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Circolare 85 del 1° luglio 2010
OGGETTO:
regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.
SOMMARIO:
Premessa. Parte I. Disposizioni generali 1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. 2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo. 3. Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana. 4. Calcolo della prestazione di disoccupazione. 5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni. 6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni.
Parte II. Disposizioni specifiche. 1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. 2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa. 3. Diritti della persona disoccupata. 4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione. 5. Rimborso tra istituzioni. 6. Disposizioni transitorie.
Premessa
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Le disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si rimanda integralmente.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come “regolamento di applicazione”.
La presente circolare contiene disposizioni specifiche in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione.
PARTE I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell’Unione europea e, infatti, prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. A tal fine, la nuova normativa ha fissato le modalità degli scambi di informazione, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza e di quello di ultima occupazione.
In particolare tali disposizioni prevedono che:
l’istituzione dello Stato membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (articolo 61 del regolamento di base sulla totalizzazione dei periodi);
· il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che, ovviamente, in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego (articolo 64 del regolamento di base sull’esportabilità delle prestazioni);
· le prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro;
· in determinati casi e in presenza di particolari condizioni lo Stato di residenza è tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla persona disoccupata che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. (articolo 65, paragrafo 5, del regolamento di base);
Tali disposizioni prevedono, inoltre, determinati limiti e modalità di rimborso tra gli Stati.
2. Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di lavoro autonomo
2.1 Criteri generali
L’articolo 61 del regolamento di base dispone che:“l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile”.
Pertanto, fermo restando che il diritto viene accertato secondo i criteri ed entro i limiti della legislazione dello Stato competente, in applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
E’ da tenere presente, tuttavia che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma, maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione soltanto nel caso in cui gli stessi, se fossero stati compiuti ai sensi della legislazione dello Stato che effettua la totalizzazione, sarebbero stati considerati periodi di assicurazione[1] utili per il diritto alla prestazione di disoccupazione.
2.2 Condizioni per il cumulo
Il paragrafo 2 dell’articolo 61 prevede che, con esclusione dei casi disciplinati dall’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione sopra indicate “è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
− periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
− periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure
− periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma”.
In linea di principio, quindi, l’applicazione delle norme sulla totalizzazione, da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione di tale Stato, periodi di assicurazione, occupazione ovvero di attività lavorativa autonoma.
Ne consegue che vi sono :
Stati che prevedono l’esistenza di un rapporto assicurativo (es. l’Italia) per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano:
a) i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati;
b) i periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma a condizione che detti periodi, se fossero compiuti sotto la legislazione dello Stato che totalizza, sarebbero stati soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di occupazione per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, che totalizzano i periodi di occupazione e di assicurazione compiuti in altri Stati come se si trattasse di periodi di occupazione.
Stati che prevedono il compimento di periodi di assicurazione, occupazione e di attività lavorativa autonoma, che totalizzano i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti in altri Stati.
Pertanto, fermo restando che l’Istituto procederà al cumulo dei periodi esteri solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia, per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti in uno o più Stati comunitari i quali - se compiuti in Italia - sarebbero stati utilizzati ai fini del diritto alle relative prestazioni.
In particolare, le Sedi per poter totalizzare i periodi di occupazione e di attività autonoma svolti all’estero non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, devono accertare se, per la qualifica rivestita o per l’attività svolta dal lavoratore, tali periodi sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia. La qualifica sarà accertata sulla base dei dati contenuti nel PAPER SED U002 “Comunicazione dei periodi di assicurazione”, se le notizie ivi riportate sono sufficienti, altrimenti da altra documentazione idonea quale l’eventuale contratto di lavoro esibito dall’interessato.
Si precisa, inoltre, che, facendo eccezione al principio generale, in nessun caso è possibile considerare tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni per disoccupazione i periodi di residenza che, secondo le legislazioni di alcuni Stati comunitari, hanno rilevanza in ambito previdenziale o assistenziale.
2.3 Modalità procedurali per la concessione delle prestazioni di disoccupazione
L’articolo 54 del regolamento di applicazione precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del regolamento di base (vedi punto 9 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale). La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione”.
Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri (documento portatile U1). Nel caso in cui l'interessato non presenti detto attestato, l'istituzione che riceve la domanda di prestazioni lo richiede all'istituzione o alle istituzioni tenute a rilasciare l’attestato stesso. In tale ipotesi, l’istituzione competente deve richiedere alle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni inerenti i periodi assicurativi tramite l’utilizzo del PAPER SED U001 e la comunicazione dei periodi viene formalizzata attraverso il PAPER SED U002.
