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Legge 88 del 4 marzo 1987
Provvedimenti a favore dei tubercolotici.
Vigente al: 11-11-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088, gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dai seguenti:
"L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili.
2. A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dal seguente:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155".
Art. 4.
1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferira' al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1 gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sara' maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sara' trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorato degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000".
Art. 6.
1. I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno diritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.
2. La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, e' pari allo 0,5 per cento delle indennita' in corso di erogazione.
3. Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovra' prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.
Art. 7.
1. L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.
Art. 8.
1. L'indennita' giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' corrisposta con le modalita' e secondo le procedure previste per le indennita' di malattia e di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente "Norme per il personale tecnico e amministrativo delle universita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI