non era prevista alcuna contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro (il trattamento economico spettante non ha, infatti, natura di retribuzione imponibile) né altra forma di copertura assicurativa. L’art.20 stabilisce che le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, nel testo modificato dall'art. 19 della legge in esame, si applicano anche nei casi in cui l'altro genitore non ne abbia titolo nonché ai genitori ed ai familiari, lavoratori pubblici o privati, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
Atteso che la nuova norma nulla stabilisce in merito alle modalità dell'accredito figurativo, il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.
8.Modalità degli accrediti figurativi per i periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi e fra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino,per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l’ottavo anno.
L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo anno di età del bambino) ed a quelli goduti fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ai permessi per allattamento, nonché ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato. Per l'anno 2000 l’importo dell’assegno sociale è di lire 8.366.800, mentre il valore settimanale da attribuire è pari a lire 321.800 (a.s. x 2 : 52).
I predetti criteri di determinazione del valore figurativo si applicano anche ai periodi di riposo orario per allattamento (commi aggiunti all’art.10 della legge n.1204/1971 dall’art.3, comma 3, della legge n.53) e ai periodi di astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno (art.15, comma 2, della legge 1204/1971, come sostituito dall’art.3 della legge n.53/2000). In particolare, in relazione ai riposi per allattamento, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:
sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all’unità il risultato ottenuto
9.Modalità degli accrediti figurativi per periodi di astensione facoltativa fruiti nel limite di sei mesi, di assenza dal lavoro per malattia del bambino fruiti entro il terzo anno di vita, e dei permessi mensili fruiti per assistenza ai portatori di handicap
Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.
In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. – n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .
Qualora il compimento del terzo anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art 8 della legge 155/81.
10.Copertura integrativa mediante riscatto
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel precedente punto 8 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari.
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente,sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.8 della legge 155/81);
calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo determinato sulla base dell’ammontare dell’assegno sociale)
calcolare la differenza delle due pensioni su base annua determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore , individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva complessiva.
Per quanto concerne le modalità di calcolo con il sistema contributivo, si fa riserva di istruzioni.
11.Copertura integrativa mediante versamenti volontari
L'art.3 comma 4, della legge 53/2000, consente a coloro che usufruiscono dell’astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino, dei permessi per allattamento, nonché dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra i tre e gli otto anni, la possibilità di effettuare versamenti ad integrazione del contributo figurativo secondo i criteri e le modalità previste per i versamenti volontari in alternativa al riscatto.
La norma citata non prevede particolari requisiti per il versamento della contribuzione volontaria ad integrazione e, conseguentemente, tale facoltà potrà essere esercitata da tutti coloro che hanno richiesto l'accredito degli eventi per i quali è prevista l'attribuzione di un valore figurativo determinato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale.
Per quanto riguarda la misura della retribuzione media, su cui calcolare il contributo,la stessa sarà pari alla differenza tra il valore figurativo determinato secondo i criteri dell’art.8 della legge 155/81, sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno interessato, e l’importo della retribuzione figurativa accreditata in applicazione dell’art.3 della legge 53/2000.
Per quanto riguarda, infine, le modalità operative si fa riserva di ulteriori istruzioni.
12. Congedi per eventi e cause particolari
L'art.4, comma2, della legge in esame stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.
Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa..
La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.L.vo 30.4.97 n. 184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art. 5 del D. L.vo 16.9.96 n. 564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.
13. Congedi per la formazione
L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il comma 2 del medesimo articolo5, individua come congedi per formazione quelli finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea, nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il comma 5 del citato articolo5, attribuisce agli interessati la facoltà di coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO