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Legge 544 del 29 dicembre 1988
Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti
delle pensioni.
Vigente al: 27-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici)
1. Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti,
per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni
nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a
condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo
dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente
separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di
cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici
mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e'
corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS
territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda
entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a
quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la
comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le
norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni,
disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della
maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo,
e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma
1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con
corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
Art. 2.
(Aumento della pensione sociale)
1. Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da
ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura
dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi
restando gli altri requisiti previsti per la concessione della
pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle
condizioni di redditto di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la
persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento
di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari
o superiore a quello di cui alla lettera a) ne' redditi, cumulati con
quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite
costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale
comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura
tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo
familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto,
con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni,
dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di
stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente
su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti,
e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre
alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente
articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei
requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di
riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile,
ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio
1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
Art. 3.
(Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi
degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono
disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione
delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a
780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione
pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori
miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1
gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in
ragione di anno.
Art. 4.
(Miglioramento delle pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive ed esonerative
del regime generale nonche' a carico del Fondo
gas e del Fondo esattoriale)
1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed
esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo
di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del
gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con
effetto dal 1 gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con
separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in
materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle
categorie interessate.
Art. 5.
(Miglioramenti delle pensioni
del settore pubblico)
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione
del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianita'
pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono
concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi
anche sulla tredicesima mensilita', nella misura di:
a) dal 1 gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita';
b) dal 1 gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita'.
2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie
di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla
legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono
concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonche' ai titolari
delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n.
16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in
complessive lire 196 miliardi, e' anticipato dalle Casse pensioni
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro e sara' alle stesse rimborsato, a decorrere
dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1,
corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale
degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai
portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale
telefonico statale, e' a carico del Fondo della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo
provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri
uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e'
valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed
in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.
Art. 6.
(Benefici per gli ex-combattenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle
pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza
anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una
maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione,
determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila
mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma
precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7,
7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 7.
(Pensioni dei liberi professionisti)
1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di
previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo
inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati
provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il
Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative
delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i
provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi
oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita'
complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione,
comunque, di oneri a carico dello Stato.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in
lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi a decorrere
dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si
provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento
di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del
trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990,
derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per
l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici
pubblici e privati" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70
miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in
lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989
l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"
e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento "Revisione delle
contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per
l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico dell'Istituto
stesso derivante dall'applicazione della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI