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Circolare 174 del 28 Novembre 2002
OGGETTO:
Anticipazione dell’indennità di mobilità: articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991. Questioni varie.
SOMMARIO:
Riconoscimento del diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991: a - in favore dei lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già l’attività autonoma; b - in favore dei lavoratori che intraprendono l’attività di imprenditore;c - in favore dei lavoratori che presentano la domanda entro 60 giorni dall’inizio dell’attività.
A – Attività autonoma iniziata in periodo antecedente il collocamento in mobilità
Da parte di alcune Sedi sono pervenuti quesiti circa la possibilità di riconoscere il diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un’attività autonoma.
Al riguardo, premesso che l’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha stabilito che “. . . i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa . . . possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità . . .”, si fa presente che tale norma è stata costantemente interpretata nel senso che il diritto all’anticipazione può essere riconosciuto soltanto in favore dei lavoratori che iniziano un’attività autonoma successivamente al collocamento in mobilità.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 21 febbraio/15 maggio 2001, n. 6679, ha invece stabilito che il termine “intraprendere” contenuto nell’articolo 7, comma 5, citato, deve essere inteso non solo nel senso letterale di “iniziare” una nuova attività ma anche nel senso di applicarsi con maggiori energie e per un maggiore tempo che per il passato in tale attività.
L’esattezza di questa tesi, sempre secondo la Suprema Corte, trova riscontro proprio nella “ratio” delle disposizioni dettate in materia di indennità di mobilità e cioè nell’esigenza di favorire l’occupazione.
Sulla base di tale sentenza, quindi, il Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, nell’esame di alcuni provvedimenti di sospensioni di decisioni di Comitati Provinciali, ha ritenuto che l’anticipazione dell’indennità debba essere riconosciuta sia in favore dei lavoratori che, successivamente al collocamento in mobilità, vogliano iniziare per la prima volta un’attività di lavoro autonomo sia in favore di coloro che intendano sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.
B – Estensione del diritto all’anticipazione anche agli imprenditori
Con circolare n. 70 del 30 marzo 1996, è stato, tra l’altro, precisato che nei casi di costituzione di società può essere riconosciuto il diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità soltanto in favore dei lavoratori che rivestano la qualifica di “socio d’opera” ovvero di “socio d’opera e di capitale”.
Al riguardo si fa presente che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 9007, pubblicata il 20 giugno 2002, ha fornito un’interpretazione della nozione di “attività autonoma” - nozione contenuta nell’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991 - più ampia di quella che qualifica il “lavoro autonomo”, comprendendovi anche le ipotesi in cui il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un’attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio.
Ciò in quanto secondo la Suprema Corte l’erogazione in unica soluzione ed in via anticipata dei ratei di indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdendo quindi la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un’attività di artigiano o di commerciante ovvero un’attività imprenditoriale.
C – Termine per la presentazione della domanda di anticipazione
Il decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, che contiene le modalità per la corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata, non ha previsto alcun termine per la presentazione delle domande, pertanto, con circolare n. 32 del 14 febbraio 2000 è stato stabilito che le Sedi devono considerare tempestivamente e validamente presentate le domande di anticipazione avanzate entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma.
Il Comitato Amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, recentemente, nella decisione di provvedimenti di sospensione di decisioni di Comitati Provinciali, ha riesaminato la questione e, in assenza di specifica previsione legislativa, ha deciso di ritenere validamente presentate le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, in analogia al termine previsto dall’articolo 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione delle domande di disoccupazione.
* * *
Le Sedi, pertanto, dovranno esaminare sulla base di tali nuovi criteri le domande di anticipazione dell’indennità di mobilità presentate dai lavoratori e non ancora definite; quelle invece già definite in maniera difforme dovranno essere riesaminate a seguito di istanza degli interessati.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO