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Circolare 136 del 26 Luglio 2002
OGGETTO:
Lavoratrici autonome: artigiane, esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale. Indennità di maternità e di congedo parentale.
SOMMARIO:
- Dal 27.4.2001 l’indennità di maternità spetta per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data del parto ed è riconoscibile anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali nei tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore che non abbia superato i 18 anni di età. - Durante i periodi di congedo parentale l’obbligo contributivo resta sospeso.- Iscrizione alla gestione previdenziale, effettuata successivamete all’inizio del periodo di maternità.
1) INDENNITA’ DI MATERNITA’ E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA (ALL’80%).
1.1 ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRI DI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE.
Com’è noto, in base alla legge n. 546 del 29.12.1987, peraltro abrogata dall’art. 86, lett. e, del T.U. sulla maternità e paternità (D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001) e sostituita dagli artt. 66, 67, 68, 69 del T.U. stesso, le artigiane, le esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, le colone e le mezzadre hanno diritto, dal 1° gennaio 1988, ad una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data presunta e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Pur non essendo stato esplicitamente previsto dalla legge 546/87, l’Istituto, in passato, ha riconosciuto l’indennizzabilità anche del periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest’ultima fosse successiva a quella presunta.
E’ noto, altresì, che per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità (v. circ. n. 71 del 6.4.1988 e circ. n. 245 dell’11.8.1994), requisiti che qui si confermano con le precisazioni fornite nel successivo par. 3 relativamente ai casi in cui l’iscrizione sia chiesta dopo l’inizio dell’attività.
Il Testo Unico, abrogativo tra l’altro, come detto, della legge n. 546/87, ha innovato, rispetto a tale legge, stabilendo che le artigiane, le esercenti attività commerciale, le coltivatrici dirette, le colone e le mezzadre hanno diritto ad una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, nella misura a suo tempo prevista dagli artt. 3 e 4 della legge 546/87 (= 80% della retribuzione convenzionale), per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a questa stessa data (v. artt. 66 e 68).
Ne consegue che, non essendo più previsto il riferimento alla data presunta del parto, l’indennità dovrà essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi (2 mesi prima della data del parto e 3 dopo la stessa data). Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento che, come avviene per le lavoratrici dipendenti che abbiano partorito prematuramente (la precisazione fornita nella circ. n. 45 del 21.2.2000, lett. E, è da ritenere, pertanto, superata) comporta la indennizzabilità di 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta.
La presente disposizione è applicabile relativamente alle nascite verificatesi dal 27.4.2001, data di entrata in vigore del T.U..
Peraltro, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9-16 maggio 2002, il riconoscimento dell’indennità per complessivi 5 mesi potrà essere esteso alle nascite avvenute prima del 27.4.2001, purché a quest’ultima data e -ovviamente- alla data della domanda di riconoscimento della maggiore indennità, non sia trascorso il termine di prescrizione o non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
Il T.U. ha altresì stabilito all’art. 67, comma 2, che l’indennità di maternità nella misura dell’80% spetta alle lavoratrici in questione anche in caso di adozione o di affidamento (da intendere: preadottivo o non preadottivo per i bambini italiani; preadottivo per i minori stranieri) nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non abbia superato i 6 anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento e il minore straniero non abbia superato, sempre all’atto dell’adozione o affidamento, i 18 anni di età. Ciò, a differenza della legge n. 546/1987, che riconosceva il diritto alla indennità in caso di adozione o affidamento solo preadottivo e solo per il bambino che non avesse superato i 6 anni di età.
Questa disposizione è applicabile relativamente agli ingressi in famiglia dei minori avvenuti dal 27.4.2001 in poi. Da questa stessa data le disposizioni della circ. n. 97/2001 riguardanti le certificazioni previste per le adozioni internazionali (Enti autorizzati e Tribunali italiani) si riferiscono quindi anche alle lavoratrici autonome (la nota 1 della stessa circolare in merito alla esclusione delle lavoratrici autonome in tema di adozione internazionale è da ritenere superata).