Pertanto, le Sedi, qualora l’interessato non possa far valere i prescritti requisiti in base alla sola assicurazione italiana, accerteranno, sulla scorta del documento portatile U1 esibito dal lavoratore, se i suddetti requisiti siano raggiunti mediante la totalizzazione. Se il lavoratore non ha esibito tale documento, le Sedi richiederanno le informazioni necessarie alla competente istituzione estera (PAPER SED U001), sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utilizzabile ai fini del perfezionamento tanto dell'anzianità assicurativa quanto dell'anno di contribuzione nel biennio.
Ove, invece, il periodo di lavoro documentato dall’interessato non appaia sufficiente per il raggiungimento del diritto alle prestazioni, le Sedi adotteranno un provvedimento di reiezione della domanda astenendosi dal richiedere alle istituzioni interessate le informazioni relative ai periodi esteri, ma facendo espressamente risultare, con annotazione ad hoc, che i requisiti richiesti dalla legislazione italiana non risultano perfezionati neanche a seguito della valutazione dell'attività prestata all'estero.
Il documento portatile U1 è l’unico documento utile che l’interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato. Ai fini del cumulo non possono essere presi in considerazione documenti di altro tipo.
L’Istituto per le operazioni di totalizzazione prende in considerazione tanti contributi settimanali quante sono le settimane di calendario (o frazioni di esse) comprese nei periodi segnalati (circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972).
3) Precisazioni sulle modalità di applicazione delle norme sulla totalizzazione con riferimento ad alcune prestazioni particolari previste dalla legislazione italiana
Nell’ambito della legislazione nazionale i periodi esteri possono essere cumulati per il perfezionamento del diritto:
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti di disoccupazione ordinaria agricola, requisiti normali e ridotti;
- ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola.
Ciò premesso e con riferimento a quanto esposto in precedenza, si richiama l’attenzione delle Sedi sui riflessi prodotti dalla normativa comunitaria sull’applicazione di particolari disposizioni della legislazione italiana in materia di disoccupazione.
a) Indennità di mobilità
Come precisato dalla circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C), ai fini del perfezionamento del diritto all’indennità di mobilità non opera il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti negli Stati comunitari o convenzionati.
Tuttavia, è possibile far ricorso alla totalizzazione per il raggiungimento del requisito (anzianità contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennità di mobilità prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Il medesimo principio vale, ovviamente, per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto ai fini del prolungamento dell'indennità in parola sino alla data di compimento dell'età prescritta per il pensionamento di vecchiaia. Quindi, fatti salvi gli aspetti riconducibili alla specificità del requisito richiesto per la prestazione e appositamente disciplinati dalla legge, il criterio della totalizzazione può e deve essere applicato, in linea di massima, anche all’indennità di cui trattasi (vedi circolare n. 99 del 26 aprile 1993, punto 1.7).
b) Trattamenti speciali di disoccupazione edile
Le norme sulla totalizzazione sono applicabili anche per il conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
Ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge n. 427 del 1975 hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia. In questo caso per poter applicare le norme sulla totalizzazione la cessazione dal lavoro deve essersi verificata in Italia nel settore dell’edilizia e la contribuzione estera da prendere in considerazione deve riferirsi a periodi di effettiva attività svolta esclusivamente nel settore edilizio (vedi circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, Parte C).
In base all’applicazione per analogia del principio che ha portato a escludere la possibilità di far ricorso alla totalizzazione per conseguire il diritto alla mobilità (vedi punto precedente), si può affermare che per quanto riguarda i seguenti trattamenti speciali:
- TS/DS edile ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/91,
- TS/EDILE ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 451/94
la totalizzazione non è ammessa in quanto è richiesto, anche in questi casi, un requisito specifico che, per le sue caratteristiche, non può che essere perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia.
c) Sussidio straordinario di disoccupazione
In base all’articolo 1 della legge 21 luglio 1959, n. 533 “i disoccupati delle industrie determinate in conformità al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione”.
Le norme sulla totalizzazione dei contributi sono applicabili anche per l’accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
d) Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
I contributi versati in un altro Stato comunitario sono cumulabili con quelli italiani anche ai fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, per la concessione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli (vedi in particolare il messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008, Punto 2, lettera b).
Per quanto concerne in particolare il requisito di 102 contributi giornalieri nel biennio, si dovranno in primo luogo trasformare in settimane i periodi esteri - indicati sul documento portatile U1 presentato dall’interessato, ovvero riportati sul PAPER SED U002 - e il numero dei contributi così determinato dovrà essere convertito in giornate, attribuendo sei contributi giornalieri per ogni contributo settimanale.
Inoltre, per la determinazione del numero delle giornate da indennizzare, dal parametro fisso di “270” giornate dovranno essere detratte, oltre alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle prestate all'estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità, erogate a carico di istituzioni straniere.
I periodi di assicurazione o di occupazione compiuti all'estero devono essere presi in considerazione anche per stabilire la prevalenza o meno della contribuzione agricola nell'anno civile per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. n. 1049 (vedi in particolare la circolare n. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte I, punto 4).
La totalizzazione dei periodi esteri è consentita anche per accertare il diritto al trattamento speciale sostitutivo dell'indennità ordinaria di disoccupazione previsto dall’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Infatti, per il perfezionamento del requisito richiesto per tale prestazione possono essere presi in considerazione anche periodi di lavoro prestati in attività non agricola.
f) Periodi da neutralizzare
Dal computo del biennio devono essere neutralizzati, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di malattia certificati da un ente previdenziale o da un'amministrazione pubblica ospedaliera, benché l'evento si sia verificato in un altro Paese, legato o non legato all'Italia da convenzioni o da accordi internazionali.
Naturalmente, nell'ipotesi che i periodi in questione siano coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione in uno Stato comunitario e siano, pertanto, riportati sul documento portatile U1, ovvero siano stati comunicati con il PAPER SED U002, essi saranno utilizzati ai fini della totalizzazione.
Dal biennio devono essere, inoltre, neutralizzati i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti in base a convenzioni o accordi internazionali.
Si precisa che, ai fini dell'esame delle pratiche in regime comunitario, devono essere neutralizzati non soltanto i periodi di lavoro svolti in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, ma anche i periodi di lavoro svolti in Paesi con i quali sono operanti accordi bilaterali.
Infatti, l'esame di una domanda, effettuato in base alla regolamentazione comunitaria, esclude che possano essere totalizzati periodi di assicurazione compiuti in Stati che non sono membri dell’Unione europea.
Si precisa, inoltre, che ai periodi di lavoro subordinato all'estero non coperti dalle assicurazioni interessate in base a convenzioni o ad accordi internazionali, cui si riferisce il citato articolo 37, vanno assimilati, ai fini della neutralizzazione, anche i periodi di lavoro svolto in Stati convenzionati, ma che, nel caso concreto, non possono essere utilizzati per la concessione delle prestazioni.
Si chiarisce, altresì, che per procedere alla neutralizzazione dei suddetti periodi di lavoro non è indispensabile l’esibizione di documenti assicurativi, essendo sufficiente che il lavoro all'estero risulti da documenti idonei (vedi circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte IV, e 285 del 30 dicembre 1989, punto 1).
4. Calcolo delle prestazioni di disoccupazione
a) Retribuzione di riferimento per il calcolo
In merito alle modalità di calcolo delle prestazioni, l’articolo 62 del regolamento di base - fatta salva la deroga prevista al paragrafo 3 per i lavoratori frontalieri e i lavoratori che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, a cui si applica l’articolo 65, paragrafo 5, lettera a) - dispone che: “l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione”. Tale disposizione trova applicazione “anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro”.
Pertanto, poiché il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per l’attività svolta nello Stato competente, l’Istituto deve calcolare in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani. Non assumono, quindi, alcuna rilevanza le retribuzioni percepite per attività svolte in altri Stati, anche se i relativi periodi sono stati presi in considerazione e totalizzati per accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione (vedi in particolare le circolari nn. 2039 del 22 dicembre 1972, Parte II, 1034 del 22 maggio 1974 e 199 del 4 ottobre 1988).
b) Familiari residenti in un altro Stato
L’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, dispone che “l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari”.
Allo scopo di stabilire quali familiari devono essere presi in considerazione ai fini sopra indicati, l’istituzione competente richiede le informazioni necessarie con il PAPER SED U005; la risposta a tale richiesta viene formalizzata con il PAPER SED U006.
5. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: mantenimento del diritto alle prestazioni
L’articolo 7 del regolamento di base sancisce il principio generale in base al quale le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o in applicazione dello stesso regolamento “non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice”.
L’articolo 63 del suindicato regolamento, con riferimento all’ articolo 7, precisa che nell’ambito delle norme in materia di disoccupazione, tale disposizione trova applicazione nei casi e entro i limiti previsti dagli articoli 64 e 65 del regolamento di base.
Pertanto, l’esportabilità delle prestazioni per disoccupazione deriva dall’applicazione di quanto stabilito dagli articoli 7 e 63 sopra citati.
