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Messaggio 15809 del 10 novembre 1999
Oggetto: Versamenti volontari a lavoratore all’estero.
Codesta sede ha prospettato il caso di una domanda di prosecuzione volontaria avanzata da un assicurato
che ha svolto attività lavorativa in Italia fino al 1996, in Olanda dal luglio 1997 all’aprile 1998 con
relativo rimborso dei contributi, in Sud Africa dall’Aprile 1998 a tutt’oggi.
In relazione a quanto precede si chiede se possa essere neutralizzato il periodo in Olanda e se l’eventuale
importo del contributo volontario debba essere calcolato solo sui contributi italiani, anche nel caso in cui
tali contributi si collochino in epoca anteriore al triennio previsto dalla Legge.
In proposito va considerato che l’art. 3 del D.P.R. 1432/1971, confermato dall’art. 3 del D.L.vo 30 aprile
1997, n. 184, esclude dal computo del quinquennio per l’accertamento dei requisiti previsti per
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i periodi di lavoro subordinato o autonomo compiuti
all’estero e non protetti, per qualsiasi, motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi
o convenzioni internazionali.
A ciò si aggiunga il fatto che in caso di lavoro in paese convenzionato non coperto peraltro da
assicurazione è stato adottato il criterio di concedere la facoltà di riscatto ai sensi dell’art. 51, comma 2,
della Legge n. 153/69 (cfr. circolare n. 222 C.e.V. del 25 luglio 1969, parte XI, punto 51).
Alla luce delle suesposte disposizioni nulla osta alla neutralizzazione del periodo svolto in Olanda, non
coperto da assicurazione ai fini dell’accertamento dei requisiti per la prosecuzione volontaria.
In tal caso, peraltro, prima di concedere l’autorizzazione dovrà essere effettuato l’accertamento sulla
inesistenza della contribuzione olandese richiedendo all’istituzione estera il rilascio di un formulario
E205.
Per quanto riguarda l’importo dell’eventuale contributo volontario, una volta neutralizzato il periodo
estero, sia olandese che sud-africano, il valore del contributo volontario non può che essere stabilito sulla
base dei contributi italiani.
Lo stesso criterio va applicato anche nei casi in cui il periodo estero non possa essere neutralizzato in
quanto coperto da assicurazione riconosciuta ai sensi della normativa convenzionale di sicurezza sociale e
costituisca l’unica contribuzione esistente nel triennio richiesto dalla legge vigente per la prosecuzione
volontaria.
È evidente che in tal caso l’autorizzazione può essere concessa a condizione che l’interessato faccia
valere nell’assicurazione italiana almeno un contributo settimanale effettivo in qualunque epoca versato,
con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione
pensionistica.
Messaggio n. 15809 del 10.11.1999
Come è noto tale condizione non è richiesta in caso di applicazione della normativa convenzionale Italo –
Svizzera.
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