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Circolare 45 del 25 marzo 2009
SOMMARIO:
Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli dovuti per l’anno 2009
Contributi volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Chiarimenti
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
1) Contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli, da versare per l’anno 2009
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi fra il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 ed il periodo gennaio 2008 – dicembre 2008 è risultata pari al 3,20%.
Le retribuzioni medie settimanali su cui calcolare i contributi volontari per l’anno 2009 subiscono pertanto lo stesso aumento percentuale, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997, in base al quale l’importo minimo settimanale della retribuzione da prendere a riferimento per quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.
Per effetto della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, la contribuzione volontaria dovuta per l’anno 2009 viene calcolata tenendo presenti i seguenti parametri:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 183,10;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, L. 438/92) è di € 42.069,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 91.507,00.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.
Come previsto dall'art. 27, comma 2bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, sono interessati dall’incremento dello 0,50%. Ne consegue che, con effetto dal 1 gennaio 2009, l’aliquota contributiva a loro carico è pari al 31,37%.
Nella tabella che segue si riportano - per anno solare, dal 2009 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno |
Retr. minima settimanale |
Prima fascia retribuzione annua |
Massimale art. 2 co. 18, L. 335/95 |
Aliquota IVS |
2009 |
€ 183,10 |
€ 42.069,00 |
€ 91.507,00 |
31,37% |
2008 |
€ 177,42 |
€ 40.765,00 |
€ 88.669,00 |
30,87% |
2007 |
€ 174,46 |
€ 40.083,00 |
€ 87.187,00 |
“ |
2006 |
€ 171,03 |
€ 39.297,00 |
€ 85.478,00 |
30,07% |
2005 |
€ 168,17 |
€ 38.641,00 |
€ 84.049,00 |
“ |
2004 |
€ 164,87 |
€ 37.883,00 |
€ 82.401,00 |
29,57% |
2003 |
€ 160,85 |
€ 36.959,00 |
€ 80.391,00 |
“ |
2002 |
€ 157,08 |
€ 36.093,00 |
€ 78.507,00 |
29,07% |
2001 |
£ 296.140 |
£ 68.048.000 |
£ 148.014.000 |
“ |
2000 |
£ 288.640 |
£ 66.324.000 |
£ 144.263.000 |
28,57% |
1999 |
£ 284.100 |
£ 65.280.000 |
£ 141.991.000 |
“ |
1998 |
£ 279.080 |
£ 64.126.000 |
£ 139.480.000 |
28,17% |
1997 |
£ 274.420 |
£ 63.054.000 |
£ 137.148.000 |
28,37% |
2) Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità maturata complessivamente, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997);
- per i soggetti iscritti al Fondo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (32,70%) maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), pari al 37,70%.
Per individuare l’aliquota dovuta al Fondo Volo si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 37,70%
3) Chiarimenti
A chiarimento dei quesiti pervenuti da più Sedi si ritiene opportuno precisare alcuni concetti di massima.
3.1.) Lavoratori stagionali, temporanei (saltuari) o discontinui
Il D.Lgs. n. 184/1997 (art. 5, comma 2) conferma il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno nel quinquennio precedente la domanda), già previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, per gli iscritti all'AGO e alle forme di previdenza sostitutive o esclusive, che svolgono attività dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua.
Mentre la qualifica di lavoratore “stagionale” è chiaramente rilevabile dalla CUD, da Hydra e/o da EMens (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "S"), più complesso appare invece individuare i soggetti che prestano attività "saltuaria o discontinua", non essendo previsto uno specifico codice. In proposito si deve tuttavia ritenere come “attività saltuaria o discontinua” quella prestata con contratto a termine (terzo carattere del codice “qualifica” uguale a "D").
Con l’occasione si precisa che la verifica del requisito contributivo ridotto, richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria di tali categorie di assicurati, deve essere effettuata secondo i criteri generali. Si farà quindi riferimento al lavoro svolto precedentemente alla domanda, tenendo presente che tale requisito deve intendersi perfezionato con il concorso di tutti i periodi contributivi, ancorché maturati con qualifica diversa da quella di "lavoratore stagionale" o di lavoratore con contratto “a termine”.
Anche il calcolo dell'importo contributivo dovuto dai prosecutori volontari in esame deve essere effettuato secondo le norme di carattere generale.
L’articolo 7 del DLgs. n. 564/1996, sopra richiamato, stabilisce – al comma 3 – che l’interessato deve provare il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui chiede la copertura mediante contribuzione volontaria.