L’art. 68 del T.U., inoltre, ha confermato il diritto alla indennità per un periodo di trenta giorni in caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria (l’art. 5 della legge 546/87 si riferiva ad “aborto, spontaneo o terapeutico”), verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza; pur con la differente terminologia è da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria della gravidanza costituisca reato ai sensi delle vigenti disposizioni.
Infine, poiché la data di riferimento per l’erogazione della indennità non è più quella presunta ma quella del parto, è evidente che non è più necessaria l’acquisizione del certificato medico di gravidanza, sebbene ancora previsto dal T.U.. Considerato, quindi, che l’indennità non è liquidabile prima che il parto sia avvenuto, la presentazione della relativa domanda, corredata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio (v. circ. n. 12 del 10.1.2002), diventa opportuna solo dopo l’evento (naturalmente anche le domande presentate prima devono essere ricevute). In proposito si ricorda che la domanda di indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto), termine di prescrizione che può essere interrotto dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione, compresa la presentazione di copia delle ricevute di versamento contributivo (mod. F 24), in quanto finalizzata alla richiesta della prestazione di maternità.
1.2 IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.
Gli artt. 66, 67 e 68 del T.U. hanno altresì stabilito che anche alle imprenditrici agricole a titolo principale deve essere riconosciuta l’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data nonché per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia (v. punto 1.1, 8° cpv.).
L’indennità è riconoscibile per gli eventi che si verificano dal 27.4.2001 in poi.
Poiché le imprenditrici agricole a titolo principale rientrano nella categoria dei CD-CM, ad esse si applicano le disposizioni previste per i CD-CM (v. circ. n. 122 del 13.6.2001).
Si ricorda, comunque, che anche per tale categoria l’importo del contributo di maternità dovuto per il 2002 è pari a Euro 7,49.
1.3 AFFITTACAMERE.
Si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le disposizioni riguardanti la posizione contributiva delle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute alla iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali (v. circ. 110 del 20.4.95).
L’articolo 8 della legge 30 maggio 1995, n. 203 di conversione del D.L. 29.3.1995, n. 97, stabilisce che le persone esercenti attività di affittacamere di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento dell’intero contributo IVS, dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno precedente, senza tenere conto del minimale, deve essere effettuato in due rate di uguale importo entro le normali scadenze previste per gli iscritti alla gestione (si tratta, in sostanza, delle normali scadenze fiscali).
Qualora il reddito dell’anno di riferimento sia superiore a quello dell’anno precedente, i due versamenti suindicati sono considerati come acconti della somma complessivamente dovuta ed il contribuente dovrà, perciò, corrispondere una ulteriore somma a saldo, entro il termine previsto per tale versamento.
I soggetti in argomento hanno diritto alla copertura dell’intero anno quando l’importo del contributo versato risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
A coloro che abbiano versato una contribuzione di importo inferiore viene pertanto riconosciuta la copertura di un numero di mesi proporzionale alla somma versata, senza tener conto delle frazioni eventualmente risultanti dal computo, con attribuzione temporale della contribuzione a partire dall’inizio dell’anno solare interessato, o dalla data di inizio attività, e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.
Pur trattandosi di soggetti iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale, i contributi IVS sono calcolati, come detto, a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo del contributo di maternità (pari a Euro 7,49) che, essendo fisso, deve essere versato per l’intero anno anche nel caso di versamenti contributivi IVS non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità. In altri termini, il contributo di maternità deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento contributivo IVS dell’anno.
L’indennità (da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività commerciali) potrà essere riconosciuta a fronte del pagamento dell’intero contributo di maternità anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire una mensilità: la mancanza assoluta di attività -che perciò non comporta alcun versamento contributo IVS- non consente neppure il versamento del contributo di maternità.
Tenuto conto della particolarità della categoria, nonché del criterio vigente in materia di accredito contributivo, le lavoratrici affittacamere dovranno essere invitate ad interrompere il termine annuale di prescrizione previsto per l’indennità di maternità, termine che può essere interrotto, come detto al punto 1.1, ultimo cpv., anche tramite l’esibizione delle copie delle ricevute di versamento contributivo.
2) CONGEDO PARENTALE (INDENNITA’ AL 30%).
2.1 GENERALITA’.
Come reso noto con la circ. n. 109 del 6.6.2000, l’art. 3, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 ha esteso alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000, il diritto alla astensione facoltativa (congedo parentale), limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Il suddetto art. 3 risulta ora sostituito dall’art. 69 del T.U., il quale conferma l’estensione alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane, esercenti attività commerciale, nonché alle imprenditrici agricole a titolo principale, (categoria non ancora inclusa dalla legge 53/2000 tra le lavoratrici autonome aventi diritto al congedo parentale) il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U., compreso il relativo trattamento economico, sempre limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro 1 anno di età del bambino.
Poiché l’art. 32 prevede che ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto al congedo parentale “per ogni bambino” (v. in proposito il msg. n. 569 del 27.6.2001), la possibilità di moltiplicare il periodo di congedo per il numero dei bambini è riconoscibile, di conseguenza, anche alle lavoratrici autonome in caso di parto plurimo, tenendo presente, peraltro, il diverso limite di età del bambino (1 anno di età) stabilito per il congedo parentale delle lavoratrici autonome.
Con l’occasione si ribadisce che la domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data della richiesta) e che il trattamento economico (30% della retribuzione convenzionale) è subordinato alla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto alla indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso), ovvero, nei casi di cui al punto 2.2., 2° cpv., dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo.
Per le domande di congedo parentale è stato approntato il nuovo modulo Mod. AST. FAC. LAV. AUT. (all. 1), che consente di presentare anche la domanda di sospensione dell’obbligo assicurativo (v. punto 2.2). Il modulo fin qui utilizzato (mod. AST FAC) sarà d’ora in poi riservato ai lavoratori dipendenti.
2.2 ARTIGIANE E COMMERCIANTI: SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO.
Utilizzando la specifica funzione della procedura automatizzata, (“Sospensione dell’obbligo assicurativo IVS”) le Sedi dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio ed allo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo parentale richiesto e fruito dalle lavoratrici interessate.
Per quanto ovvio, si fa tuttavia presente che la sospensione dell’obbligo contributivo potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e la indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno (a titolo di esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre).
Per la richiesta di sospensione può essere utilizzato, come accennato, il modulo di cui all’all.1 (Mod. AST. FAC. LAV. AUT.)
In merito alle modalità di acquisizione dei periodi in argomento si fa riserva di successive istruzioni.
Si fa riserva, altresì, di istruzioni in merito alla eventuale possibilità di accredito della contribuzione figurativa riguardante i periodi di congedo parentale.
2.3 AFFITTACAMERE.
a) Indennità.
Il diritto all’indennità viene riconosciuto qualora la lavoratrice dichiari, secondo quanto previsto per la generalità delle lavoratrici autonome, di astenersi dalla propria attività lavorativa.
L’indennità è erogabile in presenza della copertura contributiva di maternità nell’anno in cui inizia il congedo parentale, come precisato al punto 1.3..
b) Sospensione dell’obbligo contributivo.
Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2 in merito allo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo parentale.
2.4 COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.
Per lo sgravio contributivo relativo ai periodi di congedo parentale, si rinvia alla circ. 177 del 19.10.2000
3) RAPPORTI FRA INDENNITA’ DI MATERNITA’ E ISCRIZIONE NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE.
Si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito all’obbligo, previsto per il titolare dell’impresa, della denuncia di inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa nonché in merito alle possibili relazioni tra le modalità seguite per la denuncia e il diritto alla indennità di maternità.
3.1 ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO INDENNIZZABILE, EFFETTUATA ENTRO IL MARGINE TEMPORALE PREVISTO.
