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Legge 451 del 19 luglio 1994
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali.
Vigente al: 10-11-2013
CAPO I
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI,
MOBILITA', TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI
DI SOLIDARIETA' E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarieta' e gestione
delle eccedenze occupazionali, nonche' in materia di lavori
socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti
di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e
della navigazione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione
delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e
detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le
competenze del soppresso Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato
tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il
predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale relazioni
sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218)).
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
" 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici
mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche
dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio.".
5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente:
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per
gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare:
a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere
a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."
6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento
straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in
forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo
prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate.
Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui
i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della
riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da
parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a
carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Art. 2.
Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori
1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto,
dopo il comma 4, il seguente:
"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
((dello stesso o di diverso settore di attivita')) che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451))".
2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio e'
escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa
disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma
4-bis. ((...))".
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La
disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche
nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)).
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione
da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego
ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche'
di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.".
4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
sostituito dal seguente:
" 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.".
5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto
dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono
dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare tra tali
trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione a favore del
trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione
di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto
trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il
periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'.".
6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove venga da
questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti
dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire della
relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte residua
non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.
Art. 3.
Trattamenti di disoccupazione
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1,
comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di
disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario
di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano
una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno
ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed
infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale
previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del
1991.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi
i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31
dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24, comma 4)
che " Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche'
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le
attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di
applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita'
stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge."
Art. 4.
Norme in materia di contratti di solidarieta'
1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di
solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei
due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' sostituito dal seguente:
" 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese
artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di
sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico
destinata ai lavoratori.".
Art. 5.
Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze
occupazionali
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi
massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione
salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di
orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita'
produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni
salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle
seguenti: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa
alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , alle stesse condizioni ivi
previste.(2)
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato
dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in
mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai
settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria
minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile,
dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si
trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori
collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la
dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai
sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che
la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta
procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine
del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei
lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area
di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita'
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che:
a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa che
occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo
in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui
trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio
1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi
anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente
all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento
dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate
da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico
soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo'
essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette
unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del
programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per
crisi aziendale e' prolungata di un periodo pari a quello
intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del
termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare
dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe
venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma
dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della contribuzione
addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con
riferimento al predetto residuo periodo.
9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, l'ultimo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono
sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di
cui ai commi 1 e 1-bis non operano".
11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo
periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici
previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del
presente decreto.
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del
trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga
ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si
interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova
applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
14. Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla
GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per i dipendenti dell'INSAR, nonche' per i dipendenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive
modificazioni, per i quali il trattamento di mobilita' cessa nel
corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme
di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con
pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita
per un periodo di sei mesi.
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
differito al 31 dicembre 1992.
16. Per consentire la prosecuzione, ((fino e non oltre il 31 maggio
1995)), degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI ((la somma di lire 21,5
miliardi)) da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del
predetto articolo 4.
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi
trattamenti, ((in scadenza entro l'anno 1994)), e' prorogato ((fino
al 31 dicembre 1994)), previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree
di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di
mobilita' e' scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il
medesimo e' prorogato ((fino al 31 dicembre 1994)).
19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' prorogato ((fino e non oltre il 31 maggio 1995)),
limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del
predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22)
che "L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori
turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
Art. 6.
Misure sperimentali in materia di occupazione
1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale
di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a
difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di
cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o
parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese,
appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno
attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e
dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro
il 31 dicembre 1995. Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo
determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in
attuazione del piano, successivamente alla data della sua
approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di
nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4-
bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal
comma 1 dell'articolo 2.
3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei
dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di
personale.
4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini,
modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e'
concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici
previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di
assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che
fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il
beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle
predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 7.
Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro
1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle
misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro
in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di
promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo
parziale nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di
lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in
applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i
seguenti benefici:
a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota
contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli
organici esistenti ((...));
b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo
0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di
integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una
integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese
in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresi'
determinino la durata dell'orario settimanale come media di un
periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), puo' essere
determinato in misura differenziata con riferimento a differenti
fasce di orario.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure,
termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.
Art. 8.
Disposizioni inerenti il settore siderurgico
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede
comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il
piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con
riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in
sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo ((di 17.100
unita')), un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento
anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia'
beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
industriale nel settore siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994,
di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni
se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e
contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, e'
concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo
massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo
necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita'
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.
1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel
limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche
lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese
indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita'
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione
anticipata dell'indennita' ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della
medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati
per cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994
avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva.((3))
2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero
che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato
sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei
dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale,
si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico.
((2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal
comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.))
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che
"Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995."
Art. 9.
Disposizioni inerenti il trasporto aereo
1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo
delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del
progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato
interno comunitario, sono autorizzati:
a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio
1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a
favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4
giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e
dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20
maggio 1993, n. 151;
b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato
nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti
al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:
1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso
di almeno trenta anni di anzianita' contributiva e assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento
pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita'
contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni
regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di
eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento
anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,
provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole
all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono
trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno
del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita'
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.
2. Possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal
presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al
comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di eta' non inferiore ai 55
anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i
requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta
una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.
Art. 10.
Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione
riorganizzazione o conversione aziendale
1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti
conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, e'
autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unita', un piano di
pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle
imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' intraprese
nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove
licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per
beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento
individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato
del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle
eccedenze;
b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne
ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersiti, una
anzianita' contributiva di almeno 25 anni;
c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti una anzianita' contributiva di almeno 30
anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato
e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva pari, nel caso di
cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del
cinquantacinquesimo anno di eta' se donne o del sessantesimo anno di
eta' se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di
trentacinque anni di anzianita' contributiva e, nel caso di cui al
comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di
risoluzione del rapporto e la data di maturazione del
trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti
anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
domanda puo' congiuntamente riguardare anche imprese collegate a
quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di
minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi
aziendale, purche' quest'ultima costituisca un riflesso del programma
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa
collegata di maggiore dimensione.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di
avvio delle procedure di mobilita', deve indicare il numero dei
lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3,
il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento
anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale
piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando
in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro,
che dovra' comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun
mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'.
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della ((gestione di cui
al comma 6)) per ciascun dipendente che abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento
degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi
relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilita' e
ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai
medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.((Tali importi sono
determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno
successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla
cessazione della corresponsione dell'indennita' di mancato
preavviso)). L'impresa ha facolta' di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso
legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non
superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente
numerico di 8.500 unita' previsti dal presente articolo, il beneficio
del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si
applica nel limite di ottocento unita', e con effetto dalla
maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori
dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della
difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino
il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c),
entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di eta' previsto
dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro
il 31 dicembre 1996.
Art. 11.
Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica
1. Al fine di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra
attivita' produttive e attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli
occupazionali, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di ricerca
e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle
esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di
supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo
e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione
nelle varie aree economico-produttive;
b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di
ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate
ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico
di intervento.((7))
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con
contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso
articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata, nonche' di consorzi e
societa' consortili costituite con la partecipazione prevalente di
uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere
affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui
all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.((7))
4. L'eta' per partecipare alle attivita' di formazione previste
dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
elevata a 32 anni.((7))
5. Al finanziamento delle iniziative ((di cui al comma 1)) si
provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire
50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. ((Tali risorse sono destinate ad
incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST)).
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
[...]
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451".
Art. 12.
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a
determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente
generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato
continua ad operare nella composizione prevista nella previgente
normativa.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.
3. L'onere derivante dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale interessato, e' valutato in lire 55
miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in
lire 71 miliardi per l'anno 1996.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno
1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi
per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi
i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto
residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono soppresse le parole: "con piu' di cento dipendenti".
7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e' fissato al ((31 dicembre 1994)).
8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1
luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano
parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e'
aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".
Art. 13.
O n e r i
1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente
capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli
articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per
l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375
miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per
l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940
miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a
lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a
lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno
1996, mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto
articolo 11.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))
Capo II
NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
Art. 15.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione
1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati
attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al
recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale
dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento
di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente
qualificate.(3)
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa
al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle
disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma
formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente
articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un
periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e
di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a
L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo
convenzionati. ((A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti
utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche
per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per
l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). La meta' del
costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di
formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso
all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo
non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1,
lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro,
non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non
preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane,
al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti
devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto
utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali
connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 Cconvertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 9-octies, comma
4) che "I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52. comma
72) che "L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001."
Art. 16.
Norme in materia di contratti di formazione e lavoro
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
socio-culturali, sportive, fondazioni, ((enti pubblici di ricerca))
nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il
progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto al
comma 7.
2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione
di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita'
elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo'
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una
formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto
di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al
trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo.((Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo)).
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per
l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo articolo 3, comma
3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine
di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della
commissione regionale per l'impiego".
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei
risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995, sulla base di progetti che alla data del ((31 marzo 1995))
risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il procedimento per
l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a
lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata
di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80
miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto
articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo, per le medesime finalita', in quello successivo.
Capo III
NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Art. 18.
Fiscalizzazione oneri sociali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri
contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e
modalita' previsti dal predetto decreto ((...)).
2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel
territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti
previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge
29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i
versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data
di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire
2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno
1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19.
Sgravi contributivi
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo
alla definizione ed attribuzione, in conformita' agli indirizzi della
Comunita' europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, ((il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993,
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988,
n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n.
337, sono differiti)) fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi
primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per
cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga
in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.
2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad
incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30
novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori
indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in misura
totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un
anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10,
11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si
provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in
corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi
per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre
1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1
dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio
1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla
quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si
provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunita' europea
((recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente
articolo)), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 maggio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FIORI, Ministro dei trasporti
e della navigazione
PODESTA', Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI