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Decreto Legge 93 del 14 agosto 2013
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)
Vigente al: 26-4-2016
Capo I
Prevenzione e contrasto della violenza di genere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne e' derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita' dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;
Considerato, altresi', necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalita' e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonche' per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;
Ravvisata, altresi', la necessita' di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attivita' di particolare rilievo strategico, nonche' per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrita' psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonche' di introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operativita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per garantire la continuita' amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita', del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori
((1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale nonche' nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale e' abrogato.
1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore")).
2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:
"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".
((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile".
2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032")).
3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici"));
((b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma")).
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".
((4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7")).
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti ((contro la persona))
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"));
a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," ((sono inserite le seguenti: "582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,",)) le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "((,)) 609-octies e 612, secondo comma ((,))" ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le modalita' di controllo previste all'articolo 275-bis"));
((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2));
b) all'articolo 299:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis ((, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e)) al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa ((...)).";
2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede))."
3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli ((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio)).".
((b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis";
b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-undecies e 612-bis"));
c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;";
d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,)) l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica ((o psichica)) della persona offesa. ((La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni)).
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ((Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento)).";
e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole (("dagli articoli" e' inserita la seguente)): "572,";
((f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: "di cui agli articoli" e' inserita la seguente: "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: ", 590, terzo comma, e 612-bis"));
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. ((Per i delitti commessi con violenza alla persona)), l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni.";
((h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: "e al difensore" sono inserite le seguenti: "nonche', quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"));
((h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero"));
i) all'articolo 498:
1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" ((e' inserita la seguente)): "572,";
2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilita' della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.".
2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;".
3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: (("572, 583-bis," e le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis")). Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: "alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente")).
Art. 3
Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato ((, in forma non anonima,)) un fatto che debba ritenersi riconducibile ((ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale)), nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica ((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici)), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare ((o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva)), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 ((, come modificato dal presente decreto)). Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del ((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, ((comma 2)), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalita' ((del)) segnalante ((, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione e' utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento)).
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia ((dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo)).
((5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere)).
Art. 4
Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' ((inserito)) il seguente:
"Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, ((con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima)), rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica ((uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici)), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o ((tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva)), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali ((dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o)) dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. ((Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1)).
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
((4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico)).
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".
Art. 5
(( (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere). ))
((1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita':
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;
f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio.
3. Il Ministro delegato per le pari opportunita' trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
(( (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). ))
((1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione;
d) della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999.
3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito l'anonimato, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresi' parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo)).
Capo II
Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il
contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale
Art. 6
Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse ((dell'Unione europea)) relative al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013", ((a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei)) e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte ((europea)), con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ((secondo periodo)), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite," sono sostituite dalle seguenti: "il cui importo giornaliero non potra', comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,";
b) le parole "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione".
5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate ((per l'anno 2013)) ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Art. 6-bis
(( (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). ))
((1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita' di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e' soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta puo' prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente comma, nonche' individuate eccezionali esigenze per le quali puo' essere altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta.
3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto puo' assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprieta' pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze)).
Art. 7
Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche' in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";
b) dopo il numero 3-quater), ((e' aggiunto il seguente)):
"3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) ((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).".
((3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" e' soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili")).
((3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica")).
4. All'articolo 682 del codice penale ((e' aggiunto, in fine, il seguente comma)): "Le disposizioni del ((primo comma)) si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".
Art. 7-bis
(( (Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia). ))
((1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorita' competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalita' indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.
2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, e' consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.
3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilita' civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale)).
Art. 8
Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) e' ((inserito)) il seguente:
"7-bis) se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;";
b) all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).".
2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)" e dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ((secondo periodo, del codice penale));".
Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale
1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con ((furto o indebito utilizzo)) dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.";
b) ((al terzo comma)), dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e terzo".
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.";
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
Art. 9-bis
(( (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). ))
((1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e' progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e' progettato per la detonazione, non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo)).
Capo III
Norme in tema di protezione civile
Art. 10
Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225
1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi ((e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza)). La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi ((di emergenza)) nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito ((del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies)), individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni.";
c) al comma 2, ((il quarto)) periodo e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.";
((c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per le emergenze nazionali"));
d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a "n. 196." sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.".
