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Decreto del 30 gennaio 2007 Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale - Espressione volontà
Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).
(GU n.26 del 1-2-2007)
Capo I
Espressione della volonta' del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in
particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta'
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando
nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006,
concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma
765 della predetta legge n. 296 del 2006;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di espressione della volonta' del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al
31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,
la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR)
maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»),
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la
compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e'
stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di
previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno
2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente alle mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e'
rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice
civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il
termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al
versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla
forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di
cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.
296.
3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno gia'
effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza
complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i
lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso in
maniera tacita o esplicita la propria volonta' in ordine al
conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a
precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data
di assunzione, la volonta' di conferire il trattamento di fine
rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto,
ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le
previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a
disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione di volonta' dal lavoratore, al quale rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine
rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di
lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del
lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il
versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso
l'importo del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);
b) in caso di mancata manifestazione della volonta' entro il
termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i
criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
c) in caso di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della data di pubblicazione del presente decreto avessero gia'
manifestato al datore di lavoro la propria volonta' di conferire il
TFR ad una forma pensionistica complementare, e' fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta gia' compiuta, a
condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.
Capo II
Forma pensionistica complementare presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 2.
Denominazione
1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita
costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive
modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo
complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto,
FONDINPS e' disciplinato dalle norme del Decreto.
Art. 3.
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e
autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
2. Il patrimonio di FONDINPS e' destinato all'erogazione delle
prestazioni agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da
parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori
stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti
dei creditori stessi.
4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la
separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS
rispetto al complesso delle attivita' svolte dallo stesso Istituto.
Art. 4.
Comitato amministratore
1. FONDINPS e' amministrato dal Comitato amministratore previsto
dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato e' composto da nove componenti, nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' stabiliti con il decreto di cui
all'art. 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e
non possono essere nominati per piu' di due volte, anche non
consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti
con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell'entita' del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' nominato il
responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il
quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i responsabili delle forme pensionistiche
complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il
direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo
delegato.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del
responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
Art. 5.
Servizi amministrativo-contabili
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del
Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale,
amministrativa e contabile, e' stipulata apposita convenzione tra
l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e
contabili di FONDINPS e per le modalita' di raccolta dei contributi e
di erogazione delle prestazioni.
Art. 6.
Destinatari e contribuzione
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS e'
consentita in forma individuale, secondo le modalita' tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8,
comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
2. L'aderente puo' decidere di destinare a FONDINPS una quota di
contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalita'
determinate dal regolamento di FONDINPS.
3. L'aderente ha la facolta' di sospendere e di riattivare
successivamente, secondo le modalita' determinate dal regolamento di
FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per
i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto,
del versamento del TFR maturando.
Art. 7.
Scelte di investimento
1. Il TFR conferito tacitamente e' destinato, al momento
dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art.
8, comma 9, del Decreto.
2. FONDINPS puo' articolarsi in piu' comparti la cui politica di
investimento e' deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del
presente decreto.
3. L'aderente puo' successivamente decidere di variare il comparto
di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di
permanenza nel comparto.
Art. 8.
Portabilita'
1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione
individuale costituita presso FONDINPS puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Art. 9.
Regolamento
1. Le modalita' di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da
un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed
approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.
Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP
provvedera' ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 35 della G.U. <----