Si evidenzia che l’articolo 64, relativamente ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro, dispone che, in presenza di determinate condizioni ed entro precisi limiti “la persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro”.
a) Condizioni e limiti per la conservazione del diritto.
L’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell’Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione.
La conservazione del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:
- la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane;
- la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.
Le istituzioni dello Stato competente possono autorizzare il disoccupato a partire prima della scadenza delle quattro settimane.
Il disoccupato che si iscrive presso gli uffici del lavoro del nuovo Stato entro 7 giorni dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente, è considerato come iscritto in cerca di lavoro nel nuovo Stato dalla data in cui ha cessato di essere iscritto presso gli uffici del lavoro dello Stato competente. Le istituzioni di questo Stato possono prorogare, in casi eccezionali, il termine di 7 giorni.
b) Il diritto alle prestazioni, anche se l’interessato si reca in più Stati alla ricerca di lavoro, è mantenuto per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione. La durata totale delle prestazioni, percepite prima e dopo il trasferimento, non può superare la durata complessiva prevista dalla legislazione dello Stato competente. Tuttavia gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine fino ad un massimo di sei mesi (articolo 64, paragrafo 1, lettera c) ed, in tal caso, le informazioni relative alle prestazioni di disoccupazione oggetto della proroga sono scambiate con il PAPER SED U015 “Proroga del diritto all’esportabilità” e il PAPER SED U016 “Termine del diritto all’esportabilità”.
Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 64 del regolamento di base prevedono, inoltre, quanto segue:
il disoccupato che, prima o alla scadenza del periodo durante il quale ha diritto alle prestazioni, fa ritorno nello Stato di ultimo impiego continua ad avere diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il disoccupato che non fa ritorno alla scadenza del suddetto periodo nello Stato di ultimo impiego non ha più diritto alle prestazioni, tranne che la legislazione nazionale non preveda condizioni più favorevoli;
in casi eccezionali – che non sono espressamente specificati dalla normativa comunitaria – le istituzioni e gli uffici possono consentire al disoccupato di rientrare nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;
il diritto alle prestazioni, tra due periodi di occupazione, può essere conservato per un periodo massimo di tre mesi; anche in tale ipotesi le norme nazionali più favorevoli restano applicabili e le istituzioni o gli uffici competenti possono prorogare il periodo iniziale di 3 mesi fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi.
Per l’applicazione delle disposizioni illustrate nei punti precedenti, l’Istituto, per quanto di sua competenza, a decorrere dal 1° maggio 2010, accorderà l’esportazione delle prestazioni soltanto per i primi tre mesi senza alcuna proroga.
6. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da quello competente: adempimenti del disoccupato e delle istituzioni
L’articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento di base, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata, le istituzioni e gli uffici del lavoro.
a) Adempimenti del disoccupato e dell’istituzione competente
La persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della sua partenza, informare l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni specificate al precedente punto 5, lettera a) (vedi articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base).
L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia il documento portatile U2. Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al precedente punto 5, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
L’istituzione competente comunica con il PAPER SED U008, a richiesta dell’altra istituzione in causa, le informazioni relative alla persona disoccupata ed alla prestazione esportata. Inoltre, l’istituzione cnmpetente:
· comunica (PAPER SED U011) all’altra istituzione gli effetti, sul diritto alla prestazione di disoccupazione, derivanti dai fatti che si siano verificati durante il periodo di conservazione del diritto e che sono stati comunicati con il PAPER SED U010 dall’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato;
· informa quest’ultima istituzione del rientro della persona disoccupata sul proprio territorio (PAPER SED U014).
b) Adempimenti dell’istituzione dello Stato in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa)
Nel caso in cui la persona disoccupata abbia informato l’istituzione competente che si sarebbe recata in un altro Stato membro in cerca di lavoro, ma non abbia presentato all’istituzione dello Stato membro in cui si è recata il documento portatile, questa istituzione richiede all’istituzione competente le informazioni necessarie con il PAPER SED U007.
Inoltre,l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta:
· a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);
· a informare (PAPER SED U010), non appena ne è a conoscenza, l’istituzione competente e la persona interessata dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;
· a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte.
L’istituzione in causa è tenuta a procedere ai controlli come se la persona beneficiasse di prestazioni a carico dello Stato in cui si svolge la ricerca del lavoro (articolo 55, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
Si precisa, inoltre, che, in base al paragrafo 3 dell’articolo 55 del regolamento di applicazione, è obbligo anche dell’ufficio del lavoro dello Stato in cui si cerca lavoro fornire ogni utile informazione all’interessato.