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.
((4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata.
4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi)).
Art. 10-bis
(( (Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile). ))
((1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' le relative modalita' d'uso e custodia.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente)).
Art. 11
Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio.
2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per le finalita' di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.
4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione "Soccorso Civile", ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
((4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "organi di polizia" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
b) dopo le parole: "finalita' di giustizia," sono inserite le seguenti: "di soccorso pubblico,".
4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico")).
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 4, le parole "e le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: ", le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
"13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' ((aggiunto)) il seguente:
"5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Art. 11-bis
(( (Interventi a favore della montagna). ))
((1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attivita' di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio)).
Capo IV
((Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali))
Art. 12
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119))
Art. 12-bis
(( (Disposizioni finanziarie per gli enti locali). ))
((1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013)).
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Decreto 45 dell'8 febbraio 2013
Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (13G00087)
Vigente al: 4-1-2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18, comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in particolare l'articolo 5;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione delle comunita' europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM (2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile 2012;
Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni e finalita'
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per universita', le universita' statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonche' qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
Art. 2
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) universita' italiane, anche in convenzione con universita' ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
c) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, con possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio e' l'universita' italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e' accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualita' almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilita' di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilita' dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione.
Art. 3
Accreditamento dei corsi e delle sedi
1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresi' per quale numero complessivo di posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento puo' concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresi' corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'universita' di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attivita' di ricerca svolta con l'universita' medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento e' concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.
6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o piu' requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' dei dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu' dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 5
Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3. Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso e' costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonche' da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalita' di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita' di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita' comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
Art. 7
Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche
1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Art. 8
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo' essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita' estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e' definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
Art. 9
Borse di studio
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, e' determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
Art. 10
Dottorato in convenzione con istituzioni estere
1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita', sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
Art. 11
Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione
1. Le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Le universita' possono altresi' attivare corsi di dottorato industriale con la possibilita' di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attivita' di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonche' modalita' organizzative delle attivita' didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
Diritti e doveri dei dottorandi
1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Il finanziamento ministeriale e' ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) qualita' della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;
d) attrattivita' del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
3. Il Ministero puo' destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o piu' delle seguenti finalita':
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;
d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione.
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di piu' istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, concernente il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca, e' abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le universita', entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi quarantacinque giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3, domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Fermo restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati, l'eventuale attivazione di corsi di dottorato non accreditati ai sensi del presente regolamento puo' essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna universita' nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXIX ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi e' disposta dall'universita' previo parere favorevole del nucleo di valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono presentare domanda di accreditamento fino alla conclusione della VQR 2004-2010.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159 del 5 dicembre 2013
Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)
Vigente al: 20-12-2014
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;
Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternita' di base;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;
Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalita' di determinazione dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilita' e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;
l) «Persone con disabilita' media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.
ISEE
1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.
5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.
6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.
Nucleo familiare
1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
Indicatore della situazione reddituale
1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2.
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Indicatore della situazione patrimoniale
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria
1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:
a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;
b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:
1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Prestazioni per il diritto allo studio universitario
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalita' definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.
5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.
6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.
Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE
1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e gia' presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonche' il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalita' di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresi' al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilita' degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformita', mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13.
7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonche' relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, puo' produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo' altresi' compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, puo' autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra' acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.
10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalita'. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonche' richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
11. Laddove non sia gia' stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche' le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalita' da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Trattamento dei dati e misure di sicurezza
1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalita' di accesso.
3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche' di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.
4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione puo' essere altresi' utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.
5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Revisione delle soglie
1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.
4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.
2. E' altresi' abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. n. 191
Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:
|================================|==================================| | Numero componenti | Parametro | |================================|==================================| | 1 | 1,00 | |--------------------------------|----------------------------------| | 2 | 1,57 | |--------------------------------|----------------------------------| | 3 | 2,04 | |--------------------------------|----------------------------------| | 4 | 2,46 | |--------------------------------|----------------------------------| | 5 | 2,85 | |================================|==================================
Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.
