Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Leggi LE 1958 Legge 55 del 20 febbraio 1958
- Dettagli
- Visite: 10864
Legge 55 del 20 febbraio 1958
Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in
favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita' a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti e alla misura della pensione stessa, si
applicano dal 1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945 e la cui morte si verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.
Art. 2.
I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era
in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia, ed i superstiti
del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1
gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilita', con
decorrenza dal 1 gennaio 1958, sempreche' nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato
sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in
quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a
seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1
gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e
terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non
sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di
riversibilita' previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilita' non
si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18
gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla
pensione di riversibilita'.(1)((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.6) che " E'
fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data
di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della
domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di
pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n.
55."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n. 153, ha disposto (con l'art.64) che "Il
termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238,
per la presentazione della domanda di pensione da parte dei
superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' prorogato al 31 dicembre 1975."
Art. 3.
La pensione spettante a norma dei precedenti articoli ai superstiti
del titolare di pensione diretta con decorrenza compresa fra il 1
gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944 e' dovuta dal primo giorno del
tredicesimo mese successivo a quello della morte del pensionato,
qualora la morte stessa sia avvenuta nel corso dell'anno 1957 o
successivamente, ma prima dell'entrata in vigore della presente
legge.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel caso di morte dell'assicurato dopo
il 31 dicembre 1957; i superstiti hanno titolo alla pensione quando
sussistano al momento della morte stessa i requisiti di assicurazione
e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 1, sub art. 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218.
Il coniuge dell'assicurato che ha contratto matrimonio dopo
compiuta l'eta' di 50 anni o dopo conseguita la pensione di
invalidita' e che al momento della morte possa far valere i requisiti
di assicurazione e di contribuzione previsti nel precedente comma,
puo' conseguire il diritto alla pensione di riversibilita' anche
quando sia trascorso tra la data del matrimonio e quella della morte
dell'assicurato un tempo inferiore a quello richiesto dall'art. 1
lett. c), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.
39, ma non inferiore ad un anno.
Art. 4.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di
pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Art. 6.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1958 il coefficiente di
moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26
novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 55 volte.
A decorrere dal 1 gennaio 1958 la quota di riduzione del
trattamento complessivo di pensione, per coloro che prestano la
propria opera retribuita alle dipendenze di altri, contemplata
dall'art. 12, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e'
elevata ad un terzo del trattamento stesso. E' parimenti elevato ad
un terzo della retribuzione il limite massimo fissato nel secondo
comma dello stesso articolo per l'ammontare della trattenuta.
Qualora il trattamento da corrispondere ai titolari di pensioni
liquidate con decorrenza anteriore alla data del 1 gennaio 1958 e
occupati alla stessa data, risulti, tenuto conto della maggiorazione
prevista dal primo comma e dell'aumento della trattenuta previsto nel
secondo comma del presente articolo, inferiore a quello netto gia' in
corso di godimento ai sensi degli articoli 9 e 12 della legge 4
aprile 1952, n. 218, e' conservato il trattamento piu' favorevole
fino alla cessazione del rapporto di lavoro in corso.
Art. 7.
Ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, i quali abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate dello Stato italiano e
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel periodo dal 10
giugno 1940 al 15 ottobre 1946, spetta un supplemento di pensione
calcolato come se nel periodo del servizio militare medesimo fosse
stato versato, nell'assicurazione predetta, un contributo settimanale
corrispondente alla prima classe di retribuzione di cui alla tabella
B, n. 1, allegata alla presente legge.
Il supplemento di pensione di cui al comma precedente e' calcolato
in ragione del 20 per cento dell'importo totale dei contributi
figurativi corrispondenti al periodo di servizio militare ed e'
regolarmente integrato a norma dell'art. 9 della citata legge 4
aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6 della presente legge.
Detto supplemento viene assegnato prima di procedere alla eventuale
maggiorazione per portare la pensione al trattamento minimo di cui
all'art. 10 della legge citata.
Il supplemento di cui al comma precedente deve essere considerato
anche ai fini dell'art. 3 della legge sopracitata.
Per coloro che, trovandosi in servizio militare da data anteriore
all'8 maggio 1945, siano rientrati dalla prigionia in data posteriore
al 15 ottobre 1946, e' computato utile anche il periodo compreso tra
quest'ultima data e quella del rimpatrio.
Art. 8.
I periodi di contribuzione figurativa indicati all'articolo
precedente sono considerati utili anche ai fini del diritto alla
pensione, nel caso di quegli assicurati che, anteriormente all'inizio
del servizio militare, possano far valere almeno sei mesi di
contribuzione effettiva nell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.
Art. 9.
Agli effetti dell'art. 7 della presente legge, sono considerati
periodi di servizio militare anche quelli prestati in qualita' di
partigiano combattente, quelli prestati come militarizzati da
dipendenti di Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici, quelli
prestati dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per
esigenze di guerra, quelli prestati nelle formazioni mobilitate della
Unione nazionale protezione antiaerea, quelli prestati nella Croce
rossa italiana, quelli prestati come agenti del soppresso Corpo di
polizia dell'Africa italiana, nonche' i periodi di lavoro coatto o di
cattivita' degli ex internati civili in Germania.((6))
Sono considerati partigiani combattenti agli effetti della presente
legge coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi
delle vigenti disposizioni.