L’articolo 55, paragrafo 6, del regolamento di applicazione prevede che le autorità o le istituzioni competenti possano definire tra loro:
procedure e scadenze per le comunicazioni circa l’evoluzione della situazione del disoccupato;
misure idonee a facilitare la ricerca dell’impiego.
Le Sedi saranno tenute ad effettuare gli adempimenti sopradescritti:
· in veste di istituzione competente, nel caso di persone rimaste disoccupate in Italia che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana e che si rechino in un altro Stato comunitario in cerca di impiego;
· in veste di istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato (istituzione in causa), nel caso di persone rimaste disoccupate in un altro Stato comunitario che abbiano maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione di tale Stato e che si siano recate in Italia in cerca di impiego.
PARTE II. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1. Disposizioni concernenti la persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente [2]
Le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento di base e degli articoli 56 e 70 del regolamento di applicazione stabiliscono le condizioni e le modalità di concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri[3] e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, i quali durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente. Le suindicate disposizioni definiscono, altresì, i termini e le modalità di rimborso tra le istituzioni.
1.1. Persone in disoccupazione parziale o accidentale
L’articolo 65, paragrafo 1, prevede che il lavoratore che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, si metta a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. In questo caso il lavoratore beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente e sono sempre a carico della medesima.
Per quanto riguarda il concetto di disoccupazione parziale, la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con la Decisione n. U3 del 12 giugno 2009 (allegato 1), ha precisato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento di base, la natura della disoccupazione (parziale o completa) si determina in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato membro di occupazione (es. contratto di lavoro terminato o scaduto) sarà considerata in stato di disoccupazione totale, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del citato regolamento.
Nell’ambito della legislazione italiana rientrano tra le prestazioni erogate in ragione di uno stato di disoccupazione parziale o accidentale nel senso sopra descritto, le prestazioni per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Lo Stato alla cui legislazione la persona disoccupata è stata soggetta durante la sua ultima attività lavorativa, per comodità di trattazione, sarà citato in seguito anche come Stato di ultima occupazione.
1.2. Persone in disoccupazione completa
L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 detta norme specifiche relative al riconoscimento e all’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente.
Il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame è la residenza degli interessati, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti, che non necessariamente coincide con lo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi).
Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento di base, il termine residenza indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente. L’articolo 11 del regolamento di applicazione fissa i criteri per determinare la residenza laddove tra le istituzioni di due o più Stati membri insorgano contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale).
Ne consegue che le disposizioni dell’articolo 65 si applicano senza dubbio ai lavoratori frontalieri, considerato che tali lavoratori di norma risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, che è anche lo Stato competente. Tuttavia, poiché vi sono altre categorie di soggetti che possono risiedere in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello competente, la Commissione Amministrativa, con Decisione n. U2 del 12 giugno 2009 (allegato 2), ha fornito precisazioni in merito al campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
In base alla citata decisione, le disposizioni contenute nell’articolo 65, paragrafo 5, oltre che ai lavoratori frontalieri, si applicano in particolare (vedi la circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi):
a) alle persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) alle persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del regolamento di base);
c) alle persone cui si applica un accordo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base e, cioè, ai lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio dell'applicazione della lex loci laboris.
Si precisa che le norme in esame trovano applicazione nei confronti dei lavoratori diversi dai frontalieri solo se gli stessi, nel corso della loro ultima attività, risiedono effettivamente in uno Stato membro diverso da quello competente.
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che “una persona in stato di disoccupazione completa, e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si metta a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza”. In via supplementare detta persona può porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Peraltro “il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto”.
Poiché il paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 65 fa salva l’applicazione dell’articolo 64, la persona in stato di disoccupazione completa che si rechi in cerca di impiego in un altro Stato membro conserva il diritto alle prestazioni a carico dello Stato competente (Stato di ultima occupazione) nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall’articolo 64 (vedi Parte I, punti 5 e 6 della presente circolare).
2. Obblighi della persona in stato di disoccupazione completa
L’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che la persona in stato di disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività lavorativa, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato competente deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede. La persona suindicata, che sia a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza, deve rispettare gli obblighi e le condizioni previsti dalla legislazione di questo Stato. Peraltro, se detta persona decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare anche gli obblighi vigenti in detto Stato.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento di base, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione, il disoccupato che sia soggetto agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalle legislazioni dei due Stati, è soggetto prioritariamente agli obblighi ed alle attività di ricerca del lavoro previsti dalla legislazione dello Stato di residenza. Inoltre, la persona disoccupata che si mette a disposizione degli uffici del lavoro di due Stati, quello di ultima attività e quello di residenza, deve comunicare all’istituzione ed agli uffici del lavoro dello Stato di residenza che si è iscritta, come persona in cerca di lavoro, anche presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione.