Componente aggiuntiva
(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)
1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:
- e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
- l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;
- se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;
- la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:
a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';
d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l);
articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))
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| CATEGORIE | Disabilita' | Disabilita' | Non |
| | Media | Grave | autosufficienza |
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|Invalidi |- Invalidi |- Inabili totali|- Cittadini di eta' |
|civili |67->99% |(L. 118/71, |compresa tra 18 e |
|di eta' |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12) |65 anni con diritto |
|compresa tra | | |all'indennita' di |
|18 e 65 anni | | |accompagnamento |
| | | |(L. 508/88, art. 1, |
| | | |comma 2, lettera b) |
|=============|================|================|===================|
| |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta' |
| |con difficolta' |con difficolta' |con diritto |
| |persistenti a |persistenti a |all'indennita' di |
| |svolgere i |svolgere i |accompagnamento |
| |compiti e le |compiti e le |( L. 508/88, |
| |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1) |
|Invalidi |della loro eta' |della loro eta' | |
|civili minori|(L. 118/71, |e in cui | |
|di eta' |art. 2 - diritto|ricorrano le | |
| |all'indennita' |condizioni di | |
| |di frequenza) |cui alla L. | |
| | |449/1997, art. 8| |
| | |o della L. | |
| | |388/2000, | |
| | |art. 30 | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini |
| |-cinquenni con |-cinquenni con |ultrasessanta |
| |difficolta' |difficolta' |-cinquenni con |
| |persistenti a |persistenti a |diritto |
|Invalidi |svolgere i |svolgere i |all'indennita' di |
|civili |compiti e le |compiti e le |accompagnamento |
|ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,|
|-cinquenni |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)|
| |invalidi 67->99%|inabili 100% | |
| |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, | |
| |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)| |
|=============|================|================|===================|
|Ciechi civili|- Art 4 L. |- Ciechi civili |- Ciechi civili |
| |138/2001 |parziali |assoluti |
| | |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L. |
| | |508/88 - L. |508/88 - L. |
| | |138/2001) |138/2001) |
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi |- Sordi | |
| |Civili con |pre-linguali, | |
| |cofosi esclusi |di cui all'art. | |
|Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000 | |
| |protesica | | |
| |(DM 27/8/1999, | | |
| |n. 332) | | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Invalidi |- Inabili |-Inabili con |
| |(L. 222/84, |(L. 222/84, |diritto all'assegno|
|INPS |artt. 1 e 6 - |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza |
| |D.Lgs. 503/92, | |personale e |
| |art. 1, comma 8)| |continuativa |
| | | |(L. 222/54, art. 5)|
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi sul |- Invalidi sul |- Invalidi sul |
| |lavoro 50->79% |lavoro 80->100% |lavoro con diritto |
| |(DPR 1124/65, |(DPR 1124/65, |all'assegno per |
| |art. 66) |art. 66) |l'assistenza |
| |- Invalidi sul |- Invalidi sul |personale e |
|INAIL |lavoro 35->59 % |lavoro >59% |continuativa |
| |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 - |
| |art.13 - |art. 13 - DM |art. 66) |
| |DM 12/7/2000 - |12/7/2000 - L. |- Invalidi sul |
| |L. 296/2006, |296/2006, art 1,|lavoro con |
| |art 1, |comma 782) |menomazioni |
| |comma 782) | |dell'integrita' |
| | | |psicofisica di cui |
| | | |alla L.296/2006, |
| | | |art 1, comma 782, |
| | | |punto 4 |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| | | | |
| |- Inabili alle |- Inabili | |
| |mansioni |(L. 274/1991, | |
|INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L. | |
|ex INPDAP |73/92 e DPR |335/95, art. 2) | |
| |171/2011) | | |
| | | | |
|=============|================|================|===================|
| |- Invalidi con |- Invalidi con |- Invalidi con |
| |minorazioni |minorazioni |diritto all'assegno|
| |globalmente |globalmente |di superinvalidita'|
|Trattamenti |ascritte alla |ascritte alla |(Tabella E allegata|
|di privilegio|terza ed alla |prima categoria |al DPR 834/81) |
|ordinari e |seconda |Tab. A DPR | |
|di guerra |categoria Tab. |834/81 | |
| |A DPR 834/81 |(81->100%) | |
| |(71->80%) | | |
|=============|================|================|===================|
|Handicap | |- Art 3 comma 3 | |
| | |L.104/92 | |
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Decreto Legge 149 del 28 dicembre 2013
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)
Vigente al: 25-12-2014
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerita' e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;
Considerato che la volonta' espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si e' sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerita' del sistema politico;
Considerata altresi' l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abolizione del finanziamento pubblico e finalita'
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.
