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Legge 218 del 4 aprile 1952
Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Vigente al: 10-12-2013
TITOLO I.
Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272,
sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Art. 2.
Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 6. - I contributi per le assicurazioni base per la
invalidita', vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la
disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950,
n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B
allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle
medesime indicato.
"I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non
abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle
tabelle di cui al comma precedente.
"Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano
retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina
moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il
prodotto per 52.
"Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone
del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni
medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i
periodi medi di attivita' lavorativa".
"Art. 8. - Agli effetti del diritto alle prestazioni delle
assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati
sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate
dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno
contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la
pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato
per la pensione e le indennita' ai super stiti, e nell'ultimo
quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidita' e
per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione
per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione
involontaria".
"Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55°
anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni
dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in di lui favore almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per
gli uomini, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le
donne e i giovani, ovvero
((1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi
giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani,
purche' risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli
elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di
pensionamento));
2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi
dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della
assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore
almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione
almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani.
"Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o
accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di
contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in
base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al
precedente comma.
"I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono
ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando
siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i
contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
"Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si
considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente
articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi
giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla
Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949".
"Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime
1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime
1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.
La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino
perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della
domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della
domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via
amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita'
sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli,
nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali,
ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il
requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di
definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i
contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione
della domanda. (7)
"Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno
dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della
pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e'
della seguente misura:
per un anno........................ 3 per cento
per due anni....................... 6 " "
per tre anni....................... 10 " "
per quattro anni................... 15 " "
per cinque anni.................... 22 " "
"Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di eta', la
percentuale di maggiorazione e' quella indicata nel n. 2) del
presente articolo ed e' applicata sulla pensione eventualmente
maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e'
della seguente misura:
per un anno........................ 6 per cento
per due anni....................... 13 " "
per tre anni....................... 21 " "
per quattro anni................... 30 " "
per cinque anni.................... 40 " "
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti
comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui
all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827".
"Art. 13. - "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato,
sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le
condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9,
n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli
superstiti che, al momento della morte del pensionato o
dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di
qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore
al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione
gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma
dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione
anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione
soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al
momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di
eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino
una scuola media professionale e per tutta la durata del corso
legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino
l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere
complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore
all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo
12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel
caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure
esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai
genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano
titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del
pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la
pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte
del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo
carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta'
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i
genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili
permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico
dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso,
provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818,
nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del
pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto
alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della
predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed
ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per
ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non
puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della
pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 18) che la
presente modifica ha effetto dal 1° maggio 1968.
Art. 3.
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un
dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione
delle festivita' natalizie.
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria
dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono
considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli
assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli
contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a
ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita
al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate
complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio
giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per
l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
((Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di
contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di
contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della
pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di
trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e
di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili
per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre
1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)).
Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti
prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media
dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo
ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488.
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione,
definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge,
devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente
e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione
dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri
previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 7.
I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di
cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di
cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e
b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art.
31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella
classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale
viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 8.
L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie
deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo
dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo
ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare,
mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto
acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori
soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.
L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori
assicurati e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga
cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10
giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facolta'
prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422.
TITOLO II
Adeguamento delle pensioni per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti
Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono
integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte
l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma
degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943,
n. 126;
b) se dovute con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952, ad
eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a
pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente
alla data predetta.
Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla
qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare
rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le
pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100
lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al
punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova
pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della
presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a
raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi
precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi
articoli 10 e 26 e' maggiorato ai sensi del precedente art. 3.
La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto
dai precedenti commi e la pensione base e' a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.
La rata mensile del trattamento di pensione e' arrotondata per
difetto o per eccesso alle 50 lire. (2) (3) (5) ((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 novembre 1955, n. 1125 ha disposto (con l'art. 1) che la
presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di
moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26
novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 1) che "Il
coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo
modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72
volte." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 26) che la
presente modifica avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio
1965, n. 903, ha disposto (con l'art. 1) che "Il coefficiente di
moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26
novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 86,4 volte".
Art. 10.
Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente
sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli
assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563,
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive
modificazioni.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto
art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni
spettanti per i figli, ai seguenti minimi:
a) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni
di invalidita'............................. L. 60.000 (3)
b) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.000 (3)
c) pensioni ai superstiti............. " 42.000 (3)
Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera
a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il
pensionato compie il 65° anno di eta'.
I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma
sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a
carico del pensionato.
((Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a
coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico della
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta
assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero
dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo
garantito)). ((5))
Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo,
la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a
raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"Con effetto dal 1 gennaio 1958 la misura dei trattamenti minimi di
pensione contemplati nell'art. 10, secondo comma, lettere a), b) e
c), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' elevata, rispettivamente,
a, lire 96.000 annue, lire 72.000 annue e lire 72.000 annue per i
titolari di pensione per i quali si verifichino le seguenti
condizioni:
a) il titolare della pensione non presti opera retribuita alle
dipendenze di terzi, salvo il caso che trattisi di giornaliero
agricolo iscritto negli elenchi anagrafici con qualifica di
occasionale, sempre che non svolga lavoro autonomo o alle dipendenze
di terzi in attivita' non agricole;
b) il titolare della pensione non fruisca di altre pensioni o
prestazioni previdenziali, fatta eccezione per le sole pensioni di
guerra, per un importo complessivo che, sommato con l'importo della
pensione o delle pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, superi le lire 240.000 annue, qualora trattisi di
pensionato senza familiari a carico, o le lire 360.000 annue qualora
trattisi di pensionato con a carico il coniuge o uno o piu' figli per
i quali sussistano le condizioni previste nell'art. 13, sub 2, della
legge sopraindicata;
c) il diritto alla pensione risulti raggiunto per effetto dei
soli periodi di contribuzione versati o accreditati come lavoratore
subordinato assicurato a norma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
delle leggi precedenti."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 9) che "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma quinto, della legge
4 aprile 1952, n. 218, [...] si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita'
anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga
pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione
obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o
di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di
riversibilita' integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a)
e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di
riversibilita' e di quella diretta."
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Art. 13.
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il
diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita'
pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche'
nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno
un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma
dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 2 della presente legge.
((L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne'
superiore a lire 129.600)).
In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche'
per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della
presente legge.
L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi
esercita la patria potesta'.
Art. 14.
Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col
decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo
di solidarieta' sociale, istituito con il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.
Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito
il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'.
Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione
disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle
delle rispettive assicurazioni.
Le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti
dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per
le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono
attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni,
alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella
dell'assicurazione tubercolosi.
Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono
attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione
assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi
subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri
pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di
solidarieta' sociale.
Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio
dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni
rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di
chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art.
24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale
per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al
decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
Art. 15.
I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale,
per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la
costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati
sull'intero ammontare della retribuzione.
Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione
tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per
compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400,
il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo. (1) ((3))
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente
legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della
mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui
al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a
singole categorie.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 1 dicembre 1952, n. 3335 ha disposto (con l'articolo
unico) che "Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15,
terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' ridotto, ai fini
della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel
settore dell'artigianato, a L. 300."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 febbraio 1958, n. 55 ha disposto (con l'art. 13, ultimo
comma) che "Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto
dall'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e'
elevato a lire 500."
Art. 16.
All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla
corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13,
26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo
dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei
datori di lavoro e con il concorso dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).
Art. 17.
Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in
percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore,
determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei
contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano
stabilite, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite
tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei
datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la
misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per
il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal
1 gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i
datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara'
entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi
nella misura fissata nell'anno precedente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo'
essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle
classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla
presente legge.
Le modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti
commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche
limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone
territoriali.
Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il
contributo e' determinato, accertato e riscosso con la procedura
prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi
decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive
modificazioni ed integrazioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Art. 19.
Il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi
anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in
contrario e' nullo.
Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di
lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla
scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Art. 20.
Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti
quelli dovuti per la corresponsione della indennita' di caropane,
nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo
provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n.
770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Art. 21.
Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le
assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi
e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente
dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e
con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la
disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni
obbligatorie.
Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione
dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi
secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.
Art. 22.
Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla
presente legge, sempre che siano applicabili, la disposizioni del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali,
nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n.
1272.
Art. 23.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi
entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla
dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di
contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per
quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma
aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire
1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso
in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore
somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e'
punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente
per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il
fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al
lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari
ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e
documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o
li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una
ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca
reato piu' grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al
fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni
contemplate dalla presente legge ((e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)).
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del
Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Art. 24.
Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il
contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di
primo grado, puo' presentare domanda di oblazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del
Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti,
minimo e massimo, della ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'Istituto puo' anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre
la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente
art. 23.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Fermi restando i requisiti di anzianita' di iscrizione
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione
necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della
presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa
ed il 1 gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la
pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel
seguente prospetto:
=====================================================================
|Aliquota ridotta del| |Aliqota ridotta del |periodo
minimo di| |periodo minimo di |contribuzione per la|
|contribuzione per |pensione di | |la pensione di
|--------------------| |------------------
| inva- | vecchiaia | | inva- | vecchiaia | lidita | | | lidita |
|--------|-----------| |--------|---------
1952........| 1/5 | 1/15 | 1957.........| 3/5 | 7/15
1953........| 2/5 | 2/15 | 1958.........| 3/5 | 8/15
1954........| 2/5 | 3/15 | 1959.........| 4/5 | 9/15
1955........| 2/5 | 4/15 | 1960.........| 4/5 | 11/15
1956........| 3/5 | 5/15 | 1961.........| 4/5 | 13/15
Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel
precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla
liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto
dall'art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n.
126.
Per coloro che si avvalgono della facolta' di prosecuzione
volontaria, di cui al precedente art. 5, nel periodo di validita'
delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi
ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli
stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Art. 26.
E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al
trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di
lire 3600 annue.
L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche
al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale
si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
Art. 27.
L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di
previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla
presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai
55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle
dipendenze altrui.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338)).
Art. 28.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli
articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle
prescrizioni della presente legge.
Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono
state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria
dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58
succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno
considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sara'
rimborsato.
Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente
riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia,
l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della
contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potra' chiedere la
liquidazione della pensione di invalidita' solo dopo aver versati
almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente
legge.
Art. 29.
Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico
30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in
base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n.
1403.
Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono
rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi,
secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:
i contributi versati sino a tutto il 1914:
400 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1915 al 1918:
300 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1919 al 1922:
200 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1923 al 1937:
100 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1938 al 1939:
50 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1940 al 1942:
40 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1943 al 1945:
30 volte il loro importo;
i contributi versati dal 1946 al 1947:
5 volte il loro importo.
I contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla
pari. ((12))
Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato
la pensione anteriormente all'entrata, in vigore della presente
legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.
Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 10 della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 141 (in
G.U. 1a s.s. 29/03/1989, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952,
n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui
non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei
contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi."
Art. 30.
In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di
un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel
periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta
ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita'
della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le
maggiorazioni per i figli.
Art. 31.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento
delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai
precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 e' ripartito, in deroga a
quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e
lo Stato secondo le seguenti quote:
a) datori di lavoro................. 55 per cento
b) lavoratori....................... 20 "
c) Stato............................ 25 "
In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di
pensione di cui all'art. 10 a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori e' ripartita, per il periodo indicato al precedente comma,
in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo
per l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 9 per
cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei
datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli, e rispettivi datori di lavoro, il
contributo di cui al precedente comma e' stabilito con la stessa
decorrenza nella misura seguente:
a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:
datori di lavoro..................... L. 33,26
lavoratori........................... " 12,10
b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:
datori di lavoro..................... L. 26,80
lavoratori........................... " 9,74
c) per ogni giornata di bracciante uomo:
datori di lavoro..................... L. 40,28
lavoratori........................... " 14,65
d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:
datori di lavoro..................... L. 31,78
lavoratori........................... " 11,56
Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art.
21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la
tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti
misure:
a) per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
b) per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione............................................ 2 - %
La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi,
di cui al precedente comma, e' stabilita per il settore agricolo come
segue:
a) per ogni giornata di salariato fisso:
uomo................................. L. 9,24
donna o ragazzo...................... " 7,71
b) per ogni giornata di bracciante:
uomo................................. L. 15,40
donna o ragazzo...................... " 7,71
c) per ogni giornata di colono o mezza-
dro.................................. L. 4,82
Art. 32.
All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
a) per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte coi fondi iscritti ai
capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio
medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di
variazione al bilancio dell'esercizio stesso;
b) per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte coi fondi iscritti al
capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della
presente legge, nonche' coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art.
17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non
soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive
disposizioni, il versamento dei contributi medesimi e' effettuato in
base alle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1946,
sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di
integrazione per le assicurazioni sociali.
Art. 34.
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle
pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri
assicurati, con le seguenti modifiche:
Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i
contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.
Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono
risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi
giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono
risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono
sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno
180 contributi giornalieri.
Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5
per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e'
fissato in 180 contributi giornalieri.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)).
Art. 35.
Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di
pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni gia' a
carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del
Fondo di solidarieta' sociale.
Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le
pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di
pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del
presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle
pensioni, al quale saranno versati i contributi gia' di pertinenza
degli anzidetti due fondi.
Art. 36.
A carico del Fondo adeguamento pensioni e' stabilito, in favore
dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire
120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione
obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.
Per l'anno 1952 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia
un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di
nuove case di riposo per pensionati.
Tale somma sara' versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato
al Fondo adeguamento pensioni di cui all'art. 32 della presente
legge.
All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le
esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed
estensibili secondo le norme di cui all'art. n. 1, allegato C alla
legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.
L'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e'
abrogato.
Art. 37.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformita' dei
principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge,
disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a:
1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con
quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento
degli organi e dei servizi;
2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la
materia.
Art. 38.
Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'art. 35 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e ogni altra disposizione
contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 39.
La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto
riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese
antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI -
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
TABELLA A.
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
((Parte di provvedimento in formato grafico))
(3) (4) (5) ((6))
TABELLA B.
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
1. - In generale, esclusi gli agricoli
((Parte di provvedimento in formato grafico))
(3) (5) ((6))
2. - Per i salariati fissi dell'agricoltura,
per ogni anno agrario di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 febbraio 1958, n.55 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in
corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge,
le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono
sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 febbraio 1958, n.55, come modificata dall'avviso di
rettifica (in G.U. 6/3/1958, n. 57), ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che "alla tabella A in corrispondenza della 22 classe di
contribuzione, in luogo di 336.600 deve leggersi 366600."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 20 febbraio 1958, n.55, come modificata dala L. 12 agosto
1962, n. 1338, ha disposto (con l'art. 22) che "A decorrere dal primo
periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel
quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei
contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie,
allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle
tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 febbraio 1958, n.55, come modificata dala L. 12 agosto
1962, n. 1338, come a sua volta modificata dalla L. 21 luglio 1965,
n. 903, ha disposto (con l'art. 14) che "A decorrere dal primo
periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese
successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le
tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente
legge."