Può verificarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, che la persona disoccupata non adempia agli obblighi stabiliti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione: tale circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini del diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Si ribadisce, inoltre, che se la persona disoccupata, che non sia un lavoratore frontaliero, non fa ritorno nello Stato membro di residenza deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dell’ultimo Stato alla cui legislazione è stata soggetta (articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base).
Il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, quindi, può mettersi a disposizione, in via supplementare, degli uffici del lavoro dello Stato in cui ha svolto la sua ultima attività lavorativa. In tal caso, la richiesta d’informazione sull’iscrizione agli uffici del lavoro dello Stato competente avviene attraverso l’utilizzo del PAPER SED U018 e le relative informazione sono comunicate dall’istituzione dello Stato di ultima occupazione con il PAPER SED U019.
Si precisa che, mentre il disoccupato, già lavoratore frontaliero, può mettersi a disposizione sia degli uffici del lavoro dello Stato di residenza che di quelli dello Stato di ultima occupazione, il disoccupato che, pur risiedendo in uno Stato diverso da quello di ultima occupazione, non sia da considerarsi lavoratore frontaliero, può iscriversi soltanto o presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza, se fa ritorno in tale Stato, oppure, nel caso non ritorni nello Stato di residenza, presso gli uffici del lavoro dello Stato di in cui ha esercitato l’ultima attività.
3. Diritti della persona disoccupata
(articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004)
a) Lavoratore frontaliero
Il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni a carico dello Stato di residenza e le stesse devono essere corrisposte dall’istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza (articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base).
In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi (vedi articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di base) la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a prestazione è possibile, altresì, totalizzare anche i periodi compiuti in precedenza sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.
Inoltre, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto, ai fini del calcolo delle prestazioni, della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). A tale scopo, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza (PAPER SED U004), a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U003), tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione.
Invece, per lo scambio delle informazioni relative ai periodi di assicurazione, l’istituzione dello Stato di residenza utilizzerà il PAPER SED U001, mentre l’istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione comunicherà i dati richiesti con il PAPER SED U017.
b) Lavoratore diverso dal frontaliero
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico di tale Stato come se risiedesse sul suo territorio.
La persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza e si pone a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.
Anche per tali lavoratori, come per i lavoratori frontalieri, per accertare che le condizioni per i diritto alle prestazioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione. Analogamente, ai fini del calcolo delle prestazioni, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base). Per le modalità di scambio delle informazioni, si rinvia a quanto detto al punto precedente per i lavoratori frontalieri.
Peraltro, il lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero che
- abbia maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dell’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato assoggettato da ultimo,
- e sia tornato nello Stato di residenza,
ha diritto, in primo luogo, alle prestazioni spettanti, in base all’articolo 64 del regolamento di base, a carico dello Stato di ultima occupazione. In tale ipotesi, le prestazioni a carico dello Stato di residenza sono sospese per il periodo nel corso del quale è mantenuto il diritto alle prestazioni maturate a carico dallo Stato di ultima occupazione (articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base).
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo comunica (PAPER SED U008) all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima (PAPER SED U028), se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base (sempre che l’interessato non sia in possesso già del documento portatile U2).
Le Sedi dovranno, comunque, detrarre dal numero delle giornate indennizzabili secondo la legislazione italiana il numero delle giornate indennizzate in base alla legislazione estera.
Si precisa che poiché trattasi di prestazioni relative al medesimo evento, dovranno essere prese in considerazione tanto le giornate indennizzate a carico dell'istituzione estera prima del rientro in Italia quanto quelle indennizzate successivamente.
Si ribadisce, infine, che per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, con decorrenza 1° maggio 2010, in applicazione dell’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, le Sedi dovranno prendere a riferimento la retribuzione percepita dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima occupazione.
4. Scambio di informazioni tra gli uffici del lavoro di due Stati membri ed obblighi delle istituzioni di erogare le prestazioni di disoccupazione
(articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento n. 883/2004)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, il regolamento n. 987/2009 definisce le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività.