Capo II
Democrazia interna, trasparenza e controlli
Art. 2
Partiti
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Art. 3
Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. ((Nello statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente)).
2. Lo statuto, ((nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea)), indica:
((0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato));
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' ((l'organo o comunque il soggetto investito))della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita' del partito;
e) i criteri con i quali ((e' promossa)) la presenza delle minoranze ((, ove presenti,)) negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalita' per promuovere ((...)), attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
((o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali)).
3. Lo statuto puo' prevedere ((disposizioni per la)) composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civilee le norme di legge vigenti in materia.
Art. 4
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
1. ((Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto))alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verificata ((la presenza nello statuto degli elementi indicati)) all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
((3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni)).
((3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso)).
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto)) sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli ((articoli 11, 12 e 16)) del presente decreto. ((Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10)).
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita sezione del((sito internet ufficiale del Parlamento italiano)). Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 5
Norme per la trasparenza e la semplificazione
1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci ((, compresi i rendiconti)), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'.
((2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441)).
((2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita' per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente)).
3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui alterzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile ((nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano)). L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. ((Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonche' alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita' degli statuti e dei bilanci.
Art. 6
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. ((A decorrere dall'esercizio 2014,)) Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali ((o di quelle corrispondenti a piu' regioni)), nonche' quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.
Art. 7
Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti ((nel)) registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, dellalegge 6 luglio 2012, n. 96.
2. ((A decorrere dall'esercizio 2014,)) ((Le articolazioni regionali)) dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societa' di revisione o di un ((revisore legale iscritto nell'apposito registro)). In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Art. 8
Controllo dei rendiconti dei partiti
1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonche' sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico ((dal)) registro di cui all'articolo 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia' percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.
Art. 9
Parita' di accesso alle cariche elettive
1. I partiti politici promuovono la parita' nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a ((un quinto)) delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. A decorrere dall'anno 2014, e' istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti ((iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4)) per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
Capo III
Disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta
Art. 10
Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria
1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 ((, ad esclusione dei partiti che non hanno piu' una rappresentanza in Parlamento,)) possono essere ammessi, a richiesta:
a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
((a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto));
((b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno)).
((3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2)).
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
((7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di societa' controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui)).
((7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)).
8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a((euro 100.000)). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra ((partiti o movimenti politici)).
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne' concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
Art. 11
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici
((1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici)).
((2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
((4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi ((tra 30 euro e 30.000 euro annui)), limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi ((, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione)).
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ((...))sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13)).
9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11-bis
(( (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU) ))
((1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222")).
Art. 12
Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo' in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le modalita' di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.
3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalita' di trasmissione telematica;
b) le modalita' che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille)).
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. ((2))
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".
Art. 13
Raccolte telefoniche di fondi
1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, e' disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 13-bis
(( (Giurisdizione su controversie). ))
((1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni)).
Art. 14
Norme transitorie e abrogazioni
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente;
b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento e' ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonche' l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 14-bis
(( (Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali). ))
((1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere".
2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso")).
Art. 15
Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati ((nonche' a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia)).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonche' in materia di contratti di solidarieta'.
((1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863)).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Art. 17
Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura ((degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16)) del presente decreto, e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.
Art. 17-bis
(( (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). ))
((1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611)).
Art. 18
Disposizioni finali
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
((1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicita' e l'accessibilita' dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)).
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri
Quagliariello, Ministro per le
riforme costituzionali
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Decreto 19 marzo 2013
Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle
prestazioni erogate agli invalidi civili. (13A07675)
(GU n.223 del 23-9-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»;
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;
Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative
in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante
«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291»;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla
disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori
invalidi»;
Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed
integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991,
recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di
accertamento dell'invalidita' civile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia
di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei
benefici economici»;
Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante
«Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile» che
riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle
prestazioni di invalidita' e inabilita';
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica»;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183,
recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le
prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennita') in
favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti
illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del
responsabile civile e della compagnia di assicurazione;
Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il
valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante
criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;
Vista altresi', la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del
presidente dell'INPS con la quale e' stata inviata la relazione
tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate
da parte del Coordinamento generale statistico attuariale
dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto
interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre
2010, n. 183;
Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero
dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa
sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da
formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;
Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente
dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a
rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n.
