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Legge 370 del 03 maggio 1955
Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Gazzetta Uff. 16/05/1955, n.112
EPIGRAFE
Legge 3 maggio 1955, n. 370 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112). - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi (1) (2).
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(2) Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(Omissis).
ARTICOLO N.1
Art. 1.
[Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
[Per i richiami del personale indicato negli artt. 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel D.L. 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella L. 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
[Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso Codice. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
[Alla fine del richiamo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Il lavoratore, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.
Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.
Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
[Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni (1). ] (2)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 12, comma 2, d.lg. 758/1994 cit.).
(2) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
ARTICOLO N.7
Art. 7.
[La vigilanza per l'applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.