In proposito si precisa che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 5, del DLgs. n. 181/2000, come modificato dal DLgs. 19 dicembre 2002, n. 297, per dimostrare lo stato di disoccupazione a Pubbliche Amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi è sufficiente una autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3.2.) Lavoratori intermittenti
Con circolare n. 17 dell’8 febbraio 2006 è stata illustrata la disciplina previdenziale del rapporto di lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente, come definito dagli articoli da 33 a 40 del DLgs. 10 settembre 2003, n. 276, è uno speciale tipo di contratto di lavoro subordinato al quale si applica, per quanto compatibile, il complesso delle discipline stabilite per il rapporto di lavoro subordinato - limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore svolge effettivamente la prestazione lavorativa oggetto del contratto – comprese le disposizioni vigenti in materia di minimale contrattuale e giornaliero (art. 7, c. 1, secondo periodo, legge n. 638/1983 e art. 1, c. 1, legge n. 389/1989). Non trova invece applicazione, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
I lavoratori intermittenti sono identificabili dai codici “GO” (lavoratore intermittente a tempo indeterminato) e “HO” (lavoratore intermittente a tempo determinato), riportati nelle denunce mensili EMens, alla casella “tipo contribuzione”.
Qualora l’attività svolta dal lavoratore intermittente sia stata di durata inferiore a quella contrattualmente prevista per i lavoratori a tempo pieno, occupati presso la stessa azienda, il numero delle settimane loro riconoscibili come coperte da contribuzione deve essere riproporzionato in relazione alla durata effettiva della prestazione lavorativa, con un procedimento analogo a quello previsto per i lavoratori a tempo parziale.
I periodi di contribuzione maturata per lavoro intermittente vengono esposti in estratto conto come “normali” periodi di lavoro dipendente e non come periodi di lavoro part-time, anche se in corrispondenza degli stessi vengono indicate le “settimane utili”, pari al rapporto ottenuto dividendo il totale delle ore retribuite nel periodo per l’orario contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.
Poiché, come detto, al lavoro intermittente non si applica, neppure per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, i lavoratori occupati con tale tipo di contratto non possono avvalersi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 per integrare volontariamente i periodi in argomento.
Va peraltro precisato che a tali lavoratori è riconosciuta la possibilità di integrare la contribuzione obbligatoria fino alla concorrenza di una “retribuzione convenzionale”, il cui valore settimanale corrisponde al minimale di retribuzione previsto per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e determinato annualmente in applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 638/1983 e successive modificazioni.
Le modalità di esercizio di tale facoltà saranno oggetto di apposita circolare.
3.3.) Compatibilità VV part-time e contribuzione obbligatoria altra gestione
Come indicato nella circolare n. 29/2006 – che illustra le modalità di autorizzazione ai versamenti volontari in concomitanza di periodi di lavoro a tempo parziale – la possibilità di effettuare versamenti volontari è riconosciuta dall’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, nel testo integrato dal DLgs. n. 278/1998, a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Con la medesima circolare - nell’evidenziare che l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DLgs. n. 564/1996 è finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time e che ha perciò validità limitata - sono state previste apposite condizioni e modalità di esercizio della facoltà e fissati termini di decadenza.
È stato inoltre precisato che in presenza dei requisiti previsti per la prosecuzione volontaria (cessata attività lavorativa, requisiti contributivi di tre anni nel quinquennio o di cinque anni della vita assicurativa ed assenza di cause ostative), deve essere concessa apposita e diversa autorizzazione, efficace a tempo indeterminato e soggetta ai limiti da ultimo previsti dall’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997 (“La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.”).
La diversa valenza dell’autorizzazione ai versamenti volontari concomitanti a periodi di lavoro part-time rispetto a quella della “normale” autorizzazione alla prosecuzione volontaria è stata ribadita con messaggio n. 4486 del 22 febbraio 2008.
In merito a quanto precede si fa presente che l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time, in quanto speciale autorizzazione, non deve ritenersi soggetta alle limitazioni stabilite dal richiamato articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997.
Detta autorizzazione può essere pertanto utilizzata in relazione a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, ancorché contestuali ad altri periodi di contribuzione ovvero a periodi di lavoro part-time successivi alla decorrenza di una prestazione pensionistica.
3.4.) Requisito contributivo per l’autorizzazione ai versamenti volontari correlati a rapporti di lavoro part-time
L’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, al comma 2, stabilisce che possono essere autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive che facciano valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della relativa domanda.
In merito va osservato che la previsione di tale requisito minimo ha la finalità di facilitare l’accesso degli interessati alla facoltà disciplinata dalla norma sopra richiamata.
Ne consegue che possono accedere ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time coloro che, pur non potendo far valere il predetto requisito nel quinquennio precedente la data della relativa domanda, abbiano invece maturato il requisito di anzianità contributiva richiesto per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dall’articolo 5, comma 2bis, del DLgs. n. 184/1997 ("L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47"), vale a dire cinque anni di contribuzione effettiva, a qualunque epoca riferita.
Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione in merito alla necessità di una attenta verifica dei requisiti contributivi in tutti i casi in cui, contestualmente all’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time, venisse richiesta anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
In dette ipotesi potrà essere rilasciata tale ultima autorizzazione solo se, alla data della relativa domanda, risulteranno perfezionate le condizioni richieste dalle norme di carattere generale, di cui all’articolo 5, commi 2 (tre anni nei cinque precedenti la domanda) e 2bis (5 anni nella vita assicurativa) e dall’articolo 6, comma 2 (cause ostative alla prosecuzione volontaria), del più volte citato DLgs. n. 184/1997.
In difetto e, ovviamente, in presenza del requisito minimo richiesto dall’articolo 8, comma 2, del DLgs. n. 564/1997 (un anno nel quinquennio precedente), potrà essere concessa la sola autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time.
4) Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2009, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati da decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero da decorrenza successiva a tale data.
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2009
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003947 |
27,76% 0,996053 |
27,87% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004109 |
26,66 % 0,995891 |
26,77 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010506 |
10,36% 0,989494 |
10,47% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,010055 |
10,83% 0,989945 |
10,94% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,010579 |
12,86% 0,989421 |
12,9975% 1,000000 |
Coefficienti di riparto
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
decorrenza 1° gennaio 2009
CATEGORIE |
ALIQUOTE % COEF. RIPARTO |
BASE |
QUOTA PENSIONE |
TOTALE IVS |
LAVORATORI DIPENDENTI non agricoli (esclusi domestici) |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,003507 |
31,26% 0,996437 |
31,37% 1,000000 |
LAVORATORI DIPENDENTI Agricoli |
Aliquota Coefficienti |
0,11 % 0,004089 |
26,79 % 0,995911 |
26,90 % 1,000000 |
PESCATORI soggetti alla legge 250/58 |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007874 |
13,86% 0,992126 |
13,97% 1,000000 |
LAVORATORI occupati in CANTIERI DI LAVORO |
Aliquota Coefficienti |
0,11% 0,007618 |
14,33% 0,992382 |
14,44% 1,000000 |
DOMESTICI |
Aliquota Coefficienti |
0,1375% 0,008335 |
16,36% 0,991665 |
16,4975% 1,000000 |
Il Direttore generale
Crecco
Allegato n. 1
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale
imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria
Decorrenza 1° gennaio 2009
Classi di contribuzione |
RETRIBUZIONE SETTIMANALE |
Retribuzione media settimanale imponibile |
||||||
18 |
fino a € |
183,18 |
183,10 |
|||||
19 |
oltre € |
183,18 |
" " |
195,30 |
189,35 |
|||
20 |
" " |
195,30 |
" " |
208,40 |
201,97 |
|||
21 |
" " |
208,40 |
" " |
222,87 |
215,73 |
|||
22 |
" " |
222,87 |
" " |
239,33 |
230,98 |
|||
23 |
" " |
239,33 |
" " |
257,10 |
248,06 |
|||
24 |
" " |
257,10 |
" " |
274,80 |
265,97 |
|||
25 |
" " |
274,80 |
" " |
295,21 |
285,00 |
|||
26 |
" " |
295,21 |
" " |
318,89 |
307,24 |
|||
27 |
" " |
318,89 |
" " |
342,69 |
330,96 |
|||
28 |
" " |
342,69 |
" " |
366,11 |
354,58 |
|||
29 |
" " |
366,11 |
" " |
390,04 |
378,28 |
|||
30 |
" " |
390,04 |
" " |
413,16 |
401,79 |
|||
31 |
" " |
413,16 |
" " |
439,68 |
426,73 |
|||
32 |
" " |
439,68 |
" " |
466,04 |
453,04 |
|||
33 |
" " |
466,04 |
" " |
492,31 |
479,16 |
|||
34 |
" " |
492,31 |
" " |
518,75 |
505,51 |
|||
35 |
" " |
518,75 |
" " |
544,97 |
531,71 |
|||
36 |
" " |
544,97 |
" " |
571,12 |
558,11 |
|||
37 |
" " |
571,12 |
" " |
597,28 |
584,26 |
|||
38 |
" " |
597,28 |
" " |
623,77 |
610,62 |
|||
39 |
" " |
623,77 |
" " |
650,30 |
636,85 |
|||
40 |
" " |
650,30 |
" " |
676,21 |
663,24 |
|||
41 |
" " |
676,21 |
" " |
702,62 |
689,44 |
|||
42 |
" " |
702,62 |
" " |
729,20 |
715,98 |
|||
43 |
" " |
729,20 |
" " |
755,67 |
742,30 |
|||
44 |
" " |
755,67 |
" " |
782,18 |
768,84 |
|||
45 |
" " |
782,18 |
" " |
808,59 |
795,32 |
|||
46 |
ed oltre € |
808,59 |
809,02 |
|||||