In particolare, in base all’articolo 56, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di applicazione, l’ufficio del lavoro dello Stato di ultima occupazione può chiedere all’ufficio del lavoro dello Stato di residenza informazioni relative allo stato di disoccupazione della persona interessata, con riferimento all’iscrizione come persona in cerca di lavoro ed in merito all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U018). L’ufficio del lavoro dello Stato di residenza è obbligato a trasmettere le informazioni relative all’iscrizione ed all’attività di ricerca di lavoro (PAPER SED U019).
L’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento di base dispone che le prestazioni di disoccupazione erogate dall’istituzione dello Stato di residenza, in base a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 5, di cui al precedente punto 3, sono a carico di questo Stato.
Si ribadisce che i requisiti per il diritto nonché i criteri di calcolo sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.
Inoltre, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa è tenuta a rimborsare all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi. Tuttavia, l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, per lo stesso periodo di tre mesi ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione.
Tuttavia, l’articolo 65, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che il periodo oggetto del rimborso possa essere eccezionalmente prolungato da tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
se l’interessato risulta assicurato, in relazione al lavoro svolto, secondo la legislazione a cui è stato assoggettato da ultimo per un periodo non inferiore a dodici mesi durante i ventiquattro mesi precedenti;
se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L’articolo 70 del regolamento di applicazione prevede che l’importo massimo del rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro.
Peraltro, nelle relazioni tra gli Stati membri indicati nell’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo, in ogni singolo caso, in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
Ne consegue che l’importo ammesso a rimborso può essere:
- l'importo massimo pagabile ai sensi della legislazione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta da ultimo o
- limitatamente agli Stati membri inclusi, su base di reciprocità, nell'allegato 5 del regolamento di base, l'importo medio delle prestazioni di disoccupazione spettanti ai sensi della legislazione dello Stato membro di ultima occupazione nell'anno civile precedente.
Ciò comporta che solo tra gli Stati membri che sono elencati nell'allegato 5 (ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo) si può applicare la disposizione che prevede la determinazione dell’importo massimo da rimborsare sulla base della media delle prestazioni di disoccupazione previste dalle rispettive legislazioni per l’anno precedente.
Si rammenta che l’articolo 65, paragrafo 6, prevede, nel caso in cui al paragrafo 5, lettera b) (vedi punto 3, parte II, della presente circolare), che il lavoratore non frontaliero, che ha ricevuto prestazioni dall’istituzione dello Stato alla cui legislazione era stato soggetto e che abbia fatto ritorno nello Stato di residenza, ha diritto a quanto spettante in base all’articolo 64 (vedi punto 4, parte I); mentre le prestazioni spettanti in base alla legislazione dello Stato di residenza sono sospese per il periodo di erogazione delle prestazioni dello Stato di ultima occupazione.
Nel caso suindicato, ai fini della determinazione del rimborso, si deve prendere in considerazione il periodo durante il quale sono state erogate al lavoratore non frontaliero le prestazioni in base all’articolo 64 del regolamento di base. Pertanto, la durata di tale periodo deve essere detratta dalla durata totale del periodo (tre mesi ovvero cinque mesi) per il quale l’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato soggetto da ultimo è tenuta ad effettuare il rimborso (articolo 65 paragrafo 6 penultima frase).
Le Autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare al rimborso tra le istituzioni (articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base).
Le Sedi saranno tenute agli adempimenti sopra descritti:
in veste di istituzione dello Stato di residenza, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in Italia e che lavorano in un altro Stato membro, nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in Italia e che durante la loro la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione di un altro Stato membro;
in veste di istituzione competente dello Stato di ultima occupazione, nel caso di lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro che lavorano in Italia nonché nel caso di persone, diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa | |
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Deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
Può iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
È obbligato anche al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Deve comunicare l’iscrizione agli uffici del lavoro ed alle Istituzioni dello Stato di residenza |
La durata delle prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato di residenza |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi |
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Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di residenza come se vi avesse lavorato durante la sua ultima attività |
Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati in base alla legislazione dello Stato di residenza |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi tre mesi nella generalità dei casi |
Lo Stato di ultima occupazione è tenuto al rimborso dei primi cinque mesi se il lavoratore negli ultimi 24 mesi ha maturato periodi di attività per almeno 12 mesi e detti periodi sono stati considerati per il diritto all’indennità di disoccupazione |
La durata delle prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato di ultima occupazione ed esportate ai sensi dell’articolo 64 devono essere detratte dalla durata dei periodi ammessi a rimborso |
Disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero che non ritorna nello Stato di residenza |
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Si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione |
È obbligato al rispetto delle condizioni ed ai controlli previsti dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione |
Riceve le prestazioni di disoccupazione dal suddetto Stato come se risiedesse in tale Stato |
5. Rimborso tra istituzioni
(articolo 65, paragrafi 6,7,8 del regolamento n. 883/2004 e articolo 70 del regolamento
n. 987/2009)
In assenza dei suindicati accordi di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione dello Stato di residenza chiede (PAPER SED U020), in base alle disposizioni dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all’istituzione dello Stato alla cui legislazione l’interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all’attività lavorativa svolta (istituzione debitrice).