L'accertamento dei periodi di lavoro coatto o di cattivita' degli
ex internati civili in Germania e' effettuato dalla Commissione
prevista all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato
dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317.
La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un
rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-23 dicembre 1987, n. 575,(in
G.U. 30/12/1987, n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, primo comma, legge 28 febbraio 1958, n.
55 - Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre
provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria
per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - nella parte in cui
non prevede che, agli effetti del precedente art. 7, siano
considerati periodi di servizio militare anche quelli prestati come
militarizzati da dipendenti di aziende private."
Art. 10.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si
applicano:
a) a coloro che durante il periodo considerato dall'art. 7
risultino comunque assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione;
b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del
servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera
a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo;
c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari
di carriera;
d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare
venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento
di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai
fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la
esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti.
Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si
applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di
servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920,
previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827.
Art. 11.
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso
alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le
tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni
sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono
sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488))
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
Art. 12.
A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati
della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i
pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23
marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5
gennaio 1953, n. 29, e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche
sull'importo della 13ª mensilita'.
Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a
carico:
a) dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse
dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
b) dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di
previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore
dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per
l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai
pensionati, dall'art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n.
218, e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi
riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.((2))
Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi
o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati
nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b).
Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati
d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario
di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.17) che "A
partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a
favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12,
terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo
0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente
all'assistenza di malattia ai pensionati."
Art. 13.
Alle erogazioni previste dalla presente legge si provvede mediante
il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di
malattia ai pensionati, fatta eccezione per le sole quote di pensione
base derivanti dal riconoscimento dei periodi di servizio militare
prestato durante la seconda guerra mondiale, alla erogazione delle
quali si provvede mediante l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al
31 dicembre 1957 e' dovuto per un biennio un contributo straordinario
al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di
malattia ai pensionati, nella misura del 2,40 per cento della
retribuzione lorda imponibile ai sensi degli articoli 15 e 17 della
legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo straordinario e' per
l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e per lo 0,80 per
cento a carico dei lavoratori.
Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il
contributo di cui al comma precedente e' applicato a partire dal 1
gennaio 1958 con le modalita' previste dal quinto comma dell'art. 17
della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'art. 15,
comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai fini del calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' elevato a
lire 500.
Art. 14.
All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si
provvedera' per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle
disponibilita' nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per
lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a
carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30,
31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272.
L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1 gennaio
1958.
Entro due anni dall'entrata, in vigore della presente legge il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la
sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti
degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi
degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero
che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di
sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S.,
provvedera' alla concessione degli esoneri.
La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento
verra' autorizzato, dovra' in ogni caso, osservare i seguenti
principi:
a) la Cassa o Fondo aziendale dovra' essere costituita come ente
morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dovra' avere bilancio separato da quello
dell'ente o azienda. L'ente o azienda e' tuttavia solidalmente
responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle
obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti;
b) l'ente morale sara' amministrato da un Consiglio di
amministrazione composto da rappresentanti del personale e
dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del
personale non possono essere previsti in numero inferiore ai
rappresentanti dell'azienda;
c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al
conferimento di pensioni dirette e di riversibilita'
quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi
dall'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e
relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle
prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere
comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla
conversione in rendita delle indennita' di anzianita' spettanti
all'iscritto;
d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver
conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa
aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare
all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di
pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il
periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato
assicurato obbligatoriamente per invalidita', vecchiaia e superstiti.
Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da
emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facolta' di
costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione
obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento
complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione
integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano
modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno
adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il
termine che sara' fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sara' provveduto
altresi' a stabilire le modalita' per la regolarizzazione delle
iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai
sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni
intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati
l'assicurazione stessa, nonche' i relativi fondi di integrazione e di
adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di
previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo
assicurativo.
Art. 16.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
TABELLA A.
Contributi dovuti per gli assicurati per ogni mese di lavoro
((Parte di provvedimento in formato grafico))
((4))
TABELLA B.
((Contributi dovuti per gli assicurati per ogni settimana di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico))
((4))
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'Avviso di rettifica (in G.U. 6/3/1958, n. 57) ha disposto che alla
tabella A in corrispondenza della 22 classe di contribuzione, in
luogo di 336.600 deve leggersi 366600.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1962,n. 1338 ha disposto (con l'art.22) che "A
decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla
fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle
A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali
obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono
sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente"
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio
1965, n. 903, ha disposto (con l'art.22) che" dal primo periodo di
paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo
a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A)
e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali
obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono
sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge."
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, come modificata dalla L. 21 luglio
1965, n. 903, come a sua volta modificata dal D.P.R. 27 aprile 1968,
n.488, ha disposto (con l'art.22) che "la presente modifica ha
effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in
corso alla fine del mese di aprile 1968."