Per gli esercenti attività commerciale, l’art. 4 della legge n. 1397 del 27.11.1960 ha previsto un termine di trenta giorni dall’inizio o dalla variazione o cessazione dell’attività, entro il quale deve essere presentata la relativa denuncia.
Per gli artigiani, l’art. 2196 c.c. ha previsto lo stesso termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo di categoria, termine da ritenere valido anche per la domanda di variazione o cessazione dell’attività in analogia a quanto previsto per gli esercenti attività commerciale.
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli, invece, l’art. 3 del D.P.R. 7.12.2001, n. 476 ha previsto la possibilità di richiedere l’iscrizione negli elenchi istituiti dall’art. 11 della legge n. 9/1963 entro novanta giorni dall’inizio dell’attività in caso di prima iscrizione, ovvero dalla cessazione dell’attività in caso di cancellazione, o dalla variazione nella composizione del nucleo familiare precedentemente iscritto.
Può verificarsi, pertanto, che una domanda di iscrizione (o di variazione, o di cancellazione) regolarmente inoltrata entro i previsti suddetti termini venga a collocarsi in una data successiva a quella di inizio del periodo di maternità.
In tali casi il diritto alla prestazione di maternità non può essere disconosciuto e, ferma restando la necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, la prestazione deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo indennizzabile sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente l’inizio del periodo di maternità.
Invece, nel caso in cui l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività.
3.2 ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO INDENNIZZABILE, EFFETTUATA DOPO IL MARGINE TEMPORALE PREVISTO.
Le disposizioni che escludevano in ogni caso il diritto alla indennità per tutto il periodo di maternità qualora la data della domanda di iscrizione fosse successiva all’inizio di detto periodo sono da ritenere parzialmente modificate non solo in relazione alle indicazioni contenute nel precedente punto 3.1, ma anche in relazione al criterio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3192/01 del 14.12.2000, secondo cui qualora la data della domanda di iscrizione alla gestione sia successiva a quella di inizio del periodo di maternità, il diritto alla prestazione può essere esercitato dalla data della domanda di iscrizione.
Peraltro, tenuto conto delle precisazioni fornite al punto 3.1, il criterio indicato nella suddetta sentenza (diritto decorrente dalla domanda di iscrizione) è da ritenere applicabile solo nell’ipotesi di iscrizione effettuata dopo il consentito margine temporale, illustrato nello stesso punto 3.1.
4) DISPOSIZIONI PROCEDURALI
La procedura automatizzata di gestione delle prestazioni di maternità alle lavoratrici in questione è già adeguata alle disposizioni di cui alla presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di _________________________________
DOMANDA DI
· CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA)
(art. 69 d.Lgs. n. 151/2001)
· SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO IVS
LA SOTTOSCRITTA
nata il
COGNOME DI NASCITA
NOME
GIORNO
MESE
ANNO
a
COMUNE
PROV
CODICE FISCALE
Indirizzo
VIA E N° CIVICO FRAZIONE / LOCALITA’
COMUNE PROV. CAP N° TELEFONO
lavoratrice autonoma
q artigiana
q commerciante
q colona o mezzadra
q coltivatrice diretta
q imprenditrice agricola a titolo principale
(matricola aziendale ……………….……………………..………………)
q titolare
q familiare coadiutrice di …………………….…………………… nato/a il……………….a…………………………………………….
CHIEDE
di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) e della relativa indennità ai sensi dell’art.69 delD. lgs. n.151/2001 -T.U. sulla Maternità- (vedi AVVERTENZE IMPORTANTI)
dal …………………… al ……………………… gg………….
dal …………………… al ……………………… gg………….
dal …………………… al ……………………… gg………….
dal …………………… al ……………………… gg………….