L’istituzione che richiede il rimborso deve indicare le seguenti informazioni:
i dati identificativi del soggetto;
l’importo delle prestazioni erogate durante il periodo di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base;
il periodo durante il quale sono state erogate le prestazioni.
La domanda di rimborso deve essere trasmessa dall’istituzione dello Stato di residenza all’altra istituzione entro il semestre successivo a quello in cui è avvenuto l’ultimo pagamento della prestazione di cui si chiede il rimborso. Non è previsto alcun obbligo di prendere in considerazione domande di rimborso trasmesse oltre il termine suindicato.
L’istituzione debitrice, sulla base della richiesta di rimborso presentata dall’istituzione dello Stato di residenza, può accettare in toto tale richiesta, utilizzando il PAPER SED U021, o parzialmente, comunicando tale decisione con il PAPER SED U023. In caso di non accettazione l’istituzione debitrice utilizza il PAPER SED U022.
Ai sensi dell’articolo 66 del regolamento n. 987/2009, la contestazione relativa ad uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o altri crediti.
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento n. 987/2009 “le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i trentasei mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato”. Ai sensi del paragrafo 7 “la commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita”.
Si specifica che la regolazione finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.
I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore (articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
L’istituzione debitrice comunica l’avvenuto pagamento del rimborso con il PAPER SED U024 e l’istituzione che ha effettuato la richiesta notifica l’avvenuto ricevimento con il PAPER SED U025, con il quale provvede anche alla chiusura del conto. L’istituzione debitrice, con il PAPER SED U029, prende atto dell’avvenuta chiusura.
Per l’Italia, la richiesta di rimborso e il rimborso sono effettuati tramite la Direzione regionale INPS del Lazio secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999.
E’ importante sottolineare, al riguardo, che le Sedi, alla scadenza di ciascun semestre, devono trasmettere la richiesta di rimborso alla Direzione regionale Lazio, rispettando rigorosamente i termini del 31 luglio e del 31 gennaio.
Analoga attenzione è richiesta alla Direzione regionale Lazio, tenuta ad osservare il suddetto termine di sei mesi per la richiesta di rimborso da trasmettere alle istituzioni degli altri Stati membri.
Per la gestione contabile delle prestazioni erogate si richiamano le istruzioni già emanate.
L’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 stabilisce che “a decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice - comunicandolo all’istituzione debitrice con il PAPER SED U026 - può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90% del credito totale……Sulle parti del credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione”.
L’istituzione debitrice, utilizzando il PAPER SED U027, comunica all’istituzione creditrice se è d’accordo o meno sulla richiesta di applicazione degli interessi presentata da quest’ultima ed eventualmente comunica alla stessa i motivi dell’opposizione.
Si precisa che l’interesse è calcolato “sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento” in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile (vedi articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
La Commissione amministrativa redige rendiconti annuali, stabilendo la situazione dei crediti sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra (articolo 69 del regolamento di applicazione).
L’articolo 70 del regolamento n. 987/2009 dovrà essere oggetto di ulteriore esame da parte della Commissione amministrativa per quanto riguarda i metodi di rimborso entro e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione, al fine di garantire un’equa distribuzione dei costi fra gli Stati comunitari.
6. Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie non prevedono norme particolari per quel che riguarda il riesame delle domande di prestazione per disoccupazione già definite o in corso di definizione.
Pertanto, le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 non devono essere riesaminate dal 1° maggio 2010, data di applicazione dei nuovi regolamenti comunitari.
Le domande di prestazioni per disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° maggio 2010, aventi decorrenza da data precedente, non subiscono alcuna modifica alla data del 1° maggio 2010 e lo scambio di informazioni può avvenire attraverso i formulari della serie E300 attualmente in uso.
Le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° maggio 2010 sono esaminate in base alle disposizioni dei nuovi regolamenti.
Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 (vedi punto n. 1, Parte II, della presente circolare) non sono immediatamente applicabili al Lussemburgo, il quale dovrà darvi attuazione al più tardi alla scadenza dei due anni dal 1° maggio 2010, data di applicazione del regolamento di base (articolo 87, paragrafo 10, del regolamento n. 883/2004).
Il Direttore Generale
Nori