183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;
Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri
per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici
vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente
dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al
Consiglio di amministrazione;
Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui
l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia
conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal
presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di
decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata
legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere
favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad
eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute
modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba
essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata
determinazione;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41,
comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1,
2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello
stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 19 marzo 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 9, foglio n. 71
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010
1. Premessa.
Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti
dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 e' rappresentato
dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.
I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale
che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di
assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto
al pagamento della prestazione.
2. Struttura della tariffa.
La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate
dettagliatamente nel seguito dell'allegato.
In base alla periodicita' di pagamento, le prestazioni destinate
agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che
siano corrisposte in 12 o 13 mensilita'.
In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i
coefficienti sono distinti in base al sesso e all'eta' del
beneficiario della prestazione.
Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono
prestazioni non reversibili.
Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili
prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della
indennita' di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al
beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennita' di
frequenza e' una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18
anni di eta'.
E' opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono
la tariffa.
Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali).
L'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totali e'
di gran lunga la prestazione piu' diffusa. E' stata istituita dalla
legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 e' di
euro 492,97 per 12 mensilita'.
L'indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta' del
beneficiario ed e' una prestazione non reversibile.
Tavola 2 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione di inabilita' (invalidi civili totali).
La prestazione in questione e' destinata ad individui con eta'
maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed e' corrisposta in 13
mensilita'. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i
coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe
le tavole e' stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la
stessa tavola di mortalita'.
La prestazione e' vincolata al reddito del beneficiario, che nel
2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non e' reversibile.
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in
esame e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012
l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57; al
compimento del 65° anno di eta', detta prestazione viene trasformata
in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, e' di euro 429,00.
Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in
questione, corrisposta in 13 rate, e' costituito dalla legge n. 118
del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e'
di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido non puo'
superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle
persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65°
viene trasformato in assegno sociale.
Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto
all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il
diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali).
I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennita' di
accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennita'
destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406
del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 e' di euro
827,05.
L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' stata istituita
con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilita' e spetta
ai ciechi parziali di qualunque eta' indipendentemente dal reddito
personale degli stessi. Nel 2012 l'importo mensile di questa
pressione e' di euro 193,26. L'indennita' speciale per i ciechi
parziali e' incompatibile con l'indennita' di frequenza ma e'
compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.
Entrambe le indennita' sono non reversibili e vengono corrisposte
in 12 mensilita'.
Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla
pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in
esame e' costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per
i ciechi parziali e' previsto che il beneficiario disponga di un
reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel
2012, a 15.627,22 euro.
Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilita', va
precisato che:
l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti e' di
euro 289,36 se il beneficiario non e' ricoverato in istituto di cura
o di euro 267,57 se invece e' ricoverato in istituto di assistenza
con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di
un ente pubblico; inoltre e' richiesto che il beneficiario sia
maggiorenne;
l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali e' di
euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti
requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale e'
incompatibile con l'indennita' di frequenza.
Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto
all'indennita' di comunicazione.
L'indennita' di comunicazione e' stata istituita dalla legge 21
novembre 1988, n. 508.
I criteri di concessione sono diversi a seconda che il
richiedente abbia piu' o meno di 12 anni.
Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a
60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'orecchio migliore.
Se ha piu' di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a
75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza
della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.
Detta indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta'. Nel
2012 l'importo mensile e' pari a euro 245,63 per 12 mensilita'.
Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla
pensione.
La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei
sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la
denominazione di pensione con l'art. 14-septies della legge 29
febbraio 1980, n. 33.
La pensione e' concessa solo nel caso che queste condizioni
vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i
requisiti sanitari fissati nell'art. 1, comma 2 della legge 20
febbraio 2006, n. 95.
Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un
reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012,
e deve avere eta' compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65°
anno di eta' la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Nel 2012 l'importo della pensione e' di euro 267,57 per 13
mensilita'.
Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto
all'indennita' mensile di frequenza.
L'indennita' di frequenza e' stata istituita dalla legge n. 289
dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficolta' persistenti a
svolgere le funzioni dell'eta' o con perdita uditiva superiore a 60
decibel dall'orecchio migliore. E' subordinata alla frequenza di un
centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale,
di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e
grado ed e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed,
inoltre, il beneficiario non puo' disporre di un reddito personale
superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l'importo mensile ammonta ad
euro 267,57 corrisposte in 12 mensilita'.
Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono
oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono
associate alle singole prestazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Esempi.
Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il
funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.
Per semplicita' si supporra' che l'azione di rivalsa sia
successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta
verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.
Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per
tutti gli esempi nel seguito esposti.
Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa e' dato dal
prodotto di tre fattori:
l'importo mensile della prestazione;
il numero di mensilita' in cui detta prestazione viene erogata
nell'anno;
il coefficiente della tariffa che e' funzione della
prestazione, del sesso e dell'eta' del beneficiario della stessa
prestazione.
Esempio n. 1.
A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il
diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ad una donna di
49 anni di eta' divenuta invalida civile totale.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi
civili totali)».
Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:
17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.
Esempio n. 2.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo
di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.
Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione
di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi
assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi
parziali)».
Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:
9,4684.
L'ente erogatore chiedera' all'assicuratore, ai sensi dell'art.
41 della legge n. 183/2010, un importo pari a:
12×827,05×9,4684=93.970,08 euro.
Esempio n. 3.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo
di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia
l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la
pensione.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma
di due addendi:
per la parte relativa all'indennita' di accompagnamento dei
ciechi, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola 4
- Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita'
speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 52 anni, per
un maschio il coefficiente e' pari a: 17,5052.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
12×827,05×17,5052=173.732,11 euro;
per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il
coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che
acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi
parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente e': 17,5084.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11
euro.
Esempio n. 4.
A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene
riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata
l'indennita' di accompagnamento.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza
dell'eta' di 15 anni, il coefficiente e' pari a: 30,0873.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro.
Esempio n. 5.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene
riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto
all'assegno mensile di assistenza.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 -
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile
di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza
dell'eta' di 22 anni, il coefficiente e' pari a: 41,6232.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato da:
13×267,57×41,6232=144.782,56 euro.
Esempio n. 6.
A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la
pensione e l'indennita' speciale spettante ai ciechi parziali.
L'importo che l'ente erogatore chiedera' all'assicuratore
dell'automobilista che ha causato l'incidente sara' dato dalla somma
di due addendi:
per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi
parziali, il coefficiente da applicare sara' prelevato dalla «Tavola
5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione
(ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'eta' 39
anni, per una donna il coefficiente e' pari a: 28,8680.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
13×267,57×28,8680=100.414,74 euro;
per la parte relativa all'indennita' speciale, il coefficiente
va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono
il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero
il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; per una donna
di 39 anni il coefficiente e': 28,8647.
Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a:
12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.
L'importo complessivo che l'ente erogatore chiedera'
all'assicuratore e', pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44
euro.
Esempio n. 7.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire
l'indennita' speciale prevista per i ciechi parziali.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa
per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di
accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita'
speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il
coefficiente per una donna e' 10,4770.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×193,26×10,4770=24.297,42 euro.
Esempio n. 8.
A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa
sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa
per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in
corrispondenza dell'eta' di 36 anni il coefficiente e' pari a:
35,2472.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
13×267,57×35,2472=122.604,21 euro.
Esempio n. 9.
Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a
percepire l'indennita' di comunicazione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa
per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennita' di
comunicazione»; in corrispondenza dell'eta' di 10 anni il
coefficiente e' pari a: 46,3467.
Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×245,63×46,3467=136.609,68 euro.
Esempio n. 10.
Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene
riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di frequenza.
Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della
surroga va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che
acquisiscono il diritto all'indennita' mensile di frequenza»; in
corrispondenza dell'eta' di 7 anni, per un bambino il coefficiente da
utilizzare e' 10,6516.
Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sara':
12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.