per il/la proprio/a figlio/a
DATI DEL/DELLA BAMBINO/A
nat_ il
Sesso
(M o F)
COGNOME
NOME
GIORNO
MESE
ANNO
a
COMUNE
PROV
CODICE FISCALE
DICHIARA
q di non aver fruito per lo stesso/a bambino/a di periodi di congedo parentale
q di aver fruito per lo stesso/a bambino/a di periodi di congedo parentale dal …………………… al ………………………
e dal …………………………al ………………………
q che il bambino è vivente
C H I E D E altresì
la sospensione dell’obbligo contributivo IVS, per il periodo di congedo parentale dal ……………… al ……………
nella gestione:
q Artigiani
q Commercianti
q CD-CM
N.B. La sospensione dell’obbligo contributivo compete solo nei casi di effettiva astensione dall’attività e può avvenire solo per mesi interi di calendario privi di attività.
segue
Pagina 1 di 2
MODALITA’ DI PAGAMENTO
q ASSEGNO CIRCOLARE
q ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO (indicare le coordinate bancarie nelle sottostanti caselle) (1)
CIN
CODICE ABI
CODICE CAB
C/C
( 1 ) I dati possono essere rilevati dall'estratto conto bancario
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(da non allegare se già presentata per la domanda di maternità)
q Certificato di nascita dal quale risulti la paternità e la maternità o stato di famiglia o autocertificazione
q Altro (indicare)___________________________________________________________________
q Dichiarazione di responsabilità di effettiva astensione dall’attività lavorativa per il periodo di congedo parentale richiesto
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritta, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiaro che le notizie fornite rispondono a verità. Inoltre dichiaro di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazione falsa, posso subire una condanna penale e decadere dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Mi impegno, altresì, a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata, entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, nonché a comunicare eventuali modifiche dei periodi di congedo richiesti.
Preso atto dell'informativa fornitami ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, acconsento, qualora necessario all’istruzione, alla definizione e alla comunicazione inerente la richiesta: 1) al trattamento di eventuali dati sensibili; 2) al trasferimento dei miei dati personali e sensibili all’estero; 3) alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono servizi informatici, di postalizzazione e archiviazione e al trattamento dei dati stessi da parte di tali soggetti; 4) alla comunicazione dei miei dati sensibili, ai fini diversi da quelli connessi alla presente richiesta, ad altri enti o amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
Consapevole del fatto che il mancato consenso può comportare l'impossibilità di definire la presente richiesta o notevole ritardo nella definizione della stessa, non acconsento a quanto indicato ai punti …….
Mi impegno, altresì, a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento.
Data _______________________ Firma _____________________________________
SCELTA DEL PATRONATO
La sottoscritta delega il Patronato ________________________________presso il quale elegge domicilio ai sensi dell’art.47 del Codice Civile, a rappresentarla ed assisterla gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S. 29/7/1947, n.804 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dell’INPS per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda.
La presente delega può essere revocata solo per iscritto.
Data ______________________ Firma _____________________________________________
______________________________ _______________________ ________________
Timbro e codice del Patronato Firma dell’operatore del Patronato numero pratica
AVVERTENZE IMPORTANTI
· Le lavoratrici madri autonome(artigiane – commercianti – coltivatrici dirette - colone - mezzadre - imprenditrici agricole a titolo principale) che chiedono il congedo parentale si devono astenere effettivamente dall’attività, fornendo specifica dichiarazione di responsabilità. La domanda di congedo parentale e la dichiarazione vanno presentate all’INPS prima dell’inizio di congedo
· Il periodo massimo di congedo per le lavoratrici autonome è di 3 mesi entro 1 anno di età del bambino. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale.
· In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente) il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi (3 per la madre e 7 per il padre).
· Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante il periodo in cui la madre usufruisce della indennità all’80% dopo il parto.
· Il congedo parentale può essere fruito in modo frazionato.
N.B. Scrivere in stampatello e barrare le caselle che interessano
I. N.P.S. Sede di _______________________ Mod.AST.FAC.LAV.AUT
Timbro datario INPS e firma
RICEVUTA
La Sig.a …………………………………………………ha presentato oggi:
q la domanda di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro).
q la domanda di sospensione dell’obbligo contributivo IVS
I nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento
possono essere rilevati dagli appositi avvisi esposti nei locali della Sede dell’INPS.