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Decreto Legge 338 del 9 ottobre 1989
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
Vigente al: 27-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di
finanziamento dei patronati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione
settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo. (4) (8) ((9))
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A decorrere dal periodo di
paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' fissata a 9,50. (4)
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e' sostituito dai seguenti:
"1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese
le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non
possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza
della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il
dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989,
l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e' sostituito dal seguente:
"5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". (7)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla
L. 1 giugno 1991, n. 166, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che i
commi 1 e 2, secondo periodo, presente articolo si interpretano nel
senso che "per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze
dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della
mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio
1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10
ottobre 1986, n. 663."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto (con l'art. 2, comma
25) che il presente articolo si interpreta nel senso che , in caso di
pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima
categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative nella categoria.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al
100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed
alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."
Art. 2.
Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme
in materia contributiva
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
9. IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed
accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti,
puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di
quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in
relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli
enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte
con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo
modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non
sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni
superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi. ((11))
12. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui
all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla
data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge
dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di
lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.
16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere
intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro
iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita'
commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di
assicurazione.
17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio
1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo
ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi
degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote
complessive previdenziali ed assistenziali.
18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 e' confermata pari al 2 per
cento.
19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute
nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti,
nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa fiscale, ad
inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14
all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve
essere effettuato, secondo le modalita' stabilite dall'INPS e
dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre
1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989.
Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella
fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono
essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni
nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni
interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al
differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze
sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza
dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni
previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative
alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti
previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati
interessi e sanzioni di legge.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che
il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di
legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, puo' essere consentito, in deroga a quanto
previsto dal comma 11 del presente articolo, nel limite massimo di
sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti
impositori.
Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: "stabiliti nell'articolo 31" sono
aggiunte le seguenti: ", comma 1,";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle
condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta
giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario
deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati
ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di
incompatibilita', pena la sospensione cautelare, secondo quanto
previsto dal comma 2".
2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il
concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli
adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la
revoca".
3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
" c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione
finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna
concessione, a pena di decadenza dall'impiego";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al
comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle
societa' di cui al comma 1, lettere c) e d)".
Art. 4.
Incompatibilita' dei trattamenti di disoccupazione con quelli
pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e
all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS,
INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonche' alla
ripartizione dei contributi fra i patronati
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per i titolari di pensioni che
abbiano superato l'eta' pensionabile di vecchiaia, prevista per il
diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente
anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione
pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime
pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto
per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura
giuridica dell'ente, se posteriore.
3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del
primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per
l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma
del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito
dal seguente:
"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione,
nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e,
negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del
provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la
eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro e' tenuto al
pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse
di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni".
((5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico
di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare
all'INAIL generalita', qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicita' annuale, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento
dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i
lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o
sia cessato nel precedente periodo assicurativo.
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la
comunicazione dovra' riguardare i nominativi di tutti gli assicurati
in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sara'
applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per
nominativo)).
6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio,
industria e artigianato, gli interessati devono specificare la
sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, nonche' per le assicurazioni obbligatorie
gestite dall'INPS, indicando, ove gia' acquisito, il numero di
posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'.
7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad
esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono
attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso
diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli
archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale
delle imprese, nonche' la consultazione, anche generalizzata, da
parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle
informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei
dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli
imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i
titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della
iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza
dell'obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la
fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverra'
attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i
collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle
vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti
gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con
riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno
precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso
gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze
fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi,
per ciascun anno, all'attivita' ed all'organizzazione degli istituti
di patronato e di assistenza sociale. Per l'attivita' e
l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati
forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza
sociale.
11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui
costituzione e' approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della
ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in
considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del
lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1- ter
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare
secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i
fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.
13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del
tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5,
8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di
integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di
erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il
nucleo familiare, con effetto dal 1 luglio 1989.
Art. 5.
Calcolo delle indennita' di anzianita' per i lavoratori delle zone
terremotate
1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874,
va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennita' ivi
previste hanno diritto anche alle quote di indennita' di anzianita'
maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di
corresponsione delle predette integrazioni salariali.
Art. 6.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e
fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e'
concessa una riduzione, per ogni mensilita' fino alla dodicesima
compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese armatoriali nonche' delle imprese iscritte nell'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi
quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4
dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge
17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e societa' consortili
condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio
1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e societa'
consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10
maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con piu' di quindici
dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed
assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di
lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
nonche' dei concessionari di impianti di trasporto con fune in
servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane;
d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di un terzo per il personale marittimo che non ha continuita' di
rapporto di lavoro.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il periodo di
paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per
ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a
carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni da parte
delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire
56.000, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul
contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano fra loro ne'
con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi
per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente
assunto.
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a
tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni
mensilita' e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul
contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo
1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di
maternita' dovuti.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile
per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo
parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La
predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attivita'
lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore
mensili.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i
lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; ((9))
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni
inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; ((9))
c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle
previste dall'articolo 1, comma 1. (8) ((9))
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari
ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste
dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione
non puo' superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e
retribuzione non corrisposta. (6)
11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di
riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da
verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche
temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei
limiti della spesa prevista dal presente decreto per la
fiscalizzazione degli oneri sociali. (2) (8) ((9))
12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli
aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo
non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del
contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi
applicato.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato,
nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle
aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per
fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli
8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni
comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo'
disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa
della definitivita' dell'accertamento.
14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi
ai periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1988 e successivi,
effettuato in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e'
conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile
successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.
16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico
del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
la sospensione di cui al comma 11 del presente articolo "e' ammessa
dal 1 dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano
recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle
associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale
o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad
attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti dai predetti accordi nazionali."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La retribuzione da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al
100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed
alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."
Art. 7.
Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per
l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi
per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno
dell'eutrofizzazione
1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo
59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito fino
a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il
periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire
30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1
marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalita' di rendicontazione da parte dell'INPS.
3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro
supplente.
4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.
5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento
previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo
scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche e' prorogato al ((30 giugno 1990)). Fino a tale data il
commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti
ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche
quelli del consiglio nazionale.
6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture
ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.
217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di
esercizio delle sale cinematografi che, delle agenzie di viaggio e
turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al
dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle
regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e
Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei
contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai
periodi di paga in corso dal 1 luglio al 31 ottobre 1989 e' sospeso.
Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con
aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate
bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere
dal mese di gennaio 1990.
7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed
assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi
requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono
esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno
1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese
artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire
per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
Art. 8.
Assicurazione per gli apprendisti artigiani
1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre
1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro
la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento
in dieci annualita' costanti dei contributi per gli anni 1988 e
precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i
contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita'
e' fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati
alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad
essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge
1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni.
In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi
dovuti, il numero delle annualita' e', con i suddetti criteri,
automaticamente aumentato. ((3))
3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del
tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti
alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a
quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono
calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro,
entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori
entro il termine di ogni esercizio. ((3))
4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi
dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno
trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo
comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei
contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della
successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1990, n.
314 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1990, n. 28), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2,
4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno
1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si
provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore
del commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI